CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1528/2019
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11.6.2019, promossa con atto di citazione in appello da
con sede in 36100 Parte_1
Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore nonché , nata a [...] Parte_1 Parte_1
(VI) il 14/09/1935, C.F. , , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(VI) il 05/09/1963, C.F. , , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(VI), il 24/04/1960, C.F. e , nata a C.F._3 Parte_4
Vicenza (VI), il 18/11/1976, C.F. , C.F._4 Parte_5
con sede in 36100 Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
1 Sabrina Breda del Foro di Padova;
appellanti
contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. Controparte_1
, P. IVA in persona del suo procuratore speciale dott. , P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano e Paola Strada del
Foro di Vicenza;
Controparte_3
(C.F. e P.IVA.: in persona dei commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_5
tempore, con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, contumace;
appellate
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 3.5.2019.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata in relazione alle spese di giudizio liquidate per i motivi tutti meglio descritti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza,
pubblicata in data 03.05.2019 e notificata in data 07.05.2019, Rep. n.1856/2019 del 03.05.2019,
nella causa civile RG n. 4997/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
2 IN VIA PRINCIPALE:
− accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 15570002271 e n.
92570002106 e dei due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
oggetto dei rapporto tra le società rispettivamente e Parte_5 [...]
e particolarmente in relazione alla Parte_1 Controparte_3
invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, per indeterminatezza delle clausole contrattuali, per la clausola floor, e comunque per i motivi di cui in narrativa;
− accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, indeterminatezza delle condizioni, clausola floor, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n.
108/96) per un totale di complessivi € 426.698,91 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attore;
− rideterminarsi ed accertarsi il corretto saldo dei contratti di cui è giudizio (conti correnti e mutui) e conseguentemente condannarsi la convenuta alla rettifica ovvero al ricalcolo dei rapporti bancari secondo legge, senza anatocismo ex sentenza SU n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, ovvero con il ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB, con esclusione della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa dedotte;
3 − compensarsi conseguentemente le somme illecitamente addebitate dalla banca convenuta, così
come accertate in corso di causa, con le somme che nel corso del giudizio fossero eventualmente accertate a credito della banca convenuta ed adeguare gli addebiti successivi ai nuovi saldi con il presente giudizio rettificati ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata;
− di conseguenza, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, alla restituzione di tutti gli illegittimi addebiti (in merito ai contratti chiusi) oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo;
− in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei
Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della
Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
− infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 c. 4 bis del d.lgs. 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la invalidità
e/o la inefficacia delle clausole contrattuali di cui ai contratti di conto corrente e di mutuo di cui
è giudizio e la quantificazione dei relativi addebiti, con rideterminazione delle rate future del mutuo senza interessi ex art. 1815 c.c. e/o con l'addebito dei soli interessi previsti dall'art. 117
TUB con il quesito già disposto dal Giudice di primo grado con ordinanza del 05.05.2017 ovvero
4 con il quesito già proposto dagli odierni appellanti nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c.
c.p.c. n. 2 depositata nella causa di primo grado che qui si riporta:
Il CTU letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico, dica se sui conti correnti indicati n. 15570002271 e n.
92570002106, nonché sui due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
dalla parte attrice siano stati applicati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta ed oneri aggiuntivi,
A tal fine valuti:
1) analizzi il C.T.U. la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, dovesse essere esibita in sede di operazioni peritali.
2) Accerti il C.T.U. se i conti correnti de quo siano assistiti da una convenzione stipulata per iscritto.
3) Verifichi il C.T.U. quale saggio di interesse convenzionale, in uno a spese, commissioni e valute, sia stato applicato al conto, eventualmente in conformità o in difformità al contratto, se esistente.
4) Nel caso di appuri l'assenza di qualsivoglia convenzione scritta (qualificabile come tale) applichi il C.T.U. ai rapporti de quibus per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge
154/92 e s.m. gli interessi legali;
per la fase successiva i tassi in essa previsti sia attivi che passivi.
5) In ogni caso certifichi il C.T.U. le modalità in concreto attuate per la loro determinazione. In
particolare:
5 6) Verifichi il CTU se nel rapporto di conto corrente n. 92570002106 siano stati calcolati gli interessi secondo il metodo dell'interesse composto, anziché dell'interesse semplice;
7) Verifichi il C.T.U. il Tasso Effettivo Globale medio e se il medesimo, rilevato sull'intera durata del rapporto e calcolato sul credito di cui il correntista ha effettivamente beneficiato superi o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla legge 07/03/1996 n. 108; si tenga conto a tal fine, delle rilevazioni medie compiute dal Ministero del tesoro per lo stesso periodo e del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. pen. 33331/2011).
8) Ove, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato superi il limite massimo consentito, il C.T.U. e per esso il Giudice, non accreditino alcuna competenza in favore dell'istituto di credito mentre, nel caso di deposito del correntista, applichino i tassi così come al punto 3).
9) Ove invece, gli interessi convenzionali siano stati determinati alla stregua delel “condizioni usualmente praticate su piazza” o con riferimento ad accordi di cartello fissati su scala nazionale,
sena una specifica indicazione nel contratto ovvero senza la dovuta certezza per la loro individuazione, ridetermini il C.T.U. gli interessi convenzionali individuati dall'istituto di credito, sostituendoli con quelli legali (come già previsto nel punto sub 3) sempre che non siano state superate le soglie di cui al punto sub 7.
10) In ogni caso, ove non ricorrano gli estremi sub 6, se l'istituto di credito ha applicato la capitalizzazione trimestrale o qualunque altra forma anatocistica, ridetermini il C.T.U. quanto dovuto dal correntista senza di essa.
11) Addebiti il C.T.U. sulle operazioni bancarie e sulle spese previste dal contratto (addebiti,
accrediti, ordini di traenza, giroconto, chiusura conto et similia) previa verifica della sua pattuizione, la valuta tenendo conto del momento in cui il relativo addebito, accredito e/o spesa sono stati sostenuti. Si puntualizza infatti che il meccanismo delle valute, adoperato dalle banche,
6 non è legislativamente contemplato e, perciò, il correntista sostiene costi non dovuti. Sarà
possibile, in tal modo,. Determinare complessivamente il capitale erogato da
[...]
u cui, poi, calcolare gli interessi. Controparte_3
12) Verifichi il C.T.U. se sia stata espressamente pattuiti la Commissione di Massimo Scoperto.
Se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il C.T.U. ad escluderla da quanto dovuto alla banca;
se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il C.T.U. a ricalcolarla senza capitalizzazione alcuna. Il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità,
per ultimo con sentenza Cass. Pen. Sez. II 19/02/2010 n. 12028, al quale ha specificamente statuito che, anche nella determinazione della fattispecie di usura, vadano presi in considerazione tutti gli oneri connessi all'uso del credito, tra cui rientra indubbiamente la Commissione di
Massimo Scoperto.
13) Nell'ipotesi di corretta applicazione delle condizioni stipulate, espunga il C.T.U. dal conto corrente l'ammontare degli interessi anatocistici e li ponga in detrazione di quanto dovuto alla banca, utilizzando, per il calcolo, gli stessi tassi applicati al conto ovvero la loro media ponderata.
14) Nell'eventualità che la documentazione non sia completa e, come prima operazione, sia allegato un saldo a debito del correntista, si proceda alla sua eliminazione partendo dal saldo pari a zero.
15) Ai fini dell'esatta determinazione del credito usufruito dal correntista, verifichi il C.T.U. se nei conti in esame siano confluiti, senza mandato, interessi e competenze rinvenienti da altri conti. Se del caso, essi devono essere scorporati e ricondotti nei conti originari.
7 16) Nel caso in cui le somme di cui al punto precedente non trovassero collocazione nei rispettivi conti od operazioni di provenienza o, laddove non se ne individuasse la scaturigine, provveda il
C.T.U. ad estrometterle dal calcolo del credito presuntivamente dovuto alla banca.
17) Il C.T.U. è tenuto altresì ad esaminare, per tutta la durata della relazione bancaria, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di consistente nell'aver Controparte_4
trattenuto illegittimamente somme ad esso non dovuto, ed il danno conseguente subito dalla correntista (determinandone l'ammontare) che non si sarebbe cagionato se la medesima avesse potuto utilizzare le dette somme per l'esercizio dell'impresa.
In relazione ai contratti di muto oggetto di causa il CTU letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico,
dica se sui mutui indicati dalla parte attrice siano stati applicati interessi superiori al tasso soglia e comunque superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici ed oneri aggiuntivi.
A tal fine
1) verifichi il CTU se sui contratti oggetto di giudizio siano stati applicati interessi e costi superiori e/o diversi da quelli pattuiti;
2) determini il CTU il Tasso Effettivo praticato dalla banca convenuta tenendo conto di tutte le spese collegate alla erogazione dei contratti di finanziamento di cui è giudizio (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese di perizia, commissioni di incasso, penale di anticipata estinzione, spese di enti garanti, e simili);
3) verifichi se il TAEG così determinato corrisponda al tasso ed alle condizioni pattuite in contratto;
8 4) verifichi se il TAEG così determinato superi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione;
5) verifichi altresì se il tasso di mora sia superiore al tasso soglia ovvero se la abbia pattuito CP_3
e/o applicato oltre al tasso corrispettivo anche quello moratorio in aggiunta a quest'ultimo;
6) conseguentemente nella ipotesi in cui il TAEG sia inferiore al tasso soglia ridetermini l'importo del capitale mutuato con la maggiorazione dei soli interessi legali;
nella ipotesi in cui il TAEG sia superiore al tasso soglia quantifichi l'ammontare degli interessi pagati che, ex art. 1815 cc, dovranno essere restituiti.
7) ridetermini il CTU l'ammontare delle rate future senza interessi e/o con la sola applicazione degli interessi legali.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del giudizio”;
- per parte appellata costituita:
“IN VIA PRELIMINARE:
i. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
ii. respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza;
IN SUBORDINE:
iii. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, degli avversi motivi di gravame,
l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado,
qui di seguito integralmente riportate:
9 “IN VIA PREGIUDIZIALE:
iv. Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 06092570002106, la carenza di legittimazione passiva in capo a per l'effetto, accertare Controparte_1
e dichiarare l'inammissibilità nei confronti di quest'ultima delle relative domande attoree;
v. Accertare e dichiarare, con riferimento ai due rapporti di mutuo oggetto del presente giudizio, il difetto di interesse ad agire in capo agli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle relative domande attoree;
IN VIA PRELIMINARE:
vi. Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 06015570002271,
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice, posto che il predetto c/c era ancora aperto al momento dell'instaurazione del presente giudizio;
vii. Accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati sul conto corrente n.
06015570002271 per il periodo anteriore al 24.09.2005, nonché sul conto corrente n.
06092570002106 per il periodo anteriore al 19.02.2006;
NEL MERITO:
viii. Respingere le domande tutte promosse dagli attori nei confronti di Controparte_1
esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria;
per l'effetto, dichiarare
[...]
che ulla deve alla parte attrice a titolo di somme illegittimamente Controparte_1
addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo derivante dal rapporto di c/c oggetto di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
10 ix. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie,
circoscrivere la declaratoria di nullità alle sole clausole negoziali ritenute invalide, compensando le somme eventualmente oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risulteranno a credito di parte convenuta;
IN OGNI CASO:
x. Con vittoria di spese e compensi di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
xi. disporre la rinnovazione o l'integrazione della CTU sulla base di quesiti integrativi che tengano conto delle osservazioni di o, in subordine, chiamare il CTU a Controparte_1
chiarimenti in presenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.6.2016, Parte_5 [...]
nonché , , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio la allora in bonis, al Parte_4 Controparte_3
fine di sentire:
1) accertare la nullità/invalidità/inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle c.m.s., dell'interesse anatocistico trimestrale e l'applicazione di tassi di interesse usurari contenute in due contratti di conto corrente (con facoltà di scoperto), il n. 15570002271 aperto nel 1996 presso l'agenzia di Vicenza ed ancora aperto e il n. 9257002106 aperto nel 1996 e chiuso nel 2010 sempre presso la medesima agenzia, dimettendo perizia di parte sulla base della quale risultavano addebiti illegittimi quanto al primo conto corrente per la somma complessiva di €
140.928,93 e quanto al secondo per la somma complessiva di € 53.676,69;
2) accertare, con riguardo al mutuo ipotecario n. 63152 rep. stipulato in data 25.1.2010 da
11 dell'importo di € 120.000,00 e con riguardo al mutuo ipotecario n. 55248 rep. Parte_5
dell'importo di € 1.000.000, stipulato in data 29.5.2007 da Parte_6
il superamento della soglia di usura quanto al tasso moratorio
[...]
contrattualmente pattuito, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici a seguito di applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e l'indeterminatezza delle clausole che disciplinavano il tasso debitore, derivante da errata indicazione dell'ISC o TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo.
Per tutti i contratti oggetto di giudizio, parte attrice chiedeva che, accertato quanto sopra, fosse rideterminato il corretto saldo dei rapporti dare avere, con compensazione delle somme risultanti a credito ed a debito delle parti e con rettifica dei saldi così come accertati.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande Controparte_3
avverse in quanto infondate in fatto e diritto dopo aver eccepito il difetto di interesse ad agire in relazione ai contratti di mutuo, non avendo parte attrice dimostrato di aver versato interessi moratori, l'inammissibilità della domanda svolta in relazione al c.c. n. 2271 in quanto ancora in essere, l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione in merito ai due conti correnti,
sostenendo la legittimità degli addebiti effettuati nei conti oggetto di causa e delle clausole contrattuali di cui ai contratti di mutuo oggetto di causa.
Con ordinanza depositata il 15.9.2017 era dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta sottoposizione di coatta amministrativa;
la Controparte_5
causa era quindi riassunta per iniziativa degli attori, che notificavano il ricorso in riassunzione a e e, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, a Controparte_1 CP_6 [...]
CP_7
Si costituiva nel giudizio riassunto eccependo: relativamente al conto Controparte_1
12 corrente n. 92570002106 il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non più in essere alla data della intervenuta cessione tra in l.c.a. e , CP_3 Controparte_3 Controparte_1
poiché, per stessa ammissione degli attori, chiuso già nel 2010; relativamente al conto corrente n. 15570002271 l'inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
la prescrizione dell'azione di ripetizione intentata dagli attori per il periodo anteriore al
24.9.2005 riguardo al c/c n. 06015570002271 e per il periodo anteriore al 19.02.2006 riguardo al c/c n. 06092570002106. Nel merito la banca rilevava il mancato deposito della serie completa degli estratti conto dall'inizio dei rapporti e comunque negava la fondatezza degli assunti attorei riguardo all'applicazione illegittima di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, nonché relativamente a spese, commissioni, oneri ed al c.d. “gioco delle valute”. Quanto ai rapporti di mutuo essa eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire non avendo gli attori dimostrato di aver pagato alcuna somma a titolo di interessi moratori;
negava comunque l'applicazione di interessi usurari e la fondatezza di ogni ulteriore deduzione svolta da parte attrice, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, in via preliminare, Controparte_8
l'improcedibilità delle domande attoree nei propri confronti e, nel merito, chiedendo il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi già esposti dalla in bonis. CP_3
Senza dare corso alla c.t.u. disposta prima dell'interruzione del giudizio, con sentenza n.
1002/2019 pubblicata il 3.5.3019 il Tribunale di Vicenza così statuiva:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte in giudizio dagli attori nei confronti della
; Controparte_3
2) Respinge le domande proposte in giudizio dagli attori nei confronti di Controparte_1
[...]
13 3) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alle convenute in riassunzione le spese di
lite del presente giudizio liquidate in € 11.472,00 per compensi, oltre 15% spese generali IVA e
CAP come per legge a favore di ciascuna delle parti convenute in riassunzione costituite;
4) Nulla per le spese e competenze di lite nei confronti di non costituitasi in giudizio. CP_6
In particolare, il Tribunale ha ritenuto: che il rapporto relativo al conto corrente n. 2271 in quanto chiuso in data 7.6.2010 non sia stato ceduto a Intesa San Paolo, con conseguente difetto in capo a questa della titolarità del rapporto sostanziale controverso;
che in mancanza di produzione completa degli estratti conto dovesse essere rigettata la domanda svolta dagli attori con riguardo al conto corrente n. 2106, ancora aperto;
che fossero nel merito infondate le doglianze attoree con riguardo ai mutui ipotecari.
Avverso la decisione gli attori hanno proposto appello con atto di citazione notificato alla sola in data 6.6.2019, sulla base dei seguenti motivi: Controparte_1
1) Erroneità della sentenza nel punto in cui il Tribunale ha condannato gli odierni appellante al ristoro delle spese di causa a favore di ritenendo infondate Controparte_8
le domande attoree;
2) Violazione e non corretta applicazione di norme di legge e conseguente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree svolte nei confronti di in relazione al conto corrente n. 2106 oggetto di causa;
Controparte_1
3) Erroneità della decisione impugnata in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori in merito al c.c. 2271 non avendo gli stessi prodotto – se non limitatamene - gli estratti del conto corrente con conseguente rigetto della domanda attorea di rideterminazione del corretto saldo del conto;
4) Violazione, non corretta applicazione di norme di legge, errata interpretazione delle
14 contestazioni attoree ed omessa pronuncia con conseguente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree svolte nei confronti di in relazione ai contratti di mutuo ipotecario n. 63152 rep. del 25.1.2010 stipulato Controparte_1
da e n. 55248 rep. del 29.5.2007 stipulato da Parte_5 Parte_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1
l'infondatezza dello stesso sotto ogni profilo, chiedendone il rigetto.
Disposta dalla Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
, poi dichiarata contumace, la causa è stata Controparte_3
ulteriormente istruita a mezzo di c.t.u. contabile.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.7.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
5.12.2024, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva, quanto alla posizione di che il Tribunale (sentenza di CP_6
primo grado, pag. 27) ha dato atto che alla stessa “è stato notificato il ricorso in riassunzione ma
poi gli attori non hanno svolto nessuna domanda nei confronti della predetta parte (che
comunque, ovviamente, avrebbero seguito le sorti delle domande svolte nei confronti delle altre
parti del giudizio riassunto). Comunque non si è costituita in giudizio e pertanto nessuna CP_6
statuizione, neanche riguardo alle spese di lite, deve essere emessa nei suoi confronti”. Nessuna
deduzione essendo svolta nei confronti di tale soggetto neanche negli atti introduttivi del presente giudizio, non si presenta la necessità di integrare nei suoi confronti il contraddittorio, avendo le
15 parti, sia pur implicitamente, preso atto della sua estraneità alla materia del contendere.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata costituita di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: secondo
[...]
“gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale di Vicenza esponendo CP_1
sommariamente le stesse argomentazioni poste a base della causa di primo grado, senza dimostrare i presunti errori nella ricostruzione operata dal giudice di prime cure e chiedendo di affidare a una CTU esplorativa la determinazione delle proprie pretese: è pertanto evidente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. - in particolare del principio di necessaria specificità delle contestazioni – con conseguente inammissibilità dell'appello”.
Si osserva al contrario che l'impugnazione consente nella specie di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni poste a base delle censure mosse dalla parte appellante, come si avrà modo di evidenziare nella seguente disamina delle doglianze formulate.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un
“progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che il giudice superiore sia in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché le ritiene censurabili: l'individuazione delle censure mosse dall'appellante può
emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass. civ., n. 2537/2016; n.
16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione
16 di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. “non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto”, posto che, come si osserverà, il gravame è anzi almeno parzialmente fondato.
Il primo motivo d'impugnazione, col quale gli attori appellanti lamentano di essere stati ingiustamente condannati a rifondere le spese anche alla banca in l.c.a., nei cui confronti avevano riassunto il giudizio al solo fine di prevenire un'eccezione di estinzione, dev'essere, per ragioni logico-giuridiche, esaminato dopo gli altri motivi di gravame.
Col secondo motivo d'impugnazione gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di prime cure abbia escluso la legittimazione passiva sostanziale di con riguardo al conto Controparte_1
n. 2106 oggetto di causa, acceso nel 1996 e chiuso nel 2010, e quindi prima della cessione in massa di rapporti ad conseguita alla sottoposizione di Controparte_1 Controparte_3
a liquidazione coatta amministrativa.
Il Tribunale ha infatti ricostruito la disciplina assunta dalla predetta cessione concludendo, con riguardo ad un caso quale quello di specie, nel quale il contenzioso è stato instaurato prima della cessione, nel senso che “il Contenzioso pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività
Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse” ovvero quello relativo a beni, cespiti e
Co rapporti funzionali all'esercizio dell'attività bancaria (e come tali ceduti a ). Mentre rientra nel contenzioso escluso quello inerente a rapporti non ceduti” (pag. 13): “essendo il conto
corrente in questione, da cui derivano le pretese attoree, chiuso in data 07.06.2010, lo stesso
Co non è stato ceduto a e pertanto difetta in capo a quest'ultima la titolarità del rapporto
sostanziale controverso con conseguente rigetto delle domande svolte dagli attori relative al
17 Co predetto c/c nei confronti di ” (pag. 16).
Gli odierni appellanti ritengono, al contrario, che l'orientamento maggioritario e da seguire sia quello che include tra le passività cedute ad anche i rapporti già chiusi prima Controparte_1
della cessione i cui giudizi, come nel caso in esame, fossero già pendenti alla data della cessione.
In questo senso si è in effetti più volte espressa l'intestata Corte ed il Collegio, in attesa che si pronunci il giudice di legittimità, non ritiene vi siano motivi per rivedere l'orientamento esposto.
Come è noto, non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Controparte_1
c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda
26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di nonché le Controparte_3 Parte_7
modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
CH venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con
18 quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del DL n. 99/2017, sopra riportati,
dunque, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_10 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” Controparte_1
formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione,
Co si legge all'art. 1.1.1.: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di e di VB , il tutto come meglio precisato CP_7
dettagliato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente contratto come l'”Insieme Aggregato”…”; e l'art. 3 così dispone, per quanto qui interessa: “… 3.1.1.
L'insieme aggregato è composto dei seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo di azienda bancaria…”, cui fa seguito l'indicazione del criterio per distinguere le attività e le passività incluse da quelle escluse, contenuta nell'art. 3.1.2.
Con riferimento al “Contenzioso Pregresso”, si legge che fanno parte dell'insieme aggregato:
“…(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a
19 giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle CH in LCA …” con la previsione di chiusura secondo cui: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse,
Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”
La presente controversia è inequivocabilmente sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2., lett. b), punto vii), del contratto di cessione, che contempla tra le “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già
pendenti alla data di esecuzione diversi da controversie con azionisti delle CH in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi
Welfare”.
Per quanto sia pacifico tra le parti in causa che il contratto di conto corrente oggetto del motivo d'appello in esame sia cessato tempo prima della data di efficacia del contratto di cessione, non può dirsi che si tratti di rapporto esaurito, perché ad esso afferivano, e da esso sono scaturiti,
diritti ed azioni (nello specifico, l'azione di nullità e di ripetizione d'indebito) che hanno dato vita, per l'appunto, a una res litigiosa, la cui insorgenza si colloca in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione di rapporti, attività e passività facenti capo alle CH in liquidazione coatta amministrativa.
Il contratto di cessione di azienda, ai fini della definizione del perimetro della cessione, all'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica semmai espressamente, quali “attività
20 escluse”, “i crediti… classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di
Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come
“esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appariva difficile ed incerta.
Trattasi di eccezione i cui presupposti non si rinvengono nel caso di specie, vertendosi su conto estinto senza passività.
Le amplissime disposizioni del contratto di cessione debbono quindi essere interpretate, nel dubbio, ricorrendo al criterio teleologico e tenendo in debita considerazione la voluntas legis
espressa nel preambolo del più volte citato decreto legge n. 99/2017.
I suddetti criteri, tenuto anche conto che nel contratto di cessione non vi è alcun esplicito riferimento, tra le passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti mentre, al contrario, è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già sub iudice diversi da quelli con azionisti e obbligazionisti, non giustificano né
rendono plausibile la pretesa di interpretare il contratto nel senso della indiscriminata esclusione dalla cessione di debiti di natura restitutoria da invalidità parziali dei contratti che, lungi dall'essere riconducibili a fatti ed atti specificamente caratterizzanti, anche sul piano reputazionale, la gestione pregressa delle banche in liquidazione, sono, o dovevano essere,
valorizzati nella determinazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di rischi già valutati o agevolmente valutabili al tempo della cessione, in quanto già azionati in via giudiziale.
In altri termini, se la ratio del contratto di cessione è quella resa palese dalle premesse del decreto legge e del contratto di cessione del 26.6.2017 (e quindi l'accordo mira a perseguire il recupero della fiducia del mercato e la salvaguardia dai rischi di perdita o distruzione di valore della “parte
21 sana” delle aziende bancarie, nonché ad assicurare continuità ai rapporti pendenti e ad escludere significative restrizioni all'accesso al credito per gli operatori economici del territorio), i
Commissari liquidatori – in ragione del favor alienationis che ispira e connota la decretazione d'urgenza e il predetto accordo di cessione – hanno ragionevolmente incluso nel contratto, con efficacia erga omnes in forza del disposto dell'art. 3, co. 2, del D.L. n. 99/2017, clausole finalizzate a tenere indenne la cessionaria dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso comunque connesso alle manifestazioni estrinseche della mala gestio delle popolari venete (e quindi, indubbiamente, dalle azioni giudiziarie promosse da soci ed obbligazionisti per il misselling azionario e da qualsivoglia pregiudizio in ipotesi derivante dal coinvolgimento nel contenzioso afferente i crediti deteriorati, che costituiscono il nucleo essenziale delle “attività escluse”).
Si riporta infine quanto ulteriormente osservato da questa Corte, da ultimo, nella sentenza n.
1357/2024:
“Dalla lettura combinata della regolamentazione normativa e contrattuale si evince, in termini
Co di adeguata evidenza, la cessione a del numeroso contenzioso pendente alla data di cessione
(escluse le ipotesi specificamente menzionate) tra i correntisti e le CH TE, avente ad
oggetto la ripetizione, a titolo di indebito oggettivo, dei pagamenti effettuati, e non dovuti, di
interessi passivi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e altre
commissioni e spese variamente denominate, che i correntisti deducono essere state addebitate
illegittimamente nel corso dei rapporti di conto corrente, per violazione delle norme del codice
civile e del testo unico bancario.
Le espressioni utilizzate dal legislatore e dai contraenti, secondo il canone legale di ermeneutica contrattuale rappresentato dal “senso letterale delle parole” e dalle espressioni usate dai
22 contraenti, ex art. 1362, comma 1, c.c., in coerenza con l'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e l'art.
4 del D.L. n. 99/2017, non lasciano adito a dubbi, in quanto includono espressamente nelle passività incluse, facenti parte dell'insieme aggregato, derivanti da rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, le controversie sorte prima della data di esecuzione del
contratto (26.6.2017) ed aventi ad oggetto debiti delle CH TE derivanti dai rapporti di
conto corrente. In tal modo i contraenti hanno rispettato la volontà del legislatore, che ha
imposto di ricondurre al perimetro della cessione tutte le passività delle CH TE che non rientrano nel novero di quelle indicate all'art. 52 del D.L.gs n. 180/2015, non riguardano debiti
nei confronti degli azionisti e/o obbligazionisti subordinati e, in caso di contenzioso, derivano
da controversie formalizzate e sorte prima del trasferimento dell'azienda (e cioè prima del
26.6.2017).
Gli articoli di legge e contrattuali ora menzionati fanno unicamente riferimento ai “contenziosi pregressi”, senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all'epoca
della messa in liquidazione coatta amministrativa delle CH TE e tale differenziazione
non neppure è contemplata nelle relazioni al disegno di legge della legge di conversione del D.L.
citato, le quali pongono come unica ragione di discrimine quella temporale, a seconda, cioè, che
si tratti di controversie già pendenti, o non ancora pendenti, al 26.6.2017 (“data di esecuzione”
del contratto: cfr. art.
6.1.1. contratto cessione azienda), specificando che tutte le controversie
pendenti alla data del 26.6.2017 sono trasferite a ad eccezione di quelle CP_11
specificatamente indicate (inerenti ad obbligazioni subordinate o azioni).
La normativa e il contratto presentano, del resto, una loro coerenza intrinseca laddove limitano
la cessione ai soli contenziosi già pendenti, per i quali è ricostruibile un costo già al momento
della cessione, escludendo le liti successive, imprevedibili (anche nella loro portata economica)
23 al momento della cessione.
Per contro, non vale sostenere che il debito della Banca nei confronti dei correntisti avente ad
oggetto la restituzione di interessi e competenze addebitate illegittimamente nel corso del
Co rapporto di conto corrente non faccia parte delle passività trasferite a nei casi in cui sia riferito a rapporti chiusi prima dell'atto di cessione, in quanto (in ipotesi) non funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, per usare la terminologia del contratto di cessione. Infatti,
Co nelle Passività Incluse facenti parte dell'Insieme Aggregato trasferito a , non sono compresi
i rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, bensì i debiti derivanti dai suddetti
rapporti.
Appare perciò irrilevante che i rapporti siano stati chiusi prima della cessione, perché ciò che
conta è che da un rapporto di conto corrente (per definizione, parte integrante della funzione
bancaria) derivi un debito della banca che sia stato oggetto di controversia già prima della cessione (nel nostro caso, l'obbligo di restituzione dell'indebito pagato, e non dovuto, per
mancanza di una valida causa debendi delle annotazioni a debito di interessi, commissioni e
spese).
Va altresì considerato che non può esservi dubbio in merito al fatto che un'interpretazione del
contratto di cessione che escluda dalle Passività Incluse i contenziosi aventi ad oggetto le azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo relative a rapporti di conto corrente, chiusi dalla banca
Co con apparente saldo zero prima della intervenuta cessione a , sia fortemente pregiudizievole
delle ragioni dei correntisti della Banca entrata in crisi, tenuti, in questa prospettiva, ad
insinuarsi nel passivo della Procedura di L.C.A. con il rischio di non vedere soddisfatte le
proprie ragioni, in ragione della natura chirografaria del proprio credito. Pertanto, proprio
l'opponibilità del contratto di cessione ai terzi interessati (tra i quali vi sono i correntisti, i quali,
24 come nella fattispecie in esame, sono impegnati in azioni di ripetizione), ex art. 3 del Contratto, impone un'operazione di interpretazione del medesimo che, a tutela di questi ultimi, ne valorizzi la lettura secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. e secondo le espressioni utilizzate dai
contraenti.
Co Si consideri, inoltre, che nella prospettiva sostenuta da l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” risulterebbe in realtà priva di significato
se riferita soltanto alle passività derivanti da giudizi relativi a rapporti contrattuali ancora
pendenti; per questi, infatti, il subentro e la responsabilità del cessionario sono già conseguenza
diretta della previsione contenuta dall'art. 2558 c.c. relativa al passaggio dei contratti in corso
e dell'automatico trasferimento a Banca Intesa, peraltro sancito, come sopra esposto, dallo stesso Contratto di Cessione all'art. 3.1.2., (a), punto (ii), che prevede tra le attività incluse “i
singoli rapporti delle banche, tra cui, in particolare, (ii) i contratti attinenti alla raccolta diretta
ed ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente”, sicché la previsione relativa ai “Contenziosi Pregressi” contenuta nell'art. 3.1.2 (b) (vii) del contratto di cessione finirebbe per rappresentare un'inutile ripetizione di quanto già altrove disposto, sia dalla legge,
che dallo stesso Contratto di Cessione.
Si tratta, peraltro, di un criterio condivisibile, considerato che nel contesto di un'operazione di cessione d'azienda, mentre le passività derivanti da contenziosi già pendenti sono, per loro
natura, annotate nella contabilità e nei fondi rischi del soggetto cedente, adeguatamente
valutabili ex ante dal cessionario (e ciò anche ai fini della definizione del corrispettivo della
cessione), quelle derivanti invece da controversie non ancora incardinate (ad esempio davanti
l'autorità giudiziaria o 'organismo di mediazione), o neppure minacciate con diffida, non
risultano stimabili in modo altrettanto obiettivo. E d'altra parte, che l'intento del legislatore
25 fosse in effetti quello appena rappresentato (e cioè quello, in presenza dei contenziosi bancari in esame già pendenti, di rendere il cessionario dell'azienda direttamente responsabile, quanto
meno nei confronti dei terzi, delle relative passività), si desume anche da un'altra disposizione
del decreto-legge n. 99/2017. In particolare rileva, ai fini in esame, l'art. 4 del decreto citato, che prevede, in favore del cessionario ( , il riconoscimento di una “garanzia dello CP_11
Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in
liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500
milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in
liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi”.
Tale disposizione, al pari di quella contenuta nel precedente art. 3 del decreto, nuovamente
rinvia – per la distinzione tra le passività “controverse” destinate ad essere trasferite in capo al
cessionario e quelle che rimangono invece a carico della procedura di liquidazione – al solo
criterio temporale della pendenza della lite alla data della cessione, offrendo allo stesso cessionario dell'azienda, così gravato delle responsabilità potenzialmente derivanti da tutti i
contenziosi pregressi trasferiti, il “privilegio” di poter beneficiare della garanzia autonoma dello Stato nell'ipotesi in cui i fondi già accantonati da in relazione ai medesimi Parte_7
contenziosi dovessero rilevarsi insufficienti.
Con un'ulteriore considerazione: se il decreto-legge n. 99/2017 annovera, tra le passività
destinate ad essere trasferite in capo al cessionario, quelle relative a contenziosi pendenti alla data della cessione dell'azienda, alla stessa conclusione conduce la lettera del Contratto di
Cessione in concreto intercorso tra le CH TE e . Infatti, l'art. 3.1.2., Controparte_1
lettera b), punto vii), di detto Contratto – in conformità alle linee direttrici tracciate dagli artt.
2558, comma 1, e 2560, comma 2, c.c. e 1, 3 e 4 del decreto legge n. 99/2017 e nel rispetto del
26 mero criterio “temporale” ivi sancito – menziona espressamente, tra le “Passività Incluse”, quelle appunto derivanti da “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione (il “Contenzioso
Pregresso”)”, escludendo dal perimetro della cessione (con previsione anch'essa coerente con
il dettato di legge) i soli contenziosi non ancora pendenti (oltre a quelli riguardanti le
controversie con azionisti delle CH in L.C.A. o con obbligazionisti convertibili e/o
subordinati).
Si consideri, inoltre, che l'art. 4 del cit. D.L. n. 99/2017 ha previsto una garanzia prestata dallo
Stato, a prima richiesta e a favore del cessionaria pari a un miliardo e mezzo di euro, CP_11
finalizzata a coprire eventuali differenze che dovessero emergere tra il valore dei contenziosi
pendenti del soggetto in liquidazione coatta e l'ammontare dei fondi accantonati dalla Banca in
L.C.A. per far fronte alla stessa tipologia di rischio (il c.d. Contenzioso pregresso, sorto prima
Co della cessione) e che l'art.
2.4.3 del contratto di cessione ha riconosciuto a l'importo di 3,5
miliardi di euro per consentirle il mantenimento dei coefficienti patrimoniali incisi dalla presa
in carico dell'Insieme Aggregato, comprensivo dei contenziosi pregressi, a cui si è aggiunto un
ulteriore contributo di 1,285 miliardi di euro finalizzato alla diversa azione di integrazione e
ristrutturazione (cfr. art. 4, lett. d) D.L. n. 99/2017), confermando ancora una volta il
Co trasferimento a dei contenziosi civili analoghi a quello di cui qui si tratta, e cioè i contenziosi
aventi ad oggetto i debiti delle CH TE derivanti da azioni di ripetizione di indebito
oggettivo promosse dai correntisti per la restituzione di interessi/spese e commissioni variamente
denominate che i correntisti deducono essere state addebitate illegittimamente (e pagate) nel
corso dello svolgimento dei rapporti di conto corrente, per violazione delle norme del testo unico
bancario e del codice civile.
27 Appare, infine, opportuno sottolineare che l'art. 2558, comma 1, c.c. stabilisce che “se non è stabilito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” e l'art. 2560, comma 2, c.c. stabilisce che in caso di trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Al pari di tutte le S.p.a. – al
momento della ricezione della istanza di mediazione o della citazione introduttiva – le CH
TE hanno dovuto, in ossequio ai principi generali di veridicità e correttezza delle
rappresentazioni contabili, registrare nei propri “fondi rischi” le passività potenziali derivanti
dalle (o collegate alle) richieste restitutorie dei correntisti. Come è noto, i c.d. fondi per rischi
ed oneri rappresentano delle vere passività, ma si caratterizzano per la non certezza, bensì per la mera probabilità dell'esborso, e in caso di certezza di questo per l'indeterminatezza dell'ammontare o della data di sopravvenienza. E che ciò, in concreto, sia stato fatto è la stessa
a confermarlo, avendo espressamente dichiarato e garantito, nel Contratto di Parte_7
Cessione (cfr. Allegato E del contratto del 26.6.2027), che “le scritture contabili delle banche in
L.C.A. nelle quali sono state iscritte le attività incluse e le passività incluse sono aggiornate e
complete; esse sono state tenute in conformità alla disciplina applicabile e ai principi contabili
e riportano tutte le operazioni che devono essere ivi registrate. Le attività incluse e le passività
incluse sono rappresentate in modo fedele, chiaro e corretto, unitamente ai relativi fondi e
accantonamenti, che sono quantificati in odo adeguato. I beni e rapporti compresi nell'Insieme
aggregato sono valutati e iscritti a valori veritieri e corretti, le attività incluse non sono
sovrastimate e le passività non sono sottostimate” (contratto 26.6.2017, allegato E, art. 2),
dunque confermando che il proprio ultimo bilancio è redatto in applicazione dei principi
contabili ed è conforme alle norme di legge e alle istruzioni di vigilanza applicabili,
28 rappresentando in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale, non omettendo
di dar conto di debiti, impegni, obbligazioni, sopravvenienze passive, minusvalenze, rischi e
passività di qualsivoglia genere.
In conclusione, deve ritenersi che i contenziosi civili pendenti tra i correntisti e le CH TE
(tra cui appunto la ) alla data del 26.6.2017 (e quindi anche quello Controparte_3
in esame), aventi ad oggetto la ripetizione dei pagamenti effettuati, e non dovuti, di interessi,
commissioni e spese addebitate in un conto corrente chiuso a zero, ovvero a credito del
correntista (esclusi quindi i rapporti deteriorati) siano stati trasferiti a e Controparte_1
che pertanto quest'ultima sia legittimata passivamente e successore a titolo particolare nei
rapporti e nei giudizi in corso al momento della sottoposizione alla procedura della liquidazione
coatta amministrativa, sempre che il processo interrotto sia stato tempestivamente riassunto nei
termini e nelle forme di legge, ma nel caso di specie non vi sono dubbi a tale ultimo riguardo,
atteso che la relativa questione è stata espressamente risolta (cfr. § 2 della sentenza) con statuizione che non è stata impugnata ed è pertanto divenuta irrevocabile”.
In conclusione, il rapporto in questione rientra tra le controversie pregresse incluse nella cessione e l'accoglimento del motivo dell'appello sul punto rende necessario l'esame nel merito delle deduzioni svolte dagli attori appellanti in ordine alla nullità di clausole ed alla illegittimità di addebiti denunciati dagli attori in ordine al predetto rapporto.
Analogamente è a dirsi, quanto all'ulteriore conto corrente, n. 2271, rapporto ancora aperto e quindi pacificamente ceduto ad , con riguardo al quale il Tribunale, dato atto che Controparte_1
nella produzione attorea “si rinviene, riguardo a tale c/c il contratto di apertura e il documento
di sintesi, mentre non è stata prodotta la serie completa degli estratti conto se non limitatamente
gli estratti conto (in realtà gli scalari) al 31 marzo 2000 (doc. 9 attori), al 31 dicembre 2000
29 (doc. 10 attori), al 30 giugno 2008 (doc. 11 attori) e al 30.09.2008 (doc. 12 attori) ed altri scalari in allegato alla perizia di parte”, ha ritenuto “che le domande attoree riguardo al c/c in questione siano da respingersi in limine”, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, tramite la produzione della serie integrale degli estratti conto.
La decisione è errata, come osservato dagli appellanti col secondo motivo di gravame, non solo perché è ormai noto che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo (v. ancora Cass. 18.4.2023, n. 10293)
- l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito: laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni periodi rispetto all'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati gli elementi acquisiti al processo, può comunque esperire la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, ed altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluriennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass.
14074/2018; v. ancora Cass. 4083/2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, ma ciò non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito
30 al netto di quell'azzeramento) – ma anche per il fatto che nella specie era effettivamente intervenuta ampia produzione documentale (per i dettagli v. relazione integrativa del c.t.u., pag.
7) ma il relativo deposito telematico è evidentemente sfuggito al giudice di primo grado, forse in quanto effettuato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Priva di pregio è in proposito l'eccezione svolta dall'appellata d'inammissibilità della produzione documentale di controparte in quanto avvenuta appunto con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. anziché con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: se è vero che la prima ha principalmente lo scopo di definire il thema decidendum, non è certo precluso alla parte di effettuare con essa il deposito di documentazione che questa avrebbe potuto produrre già con l'atto di citazione e che trova nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 (o 3, quando si tratti di prova contraria) il solo momento finale decorso il quale la parte s'intende decaduta dalla facoltà
di indicazione dei mezzi di prova.
Risultando superati gli ostacoli all'esame del merito delle contestazioni sollevate dagli attori nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuti dal Tribunale tali da comportare il rigetto delle domande in limine litis, la Corte ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti tramite c.t.u.
contabile con incarico affidato alla dott.ssa , che ha rideterminato i saldi corretti Persona_1
dei due conti, eliminando gli addebiti per commissione di massimo scoperto e per altre minori voci prive di base contrattuale e, per quanto di ragione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre agli interessi risultati affetti da usurarietà originaria, nei limiti nei quali la domanda attorea non è risultata prescritta.
Quanto alla contestata commissione di massimo scoperto, correttamente il c.t.u. ha rilevato profili di indeterminatezza nella relativa clausola, tali da determinarne la nullità (integrazione alla c.t.u., pag. 35): “Non è dato quindi comprendere dalla lettura del contratto la base
31 imponibile della suddetta commissione, ovverossia se essa vada applicata sull'apertura di
credito ovvero sulle operazioni sbf. Non da ultimo, come richiamato anche dal consulente di
parte appellata, non è dato sapere se in presenza di un tasso debitore massimo costante per
alcuni giorni la cms vada calcolata solo una volta oppure su ogni picco massimo e quindi più volte nel trimestre”.
D'altra parte, è noto che la commissione di massimo scoperto, per poter essere ritenuta valida, dev'essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è
necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. Laddove
la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità
e la determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe infatti in un'imposizione unilaterale della banca priva di legittimazione in una valida pattuizione.
Per l'effetto, in difetto di una previsione contrattuale avente le indicate caratteristiche, la clausola,
ove presente, è stata correttamente considerata nulla, ex artt. 1418 e 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
Quanto alla capitalizzazione, va confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui per i contratti antecedenti all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio
32 2000 sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all' anatocismo non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art.1283 c.c. e dunque la liceità della capitalizzazione (v sul punto Cass. Sez. Unite 4.11.2004,
n. 21095; v. anche Cass. 14.5.2005, n. 10127).
Per il periodo successivo, la delibera CICR del 9.2.2000 entrata in vigore il 22.4.2000 ha stabilito all'art. 2 che: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conte corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”, sicché dopo l'entrata in vigore di detta delibera, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori. All'art. 7 della delibera citata è poi previsto che: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°
luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono prevedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque,
entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Va però rilevato che l'art 7 della delibera CICR del 9.2.2000 - che prevede in buona sostanza un
33 meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) - era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art 25 D.lgs 342/1999 che prevedeva: le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente (la richiamata delibera indicata al comma 2 era la emananda delibera CICR).
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 è stata però dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999 che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava alla poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità e tempi di adeguamento.
Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo;
di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi lecito anatocismo necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (ormai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.
Anche a voler ritenere che l'art 7 della delibera CICR del 9.2.2000 (norma di rango secondario) possa comunque trovare il suo fondamento normativo derogatorio al divieto di cui all'art.1283
c.c., nella sopravvenuta norma primaria di cui all'allora art.12 c.2 TUB (come integrato dall' art. 34 rapporti e non i rapporti già in essere - è in tal caso assorbente il rilievo che a fronte di assenza di qualsivoglia pregressa pattuizione (pur invalida) di capitalizzazione, la introduzione di una capitalizzazione trimestrale non può che essere ritenuta clausola peggiorativa, necessitante di espressa pattuizione, nella fattispecie assente. In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR
(per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
L'anatocismo risulta dunque illecito non solo per il periodo del rapporto antecedente la delibera
CICR del 2000 (quando l'anatocismo era vietato), ma anche, nella concreta fattispecie in esame,
per il periodo successivo, fino a quando è stata espressa un'adeguata pattuizione per la capitalizzazione.
Nella fattispecie tale pattuizione è mancata fino al 9.1.2006 per entrambi i rapporti in esame: il documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito datato 9.1.2006 prevede invece, per entrambi i rapporti, specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, approvata ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. Da tale data la capitalizzazione
è stata opportunamente riconosciuta dal c.t.u.
Quanto all'usura, il c.t.u. ha riscontrato per alcuni periodi usura da qualificarsi come originaria, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.
35 Al riguardo, come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso,
pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio,
l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali “consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”.
In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria
(interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è usurario
ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni.
Tale ultima ipotesi si è nella specie verificata per alcuni periodi, come accertato dal c.t.u., per
36 effetto delle pattuizioni intervenute il 9.1.2006 e di successivi contratti di affidamento;
in questi casi, di usura originaria e non sopravvenuta, il c.t.u. ha provveduto all'azzeramento degli interessi.
Le rettifiche di cui sopra sono infine state compiute alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali, ed offrendo un duplice conteggio, tenendo conto sia delle annotazioni originarie della banca (c.d. saldo banca) sia di quelle rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito).
Dev'essere recepito in decisione il secondo conteggio, epurato dagli addebiti illegittimi e dall'anatocismo, secondo l'indicazione offerta dalla Corte di Cassazione: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
Per il resto, pur rilevando che negli scritti conclusivi ha insistito in censure alla Controparte_1
relazione peritale, si rileva che, prima del deposito, il consulente ha trasmesso alle parti la bozza della relazione come previsto dall'art. 195 c.p.c. e queste nel termine stabilito hanno presentato tramite i loro consulenti le proprie osservazioni, che il c.t.u. ha esaminato compiutamente nella relazione finale, offrendo risposte convincenti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6
37 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che,
nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,
senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Solo per completezza si osserva pertanto che la modalità di conteggio proposta dal c.t.u.
“imputando gli interessi al termine del rapporto”, censurata dalla parte appellata, costituisce mera modalità di calcolo di cui la parte non ha evidenziato in concreto l'erroneità quanto ad effetto sul risultato finale.
In conclusione, il saldo del conto corrente 9257002106 sulla base dei criteri suindicati è stato rideterminato dal c.t.u. nell'importo di € 17.062,64 a credito degli odierni attori appellanti alla data della chiusura (7.6.2010); il saldo del conto corrente n. 1570002271 è stato rideterminato in
€ 48.654,92 a credito degli odierni appellanti alla data del 31.12.2015.
Il primo dei due conti correnti è stato estinto nel 2010 e con riguardo ad esso è stata esercitata domanda ripetitoria degli addebiti illegittimi: ne consegue la condanna della banca alla restituzione alla correntista dell'importo di € 17.062,64, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
Il secondo conto corrente non risulta essere stato chiuso, così che la pronuncia deve limitarsi all'accertamento del saldo come sopra rideterminato;
ne consegue l'obbligo della banca di effettuare conforme rettifica ed adeguamento delle annotazioni per il periodo successivo.
38 Col quarto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano, sotto plurimi profili che saranno di seguito esaminati, il rigetto delle domande riferite al mutuo ipotecario n.054-4755220 stipulato dalla società in data 25.1.10 ed al mutuo ipotecario n. 54 24681999, Parte_5
stipulato dalla società in data 29.5.07 Parte_6
Con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, risulta in effetti errata la prima ragione di rigetto espressa dal Tribunale, che ha ritenuto carenti di interesse gli attori in quanto essi non avevano in concreto mai pagato interessi di mora: ritiene invece la Corte che, essendo in corso la restituzione della somma mutuata, essi avessero interesse a far accertare la nullità di una clausola pattuita suscettibile, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligo restitutorio, di aggravare – in tesi attorea illegittimamente – la loro posizione. Sebbene nel caso in esame il rapporto sia (o fosse) in corso e non si sia prodotta mora, sussiste infatti l'interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché
risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l'azione sia stata proposta in esito all'integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire: Cass. n. 1818/21). Qualora, tuttavia,
l'inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà
l'esclusione che l'interesse pattuito sia dovuto;
di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è
comunque tenuto ad adempiere con l'applicazione degli interessi corrispettivi.
Resiste tuttavia al gravame la seconda ragione di rigetto espressa dal Tribunale, che in concreto
39 ha comunque valutato come insussistente l'usurarietà del tasso pattuito: se il giudice di prime cure ha seguito l'orientamento secondo cui per la verifica dell'usurarietà del tasso di mora occorre aumentare il TEGM rilevante ai fini usura di 2,1 punti percentuali come da chiarimenti della Banca d'Italia del 3.7.2013, gli appellanti ritengono che si debba porre a confronto il tasso moratorio con il TEGM, unico indice all'epoca rilevato e idoneo, considerando lo spread tollerato idoneo a coprire “ogni componente di patologia del rapporto creditizio”.
Orbene, com'è noto poco tempo dopo la sentenza di primo grado le Sezioni Unite (con sentenza n. 19597/20), dopo aver statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, si è posta in termini assolutamente condivisibili la necessità del confronto con un adeguato tasso soglia nel rispetto dell'ulteriore principio di simmetria (v. già Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, sent. n. 16303/2018), che richiede una soglia elaborata con riguardo a valori omogenei e che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato.
Considerando che il tasso di mora non può che essere maggiore del tasso corrispettivo, ne consegue che il tasso di mora concretamene applicato non può semplicemente essere confrontato
– come nella specie vorrebbe parte appellante - con il tasso globale medio (TEGM), che non tiene conto degli interessi di mora applicati, com'è inevitabile, perché un TEGM comprensivo del tasso di mora sarebbe per definizione più elevato ed assai sfavorevole ai clienti degli istituti di credito nella verifica di rapporti: risulta perciò necessario che il tasso di mora sia rilevato a parte.
In questo senso la Corte ha precisato che la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli
40 interessi di mora mediamente applicati non preclude, come si è detto, l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica. Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato, con gli accorgimenti indicati dalla stessa Corte.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, per i contratti stipulati dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente,
secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; il risultato va poi posto a confronto con gli interessi moratori pattuiti con la precisazione, posto che normalmente la relativa previsione negoziale non è espressa con un tasso autonomo ma con una maggiorazione per il caso di mora dell'interesse corrispettivo, che ovviamente non si deve sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo, bensì sommare la maggiorazione prevista per la mora al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
Nello specifico caso in esame:
- in relazione al mutuo ipotecario n.054-4755220 stipulato da in data Parte_5
25.1.10 con tasso moratorio pari al 5,15% (derivante dal tasso nominale annuo del 3,15% con maggiorazione di 2 punti percentuali per la mora), a fronte di un tasso soglia pari al 4,38%, si ha un tasso soglia per interessi moratori pari a 9,72%;
- in relazione al mutuo ipotecario n. 54 24681999, stipulato in data 29.5.07 da
[...]
con pattuizione di un tasso moratorio del 9,8% Parte_6
(derivante dal tasso nominale annuo del 5,8% oltre alla maggiorazione di 4 punti percentuali per la mora), a fronte di un tasso soglia per il periodo pari al 7,97% si ha un tasso soglia per interessi
41 moratori pari a 15,11%.
L'interesse moratorio pattuito si conferma pertanto ampiamente sottosoglia (invero anche senza la moltiplicazione x 1,5). Nessuna specifica deduzione è svolta per il periodo successivo, conseguente all'applicazione del parametro di indicizzazione, ma nulla induce a ritenere che,
applicando il criterio corretto come sopra indicato, si siano determinati sforamenti.
Per l'effetto si appalesa irrilevante nella specie la questione delle conseguenze che si verificano quando sia rilevata l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, meritando solo rilevare che, se la pretesa attorea si fonda sull'azzeramento di ogni interesse, la giurisprudenza di legittimità si è invece espressa nel senso che dall'accertamento dell'usurarietà discenderebbe l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1: “la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente” (così
da ultimo Cass., ord. 16526/2024).
Si duole poi parte appellante del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che alla contestazione attorea di errata indicazione dell'ISC o TAEG contrattuale nei contratti di mutuo oggetto di
Par giudizio non potesse in ogni caso conseguire una nullità ex art. 117 TUB, avendo l' una funzione solo informativa. Ritiene infatti l'appellante che per i mutui stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 2003 che ha reso l'indicazione del TAEG o ISC contrattuale obbligatoria, la sua difformità dal reale costo del finanziamento determini il ricalcolo del
42 contratto al tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB: “Nel caso di specie la ha indicato il CP_3
TAEG o ISC contrattuale, ma lo ha indicato in misura inferiore del reale con conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Accertata la difformità tra ISC o TAEG
contrattuale e reale, i mutui oggetto di causa dovranno essere ricalcolati al tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB” (appello, pag. 28).
La doglianza è infondata in quanto, escluso che si versi in un caso di credito al consumo, “ «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. in particolare Cass. n. 39169/2021,
nello stesso senso v. anche n. Cass. n. 4597/2023).
Lamenta ulteriormente parte appellante che il giudice di prime cure abbia omesso ogni pronuncia in ordine alla contestazione circa l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti dall'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese che, a suo dire, “comporta maggiori oneri a carico del mutuatario in termini di interessi, maggiori costi di cui il mutuatario non viene informato al momento della stipula” (appello, pag. 28).
Pur dovendosi dare atto che il giudice di primo grado non ha espresso il proprio orientamento sul punto, la contestazione, espressa in termini inammissibilmente generici, è anche nel merito infondata. Rammentato quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2004 per il
43 caso di mutuo a tasso fisso, si deve osservare che, a maggior ragione, in caso di mutuo a tasso variabile il piano di ammortamento ha una valenza d'informazione solo orientativa, essendo redatto sulla base di un dato per definizione suscettibile di modificazioni;
ciò che conta in tal caso, ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c. e degli obblighi di trasparenza, è che il contratto indichi l'importo mutuato, la durata dell'ammortamento, il numero delle rate e la periodicità delle stesse e che sia determinabile in base a criteri oggettivi e precisi il meccanismo di indicizzazione, attraverso l'individuazione univoca del tasso indice, della frequenza dell'indicizzazione (es.
mensile, trimestrale), della data della rilevazione del valore, della fonte da cui attingere l'informazione e del procedimento di calcolo dell'indicizzazione (es. criteri di arrotondamento):
criteri tutti rispettati nei due contratti di mutuo per cui è causa.
Si deve infatti confermare che, com'è noto, la natura indicizzata del tasso di interesse pattuito inevitabilmente comporta l'alta probabilità che lo stesso vada riformulato ogni volta che nel corso del programma restitutorio concordato vadano a mutare i tassi di interesse applicabili al mutuo, con l'effetto che il piano di ammortamento allegato al contratto inevitabilmente potrà
considerarsi attuale solo con riferimento alla data di stipula dello stesso e sino a quando non si registrino oscillazioni nella componente indicizzata del tasso di interesse pattuito.
Ciò, tuttavia, non comporta alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite con il mutuo, ma semplicemente la necessità di aggiornare il piano di ammortamento al variare del tasso di interesse concordato.
In coerenza con tale prevedibile esigenza, i contratti di mutuo contengono riserva di variazione della rata al mutare del tasso di interesse: tale riserva costituisce, in altri termini, il tipico corollario della previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo “costante” (s'intende, nel piano di ammortamento iniziale) ma con tasso variabile e
44 durata determinata (l'alternativa è infatti costituita dalla variabilità del periodo di ammortamento,
non prevista nella specie): ciascuna delle rate è composta da una quota di capitale e una di interessi, nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata è prevalente rispetto al capitale e il rapporto fra tali due componenti va progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi. La rata, formata da quota capitale e quota interessi, salvo il caso di un parametro sempre costante per la durata del mutuo, necessariamente e logicamente varierà ma ciò accadrà in conformità con la riserva di variabilità delle rate.
Contesta poi parte appellante la validità della clausola floor contenuta nel contratto di mutuo n.
63152 Rep., che prevede che il tasso corrispettivo non possa mai scendere sotto il 2,5%, clausola della quale il giudice di primo grado ha affermato la legittimità, essendo la sua formulazione chiara e sottoscritta dai mutuatari. Osserva l'appellante che la predetta clausola rappresenta un derivato implicito e per questo richiede l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal
Tuf, pena la nullità della clausola.
La doglianza è infondata in quanto la clausola floor, che prevede esclusivamente l'applicazione di un tasso minimo garantito a favore della Banca, senza obbligo per la stessa di pagare un premio, non costituisce un contratto derivato - peraltro essendo carente il requisito della sinallagmaticità – ma una mera clausola contrattuale, espressione della libertà negoziale delle parti (cfr. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023), perfettamente valida ove, come nel caso di specie, sia stipulata in modo comprensibile e chiaro nel contenuto, in quanto diretta ad assicurare che gli interessi corrispettivi rimangano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo, variabile e parametrato in base all'Euribor, dovesse divenire inferiore per la fluttuazione del mercato al valore del tasso assunto dalla clausola stessa:
45 in altri termini, essa rappresenta “una modalità per determinare convenzionalmente il tasso di interesse al fine di garantire all'istituto mutuante una remuneratività minima, quale prezzo del proprio servizio” (C. App. Milano, n. 2346/2023; v. anche Tribunale Napoli Nord n. 307/2023 e
Tribunale di Modena n. 176/2023).
Infine in relazione ai mutui oggetti di giudizio gli attori in primo grado hanno contestato la nullità
della clausola determinativa degli interessi di mora, che prevede l'applicazione della mora sull'intera rata e quindi anche sulla quota interessi che la compone, dolendosi che il Tribunale
abbia omesso di pronunciarsi su tale contestazione.
Anche con riguardo a tale doglianza, pur dandosi atto dell'assenza di statuizione sul punto da parte del giudice di prime cure, si deve evidenziare l'infondatezza, nel merito, del rilievo, atteso che un mutuo ipotecario ben può prevedere che il mancato pagamento di una rata di mutuo comporti l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, come statuito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4078/2022, che ha ammesso la possibilità delle parti di pattuire, in deroga alla previsione di cui all'art. 1283 c.c., che in caso di inadempimento del mutuatario gli interessi corrispettivi,
compresi nella rata di mutuo scaduta, siano capitalizzati e producano interessi moratori fino alla data del pagamento.
Come anticipato, è opportuno esaminare all'esito degli altri il primo motivo di gravame,
concernente la condanna degli attori alla rifusione delle spese in favore di
[...]
Controparte_10
Il motivo mantiene parziale autonomia rispetto alle questioni di merito suesaminate in quanto è
definitiva, in assenza di impugnazione, la pronuncia di improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti della originaria convenuta, così che la definizione di tale rapporto processuale
46 rimane quella in rito espressa dal Tribunale.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, deve tuttavia, in accoglimento del gravame,
innanzitutto osservarsi che l'improcedibilità è sopravvenuta all'instaurazione del giudizio e si è
verificata per cause del tutto estranee a quello;
inoltre gli attori hanno, è vero, riassunto la causa anche nei confronti della l.c.a., ma hanno subito dato atto di averlo fatto per l'integrità del contraddittorio e la prevenzione di eccezione di estinzione, senza mantenere nessuna domanda nei confronti della originaria controparte.
Soprattutto, è superata la ragione cui il giudice di prime cure ha fatto riferimento nella regolamentazione delle spese con la l.c.a. (pur pronunciandosi nel senso della improcedibilità),
ossia la infondatezza delle domande proposte (originariamente verso Controparte_3
, posto che il giudizio di appello si conclude invece, per le ragioni espresse nell'esame
[...]
del secondo e del terzo motivo di gravame, con un parziale accoglimento delle stesse.
Risulta pertanto congruo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra gli attori, odierni appellanti, e
[...]
Controparte_10
***
Atteso l'esito del giudizio, considerata la reciproca soccombenza tra gli attori ed , Controparte_1
dovendosi considerare il rigetto di ogni domanda con riguardo ai mutui e l'accoglimento delle domande con riguardo ai conti correnti in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, ritiene il
Collegio di compensare le spese in misura pari alla metà, ponendo la restante metà a carico della convenuta/appellata, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento Controparte_1
al D.M. n. 55/2014 [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore
47 medio per ciascuna delle quattro fasi [di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria] in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Risulta invece sussistere il presupposto per la integrale compensazione delle spese tra gli appellanti e l.c.a., essendo il contenzioso in questo grado Controparte_10
limitato alla regolamentazione delle spese del primo, senza resistenza della parte appellata,
rimasta contumace.
Le spese di c.t.u., riferite ai soli conti correnti, devono essere poste a carico di Controparte_1
la cui soccombenza in ordine a tali rapporti è risultata quantomeno prevalente.
[...]
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello grado n. 1528/2019 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1002/2019, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda,
deduzione ed eccezione, così provvede:
a) ridetermina il saldo di chiusura del conto corrente n. 9257002106 in + € 17.062,64 a favore della correntista e per l'effetto condanna a restituire, a titolo di indebito, Controparte_1
alla correntista la somma di € 17.062,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) ridetermina il saldo del conto corrente n. 1570002271 alla data del 31.12.2015 in + € 48.654,92
a favore della correntista, ordinando alla banca le conseguenti rettifiche;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio quanto al rapporto tra gli appellanti e Controparte_10
c) rigetta per il resto le domande degli attori appellanti in quanto infondate;
c) compensa per la metà le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna Controparte_1
48 a rimborsare agli attori/appellanti la restante metà, che liquida, già operata la dimidiazione: quanto al primo grado, in € 3.808,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 273,00 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in € 4.995,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 402,00 per rimborsi;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e Controparte_10
f) pone in via definitiva le spese di c.t.u., nella misura già separatamente liquidata, a carico di
Controparte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
49 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 comma 2 D.L.gs n. 342/99) - ancorché essa appaia più correttamente riguardare solo i nuovi
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1528/2019
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11.6.2019, promossa con atto di citazione in appello da
con sede in 36100 Parte_1
Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore nonché , nata a [...] Parte_1 Parte_1
(VI) il 14/09/1935, C.F. , , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(VI) il 05/09/1963, C.F. , , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(VI), il 24/04/1960, C.F. e , nata a C.F._3 Parte_4
Vicenza (VI), il 18/11/1976, C.F. , C.F._4 Parte_5
con sede in 36100 Vicenza (VI), Via Basilio Dalla Scola, 78, C.F. e P.I. , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
1 Sabrina Breda del Foro di Padova;
appellanti
contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. Controparte_1
, P. IVA in persona del suo procuratore speciale dott. , P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano e Paola Strada del
Foro di Vicenza;
Controparte_3
(C.F. e P.IVA.: in persona dei commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_5
tempore, con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, contumace;
appellate
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 3.5.2019.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata in relazione alle spese di giudizio liquidate per i motivi tutti meglio descritti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza,
pubblicata in data 03.05.2019 e notificata in data 07.05.2019, Rep. n.1856/2019 del 03.05.2019,
nella causa civile RG n. 4997/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
2 IN VIA PRINCIPALE:
− accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente n. 15570002271 e n.
92570002106 e dei due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
oggetto dei rapporto tra le società rispettivamente e Parte_5 [...]
e particolarmente in relazione alla Parte_1 Controparte_3
invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, per indeterminatezza delle clausole contrattuali, per la clausola floor, e comunque per i motivi di cui in narrativa;
− accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, indeterminatezza delle condizioni, clausola floor, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n.
108/96) per un totale di complessivi € 426.698,91 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo in favore dell'attore;
− rideterminarsi ed accertarsi il corretto saldo dei contratti di cui è giudizio (conti correnti e mutui) e conseguentemente condannarsi la convenuta alla rettifica ovvero al ricalcolo dei rapporti bancari secondo legge, senza anatocismo ex sentenza SU n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, ovvero con il ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB, con esclusione della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa dedotte;
3 − compensarsi conseguentemente le somme illecitamente addebitate dalla banca convenuta, così
come accertate in corso di causa, con le somme che nel corso del giudizio fossero eventualmente accertate a credito della banca convenuta ed adeguare gli addebiti successivi ai nuovi saldi con il presente giudizio rettificati ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata;
− di conseguenza, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, alla restituzione di tutti gli illegittimi addebiti (in merito ai contratti chiusi) oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo;
− in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei
Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della
Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
− infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 c. 4 bis del d.lgs. 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
− si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la invalidità
e/o la inefficacia delle clausole contrattuali di cui ai contratti di conto corrente e di mutuo di cui
è giudizio e la quantificazione dei relativi addebiti, con rideterminazione delle rate future del mutuo senza interessi ex art. 1815 c.c. e/o con l'addebito dei soli interessi previsti dall'art. 117
TUB con il quesito già disposto dal Giudice di primo grado con ordinanza del 05.05.2017 ovvero
4 con il quesito già proposto dagli odierni appellanti nella memoria istruttoria ex art. 183 VI c.
c.p.c. n. 2 depositata nella causa di primo grado che qui si riporta:
Il CTU letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico, dica se sui conti correnti indicati n. 15570002271 e n.
92570002106, nonché sui due mutui ipotecari n. 63152 e n. 55248 di repertorio di cui in narrativa,
dalla parte attrice siano stati applicati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta ed oneri aggiuntivi,
A tal fine valuti:
1) analizzi il C.T.U. la produzione documentale depositata dalle parti, elencandola dettagliatamente e distinguendola da quella che, eventualmente, dovesse essere esibita in sede di operazioni peritali.
2) Accerti il C.T.U. se i conti correnti de quo siano assistiti da una convenzione stipulata per iscritto.
3) Verifichi il C.T.U. quale saggio di interesse convenzionale, in uno a spese, commissioni e valute, sia stato applicato al conto, eventualmente in conformità o in difformità al contratto, se esistente.
4) Nel caso di appuri l'assenza di qualsivoglia convenzione scritta (qualificabile come tale) applichi il C.T.U. ai rapporti de quibus per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge
154/92 e s.m. gli interessi legali;
per la fase successiva i tassi in essa previsti sia attivi che passivi.
5) In ogni caso certifichi il C.T.U. le modalità in concreto attuate per la loro determinazione. In
particolare:
5 6) Verifichi il CTU se nel rapporto di conto corrente n. 92570002106 siano stati calcolati gli interessi secondo il metodo dell'interesse composto, anziché dell'interesse semplice;
7) Verifichi il C.T.U. il Tasso Effettivo Globale medio e se il medesimo, rilevato sull'intera durata del rapporto e calcolato sul credito di cui il correntista ha effettivamente beneficiato superi o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla legge 07/03/1996 n. 108; si tenga conto a tal fine, delle rilevazioni medie compiute dal Ministero del tesoro per lo stesso periodo e del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. pen. 33331/2011).
8) Ove, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato superi il limite massimo consentito, il C.T.U. e per esso il Giudice, non accreditino alcuna competenza in favore dell'istituto di credito mentre, nel caso di deposito del correntista, applichino i tassi così come al punto 3).
9) Ove invece, gli interessi convenzionali siano stati determinati alla stregua delel “condizioni usualmente praticate su piazza” o con riferimento ad accordi di cartello fissati su scala nazionale,
sena una specifica indicazione nel contratto ovvero senza la dovuta certezza per la loro individuazione, ridetermini il C.T.U. gli interessi convenzionali individuati dall'istituto di credito, sostituendoli con quelli legali (come già previsto nel punto sub 3) sempre che non siano state superate le soglie di cui al punto sub 7.
10) In ogni caso, ove non ricorrano gli estremi sub 6, se l'istituto di credito ha applicato la capitalizzazione trimestrale o qualunque altra forma anatocistica, ridetermini il C.T.U. quanto dovuto dal correntista senza di essa.
11) Addebiti il C.T.U. sulle operazioni bancarie e sulle spese previste dal contratto (addebiti,
accrediti, ordini di traenza, giroconto, chiusura conto et similia) previa verifica della sua pattuizione, la valuta tenendo conto del momento in cui il relativo addebito, accredito e/o spesa sono stati sostenuti. Si puntualizza infatti che il meccanismo delle valute, adoperato dalle banche,
6 non è legislativamente contemplato e, perciò, il correntista sostiene costi non dovuti. Sarà
possibile, in tal modo,. Determinare complessivamente il capitale erogato da
[...]
u cui, poi, calcolare gli interessi. Controparte_3
12) Verifichi il C.T.U. se sia stata espressamente pattuiti la Commissione di Massimo Scoperto.
Se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il C.T.U. ad escluderla da quanto dovuto alla banca;
se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il C.T.U. a ricalcolarla senza capitalizzazione alcuna. Il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità,
per ultimo con sentenza Cass. Pen. Sez. II 19/02/2010 n. 12028, al quale ha specificamente statuito che, anche nella determinazione della fattispecie di usura, vadano presi in considerazione tutti gli oneri connessi all'uso del credito, tra cui rientra indubbiamente la Commissione di
Massimo Scoperto.
13) Nell'ipotesi di corretta applicazione delle condizioni stipulate, espunga il C.T.U. dal conto corrente l'ammontare degli interessi anatocistici e li ponga in detrazione di quanto dovuto alla banca, utilizzando, per il calcolo, gli stessi tassi applicati al conto ovvero la loro media ponderata.
14) Nell'eventualità che la documentazione non sia completa e, come prima operazione, sia allegato un saldo a debito del correntista, si proceda alla sua eliminazione partendo dal saldo pari a zero.
15) Ai fini dell'esatta determinazione del credito usufruito dal correntista, verifichi il C.T.U. se nei conti in esame siano confluiti, senza mandato, interessi e competenze rinvenienti da altri conti. Se del caso, essi devono essere scorporati e ricondotti nei conti originari.
7 16) Nel caso in cui le somme di cui al punto precedente non trovassero collocazione nei rispettivi conti od operazioni di provenienza o, laddove non se ne individuasse la scaturigine, provveda il
C.T.U. ad estrometterle dal calcolo del credito presuntivamente dovuto alla banca.
17) Il C.T.U. è tenuto altresì ad esaminare, per tutta la durata della relazione bancaria, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di consistente nell'aver Controparte_4
trattenuto illegittimamente somme ad esso non dovuto, ed il danno conseguente subito dalla correntista (determinandone l'ammontare) che non si sarebbe cagionato se la medesima avesse potuto utilizzare le dette somme per l'esercizio dell'impresa.
In relazione ai contratti di muto oggetto di causa il CTU letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, acquisita con il consenso di tutte le parti eventuale ulteriore documentazione presso l'istituto di credito necessaria e/o utile per l'espletamento dell'incarico,
dica se sui mutui indicati dalla parte attrice siano stati applicati interessi superiori al tasso soglia e comunque superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici ed oneri aggiuntivi.
A tal fine
1) verifichi il CTU se sui contratti oggetto di giudizio siano stati applicati interessi e costi superiori e/o diversi da quelli pattuiti;
2) determini il CTU il Tasso Effettivo praticato dalla banca convenuta tenendo conto di tutte le spese collegate alla erogazione dei contratti di finanziamento di cui è giudizio (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese di perizia, commissioni di incasso, penale di anticipata estinzione, spese di enti garanti, e simili);
3) verifichi se il TAEG così determinato corrisponda al tasso ed alle condizioni pattuite in contratto;
8 4) verifichi se il TAEG così determinato superi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione;
5) verifichi altresì se il tasso di mora sia superiore al tasso soglia ovvero se la abbia pattuito CP_3
e/o applicato oltre al tasso corrispettivo anche quello moratorio in aggiunta a quest'ultimo;
6) conseguentemente nella ipotesi in cui il TAEG sia inferiore al tasso soglia ridetermini l'importo del capitale mutuato con la maggiorazione dei soli interessi legali;
nella ipotesi in cui il TAEG sia superiore al tasso soglia quantifichi l'ammontare degli interessi pagati che, ex art. 1815 cc, dovranno essere restituiti.
7) ridetermini il CTU l'ammontare delle rate future senza interessi e/o con la sola applicazione degli interessi legali.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del giudizio”;
- per parte appellata costituita:
“IN VIA PRELIMINARE:
i. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
ii. respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1002/2019 del Tribunale di Vicenza;
IN SUBORDINE:
iii. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, degli avversi motivi di gravame,
l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado,
qui di seguito integralmente riportate:
9 “IN VIA PREGIUDIZIALE:
iv. Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 06092570002106, la carenza di legittimazione passiva in capo a per l'effetto, accertare Controparte_1
e dichiarare l'inammissibilità nei confronti di quest'ultima delle relative domande attoree;
v. Accertare e dichiarare, con riferimento ai due rapporti di mutuo oggetto del presente giudizio, il difetto di interesse ad agire in capo agli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle relative domande attoree;
IN VIA PRELIMINARE:
vi. Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 06015570002271,
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avanzate da parte attrice, posto che il predetto c/c era ancora aperto al momento dell'instaurazione del presente giudizio;
vii. Accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati sul conto corrente n.
06015570002271 per il periodo anteriore al 24.09.2005, nonché sul conto corrente n.
06092570002106 per il periodo anteriore al 19.02.2006;
NEL MERITO:
viii. Respingere le domande tutte promosse dagli attori nei confronti di Controparte_1
esimendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria;
per l'effetto, dichiarare
[...]
che ulla deve alla parte attrice a titolo di somme illegittimamente Controparte_1
addebitate e/o riscosse ovvero di risarcimento danni ovvero a qualunque altro titolo derivante dal rapporto di c/c oggetto di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
10 ix. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie,
circoscrivere la declaratoria di nullità alle sole clausole negoziali ritenute invalide, compensando le somme eventualmente oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risulteranno a credito di parte convenuta;
IN OGNI CASO:
x. Con vittoria di spese e compensi di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
xi. disporre la rinnovazione o l'integrazione della CTU sulla base di quesiti integrativi che tengano conto delle osservazioni di o, in subordine, chiamare il CTU a Controparte_1
chiarimenti in presenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.6.2016, Parte_5 [...]
nonché , , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio la allora in bonis, al Parte_4 Controparte_3
fine di sentire:
1) accertare la nullità/invalidità/inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle c.m.s., dell'interesse anatocistico trimestrale e l'applicazione di tassi di interesse usurari contenute in due contratti di conto corrente (con facoltà di scoperto), il n. 15570002271 aperto nel 1996 presso l'agenzia di Vicenza ed ancora aperto e il n. 9257002106 aperto nel 1996 e chiuso nel 2010 sempre presso la medesima agenzia, dimettendo perizia di parte sulla base della quale risultavano addebiti illegittimi quanto al primo conto corrente per la somma complessiva di €
140.928,93 e quanto al secondo per la somma complessiva di € 53.676,69;
2) accertare, con riguardo al mutuo ipotecario n. 63152 rep. stipulato in data 25.1.2010 da
11 dell'importo di € 120.000,00 e con riguardo al mutuo ipotecario n. 55248 rep. Parte_5
dell'importo di € 1.000.000, stipulato in data 29.5.2007 da Parte_6
il superamento della soglia di usura quanto al tasso moratorio
[...]
contrattualmente pattuito, l'illegittimo addebito di interessi anatocistici a seguito di applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e l'indeterminatezza delle clausole che disciplinavano il tasso debitore, derivante da errata indicazione dell'ISC o TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo.
Per tutti i contratti oggetto di giudizio, parte attrice chiedeva che, accertato quanto sopra, fosse rideterminato il corretto saldo dei rapporti dare avere, con compensazione delle somme risultanti a credito ed a debito delle parti e con rettifica dei saldi così come accertati.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande Controparte_3
avverse in quanto infondate in fatto e diritto dopo aver eccepito il difetto di interesse ad agire in relazione ai contratti di mutuo, non avendo parte attrice dimostrato di aver versato interessi moratori, l'inammissibilità della domanda svolta in relazione al c.c. n. 2271 in quanto ancora in essere, l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione in merito ai due conti correnti,
sostenendo la legittimità degli addebiti effettuati nei conti oggetto di causa e delle clausole contrattuali di cui ai contratti di mutuo oggetto di causa.
Con ordinanza depositata il 15.9.2017 era dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta sottoposizione di coatta amministrativa;
la Controparte_5
causa era quindi riassunta per iniziativa degli attori, che notificavano il ricorso in riassunzione a e e, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, a Controparte_1 CP_6 [...]
CP_7
Si costituiva nel giudizio riassunto eccependo: relativamente al conto Controparte_1
12 corrente n. 92570002106 il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non più in essere alla data della intervenuta cessione tra in l.c.a. e , CP_3 Controparte_3 Controparte_1
poiché, per stessa ammissione degli attori, chiuso già nel 2010; relativamente al conto corrente n. 15570002271 l'inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
la prescrizione dell'azione di ripetizione intentata dagli attori per il periodo anteriore al
24.9.2005 riguardo al c/c n. 06015570002271 e per il periodo anteriore al 19.02.2006 riguardo al c/c n. 06092570002106. Nel merito la banca rilevava il mancato deposito della serie completa degli estratti conto dall'inizio dei rapporti e comunque negava la fondatezza degli assunti attorei riguardo all'applicazione illegittima di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, nonché relativamente a spese, commissioni, oneri ed al c.d. “gioco delle valute”. Quanto ai rapporti di mutuo essa eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di interesse ad agire non avendo gli attori dimostrato di aver pagato alcuna somma a titolo di interessi moratori;
negava comunque l'applicazione di interessi usurari e la fondatezza di ogni ulteriore deduzione svolta da parte attrice, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, in via preliminare, Controparte_8
l'improcedibilità delle domande attoree nei propri confronti e, nel merito, chiedendo il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi già esposti dalla in bonis. CP_3
Senza dare corso alla c.t.u. disposta prima dell'interruzione del giudizio, con sentenza n.
1002/2019 pubblicata il 3.5.3019 il Tribunale di Vicenza così statuiva:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte in giudizio dagli attori nei confronti della
; Controparte_3
2) Respinge le domande proposte in giudizio dagli attori nei confronti di Controparte_1
[...]
13 3) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alle convenute in riassunzione le spese di
lite del presente giudizio liquidate in € 11.472,00 per compensi, oltre 15% spese generali IVA e
CAP come per legge a favore di ciascuna delle parti convenute in riassunzione costituite;
4) Nulla per le spese e competenze di lite nei confronti di non costituitasi in giudizio. CP_6
In particolare, il Tribunale ha ritenuto: che il rapporto relativo al conto corrente n. 2271 in quanto chiuso in data 7.6.2010 non sia stato ceduto a Intesa San Paolo, con conseguente difetto in capo a questa della titolarità del rapporto sostanziale controverso;
che in mancanza di produzione completa degli estratti conto dovesse essere rigettata la domanda svolta dagli attori con riguardo al conto corrente n. 2106, ancora aperto;
che fossero nel merito infondate le doglianze attoree con riguardo ai mutui ipotecari.
Avverso la decisione gli attori hanno proposto appello con atto di citazione notificato alla sola in data 6.6.2019, sulla base dei seguenti motivi: Controparte_1
1) Erroneità della sentenza nel punto in cui il Tribunale ha condannato gli odierni appellante al ristoro delle spese di causa a favore di ritenendo infondate Controparte_8
le domande attoree;
2) Violazione e non corretta applicazione di norme di legge e conseguente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree svolte nei confronti di in relazione al conto corrente n. 2106 oggetto di causa;
Controparte_1
3) Erroneità della decisione impugnata in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori in merito al c.c. 2271 non avendo gli stessi prodotto – se non limitatamene - gli estratti del conto corrente con conseguente rigetto della domanda attorea di rideterminazione del corretto saldo del conto;
4) Violazione, non corretta applicazione di norme di legge, errata interpretazione delle
14 contestazioni attoree ed omessa pronuncia con conseguente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree svolte nei confronti di in relazione ai contratti di mutuo ipotecario n. 63152 rep. del 25.1.2010 stipulato Controparte_1
da e n. 55248 rep. del 29.5.2007 stipulato da Parte_5 Parte_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e Controparte_1
l'infondatezza dello stesso sotto ogni profilo, chiedendone il rigetto.
Disposta dalla Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
, poi dichiarata contumace, la causa è stata Controparte_3
ulteriormente istruita a mezzo di c.t.u. contabile.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.7.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del
5.12.2024, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva, quanto alla posizione di che il Tribunale (sentenza di CP_6
primo grado, pag. 27) ha dato atto che alla stessa “è stato notificato il ricorso in riassunzione ma
poi gli attori non hanno svolto nessuna domanda nei confronti della predetta parte (che
comunque, ovviamente, avrebbero seguito le sorti delle domande svolte nei confronti delle altre
parti del giudizio riassunto). Comunque non si è costituita in giudizio e pertanto nessuna CP_6
statuizione, neanche riguardo alle spese di lite, deve essere emessa nei suoi confronti”. Nessuna
deduzione essendo svolta nei confronti di tale soggetto neanche negli atti introduttivi del presente giudizio, non si presenta la necessità di integrare nei suoi confronti il contraddittorio, avendo le
15 parti, sia pur implicitamente, preso atto della sua estraneità alla materia del contendere.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata costituita di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: secondo
[...]
“gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale di Vicenza esponendo CP_1
sommariamente le stesse argomentazioni poste a base della causa di primo grado, senza dimostrare i presunti errori nella ricostruzione operata dal giudice di prime cure e chiedendo di affidare a una CTU esplorativa la determinazione delle proprie pretese: è pertanto evidente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. - in particolare del principio di necessaria specificità delle contestazioni – con conseguente inammissibilità dell'appello”.
Si osserva al contrario che l'impugnazione consente nella specie di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni poste a base delle censure mosse dalla parte appellante, come si avrà modo di evidenziare nella seguente disamina delle doglianze formulate.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un
“progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che il giudice superiore sia in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché le ritiene censurabili: l'individuazione delle censure mosse dall'appellante può
emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass. civ., n. 2537/2016; n.
16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione
16 di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. “non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto”, posto che, come si osserverà, il gravame è anzi almeno parzialmente fondato.
Il primo motivo d'impugnazione, col quale gli attori appellanti lamentano di essere stati ingiustamente condannati a rifondere le spese anche alla banca in l.c.a., nei cui confronti avevano riassunto il giudizio al solo fine di prevenire un'eccezione di estinzione, dev'essere, per ragioni logico-giuridiche, esaminato dopo gli altri motivi di gravame.
Col secondo motivo d'impugnazione gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di prime cure abbia escluso la legittimazione passiva sostanziale di con riguardo al conto Controparte_1
n. 2106 oggetto di causa, acceso nel 1996 e chiuso nel 2010, e quindi prima della cessione in massa di rapporti ad conseguita alla sottoposizione di Controparte_1 Controparte_3
a liquidazione coatta amministrativa.
Il Tribunale ha infatti ricostruito la disciplina assunta dalla predetta cessione concludendo, con riguardo ad un caso quale quello di specie, nel quale il contenzioso è stato instaurato prima della cessione, nel senso che “il Contenzioso pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività
Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse” ovvero quello relativo a beni, cespiti e
Co rapporti funzionali all'esercizio dell'attività bancaria (e come tali ceduti a ). Mentre rientra nel contenzioso escluso quello inerente a rapporti non ceduti” (pag. 13): “essendo il conto
corrente in questione, da cui derivano le pretese attoree, chiuso in data 07.06.2010, lo stesso
Co non è stato ceduto a e pertanto difetta in capo a quest'ultima la titolarità del rapporto
sostanziale controverso con conseguente rigetto delle domande svolte dagli attori relative al
17 Co predetto c/c nei confronti di ” (pag. 16).
Gli odierni appellanti ritengono, al contrario, che l'orientamento maggioritario e da seguire sia quello che include tra le passività cedute ad anche i rapporti già chiusi prima Controparte_1
della cessione i cui giudizi, come nel caso in esame, fossero già pendenti alla data della cessione.
In questo senso si è in effetti più volte espressa l'intestata Corte ed il Collegio, in attesa che si pronunci il giudice di legittimità, non ritiene vi siano motivi per rivedere l'orientamento esposto.
Come è noto, non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Controparte_1
c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda
26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di nonché le Controparte_3 Parte_7
modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
CH venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con
18 quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del DL n. 99/2017, sopra riportati,
dunque, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_10 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” Controparte_1
formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione,
Co si legge all'art. 1.1.1.: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di e di VB , il tutto come meglio precisato CP_7
dettagliato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente contratto come l'”Insieme Aggregato”…”; e l'art. 3 così dispone, per quanto qui interessa: “… 3.1.1.
L'insieme aggregato è composto dei seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo di azienda bancaria…”, cui fa seguito l'indicazione del criterio per distinguere le attività e le passività incluse da quelle escluse, contenuta nell'art. 3.1.2.
Con riferimento al “Contenzioso Pregresso”, si legge che fanno parte dell'insieme aggregato:
“…(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a
19 giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle CH in LCA …” con la previsione di chiusura secondo cui: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse,
Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”
La presente controversia è inequivocabilmente sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2., lett. b), punto vii), del contratto di cessione, che contempla tra le “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già
pendenti alla data di esecuzione diversi da controversie con azionisti delle CH in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi
Welfare”.
Per quanto sia pacifico tra le parti in causa che il contratto di conto corrente oggetto del motivo d'appello in esame sia cessato tempo prima della data di efficacia del contratto di cessione, non può dirsi che si tratti di rapporto esaurito, perché ad esso afferivano, e da esso sono scaturiti,
diritti ed azioni (nello specifico, l'azione di nullità e di ripetizione d'indebito) che hanno dato vita, per l'appunto, a una res litigiosa, la cui insorgenza si colloca in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione di rapporti, attività e passività facenti capo alle CH in liquidazione coatta amministrativa.
Il contratto di cessione di azienda, ai fini della definizione del perimetro della cessione, all'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica semmai espressamente, quali “attività
20 escluse”, “i crediti… classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di
Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come
“esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appariva difficile ed incerta.
Trattasi di eccezione i cui presupposti non si rinvengono nel caso di specie, vertendosi su conto estinto senza passività.
Le amplissime disposizioni del contratto di cessione debbono quindi essere interpretate, nel dubbio, ricorrendo al criterio teleologico e tenendo in debita considerazione la voluntas legis
espressa nel preambolo del più volte citato decreto legge n. 99/2017.
I suddetti criteri, tenuto anche conto che nel contratto di cessione non vi è alcun esplicito riferimento, tra le passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti mentre, al contrario, è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già sub iudice diversi da quelli con azionisti e obbligazionisti, non giustificano né
rendono plausibile la pretesa di interpretare il contratto nel senso della indiscriminata esclusione dalla cessione di debiti di natura restitutoria da invalidità parziali dei contratti che, lungi dall'essere riconducibili a fatti ed atti specificamente caratterizzanti, anche sul piano reputazionale, la gestione pregressa delle banche in liquidazione, sono, o dovevano essere,
valorizzati nella determinazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di rischi già valutati o agevolmente valutabili al tempo della cessione, in quanto già azionati in via giudiziale.
In altri termini, se la ratio del contratto di cessione è quella resa palese dalle premesse del decreto legge e del contratto di cessione del 26.6.2017 (e quindi l'accordo mira a perseguire il recupero della fiducia del mercato e la salvaguardia dai rischi di perdita o distruzione di valore della “parte
21 sana” delle aziende bancarie, nonché ad assicurare continuità ai rapporti pendenti e ad escludere significative restrizioni all'accesso al credito per gli operatori economici del territorio), i
Commissari liquidatori – in ragione del favor alienationis che ispira e connota la decretazione d'urgenza e il predetto accordo di cessione – hanno ragionevolmente incluso nel contratto, con efficacia erga omnes in forza del disposto dell'art. 3, co. 2, del D.L. n. 99/2017, clausole finalizzate a tenere indenne la cessionaria dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso comunque connesso alle manifestazioni estrinseche della mala gestio delle popolari venete (e quindi, indubbiamente, dalle azioni giudiziarie promosse da soci ed obbligazionisti per il misselling azionario e da qualsivoglia pregiudizio in ipotesi derivante dal coinvolgimento nel contenzioso afferente i crediti deteriorati, che costituiscono il nucleo essenziale delle “attività escluse”).
Si riporta infine quanto ulteriormente osservato da questa Corte, da ultimo, nella sentenza n.
1357/2024:
“Dalla lettura combinata della regolamentazione normativa e contrattuale si evince, in termini
Co di adeguata evidenza, la cessione a del numeroso contenzioso pendente alla data di cessione
(escluse le ipotesi specificamente menzionate) tra i correntisti e le CH TE, avente ad
oggetto la ripetizione, a titolo di indebito oggettivo, dei pagamenti effettuati, e non dovuti, di
interessi passivi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto e altre
commissioni e spese variamente denominate, che i correntisti deducono essere state addebitate
illegittimamente nel corso dei rapporti di conto corrente, per violazione delle norme del codice
civile e del testo unico bancario.
Le espressioni utilizzate dal legislatore e dai contraenti, secondo il canone legale di ermeneutica contrattuale rappresentato dal “senso letterale delle parole” e dalle espressioni usate dai
22 contraenti, ex art. 1362, comma 1, c.c., in coerenza con l'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e l'art.
4 del D.L. n. 99/2017, non lasciano adito a dubbi, in quanto includono espressamente nelle passività incluse, facenti parte dell'insieme aggregato, derivanti da rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, le controversie sorte prima della data di esecuzione del
contratto (26.6.2017) ed aventi ad oggetto debiti delle CH TE derivanti dai rapporti di
conto corrente. In tal modo i contraenti hanno rispettato la volontà del legislatore, che ha
imposto di ricondurre al perimetro della cessione tutte le passività delle CH TE che non rientrano nel novero di quelle indicate all'art. 52 del D.L.gs n. 180/2015, non riguardano debiti
nei confronti degli azionisti e/o obbligazionisti subordinati e, in caso di contenzioso, derivano
da controversie formalizzate e sorte prima del trasferimento dell'azienda (e cioè prima del
26.6.2017).
Gli articoli di legge e contrattuali ora menzionati fanno unicamente riferimento ai “contenziosi pregressi”, senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all'epoca
della messa in liquidazione coatta amministrativa delle CH TE e tale differenziazione
non neppure è contemplata nelle relazioni al disegno di legge della legge di conversione del D.L.
citato, le quali pongono come unica ragione di discrimine quella temporale, a seconda, cioè, che
si tratti di controversie già pendenti, o non ancora pendenti, al 26.6.2017 (“data di esecuzione”
del contratto: cfr. art.
6.1.1. contratto cessione azienda), specificando che tutte le controversie
pendenti alla data del 26.6.2017 sono trasferite a ad eccezione di quelle CP_11
specificatamente indicate (inerenti ad obbligazioni subordinate o azioni).
La normativa e il contratto presentano, del resto, una loro coerenza intrinseca laddove limitano
la cessione ai soli contenziosi già pendenti, per i quali è ricostruibile un costo già al momento
della cessione, escludendo le liti successive, imprevedibili (anche nella loro portata economica)
23 al momento della cessione.
Per contro, non vale sostenere che il debito della Banca nei confronti dei correntisti avente ad
oggetto la restituzione di interessi e competenze addebitate illegittimamente nel corso del
Co rapporto di conto corrente non faccia parte delle passività trasferite a nei casi in cui sia riferito a rapporti chiusi prima dell'atto di cessione, in quanto (in ipotesi) non funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, per usare la terminologia del contratto di cessione. Infatti,
Co nelle Passività Incluse facenti parte dell'Insieme Aggregato trasferito a , non sono compresi
i rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, bensì i debiti derivanti dai suddetti
rapporti.
Appare perciò irrilevante che i rapporti siano stati chiusi prima della cessione, perché ciò che
conta è che da un rapporto di conto corrente (per definizione, parte integrante della funzione
bancaria) derivi un debito della banca che sia stato oggetto di controversia già prima della cessione (nel nostro caso, l'obbligo di restituzione dell'indebito pagato, e non dovuto, per
mancanza di una valida causa debendi delle annotazioni a debito di interessi, commissioni e
spese).
Va altresì considerato che non può esservi dubbio in merito al fatto che un'interpretazione del
contratto di cessione che escluda dalle Passività Incluse i contenziosi aventi ad oggetto le azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo relative a rapporti di conto corrente, chiusi dalla banca
Co con apparente saldo zero prima della intervenuta cessione a , sia fortemente pregiudizievole
delle ragioni dei correntisti della Banca entrata in crisi, tenuti, in questa prospettiva, ad
insinuarsi nel passivo della Procedura di L.C.A. con il rischio di non vedere soddisfatte le
proprie ragioni, in ragione della natura chirografaria del proprio credito. Pertanto, proprio
l'opponibilità del contratto di cessione ai terzi interessati (tra i quali vi sono i correntisti, i quali,
24 come nella fattispecie in esame, sono impegnati in azioni di ripetizione), ex art. 3 del Contratto, impone un'operazione di interpretazione del medesimo che, a tutela di questi ultimi, ne valorizzi la lettura secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. e secondo le espressioni utilizzate dai
contraenti.
Co Si consideri, inoltre, che nella prospettiva sostenuta da l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” risulterebbe in realtà priva di significato
se riferita soltanto alle passività derivanti da giudizi relativi a rapporti contrattuali ancora
pendenti; per questi, infatti, il subentro e la responsabilità del cessionario sono già conseguenza
diretta della previsione contenuta dall'art. 2558 c.c. relativa al passaggio dei contratti in corso
e dell'automatico trasferimento a Banca Intesa, peraltro sancito, come sopra esposto, dallo stesso Contratto di Cessione all'art. 3.1.2., (a), punto (ii), che prevede tra le attività incluse “i
singoli rapporti delle banche, tra cui, in particolare, (ii) i contratti attinenti alla raccolta diretta
ed ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente”, sicché la previsione relativa ai “Contenziosi Pregressi” contenuta nell'art. 3.1.2 (b) (vii) del contratto di cessione finirebbe per rappresentare un'inutile ripetizione di quanto già altrove disposto, sia dalla legge,
che dallo stesso Contratto di Cessione.
Si tratta, peraltro, di un criterio condivisibile, considerato che nel contesto di un'operazione di cessione d'azienda, mentre le passività derivanti da contenziosi già pendenti sono, per loro
natura, annotate nella contabilità e nei fondi rischi del soggetto cedente, adeguatamente
valutabili ex ante dal cessionario (e ciò anche ai fini della definizione del corrispettivo della
cessione), quelle derivanti invece da controversie non ancora incardinate (ad esempio davanti
l'autorità giudiziaria o 'organismo di mediazione), o neppure minacciate con diffida, non
risultano stimabili in modo altrettanto obiettivo. E d'altra parte, che l'intento del legislatore
25 fosse in effetti quello appena rappresentato (e cioè quello, in presenza dei contenziosi bancari in esame già pendenti, di rendere il cessionario dell'azienda direttamente responsabile, quanto
meno nei confronti dei terzi, delle relative passività), si desume anche da un'altra disposizione
del decreto-legge n. 99/2017. In particolare rileva, ai fini in esame, l'art. 4 del decreto citato, che prevede, in favore del cessionario ( , il riconoscimento di una “garanzia dello CP_11
Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in
liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500
milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in
liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi”.
Tale disposizione, al pari di quella contenuta nel precedente art. 3 del decreto, nuovamente
rinvia – per la distinzione tra le passività “controverse” destinate ad essere trasferite in capo al
cessionario e quelle che rimangono invece a carico della procedura di liquidazione – al solo
criterio temporale della pendenza della lite alla data della cessione, offrendo allo stesso cessionario dell'azienda, così gravato delle responsabilità potenzialmente derivanti da tutti i
contenziosi pregressi trasferiti, il “privilegio” di poter beneficiare della garanzia autonoma dello Stato nell'ipotesi in cui i fondi già accantonati da in relazione ai medesimi Parte_7
contenziosi dovessero rilevarsi insufficienti.
Con un'ulteriore considerazione: se il decreto-legge n. 99/2017 annovera, tra le passività
destinate ad essere trasferite in capo al cessionario, quelle relative a contenziosi pendenti alla data della cessione dell'azienda, alla stessa conclusione conduce la lettera del Contratto di
Cessione in concreto intercorso tra le CH TE e . Infatti, l'art. 3.1.2., Controparte_1
lettera b), punto vii), di detto Contratto – in conformità alle linee direttrici tracciate dagli artt.
2558, comma 1, e 2560, comma 2, c.c. e 1, 3 e 4 del decreto legge n. 99/2017 e nel rispetto del
26 mero criterio “temporale” ivi sancito – menziona espressamente, tra le “Passività Incluse”, quelle appunto derivanti da “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione (il “Contenzioso
Pregresso”)”, escludendo dal perimetro della cessione (con previsione anch'essa coerente con
il dettato di legge) i soli contenziosi non ancora pendenti (oltre a quelli riguardanti le
controversie con azionisti delle CH in L.C.A. o con obbligazionisti convertibili e/o
subordinati).
Si consideri, inoltre, che l'art. 4 del cit. D.L. n. 99/2017 ha previsto una garanzia prestata dallo
Stato, a prima richiesta e a favore del cessionaria pari a un miliardo e mezzo di euro, CP_11
finalizzata a coprire eventuali differenze che dovessero emergere tra il valore dei contenziosi
pendenti del soggetto in liquidazione coatta e l'ammontare dei fondi accantonati dalla Banca in
L.C.A. per far fronte alla stessa tipologia di rischio (il c.d. Contenzioso pregresso, sorto prima
Co della cessione) e che l'art.
2.4.3 del contratto di cessione ha riconosciuto a l'importo di 3,5
miliardi di euro per consentirle il mantenimento dei coefficienti patrimoniali incisi dalla presa
in carico dell'Insieme Aggregato, comprensivo dei contenziosi pregressi, a cui si è aggiunto un
ulteriore contributo di 1,285 miliardi di euro finalizzato alla diversa azione di integrazione e
ristrutturazione (cfr. art. 4, lett. d) D.L. n. 99/2017), confermando ancora una volta il
Co trasferimento a dei contenziosi civili analoghi a quello di cui qui si tratta, e cioè i contenziosi
aventi ad oggetto i debiti delle CH TE derivanti da azioni di ripetizione di indebito
oggettivo promosse dai correntisti per la restituzione di interessi/spese e commissioni variamente
denominate che i correntisti deducono essere state addebitate illegittimamente (e pagate) nel
corso dello svolgimento dei rapporti di conto corrente, per violazione delle norme del testo unico
bancario e del codice civile.
27 Appare, infine, opportuno sottolineare che l'art. 2558, comma 1, c.c. stabilisce che “se non è stabilito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” e l'art. 2560, comma 2, c.c. stabilisce che in caso di trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Al pari di tutte le S.p.a. – al
momento della ricezione della istanza di mediazione o della citazione introduttiva – le CH
TE hanno dovuto, in ossequio ai principi generali di veridicità e correttezza delle
rappresentazioni contabili, registrare nei propri “fondi rischi” le passività potenziali derivanti
dalle (o collegate alle) richieste restitutorie dei correntisti. Come è noto, i c.d. fondi per rischi
ed oneri rappresentano delle vere passività, ma si caratterizzano per la non certezza, bensì per la mera probabilità dell'esborso, e in caso di certezza di questo per l'indeterminatezza dell'ammontare o della data di sopravvenienza. E che ciò, in concreto, sia stato fatto è la stessa
a confermarlo, avendo espressamente dichiarato e garantito, nel Contratto di Parte_7
Cessione (cfr. Allegato E del contratto del 26.6.2027), che “le scritture contabili delle banche in
L.C.A. nelle quali sono state iscritte le attività incluse e le passività incluse sono aggiornate e
complete; esse sono state tenute in conformità alla disciplina applicabile e ai principi contabili
e riportano tutte le operazioni che devono essere ivi registrate. Le attività incluse e le passività
incluse sono rappresentate in modo fedele, chiaro e corretto, unitamente ai relativi fondi e
accantonamenti, che sono quantificati in odo adeguato. I beni e rapporti compresi nell'Insieme
aggregato sono valutati e iscritti a valori veritieri e corretti, le attività incluse non sono
sovrastimate e le passività non sono sottostimate” (contratto 26.6.2017, allegato E, art. 2),
dunque confermando che il proprio ultimo bilancio è redatto in applicazione dei principi
contabili ed è conforme alle norme di legge e alle istruzioni di vigilanza applicabili,
28 rappresentando in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale, non omettendo
di dar conto di debiti, impegni, obbligazioni, sopravvenienze passive, minusvalenze, rischi e
passività di qualsivoglia genere.
In conclusione, deve ritenersi che i contenziosi civili pendenti tra i correntisti e le CH TE
(tra cui appunto la ) alla data del 26.6.2017 (e quindi anche quello Controparte_3
in esame), aventi ad oggetto la ripetizione dei pagamenti effettuati, e non dovuti, di interessi,
commissioni e spese addebitate in un conto corrente chiuso a zero, ovvero a credito del
correntista (esclusi quindi i rapporti deteriorati) siano stati trasferiti a e Controparte_1
che pertanto quest'ultima sia legittimata passivamente e successore a titolo particolare nei
rapporti e nei giudizi in corso al momento della sottoposizione alla procedura della liquidazione
coatta amministrativa, sempre che il processo interrotto sia stato tempestivamente riassunto nei
termini e nelle forme di legge, ma nel caso di specie non vi sono dubbi a tale ultimo riguardo,
atteso che la relativa questione è stata espressamente risolta (cfr. § 2 della sentenza) con statuizione che non è stata impugnata ed è pertanto divenuta irrevocabile”.
In conclusione, il rapporto in questione rientra tra le controversie pregresse incluse nella cessione e l'accoglimento del motivo dell'appello sul punto rende necessario l'esame nel merito delle deduzioni svolte dagli attori appellanti in ordine alla nullità di clausole ed alla illegittimità di addebiti denunciati dagli attori in ordine al predetto rapporto.
Analogamente è a dirsi, quanto all'ulteriore conto corrente, n. 2271, rapporto ancora aperto e quindi pacificamente ceduto ad , con riguardo al quale il Tribunale, dato atto che Controparte_1
nella produzione attorea “si rinviene, riguardo a tale c/c il contratto di apertura e il documento
di sintesi, mentre non è stata prodotta la serie completa degli estratti conto se non limitatamente
gli estratti conto (in realtà gli scalari) al 31 marzo 2000 (doc. 9 attori), al 31 dicembre 2000
29 (doc. 10 attori), al 30 giugno 2008 (doc. 11 attori) e al 30.09.2008 (doc. 12 attori) ed altri scalari in allegato alla perizia di parte”, ha ritenuto “che le domande attoree riguardo al c/c in questione siano da respingersi in limine”, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, tramite la produzione della serie integrale degli estratti conto.
La decisione è errata, come osservato dagli appellanti col secondo motivo di gravame, non solo perché è ormai noto che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo (v. ancora Cass. 18.4.2023, n. 10293)
- l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito: laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni periodi rispetto all'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati gli elementi acquisiti al processo, può comunque esperire la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, ed altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluriennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass.
14074/2018; v. ancora Cass. 4083/2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, ma ciò non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito
30 al netto di quell'azzeramento) – ma anche per il fatto che nella specie era effettivamente intervenuta ampia produzione documentale (per i dettagli v. relazione integrativa del c.t.u., pag.
7) ma il relativo deposito telematico è evidentemente sfuggito al giudice di primo grado, forse in quanto effettuato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Priva di pregio è in proposito l'eccezione svolta dall'appellata d'inammissibilità della produzione documentale di controparte in quanto avvenuta appunto con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. anziché con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: se è vero che la prima ha principalmente lo scopo di definire il thema decidendum, non è certo precluso alla parte di effettuare con essa il deposito di documentazione che questa avrebbe potuto produrre già con l'atto di citazione e che trova nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 (o 3, quando si tratti di prova contraria) il solo momento finale decorso il quale la parte s'intende decaduta dalla facoltà
di indicazione dei mezzi di prova.
Risultando superati gli ostacoli all'esame del merito delle contestazioni sollevate dagli attori nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuti dal Tribunale tali da comportare il rigetto delle domande in limine litis, la Corte ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti tramite c.t.u.
contabile con incarico affidato alla dott.ssa , che ha rideterminato i saldi corretti Persona_1
dei due conti, eliminando gli addebiti per commissione di massimo scoperto e per altre minori voci prive di base contrattuale e, per quanto di ragione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre agli interessi risultati affetti da usurarietà originaria, nei limiti nei quali la domanda attorea non è risultata prescritta.
Quanto alla contestata commissione di massimo scoperto, correttamente il c.t.u. ha rilevato profili di indeterminatezza nella relativa clausola, tali da determinarne la nullità (integrazione alla c.t.u., pag. 35): “Non è dato quindi comprendere dalla lettura del contratto la base
31 imponibile della suddetta commissione, ovverossia se essa vada applicata sull'apertura di
credito ovvero sulle operazioni sbf. Non da ultimo, come richiamato anche dal consulente di
parte appellata, non è dato sapere se in presenza di un tasso debitore massimo costante per
alcuni giorni la cms vada calcolata solo una volta oppure su ogni picco massimo e quindi più volte nel trimestre”.
D'altra parte, è noto che la commissione di massimo scoperto, per poter essere ritenuta valida, dev'essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è
necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. Laddove
la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità
e la determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe infatti in un'imposizione unilaterale della banca priva di legittimazione in una valida pattuizione.
Per l'effetto, in difetto di una previsione contrattuale avente le indicate caratteristiche, la clausola,
ove presente, è stata correttamente considerata nulla, ex artt. 1418 e 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
Quanto alla capitalizzazione, va confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui per i contratti antecedenti all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio
32 2000 sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all' anatocismo non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art.1283 c.c. e dunque la liceità della capitalizzazione (v sul punto Cass. Sez. Unite 4.11.2004,
n. 21095; v. anche Cass. 14.5.2005, n. 10127).
Per il periodo successivo, la delibera CICR del 9.2.2000 entrata in vigore il 22.4.2000 ha stabilito all'art. 2 che: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conte corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”, sicché dopo l'entrata in vigore di detta delibera, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori. All'art. 7 della delibera citata è poi previsto che: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°
luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono prevedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque,
entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Va però rilevato che l'art 7 della delibera CICR del 9.2.2000 - che prevede in buona sostanza un
33 meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) - era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art 25 D.lgs 342/1999 che prevedeva: le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì
le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente (la richiamata delibera indicata al comma 2 era la emananda delibera CICR).
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 è stata però dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999 che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava alla poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità e tempi di adeguamento.
Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo;
di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi lecito anatocismo necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (ormai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.
Anche a voler ritenere che l'art 7 della delibera CICR del 9.2.2000 (norma di rango secondario) possa comunque trovare il suo fondamento normativo derogatorio al divieto di cui all'art.1283
c.c., nella sopravvenuta norma primaria di cui all'allora art.12 c.2 TUB (come integrato dall' art. 34 rapporti e non i rapporti già in essere - è in tal caso assorbente il rilievo che a fronte di assenza di qualsivoglia pregressa pattuizione (pur invalida) di capitalizzazione, la introduzione di una capitalizzazione trimestrale non può che essere ritenuta clausola peggiorativa, necessitante di espressa pattuizione, nella fattispecie assente. In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR
(per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
L'anatocismo risulta dunque illecito non solo per il periodo del rapporto antecedente la delibera
CICR del 2000 (quando l'anatocismo era vietato), ma anche, nella concreta fattispecie in esame,
per il periodo successivo, fino a quando è stata espressa un'adeguata pattuizione per la capitalizzazione.
Nella fattispecie tale pattuizione è mancata fino al 9.1.2006 per entrambi i rapporti in esame: il documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito datato 9.1.2006 prevede invece, per entrambi i rapporti, specifica pattuizione a condizioni di reciprocità, approvata ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. Da tale data la capitalizzazione
è stata opportunamente riconosciuta dal c.t.u.
Quanto all'usura, il c.t.u. ha riscontrato per alcuni periodi usura da qualificarsi come originaria, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.
35 Al riguardo, come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso,
pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata sia con riferimento al momento della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio,
l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali “consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”.
In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria
(interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è usurario
ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni.
Tale ultima ipotesi si è nella specie verificata per alcuni periodi, come accertato dal c.t.u., per
36 effetto delle pattuizioni intervenute il 9.1.2006 e di successivi contratti di affidamento;
in questi casi, di usura originaria e non sopravvenuta, il c.t.u. ha provveduto all'azzeramento degli interessi.
Le rettifiche di cui sopra sono infine state compiute alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali, ed offrendo un duplice conteggio, tenendo conto sia delle annotazioni originarie della banca (c.d. saldo banca) sia di quelle rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito).
Dev'essere recepito in decisione il secondo conteggio, epurato dagli addebiti illegittimi e dall'anatocismo, secondo l'indicazione offerta dalla Corte di Cassazione: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
Per il resto, pur rilevando che negli scritti conclusivi ha insistito in censure alla Controparte_1
relazione peritale, si rileva che, prima del deposito, il consulente ha trasmesso alle parti la bozza della relazione come previsto dall'art. 195 c.p.c. e queste nel termine stabilito hanno presentato tramite i loro consulenti le proprie osservazioni, che il c.t.u. ha esaminato compiutamente nella relazione finale, offrendo risposte convincenti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6
37 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che,
nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,
senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Solo per completezza si osserva pertanto che la modalità di conteggio proposta dal c.t.u.
“imputando gli interessi al termine del rapporto”, censurata dalla parte appellata, costituisce mera modalità di calcolo di cui la parte non ha evidenziato in concreto l'erroneità quanto ad effetto sul risultato finale.
In conclusione, il saldo del conto corrente 9257002106 sulla base dei criteri suindicati è stato rideterminato dal c.t.u. nell'importo di € 17.062,64 a credito degli odierni attori appellanti alla data della chiusura (7.6.2010); il saldo del conto corrente n. 1570002271 è stato rideterminato in
€ 48.654,92 a credito degli odierni appellanti alla data del 31.12.2015.
Il primo dei due conti correnti è stato estinto nel 2010 e con riguardo ad esso è stata esercitata domanda ripetitoria degli addebiti illegittimi: ne consegue la condanna della banca alla restituzione alla correntista dell'importo di € 17.062,64, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
Il secondo conto corrente non risulta essere stato chiuso, così che la pronuncia deve limitarsi all'accertamento del saldo come sopra rideterminato;
ne consegue l'obbligo della banca di effettuare conforme rettifica ed adeguamento delle annotazioni per il periodo successivo.
38 Col quarto motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano, sotto plurimi profili che saranno di seguito esaminati, il rigetto delle domande riferite al mutuo ipotecario n.054-4755220 stipulato dalla società in data 25.1.10 ed al mutuo ipotecario n. 54 24681999, Parte_5
stipulato dalla società in data 29.5.07 Parte_6
Con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, risulta in effetti errata la prima ragione di rigetto espressa dal Tribunale, che ha ritenuto carenti di interesse gli attori in quanto essi non avevano in concreto mai pagato interessi di mora: ritiene invece la Corte che, essendo in corso la restituzione della somma mutuata, essi avessero interesse a far accertare la nullità di una clausola pattuita suscettibile, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligo restitutorio, di aggravare – in tesi attorea illegittimamente – la loro posizione. Sebbene nel caso in esame il rapporto sia (o fosse) in corso e non si sia prodotta mora, sussiste infatti l'interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché
risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l'azione sia stata proposta in esito all'integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire: Cass. n. 1818/21). Qualora, tuttavia,
l'inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà
l'esclusione che l'interesse pattuito sia dovuto;
di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è
comunque tenuto ad adempiere con l'applicazione degli interessi corrispettivi.
Resiste tuttavia al gravame la seconda ragione di rigetto espressa dal Tribunale, che in concreto
39 ha comunque valutato come insussistente l'usurarietà del tasso pattuito: se il giudice di prime cure ha seguito l'orientamento secondo cui per la verifica dell'usurarietà del tasso di mora occorre aumentare il TEGM rilevante ai fini usura di 2,1 punti percentuali come da chiarimenti della Banca d'Italia del 3.7.2013, gli appellanti ritengono che si debba porre a confronto il tasso moratorio con il TEGM, unico indice all'epoca rilevato e idoneo, considerando lo spread tollerato idoneo a coprire “ogni componente di patologia del rapporto creditizio”.
Orbene, com'è noto poco tempo dopo la sentenza di primo grado le Sezioni Unite (con sentenza n. 19597/20), dopo aver statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, si è posta in termini assolutamente condivisibili la necessità del confronto con un adeguato tasso soglia nel rispetto dell'ulteriore principio di simmetria (v. già Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, sent. n. 16303/2018), che richiede una soglia elaborata con riguardo a valori omogenei e che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato.
Considerando che il tasso di mora non può che essere maggiore del tasso corrispettivo, ne consegue che il tasso di mora concretamene applicato non può semplicemente essere confrontato
– come nella specie vorrebbe parte appellante - con il tasso globale medio (TEGM), che non tiene conto degli interessi di mora applicati, com'è inevitabile, perché un TEGM comprensivo del tasso di mora sarebbe per definizione più elevato ed assai sfavorevole ai clienti degli istituti di credito nella verifica di rapporti: risulta perciò necessario che il tasso di mora sia rilevato a parte.
In questo senso la Corte ha precisato che la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli
40 interessi di mora mediamente applicati non preclude, come si è detto, l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica. Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato, con gli accorgimenti indicati dalla stessa Corte.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, per i contratti stipulati dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente,
secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; il risultato va poi posto a confronto con gli interessi moratori pattuiti con la precisazione, posto che normalmente la relativa previsione negoziale non è espressa con un tasso autonomo ma con una maggiorazione per il caso di mora dell'interesse corrispettivo, che ovviamente non si deve sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo, bensì sommare la maggiorazione prevista per la mora al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
Nello specifico caso in esame:
- in relazione al mutuo ipotecario n.054-4755220 stipulato da in data Parte_5
25.1.10 con tasso moratorio pari al 5,15% (derivante dal tasso nominale annuo del 3,15% con maggiorazione di 2 punti percentuali per la mora), a fronte di un tasso soglia pari al 4,38%, si ha un tasso soglia per interessi moratori pari a 9,72%;
- in relazione al mutuo ipotecario n. 54 24681999, stipulato in data 29.5.07 da
[...]
con pattuizione di un tasso moratorio del 9,8% Parte_6
(derivante dal tasso nominale annuo del 5,8% oltre alla maggiorazione di 4 punti percentuali per la mora), a fronte di un tasso soglia per il periodo pari al 7,97% si ha un tasso soglia per interessi
41 moratori pari a 15,11%.
L'interesse moratorio pattuito si conferma pertanto ampiamente sottosoglia (invero anche senza la moltiplicazione x 1,5). Nessuna specifica deduzione è svolta per il periodo successivo, conseguente all'applicazione del parametro di indicizzazione, ma nulla induce a ritenere che,
applicando il criterio corretto come sopra indicato, si siano determinati sforamenti.
Per l'effetto si appalesa irrilevante nella specie la questione delle conseguenze che si verificano quando sia rilevata l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, meritando solo rilevare che, se la pretesa attorea si fonda sull'azzeramento di ogni interesse, la giurisprudenza di legittimità si è invece espressa nel senso che dall'accertamento dell'usurarietà discenderebbe l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1: “la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente” (così
da ultimo Cass., ord. 16526/2024).
Si duole poi parte appellante del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che alla contestazione attorea di errata indicazione dell'ISC o TAEG contrattuale nei contratti di mutuo oggetto di
Par giudizio non potesse in ogni caso conseguire una nullità ex art. 117 TUB, avendo l' una funzione solo informativa. Ritiene infatti l'appellante che per i mutui stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 2003 che ha reso l'indicazione del TAEG o ISC contrattuale obbligatoria, la sua difformità dal reale costo del finanziamento determini il ricalcolo del
42 contratto al tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB: “Nel caso di specie la ha indicato il CP_3
TAEG o ISC contrattuale, ma lo ha indicato in misura inferiore del reale con conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Accertata la difformità tra ISC o TAEG
contrattuale e reale, i mutui oggetto di causa dovranno essere ricalcolati al tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB” (appello, pag. 28).
La doglianza è infondata in quanto, escluso che si versi in un caso di credito al consumo, “ «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. in particolare Cass. n. 39169/2021,
nello stesso senso v. anche n. Cass. n. 4597/2023).
Lamenta ulteriormente parte appellante che il giudice di prime cure abbia omesso ogni pronuncia in ordine alla contestazione circa l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti dall'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese che, a suo dire, “comporta maggiori oneri a carico del mutuatario in termini di interessi, maggiori costi di cui il mutuatario non viene informato al momento della stipula” (appello, pag. 28).
Pur dovendosi dare atto che il giudice di primo grado non ha espresso il proprio orientamento sul punto, la contestazione, espressa in termini inammissibilmente generici, è anche nel merito infondata. Rammentato quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2004 per il
43 caso di mutuo a tasso fisso, si deve osservare che, a maggior ragione, in caso di mutuo a tasso variabile il piano di ammortamento ha una valenza d'informazione solo orientativa, essendo redatto sulla base di un dato per definizione suscettibile di modificazioni;
ciò che conta in tal caso, ai fini del rispetto dell'art. 1346 c.c. e degli obblighi di trasparenza, è che il contratto indichi l'importo mutuato, la durata dell'ammortamento, il numero delle rate e la periodicità delle stesse e che sia determinabile in base a criteri oggettivi e precisi il meccanismo di indicizzazione, attraverso l'individuazione univoca del tasso indice, della frequenza dell'indicizzazione (es.
mensile, trimestrale), della data della rilevazione del valore, della fonte da cui attingere l'informazione e del procedimento di calcolo dell'indicizzazione (es. criteri di arrotondamento):
criteri tutti rispettati nei due contratti di mutuo per cui è causa.
Si deve infatti confermare che, com'è noto, la natura indicizzata del tasso di interesse pattuito inevitabilmente comporta l'alta probabilità che lo stesso vada riformulato ogni volta che nel corso del programma restitutorio concordato vadano a mutare i tassi di interesse applicabili al mutuo, con l'effetto che il piano di ammortamento allegato al contratto inevitabilmente potrà
considerarsi attuale solo con riferimento alla data di stipula dello stesso e sino a quando non si registrino oscillazioni nella componente indicizzata del tasso di interesse pattuito.
Ciò, tuttavia, non comporta alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite con il mutuo, ma semplicemente la necessità di aggiornare il piano di ammortamento al variare del tasso di interesse concordato.
In coerenza con tale prevedibile esigenza, i contratti di mutuo contengono riserva di variazione della rata al mutare del tasso di interesse: tale riserva costituisce, in altri termini, il tipico corollario della previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo “costante” (s'intende, nel piano di ammortamento iniziale) ma con tasso variabile e
44 durata determinata (l'alternativa è infatti costituita dalla variabilità del periodo di ammortamento,
non prevista nella specie): ciascuna delle rate è composta da una quota di capitale e una di interessi, nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata è prevalente rispetto al capitale e il rapporto fra tali due componenti va progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi. La rata, formata da quota capitale e quota interessi, salvo il caso di un parametro sempre costante per la durata del mutuo, necessariamente e logicamente varierà ma ciò accadrà in conformità con la riserva di variabilità delle rate.
Contesta poi parte appellante la validità della clausola floor contenuta nel contratto di mutuo n.
63152 Rep., che prevede che il tasso corrispettivo non possa mai scendere sotto il 2,5%, clausola della quale il giudice di primo grado ha affermato la legittimità, essendo la sua formulazione chiara e sottoscritta dai mutuatari. Osserva l'appellante che la predetta clausola rappresenta un derivato implicito e per questo richiede l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal
Tuf, pena la nullità della clausola.
La doglianza è infondata in quanto la clausola floor, che prevede esclusivamente l'applicazione di un tasso minimo garantito a favore della Banca, senza obbligo per la stessa di pagare un premio, non costituisce un contratto derivato - peraltro essendo carente il requisito della sinallagmaticità – ma una mera clausola contrattuale, espressione della libertà negoziale delle parti (cfr. Cass. S.U., sent. n. 5657/2023), perfettamente valida ove, come nel caso di specie, sia stipulata in modo comprensibile e chiaro nel contenuto, in quanto diretta ad assicurare che gli interessi corrispettivi rimangano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo, variabile e parametrato in base all'Euribor, dovesse divenire inferiore per la fluttuazione del mercato al valore del tasso assunto dalla clausola stessa:
45 in altri termini, essa rappresenta “una modalità per determinare convenzionalmente il tasso di interesse al fine di garantire all'istituto mutuante una remuneratività minima, quale prezzo del proprio servizio” (C. App. Milano, n. 2346/2023; v. anche Tribunale Napoli Nord n. 307/2023 e
Tribunale di Modena n. 176/2023).
Infine in relazione ai mutui oggetti di giudizio gli attori in primo grado hanno contestato la nullità
della clausola determinativa degli interessi di mora, che prevede l'applicazione della mora sull'intera rata e quindi anche sulla quota interessi che la compone, dolendosi che il Tribunale
abbia omesso di pronunciarsi su tale contestazione.
Anche con riguardo a tale doglianza, pur dandosi atto dell'assenza di statuizione sul punto da parte del giudice di prime cure, si deve evidenziare l'infondatezza, nel merito, del rilievo, atteso che un mutuo ipotecario ben può prevedere che il mancato pagamento di una rata di mutuo comporti l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, come statuito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4078/2022, che ha ammesso la possibilità delle parti di pattuire, in deroga alla previsione di cui all'art. 1283 c.c., che in caso di inadempimento del mutuatario gli interessi corrispettivi,
compresi nella rata di mutuo scaduta, siano capitalizzati e producano interessi moratori fino alla data del pagamento.
Come anticipato, è opportuno esaminare all'esito degli altri il primo motivo di gravame,
concernente la condanna degli attori alla rifusione delle spese in favore di
[...]
Controparte_10
Il motivo mantiene parziale autonomia rispetto alle questioni di merito suesaminate in quanto è
definitiva, in assenza di impugnazione, la pronuncia di improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti della originaria convenuta, così che la definizione di tale rapporto processuale
46 rimane quella in rito espressa dal Tribunale.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, deve tuttavia, in accoglimento del gravame,
innanzitutto osservarsi che l'improcedibilità è sopravvenuta all'instaurazione del giudizio e si è
verificata per cause del tutto estranee a quello;
inoltre gli attori hanno, è vero, riassunto la causa anche nei confronti della l.c.a., ma hanno subito dato atto di averlo fatto per l'integrità del contraddittorio e la prevenzione di eccezione di estinzione, senza mantenere nessuna domanda nei confronti della originaria controparte.
Soprattutto, è superata la ragione cui il giudice di prime cure ha fatto riferimento nella regolamentazione delle spese con la l.c.a. (pur pronunciandosi nel senso della improcedibilità),
ossia la infondatezza delle domande proposte (originariamente verso Controparte_3
, posto che il giudizio di appello si conclude invece, per le ragioni espresse nell'esame
[...]
del secondo e del terzo motivo di gravame, con un parziale accoglimento delle stesse.
Risulta pertanto congruo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra gli attori, odierni appellanti, e
[...]
Controparte_10
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Atteso l'esito del giudizio, considerata la reciproca soccombenza tra gli attori ed , Controparte_1
dovendosi considerare il rigetto di ogni domanda con riguardo ai mutui e l'accoglimento delle domande con riguardo ai conti correnti in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, ritiene il
Collegio di compensare le spese in misura pari alla metà, ponendo la restante metà a carico della convenuta/appellata, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento Controparte_1
al D.M. n. 55/2014 [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore
47 medio per ciascuna delle quattro fasi [di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria] in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Risulta invece sussistere il presupposto per la integrale compensazione delle spese tra gli appellanti e l.c.a., essendo il contenzioso in questo grado Controparte_10
limitato alla regolamentazione delle spese del primo, senza resistenza della parte appellata,
rimasta contumace.
Le spese di c.t.u., riferite ai soli conti correnti, devono essere poste a carico di Controparte_1
la cui soccombenza in ordine a tali rapporti è risultata quantomeno prevalente.
[...]
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello grado n. 1528/2019 R.G.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1002/2019, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda,
deduzione ed eccezione, così provvede:
a) ridetermina il saldo di chiusura del conto corrente n. 9257002106 in + € 17.062,64 a favore della correntista e per l'effetto condanna a restituire, a titolo di indebito, Controparte_1
alla correntista la somma di € 17.062,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) ridetermina il saldo del conto corrente n. 1570002271 alla data del 31.12.2015 in + € 48.654,92
a favore della correntista, ordinando alla banca le conseguenti rettifiche;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio quanto al rapporto tra gli appellanti e Controparte_10
c) rigetta per il resto le domande degli attori appellanti in quanto infondate;
c) compensa per la metà le spese di lite del primo e del secondo grado e condanna Controparte_1
48 a rimborsare agli attori/appellanti la restante metà, che liquida, già operata la dimidiazione: quanto al primo grado, in € 3.808,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 273,00 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in € 4.995,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 402,00 per rimborsi;
f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e Controparte_10
f) pone in via definitiva le spese di c.t.u., nella misura già separatamente liquidata, a carico di
Controparte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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25 comma 2 D.L.gs n. 342/99) - ancorché essa appaia più correttamente riguardare solo i nuovi