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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 581/2024 promossa da
(c.f. con il patrocinio degli avv.ti Omar Mornata e Parte_1 C.F._1
Davide Ratti, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti 8;
RICORRENTE
Contro
S.r.l. (C.F. e P.Iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
legale in Noventa di Piave (VE) Via Volta 54
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14.1.2025 e di seguito riportate: pagina 1 di 6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni opportuna declaratoria,
In via istruttoria solo occorrendo ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel corso del sopralluogo, effettuato nell'ottobre 2022 su incarico di presso CP_2
l'abitazione del dott. in Valmadrera (LC) via Stoppani 4, mai è emersa la necessità, al Parte_1 fine dell'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al contratto n. 440/2022, di opere o CP_1
interventi non indicati nel contratto stesso, che si rammostra al teste
2. vero che nel corso del sopralluogo di cui al capitolo che precede nessuno comunicava al dott. Pt_1
che avrebbe dovuto sostenere spese aggiuntive rispetto a quanto già pagato a in forza del CP_1
contratto n. 440/2022
Teste: Testimone_1
Nel merito
1. accertare e dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c. del contratto n.
440/2022 stipulato dal ricorrente con in data 24 ottobre 2022 CP_2
2. condannare la convenuta a restituire al ricorrente il corrispettivo pagato in forza del contratto n.
440/2022, pari a € 13.059,20, il tutto oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di (27 ottobre 2022 per € 8.395,20 e 9 febbraio 2023 per € 4.664,00) alla CP_1 data di deposito del presente ricorso, nonché a interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. da calcolarsi sull'intera somma di € 13.059,20 dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto condannare la CP_2 convenuta a risarcire al ricorrente il danno subito nella misura di € 10.095,80, o nella diversa e anche maggiore misura accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo
Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare nel corso del procedimento.”
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha citato la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_2
tempore, chiedendo la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c. del contratto n.
440/2022 stipulato dal ricorrente con la convenuta, la condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo pagato in forza del contratto di cui sopra, pari a € 13.059,20, il tutto oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di alla data di deposito del presente CP_1 ricorso ed interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. da calcolarsi sull'intera somma di €
13.059,30 dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo e l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della convenuta, quantificato in €
10.095,80.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver sottoscritto con la convenuta in data 24/10/2022 il contratto n. 440/2022 per la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici
(“Impianto FB AllBlack con moduli Q470” e “Batteria di accumulo Weco ZCS”) presso la propria abitazione. Veniva pattuito tra le parti un corrispettivo di € 18.656,00 (IVA compresa), oltre ad €
3.731,20 a titolo di “altri costi relativi all'installazione”: tale importo è stato successivamente scontato in fattura, ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. A) D.L. 34/2020, ad € 9.328,00, considerata l'applicabilità della detrazione fiscale del 50% come previsto dall'art. 16-bis D.P.R 917/1986. In sede di sopralluogo agente di genzia con il quale il sig. aveva Testimone_1 CP_3 CP_1 Pt_1 condotto le trattative, verbalizzava nel relativo formulario l'assenza di ostacoli all'installazione dell'impianto (doc. 1, Formulario B, fascicolo parte ricorrente). Lo stesso informava il Tes_1 Pt_1 che nell'ordine era compresa altresì la fornitura di una colonnina di ricarica per auto elettriche, indicata nei preventivi come “Stazione di ricarica auto ZW1 in omaggio” (docc. 3 e 4 fascicolo parte attrice) ed anche il “Bonus Invent”, ovverosia uno sconto annuale di € 500,00 in caso di stipula di un contratto di fornitura dei servizi di energia elettrica e gas con garantendo che la merce sarebbe stata CP_1
consegnata prima del del 2022 e che i lavori sarebbero stati conclusi entro la metà del mese di Pt_2
gennaio 2023. Di conseguenza, come da accordi intercorsi, il ricorrente provvedeva, in data
27/10/2022, al pagamento della caparra confirmatoria (pari al 50% dell'importo complessivo) e degli
“altri costi”, pari complessivamente a € 8.395,20 (doc. 7 fascicolo parte attrice). La restante parte sarebbe stata corrisposta al ricevimento dell' “avviso di merce pronta”, avviso recapitato al ricorrente solamente in data 02/02/2023, ovvero al di là del termine pattuito inizialmente per la conclusione dei lavori: a seguito del ricevimento dell'avviso, il ricorrente provvedeva a saldare, in data 09/02/2023, la restante parte della fattura, pari ad € 4.664,00 (doc. 14 fascicolo parte attrice). Durante questo arco temporale, il ricorrente riceveva, su sua espressa richiesta, le “Condizioni e termini generali” del pagina 3 di 6 contratto, dal quale risultava il termine di mesi 12 decorrenti dalla data della stipula per l'installazione dell'impianto ed altresì veniva informato da alcuni incaricati di che la fornitura non era CP_4
disponibile. Di conseguenza, parte attrice si rivolgeva ai suoi legali i quali sollecitavano CP_1 all'esecuzione delle opere di cui al contratto. Nonostante varie comunicazioni inoltrate alla convenuta, la stessa non ha mai provveduto all'esecuzione dell'opera dovuta, limitandosi a consegnare in data
24/02/2023 i componenti dell'impianto fotovoltaico al ricorrente senza fornire la colonnina di ricarica.
In seguito parte convenuta ha informato il ricorrente dell'esistenza di alcune circostanze di fatto risultate all'esito del sopralluogo tali da impedire l'esecuzione degli interventi, aggiungendo un'ulteriore somma di 350,00 € da versare, dopodichè non dava riscontro alle missive invitate da parte ricorrente con le quali è stata intimata la restituzione delle somme versate.
La convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica, e non è CP_2
comparsa nel presente procedimento, che si è svolto nella sua contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente, la quale infine ha precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice nei termini sopra riportati.
La domanda giudiziale attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Il rapporto contrattuale instauratosi tra e la società è un contratto Parte_1 CP_2
d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., al fine dell'esecuzione delle opere evidenziate nel ricorso di parte attrice, per l'importo complessivo di euro € 13.059,20 (€ 9.328,00 + € 3.731,20, doc. 1 fascicolo di parte attrice).
Dapprima, con riferimento al punto 1) delle conclusioni, occorre evidenziare come, a fronte del contratto stipulato in data 24/10/2022, la società non abbia mai provveduto all'esecuzione CP_5 dell'opera a cui era tenuta, limitandosi solamente alla consegna dei componenti dell'impianto fotovoltaico in data 24/02/2023. Nonostante il lungo intervallo temporale trascorso dalla consegna dell'impianto fotovoltaico e nonostante i numerosi solleciti invitati dal ricorrente a mezzo dei propri avvocati (doc. da 15 a 22, 24, 26 fascicolo ricorrente), nessuna iniziativa è stata assunta da per CP_1 adempiere all'obbligazione di installazione dell'impianto fotovoltaico consegnato, nonostante l'adempimento integrale da parte della ricorrente della controprestazione, stante l'avvenuto pagamento,
a far tempo dal febbraio 2023, del corrispettivo pattuito. L'unica missiva di depositata in atti sub CP_1
doc. 23 fascicolo ricorrente è del 30/10/2023 e il contenuto della stessa non appare idoneo a confutare la gravità dell'inadempimento. In tale missiva infatti parte convenuta fa genericamente riferimento a
“alcune circostanze di fatto tali da inibire l'esecuzione degli interventi con le modalità di cui al contratto: € 350 IVA COMPRESA” . Trattasi di riscontro del tutto generico a Parte_3
fronte dei plurimi solleciti trasmessi dal ricorrente, criptico e comunque contrario alle risultanze di cui pagina 4 di 6 al contratto, posto che nei moduli allegati al contratto si dà atto espressamente dell'assenza di ostacoli all'installazione (doc. 1 parte ricorrente).
Per tali motivi il contratto sottoscritto in data 24.10.2022 devi ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della parte convenuta.
Stante l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c.), parte convenuta è tenuta a restituire l'importo di € 13.059,20 versato dal ricorrente in adempimento del contratto oltre interessi legali decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di EN (27/10/2022 e
09/02/2023) alla data di deposito del ricorso ed anche interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo.
Risulta quindi fondata la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione delle somme corrisposte.
Nulla può essere disposto in questa sede in relazione all'impianto fotovoltaico consegnato da parte convenuta ma non istallato, stante l'assenza di espressa domanda sul punto (Cass. Civ. Sez. II, sentenza
n. 10917 del 26 aprile 2021) a fronte della contumacia della convenuta.
Si ritiene invece infondata la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.
Parte attrice ha richiesto in maniera generica il risarcimento dei danni per € 10.095,80, in considerazione del divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta introdotto a far data dal 17/02/2023 dall'art. 2 comma1 D.L. 16 febbraio 2023 n.11 e comunque in considerazione dell'evoluzione della tecnica e del noto aumento generale dei prezzi, i quali avrebbero portato il costo per un'operazione analoga a quella commissionata da parte ricorrente alla somma di 21.050,00 oltre IVA, e dunque € 23.155,00 (doc. 30 fascicolo parte attrice).
A riguardo, non è chiaro in particolare l'effettività del danno ulteriore e diverso rispetto all'inadempimento in sé, che in quanto tale giustifica, come si è visto, la dichiarazione di risoluzione del contratto, con i relativi effetti restitutori. Non è stato difatti adeguatamente provato se l'attore, a causa del comportamento del convenuto, ha dovuto sostenere un esborso maggiore rispetto a quello che ha effettivamente sostenuto in forza del contratto con la società difatti, il doc. 30 del fascicolo CP_1
di parte ricorrente, contenente un mero preventivo di spesa, non può ritenersi prova valida e sufficiente ai fini risarcitori, non offrendo lo stesso la certezza dell'eventuale ulteriore spesa sostenuta dal . Pt_1
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo della condanna, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta CP_2
- Dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 24.10.2022 avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici per grave inadempimento di CP_2
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di della CP_2 Parte_1 somma di € 13.059,20, oltre interessi legali decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di (27/10/2022 e 09/02/2023) alla data di deposito del ricorso ed anche CP_1 interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio CP_2 Parte_1
che liquida in € 264 per anticipazioni ed € 2.700 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 14/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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