Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'agente di riscossione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche legislative, l'Agenzia delle Entrate opera sull'intero territorio nazionale, venendo meno i limiti territoriali previgenti. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione che radica la competenza territoriale al momento della presentazione della dichiarazione o dell'omesso versamento, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione dell'atto impositivo. Infine, ha considerato che l'impugnazione avanti la Corte di primo grado ha sanato ogni pretesa carenza della comunicazione.

  • Accolto
    Errata valutazione del giudice di primo grado sull'incompetenza territoriale

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che l'intimazione di pagamento sia legittima in quanto l'Agenzia delle Entrate opera sull'intero territorio nazionale e che eventuali vizi siano stati sanati dall'impugnazione del contribuente in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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