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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AL IA PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Savona - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015947152001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 780/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
l'Ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente propone impugnazione avverso l'avviso di intimazione n.
10320249001592558000 notificato il 25/03/2024 per l'importo di € 37.612,33 relativo alle cartelle nn.:.
10320220015947152001 10320220015959684000 10320220015959785000 10320220018699952000
10320220019242584000 10320220019577586001 10320230002392583000.
La causa, rubricata al R.G.R. n. 269/2024 e assegnata alla sezione n. 1, veniva discussa all'udienza del 25/11/2024 e decisa con sentenza n. 269/2024 pronunziata in pari data e depositata il 6/12/2024, con cui la C.G.T di primo grado di Savona accoglieva il ricorso
Appella Agenzia della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante propone appello avendo, a loro parere, errato il Giudice di prime cure nel ritenere illegittima l'intimazione di pagamento perché emessa da soggetto incompetente per territorio.
Questa Corte osserva che a far data dal 1/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate che le ha esercitate in una realtà caratterizzata da un unico
Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione sull'intero territorio nazionale per cui sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Ciò è stato correttamente colto da attenta giurisprudenza di merito:
Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 14985/2020, occupandosi di debiti IVA
e richiamando precedente giurisprudenza
(cfr. Cass. sez. 5, 27/06/2003, n. 10224, Rv. 564634-01), ha ribadito che la competenza territoriale, "pena l'illegittimità dell'atto adottato e di quelli conseguenziali, si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta ovvero all'atto del versamento o, come nella specie, dell'omesso versamento dell'imposta, e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo, all'uopo, il domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo".
Gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate hanno tutti i necessari requisiti e risultano formalmente corretti .
La notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/73, che rappresenta la normativa speciale e vigente che regola in materia tributaria la notifica delle cartelle esattoriali.
Quanto sopra, senza considerare che il contribuente ha proposto impugnazione avanti la Corte di I grado di Savona, così sanando ex art. 156 c.p.c. ogni pretesa carenza della comunicazione impugnata.
Valore controversia euro 50126,82,00
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza mutata nel tempo con possibile induzione ad interpretazioni non piu attuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AL IA PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Savona - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015947152001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 780/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
l'Ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente propone impugnazione avverso l'avviso di intimazione n.
10320249001592558000 notificato il 25/03/2024 per l'importo di € 37.612,33 relativo alle cartelle nn.:.
10320220015947152001 10320220015959684000 10320220015959785000 10320220018699952000
10320220019242584000 10320220019577586001 10320230002392583000.
La causa, rubricata al R.G.R. n. 269/2024 e assegnata alla sezione n. 1, veniva discussa all'udienza del 25/11/2024 e decisa con sentenza n. 269/2024 pronunziata in pari data e depositata il 6/12/2024, con cui la C.G.T di primo grado di Savona accoglieva il ricorso
Appella Agenzia della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante propone appello avendo, a loro parere, errato il Giudice di prime cure nel ritenere illegittima l'intimazione di pagamento perché emessa da soggetto incompetente per territorio.
Questa Corte osserva che a far data dal 1/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate che le ha esercitate in una realtà caratterizzata da un unico
Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione sull'intero territorio nazionale per cui sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti.
Ciò è stato correttamente colto da attenta giurisprudenza di merito:
Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 14985/2020, occupandosi di debiti IVA
e richiamando precedente giurisprudenza
(cfr. Cass. sez. 5, 27/06/2003, n. 10224, Rv. 564634-01), ha ribadito che la competenza territoriale, "pena l'illegittimità dell'atto adottato e di quelli conseguenziali, si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta ovvero all'atto del versamento o, come nella specie, dell'omesso versamento dell'imposta, e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo, all'uopo, il domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo".
Gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate hanno tutti i necessari requisiti e risultano formalmente corretti .
La notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/73, che rappresenta la normativa speciale e vigente che regola in materia tributaria la notifica delle cartelle esattoriali.
Quanto sopra, senza considerare che il contribuente ha proposto impugnazione avanti la Corte di I grado di Savona, così sanando ex art. 156 c.p.c. ogni pretesa carenza della comunicazione impugnata.
Valore controversia euro 50126,82,00
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza mutata nel tempo con possibile induzione ad interpretazioni non piu attuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate