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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5183/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28 giugno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1
Rosa Amaddeo, opponenti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Calabrò, CP_1 C.F._2
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 4 ottobre 2018, la e Parte_2 Parte_1
quale socio accomandatario, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2018 del 2 luglio 2018, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 21.366,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di , a CP_1
titolo di utili maturati per gli anni 2015-2016 per la partecipazione (per la quota del 24%) alla gestione della società opponente. ha eccepito, preliminarmente, la violazione Parte_1 dell'art. 2304 c.c. potendo i creditori soddisfarsi sul patrimonio dei singoli soci solo dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale;
gli opponenti hanno contestato, nel merito, l'idoneità delle dichiarazioni dei redditi versate in atti ai fini della ripartizione degli utili, avendo rilevanza solo fiscale in ordine alla quantificazione delle imposte dovute e hanno, quindi, contestato il diritto del socio a partecipare agli utili se non dopo l'approvazione del rendiconto. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inesistenza della notifica CP_1 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata tramite p.e.c. per mancanza di sottoscrizione con firma digitale dei documenti (allegati al messaggio solo in formato .pdf) e per omessa indicazione nell'oggetto dell'indicazione della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994”. L'opposta, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione e, in via subordinata, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la presentazione da parte della società opponente del rendiconto relativo alla gestione per gli anni sociali 2015 e 2016.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024, allorquando è stata assunta in decisione, previa rinuncia da parte dei procuratori delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione promossa da e da per inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, Parte_1 Parte_2 considerato che i difetti lamentati dall'opposto in ordine alla notificazione dell'opposizione non sono causa di radicale inesistenza della notifica stessa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2024,
n. 2212, per la quale “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; v. anche
Cassazione civile sez. un., 28/09/2018, n. 23620, per la quale “la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto”; Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8815; Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, n. 18020), con la conseguenza che la mera invalidità di quest'ultima deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non avendo l'opposto lamentato alcun difetto del proprio diritto di difesa (cfr.
Cassazione civile sez. II, 09/05/2022, n. 14537, per la quale la nullità della notificazione è
“sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giudice ex art. 291 c.p.c.”; conf. Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n. 29330; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'opposto, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, non dando prova dell'avvenuta approvazione del rendiconto, ma limitandosi a porre a fondamento della pretesa azionata in via monitoria delle certificazioni di natura fiscale.
Sul punto, va rilevato che, nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili
è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (cfr., Cass. Civ., sez. I, 31.12.2013, n. 28806; conf. Cass. Civ.,
04.07.2018, n. 17489; Cass. Civ., 02.03.2022, n. 6865), con la precisazione che “salvo il patto contrario” previsto dall'art. 2262 c.c. va riferito alla possibilità di limitare, non già di espandere, il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo (Cass. Civ., sez. VI, 04.03.2021, n. 6028, la qual evidenzia che “nemmeno può essere condivisa l'altra opinione espressa dal ricorso, per cui le società di persone potrebbero liberamente distribuire, nel corso della loro vita, somme e altre TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
utilità sociale ai soci, sol che questi vi consentano unanimi (…). La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, più volte affermato che, “nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio” (…).
Non può poi ipotizzarsi che la detta regola sia suscettibile di deroghe pattizie, come afferma essere per contro cosa certa il ricorrente. Cardine del vigente sistema di organizzazione normativa delle imprese societarie, la regola per cui può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci solo per utili realmente conseguiti possiede, in realtà, sicura natura imperativa (…). Non potrebbe, d'altra parte, essere ritenuta d'ostacolo alla svolta lettura la circostanza che la norma dell'art. 2262 c.c. nel dichiarare il diritto del socio a percepire la “sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”
- fa salvo il “patto contrario”. Questa possibilità si mostra infatti riferita, secondo la piana lettura del testo normativo, alla possibilità di “limitare” - non già di “espandere” - il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo;
e così, in specie, alla possibilità che lo statuto sociale venga a subordinare - durante la vita della società - la distribuzione degli utili al consenso di particolari maggioranze dei soci”; v. nella giurisorudenza di merito Tribunale Firenze sez. III, 28/09/2023, n.
2769; Corte appello Firenze, 30/01/2023, n. 195).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve essere accolta l'opposizione proposta da Parte_2
e da e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
[...] Parte_2 Parte_1
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto proposta da CP_1
(dovendosi la medesima ritenere autonoma e distinta rispetto alla domanda avanzata con il
[...]
ricorso monitorio: cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/01/2023, n. 2246; v. anche Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n. 15182, per la quale “l'azione di rendiconto costituisce, pertanto, un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione con la conseguenza che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto dev'essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio”), in quanto quest'ultimo si è tardivamente costituito in giudizio in data 20 febbraio 2019, nonostante la data di prima udienza indicata nell'atto di citazione fosse prevista per giorno 29 gennaio 2019 (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.
26727, nonché Cass. Civ., sez. I, 24.03.2022, n. 9633, la quale ha ribadito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposto devono essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5183/2018 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2
, così provvede: CP_1
1. accoglie l'opposizione svolta da e Parte_1 Parte_2 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/18, emesso dal Tribunale di Messina in data 2 luglio 2018;
2. condanna al pagamento in solido delle spese di giudizio, in favore di CP_1 [...]
e liquidate in € 145,50 per spese ed € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5183/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 28 giugno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1
Rosa Amaddeo, opponenti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Calabrò, CP_1 C.F._2
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 4 ottobre 2018, la e Parte_2 Parte_1
quale socio accomandatario, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2018 del 2 luglio 2018, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 21.366,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di , a CP_1
titolo di utili maturati per gli anni 2015-2016 per la partecipazione (per la quota del 24%) alla gestione della società opponente. ha eccepito, preliminarmente, la violazione Parte_1 dell'art. 2304 c.c. potendo i creditori soddisfarsi sul patrimonio dei singoli soci solo dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale;
gli opponenti hanno contestato, nel merito, l'idoneità delle dichiarazioni dei redditi versate in atti ai fini della ripartizione degli utili, avendo rilevanza solo fiscale in ordine alla quantificazione delle imposte dovute e hanno, quindi, contestato il diritto del socio a partecipare agli utili se non dopo l'approvazione del rendiconto. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inesistenza della notifica CP_1 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata tramite p.e.c. per mancanza di sottoscrizione con firma digitale dei documenti (allegati al messaggio solo in formato .pdf) e per omessa indicazione nell'oggetto dell'indicazione della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994”. L'opposta, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione e, in via subordinata, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la presentazione da parte della società opponente del rendiconto relativo alla gestione per gli anni sociali 2015 e 2016.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024, allorquando è stata assunta in decisione, previa rinuncia da parte dei procuratori delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione promossa da e da per inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, Parte_1 Parte_2 considerato che i difetti lamentati dall'opposto in ordine alla notificazione dell'opposizione non sono causa di radicale inesistenza della notifica stessa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2024,
n. 2212, per la quale “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; v. anche
Cassazione civile sez. un., 28/09/2018, n. 23620, per la quale “la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto”; Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8815; Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, n. 18020), con la conseguenza che la mera invalidità di quest'ultima deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non avendo l'opposto lamentato alcun difetto del proprio diritto di difesa (cfr.
Cassazione civile sez. II, 09/05/2022, n. 14537, per la quale la nullità della notificazione è
“sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giudice ex art. 291 c.p.c.”; conf. Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n. 29330; Cassazione civile sez. II, 10/09/2024, n. 24329).
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'opposto, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, non dando prova dell'avvenuta approvazione del rendiconto, ma limitandosi a porre a fondamento della pretesa azionata in via monitoria delle certificazioni di natura fiscale.
Sul punto, va rilevato che, nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili
è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (cfr., Cass. Civ., sez. I, 31.12.2013, n. 28806; conf. Cass. Civ.,
04.07.2018, n. 17489; Cass. Civ., 02.03.2022, n. 6865), con la precisazione che “salvo il patto contrario” previsto dall'art. 2262 c.c. va riferito alla possibilità di limitare, non già di espandere, il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo (Cass. Civ., sez. VI, 04.03.2021, n. 6028, la qual evidenzia che “nemmeno può essere condivisa l'altra opinione espressa dal ricorso, per cui le società di persone potrebbero liberamente distribuire, nel corso della loro vita, somme e altre TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
utilità sociale ai soci, sol che questi vi consentano unanimi (…). La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, più volte affermato che, “nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio” (…).
Non può poi ipotizzarsi che la detta regola sia suscettibile di deroghe pattizie, come afferma essere per contro cosa certa il ricorrente. Cardine del vigente sistema di organizzazione normativa delle imprese societarie, la regola per cui può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci solo per utili realmente conseguiti possiede, in realtà, sicura natura imperativa (…). Non potrebbe, d'altra parte, essere ritenuta d'ostacolo alla svolta lettura la circostanza che la norma dell'art. 2262 c.c. nel dichiarare il diritto del socio a percepire la “sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”
- fa salvo il “patto contrario”. Questa possibilità si mostra infatti riferita, secondo la piana lettura del testo normativo, alla possibilità di “limitare” - non già di “espandere” - il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo;
e così, in specie, alla possibilità che lo statuto sociale venga a subordinare - durante la vita della società - la distribuzione degli utili al consenso di particolari maggioranze dei soci”; v. nella giurisorudenza di merito Tribunale Firenze sez. III, 28/09/2023, n.
2769; Corte appello Firenze, 30/01/2023, n. 195).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve essere accolta l'opposizione proposta da Parte_2
e da e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
[...] Parte_2 Parte_1
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto proposta da CP_1
(dovendosi la medesima ritenere autonoma e distinta rispetto alla domanda avanzata con il
[...]
ricorso monitorio: cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/01/2023, n. 2246; v. anche Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n. 15182, per la quale “l'azione di rendiconto costituisce, pertanto, un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione con la conseguenza che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto dev'essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio”), in quanto quest'ultimo si è tardivamente costituito in giudizio in data 20 febbraio 2019, nonostante la data di prima udienza indicata nell'atto di citazione fosse prevista per giorno 29 gennaio 2019 (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.
26727, nonché Cass. Civ., sez. I, 24.03.2022, n. 9633, la quale ha ribadito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposto devono essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5183/2018 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2
, così provvede: CP_1
1. accoglie l'opposizione svolta da e Parte_1 Parte_2 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1205/18, emesso dal Tribunale di Messina in data 2 luglio 2018;
2. condanna al pagamento in solido delle spese di giudizio, in favore di CP_1 [...]
e liquidate in € 145,50 per spese ed € 5.000,00 Parte_1 Parte_2
per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli