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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3686/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3686/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato NUNZIATA CINZIA presso il cui studio Parte_1 in PALMA CAMPANIA, VIA NUOVA NOLA, n. 273, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati FEDERICA BITELLI e Controparte_1
BARBARA BITELLI e presso il loro studio in BOLOGNA, VIA NAZARIO SAURO, N. 26, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riassunti nei termini seguenti: il sig. ha stipulato in data 21.3.2012 con Neos Finance s.p.a., ora il Parte_1 Controparte_1 contratto di finanziamento n. 7067071 per un capitale pari ad euro 26.880,00, da restituirsi in 120 rate mensili da euro 224,00 ciascuna;
su richiesta del mutuatario, il contratto veniva estinto a far data dal 30 giugno 2016, senza che venisse effettuata, in tesi attorea, la riduzione del costo totale del credito con riferimento a quello dovuto per la restante durata del rapporto;
successivamente il sig. ha adito Pt_1 il Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante parte del contratto per cui è causa;
- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.624,96, a favore dell'attore;
- per l'effetto ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione più favorevole al consumatore di cui all'art 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate, Controparte_1 precisando che nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di istruttoria in quanto spese up front, mentre, con riferimento alle commissioni rete distributiva, la società ha già corrisposto all'attore la somma di euro 334,11, come quota non maturata di quella parte da considerarsi “oneri recurring”, osservando altresì che la restante parte non è ripetibile, in quanto di natura up front.
2.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d. lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, norma, si osserva sin d'ora, direttamente applicabile soltanto ai contratti conclusi dopo il 25.07.2021. In particolare, il comma 1 di tale norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, al tempo vigente, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che detta facoltà
pagina 3 di 14 venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Pertanto, è pacifico che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore aveva diritto, anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b., ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”.
A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, che prevede che per
“costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca d'Italia, sia l'Arbitro
Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.), quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione del rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle pagina 4 di 14 diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370
c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_2
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
pagina 5 di 14 Il quadro così delineato ha subito un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front
(prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Con tale sentenza, il giudice del rinvio - chiamato a decidere in ordine a tre ricorsi proposti dalla società cessionaria dei crediti vantati da altrettanti consumatori verso CP_3 Controparte_4
, e in ragione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti – si chiedeva se il diritto
[...] CP_5 CP_6 del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato ex art. 16 della citata Direttiva includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, segnalando la non univocità delle risposte date dai giudici polacchi. La Corte di Giustizia partiva dalla nozione di “costo totale del credito” di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, concetto che comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le spese notarili;
di modo che tale definizione non conteneva alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito. La Corte dava atto delle possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto” di cui all'art. 16, I comma, della
Direttiva: ed, invero, tale espressione può indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto;
come può anche indicare che il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte dava poi conto del fatto che le diverse traduzioni linguistiche dell'art. 16 della
Direttiva non consentivano di addivenire ad un'interpretazione univoca, di tal ché era necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva ed anche di quella antecedente in senso cronologico, la n. 87/102, che già prevedeva il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito;
Direttiva poi sostituita, appunto, dalla n. 2008/48, finalizzata a garantire un'elevata protezione del consumatore, in ragione sia dell'asimmetria informativa, sia della condizione di inferiorità quanto al potere contrattuale, nella fase esecutiva. Alla luce delle quali finalità la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto, come rilevato dall'avvocato generale, i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto. La Corte sottolineava anche come l'inclusione nella riduzione di tutti i costi non necessariamente dipendenti dalla durata del contratto non penalizzasse in pagina 6 di 14 modo sproporzionato il soggetto concedente il credito;
i cui interessi erano adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma II della Direttiva 2008/48 che prevede il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito;
oltre che dall'ulteriore comma IV dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante. In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha ritenuto che l'art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Uniformandosi a tale sentenza, l'Arbitro Bancario Finanziario con la pronuncia n. 26525/19 si è espresso nei seguenti termini: “in conclusione, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art.16 della
Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della Corte appare interdetta. Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti
l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della
Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che
“comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci. Come dire: sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento (a sua volta sovrapponibile al testo dell'art.5 punto 6 della legge polacca relativa al credito ai consumatori, laddove si adopera la locuzione “nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto”), utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il pagina 7 di 14 collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up front, che ne sono indipendenti.
Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della
Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma
2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), la Corte di giustizia UE ha affermato quanto segue: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta
a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
pagina 8 di 14 Sebbene una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_3 relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto,
a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con L. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato, ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.L.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della L.
n. 106/2021. Sul punto, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di pagina 9 di 14 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso, ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, ex art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del D.L. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Tale ultima norma non contiene il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte); risulta eliminato, poi, il riferimento al criterio del costo ammortizzato, quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito. Quindi, il rinvio alle disposizioni dell'art. 125 sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla
Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale e, dunque, con inclusione nel rimborso dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagina 10 di 14 pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea
e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che nella vigenza dell'art. 125 t.u.b. “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Consegue ai superiori principi che l'art. 8 del contratto n. 7067071, nella parte in cui, in caso di rimborso anticipato, esclude la rimborsabilità degli importi indicati alle lettere C (spese di istruttoria) e nella parte in cui stabilisce che il rimborso degli importi indicati nella lettera D (commissioni rete distributiva) del prospetto finanziario deve essere effettuata nella misura massima del 60% (prevista dall'allegato “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”), sono da qualificare come clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma II, lett. b del codice del consumo.
Tale ultima norma dispone, infatti, che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Tali clausole sono, dunque, nulle ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli
33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (Cass. civ., Sez. II, ord. 06.09.2023 n.
25977).
Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla pagina 11 di 14 luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
A nulla rileva che in tali clausole la ripartizione degli oneri contrattuali sia stata indicata in maniera chiara e evidente: la violazione di norma imperativa determina la nullità della clausola, a prescindere che essa sia stata formulata in maniera chiara e precisa.
3.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine al rimborso delle spese di assicurazione sostenute dal cliente, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo.
Ciò in quanto, ad avviso di parte convenuta, la normativa applicabile (in particolare, regolamento
ISVAP n. 35/2010, art. 49) pone espressamente tale obbligo in capo alla compagnia di assicurazione, trattandosi, peraltro, del soggetto effettivamente beneficiario del pagamento oggetto di ripetizione.
L'eccezione è infondata, atteso che il succitato regolamento pur prevedendo l'obbligo CP_7 restitutorio in capo (anche) all'ente assicurativo, non escludono espressamente quello dell'ente creditizio.
Altresì, tanto il suddetto regolamento, quanto il comma 15-quater dell'art. 22 del D.L. n. 179/2012 aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012, nel prevedere che “…le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, richiamano, in virtù di un'interpretazione letterale, entrambe le imprese, assicurative e creditizie, senza alcuna limitazione soggettiva.
Difatti, il termine “imprese” è utilizzato al plurale e non al singolare, nell'ambito dei “contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico”, in cui sono interessate sia le Banche che le Assicurazioni, mentre, in tema di definizioni l'art. 2, lett. l) del medesimo Regolamento, riserva il riferimento alla “società di assicurazione” al solo al termine “impresa” al singolare.
Ad ogni modo, detto obbligo restitutorio incombe sulla Banca anche in ragione delle ordinarie regole in materia di ripetizione dell'indebito.
Difatti, principio cardine sotteso all'azione per la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., è quello della corrispondenza tra soggetti dell'adempimento (cliente-banca) e soggetti della ripetizione. Pertanto, posto che al momento della stipula del contratto di mutuo il pagamento del premio è stato effettuato dal pagina 12 di 14 mutuatario direttamente alla Banca (circostanza non contestata), deve considerarsi quest'ultima quale accipiens indebiti, secondo un'accezione fattuale, a prescindere dalla circostanza che l'effettivo beneficiario della polizza sia un distinto soggetto.
4.
Quanto alla doglianza relativa al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi recurring da restituire al consumatore, va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, adottato dalla parte attrice, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla
Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare, in ipotesi di estinzione anticipata, criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata (Collegio di coordinamento
ABF, n. 26525/2019, ad avviso del quale il criterio di competenza economica “è ancora “il più logico” con riguardo ai costi ricorrenti”, ossia ai cosiddetti costi recurring”).
Va altresì osservato che sia l'art. 125 sexies TUB, che l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della CGUE, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
In conclusione, va applicato, quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo
(sia recurring che up front), quello proporzionale puro del pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
Il quantum restitutorio, in assenza di specifica contestazione da parte della Banca dei conteggi effettuati dall'attrice, è da quantificare nella complessiva somma di € 1.624,96 così come indicato dall'attore, dovendo conteggiarsi, nel calcolo della somma in restituzione, sia le spese di istruzione di euro 450,00, pagina 13 di 14 sia le commissioni rete distributiva di euro 1.478,40 (queste ultime senza l'applicazione del suddetto limite massimo del 60%) e, anche, il costo della polizza assicurativa di euro 1.430,01, per un totale di euro 3.358,41. Utilizzando il criterio pro rata temporis, detto importo va poi suddiviso per le mensilità non godute, dalla 51° alla 120° (3.358,41:120 = 27,98 x 70 = 1.959,07 – 334,11 = 1.624,96).
In conclusione, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di euro 1.624,96 oltre interessi come per legge dalla data di messa in mora al saldo.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta, e ciò in quanto già prima della novella normativa di cui alla L. n. 106/2021, la domanda attorea risultava accoglibile in forza del previgente art. 125 TUB da interpretarsi in conformità al diritto europeo e dell'intervento della Corte
Costituzionale che ha sancito l'illegittimità dell'art. 11 octies del D.l. n 73/2021.
Le spese di lite si liquidano, in favore del procuratore attoreo antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, e decisionale, essendo stata la causa decisa sulla base della documentazione prodotta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 della somma di euro 1.624,96 oltre interessi come per legge dalla messa in mora al Parte_1 saldo;
- condanna al pagamento, in favore del sig. delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario, che liquida in euro 1.490,00 per compensi ed in euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 6.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3686/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato NUNZIATA CINZIA presso il cui studio Parte_1 in PALMA CAMPANIA, VIA NUOVA NOLA, n. 273, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati FEDERICA BITELLI e Controparte_1
BARBARA BITELLI e presso il loro studio in BOLOGNA, VIA NAZARIO SAURO, N. 26, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riassunti nei termini seguenti: il sig. ha stipulato in data 21.3.2012 con Neos Finance s.p.a., ora il Parte_1 Controparte_1 contratto di finanziamento n. 7067071 per un capitale pari ad euro 26.880,00, da restituirsi in 120 rate mensili da euro 224,00 ciascuna;
su richiesta del mutuatario, il contratto veniva estinto a far data dal 30 giugno 2016, senza che venisse effettuata, in tesi attorea, la riduzione del costo totale del credito con riferimento a quello dovuto per la restante durata del rapporto;
successivamente il sig. ha adito Pt_1 il Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante parte del contratto per cui è causa;
- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.624,96, a favore dell'attore;
- per l'effetto ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione più favorevole al consumatore di cui all'art 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate, Controparte_1 precisando che nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di istruttoria in quanto spese up front, mentre, con riferimento alle commissioni rete distributiva, la società ha già corrisposto all'attore la somma di euro 334,11, come quota non maturata di quella parte da considerarsi “oneri recurring”, osservando altresì che la restante parte non è ripetibile, in quanto di natura up front.
2.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d. lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, norma, si osserva sin d'ora, direttamente applicabile soltanto ai contratti conclusi dopo il 25.07.2021. In particolare, il comma 1 di tale norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, al tempo vigente, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che detta facoltà
pagina 3 di 14 venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Pertanto, è pacifico che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore aveva diritto, anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b., ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”.
A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, che prevede che per
“costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca d'Italia, sia l'Arbitro
Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.), quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione del rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle pagina 4 di 14 diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370
c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_2
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
pagina 5 di 14 Il quadro così delineato ha subito un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front
(prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Con tale sentenza, il giudice del rinvio - chiamato a decidere in ordine a tre ricorsi proposti dalla società cessionaria dei crediti vantati da altrettanti consumatori verso CP_3 Controparte_4
, e in ragione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti – si chiedeva se il diritto
[...] CP_5 CP_6 del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato ex art. 16 della citata Direttiva includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, segnalando la non univocità delle risposte date dai giudici polacchi. La Corte di Giustizia partiva dalla nozione di “costo totale del credito” di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, concetto che comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le spese notarili;
di modo che tale definizione non conteneva alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito. La Corte dava atto delle possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto” di cui all'art. 16, I comma, della
Direttiva: ed, invero, tale espressione può indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto;
come può anche indicare che il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte dava poi conto del fatto che le diverse traduzioni linguistiche dell'art. 16 della
Direttiva non consentivano di addivenire ad un'interpretazione univoca, di tal ché era necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva ed anche di quella antecedente in senso cronologico, la n. 87/102, che già prevedeva il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito;
Direttiva poi sostituita, appunto, dalla n. 2008/48, finalizzata a garantire un'elevata protezione del consumatore, in ragione sia dell'asimmetria informativa, sia della condizione di inferiorità quanto al potere contrattuale, nella fase esecutiva. Alla luce delle quali finalità la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto, come rilevato dall'avvocato generale, i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto. La Corte sottolineava anche come l'inclusione nella riduzione di tutti i costi non necessariamente dipendenti dalla durata del contratto non penalizzasse in pagina 6 di 14 modo sproporzionato il soggetto concedente il credito;
i cui interessi erano adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma II della Direttiva 2008/48 che prevede il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito;
oltre che dall'ulteriore comma IV dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante. In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha ritenuto che l'art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Uniformandosi a tale sentenza, l'Arbitro Bancario Finanziario con la pronuncia n. 26525/19 si è espresso nei seguenti termini: “in conclusione, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art.16 della
Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della Corte appare interdetta. Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti
l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della
Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che
“comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci. Come dire: sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento (a sua volta sovrapponibile al testo dell'art.5 punto 6 della legge polacca relativa al credito ai consumatori, laddove si adopera la locuzione “nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto”), utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il pagina 7 di 14 collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up front, che ne sono indipendenti.
Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della
Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma
2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), la Corte di giustizia UE ha affermato quanto segue: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta
a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
pagina 8 di 14 Sebbene una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e CP_3 relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto,
a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con L. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato, ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.L.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della L.
n. 106/2021. Sul punto, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di pagina 9 di 14 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso, ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, ex art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del D.L. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. Tale ultima norma non contiene il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte); risulta eliminato, poi, il riferimento al criterio del costo ammortizzato, quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito. Quindi, il rinvio alle disposizioni dell'art. 125 sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla
Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale e, dunque, con inclusione nel rimborso dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagina 10 di 14 pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea
e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che nella vigenza dell'art. 125 t.u.b. “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Consegue ai superiori principi che l'art. 8 del contratto n. 7067071, nella parte in cui, in caso di rimborso anticipato, esclude la rimborsabilità degli importi indicati alle lettere C (spese di istruttoria) e nella parte in cui stabilisce che il rimborso degli importi indicati nella lettera D (commissioni rete distributiva) del prospetto finanziario deve essere effettuata nella misura massima del 60% (prevista dall'allegato “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”), sono da qualificare come clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma II, lett. b del codice del consumo.
Tale ultima norma dispone, infatti, che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Tali clausole sono, dunque, nulle ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli
33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (Cass. civ., Sez. II, ord. 06.09.2023 n.
25977).
Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla pagina 11 di 14 luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
A nulla rileva che in tali clausole la ripartizione degli oneri contrattuali sia stata indicata in maniera chiara e evidente: la violazione di norma imperativa determina la nullità della clausola, a prescindere che essa sia stata formulata in maniera chiara e precisa.
3.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine al rimborso delle spese di assicurazione sostenute dal cliente, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo.
Ciò in quanto, ad avviso di parte convenuta, la normativa applicabile (in particolare, regolamento
ISVAP n. 35/2010, art. 49) pone espressamente tale obbligo in capo alla compagnia di assicurazione, trattandosi, peraltro, del soggetto effettivamente beneficiario del pagamento oggetto di ripetizione.
L'eccezione è infondata, atteso che il succitato regolamento pur prevedendo l'obbligo CP_7 restitutorio in capo (anche) all'ente assicurativo, non escludono espressamente quello dell'ente creditizio.
Altresì, tanto il suddetto regolamento, quanto il comma 15-quater dell'art. 22 del D.L. n. 179/2012 aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012, nel prevedere che “…le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, richiamano, in virtù di un'interpretazione letterale, entrambe le imprese, assicurative e creditizie, senza alcuna limitazione soggettiva.
Difatti, il termine “imprese” è utilizzato al plurale e non al singolare, nell'ambito dei “contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico”, in cui sono interessate sia le Banche che le Assicurazioni, mentre, in tema di definizioni l'art. 2, lett. l) del medesimo Regolamento, riserva il riferimento alla “società di assicurazione” al solo al termine “impresa” al singolare.
Ad ogni modo, detto obbligo restitutorio incombe sulla Banca anche in ragione delle ordinarie regole in materia di ripetizione dell'indebito.
Difatti, principio cardine sotteso all'azione per la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., è quello della corrispondenza tra soggetti dell'adempimento (cliente-banca) e soggetti della ripetizione. Pertanto, posto che al momento della stipula del contratto di mutuo il pagamento del premio è stato effettuato dal pagina 12 di 14 mutuatario direttamente alla Banca (circostanza non contestata), deve considerarsi quest'ultima quale accipiens indebiti, secondo un'accezione fattuale, a prescindere dalla circostanza che l'effettivo beneficiario della polizza sia un distinto soggetto.
4.
Quanto alla doglianza relativa al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi recurring da restituire al consumatore, va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, adottato dalla parte attrice, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla
Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare, in ipotesi di estinzione anticipata, criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata (Collegio di coordinamento
ABF, n. 26525/2019, ad avviso del quale il criterio di competenza economica “è ancora “il più logico” con riguardo ai costi ricorrenti”, ossia ai cosiddetti costi recurring”).
Va altresì osservato che sia l'art. 125 sexies TUB, che l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della CGUE, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
In conclusione, va applicato, quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo
(sia recurring che up front), quello proporzionale puro del pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
Il quantum restitutorio, in assenza di specifica contestazione da parte della Banca dei conteggi effettuati dall'attrice, è da quantificare nella complessiva somma di € 1.624,96 così come indicato dall'attore, dovendo conteggiarsi, nel calcolo della somma in restituzione, sia le spese di istruzione di euro 450,00, pagina 13 di 14 sia le commissioni rete distributiva di euro 1.478,40 (queste ultime senza l'applicazione del suddetto limite massimo del 60%) e, anche, il costo della polizza assicurativa di euro 1.430,01, per un totale di euro 3.358,41. Utilizzando il criterio pro rata temporis, detto importo va poi suddiviso per le mensilità non godute, dalla 51° alla 120° (3.358,41:120 = 27,98 x 70 = 1.959,07 – 334,11 = 1.624,96).
In conclusione, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di euro 1.624,96 oltre interessi come per legge dalla data di messa in mora al saldo.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta, e ciò in quanto già prima della novella normativa di cui alla L. n. 106/2021, la domanda attorea risultava accoglibile in forza del previgente art. 125 TUB da interpretarsi in conformità al diritto europeo e dell'intervento della Corte
Costituzionale che ha sancito l'illegittimità dell'art. 11 octies del D.l. n 73/2021.
Le spese di lite si liquidano, in favore del procuratore attoreo antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, e decisionale, essendo stata la causa decisa sulla base della documentazione prodotta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 della somma di euro 1.624,96 oltre interessi come per legge dalla messa in mora al Parte_1 saldo;
- condanna al pagamento, in favore del sig. delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario, che liquida in euro 1.490,00 per compensi ed in euro 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 6.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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