Sentenza 14 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 14364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14364 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
ORIGINALE. 14364/ 2 016 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Locazione uso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE abitativo - c. verbale - TERZA SEZIONE CIVILE nullità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15024/2013 Dott. ANGELO SPIRITO Tw Presidente Cron. 14364 Rep. e.
1. Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere Ud. 07/06/2016 Rel. Consigliere PU Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO PAOLO GIOVANNI DEMARCHI - Consigliere Dott. ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15024-2013 proposto da: OR IM [...], elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GOLDONI 477 presso lo studio dell'avvocato FABIO PUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
2016 ricorrente 1287
contro
AD AI, LL EN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo 1 studio dell'avvocato GIOVANNI FERRERI, che li rappresenta е difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti della CORTEavverso la sentenza n. 5840/2012 D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine per il rigetto e spese aggravate. 2
FATTI DI CAUSA
1.I proprietari di un appartamento adirono il Tribunale per sentir dichiarare nullo il contratto verbale di locazione ad uso abitativo (del novembre 2007), con conseguente occupazione senza titolo, condanna al rilascio e pagamento dell'indennità di occupazione;
in subordine, per sentir riconosciuto il contratto di locazione verbale con canone concordato di euro 5.000,00 al mese, e vedere accertato l'inadempimento per il mancato pagamento di mensilità pregresse. La convenuta propose domanda riconvenzionale di riconduzione del contratto ex art. 13, c. 5 della I. n. 431 del 1998. Il Tribunale di Roma riconobbe la validità del contratto verbale, che dichiarò risolto per grave inadempimento, stante il mancato pagamento dei canoni;
rigettò la domanda riconvenzionale per mancanza delle condizioni della elusione della forma scritta imposta dal locatore. La Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione della conduttrice (sentenza del 5 dicembre 2012).
2.Avverso la suddetta sentenza la conduttrice propone ricorso per Н cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso il locatori. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 4 della I. n. 431 del 1998 e dell'art. 13, c. 5 della stessa legge, unitamente a contraddittorietà della motivazione in diritto, avendo la Corte di merito confermato la statuizione del primo giudice in ordine alla esistenza del contratto verbale, ritenendo che la domanda di nullità del contratto non era stata proposta con appello incidentale, né era stata riproposta da parte del locatore con la costituzione, mentre, invece, il contratto privo della forma scritta sarebbe stato nullo ai sensi dell'art. 1, comma 4, cit.
1.1. La censura merita accoglimento sulla base del principio statuito dalle Sezioni Unite (n. 18214 del 2015), in esito a risoluzione di contrasto, secondo il quale Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della I. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale;
fa eccezione l'ipotesi 3 prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore>>. Nella specie, pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità anche d'ufficio non versandosi in ipotesi regolata dal comma 5 dell'art. 13 cit., essendo stata rigettata la relativa domanda riconvenzionale proposta dal conduttore.
2. L'accoglimento del primo motivo, determina l'assorbimento degli altri due motivi, dove si lamenta (secondo) la violazione dell'art. 3, c. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 (peraltro dichiarato incostituzionale per eccesso di delega da C. cost. n. 50 del 2014), nonché vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 117, in riferimento al ritenuto inadempimento per grave morosità (terzo).
3. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata e la controversia va rimessa alla Corte di appello di Roma, che la deciderà applicando il suddetto principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016 Il consigliere estensore finappp Carluccio Il Presidente t Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi LUG 2016. * Funzionario Giudiziario Innocenzo BAUTISTA 4