Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 625
Articolo 2
Versione
30 settembre 1949
Art. 1.
Fino al 30 giugno 1950 e' data facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , gia' previsti sotto la denominazione di premi di operosita' e rendimento dell' art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132 , e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.
L'esercizio, di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.
Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' - revocare il suo assenso.
Entrata in vigore il 30 settembre 1949