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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI,35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.06.2012 in DI (SO) e Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di DI (SO), atto n. 7, p. II, s. A, anno 2012).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (09.10.20140). Persona_1
1.2 Con decreto del 22.06.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 07.08.2024, e Controparte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e Parte_1
materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 08.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 22.06.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1
12.04.1984, celebrato il 16.06.2012 a DI (SO) e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 7, p. II, s. A, anno 2012; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di DI (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale, sita in Montagna in Valtellina (SO), Via Ca' Maroz n. 100/B, di proprietà del marito, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
La moglie, attualmente residente a [...], si trasferirà in
Viale dello Stadio n. 2/B unitamente al figlio.
- Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in modo Persona_1
condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé alle seguenti condizioni: Persona_1
• a week-end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
• un giorno a settimana fisso e un ulteriore giorno aggiuntivo, solo in corrispondenza delle settimane nelle quali trascorrerà con la Persona_1
madre il weekend,
pagina 3 di 5 • dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con accompagnamento del figlio a scuola;
i giorni verranno concordati tra le parti nell'interesse principale del figlio;
• quindici giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo per ciascun genitore, accordandosi con la madre prima della fine dell'anno scolastico, e suddivisione paritaria del restante periodo estivo, con accordi presi di volta in volta tra i coniugi, nonché delle vacanze Natalizie e Pasquali che verranno trascorse metà con la madre e metà con il padre e quando Persona_1
trascorrerà con il padre starà dalla madre a Pasqua e così a rotazione Per_2
da un anno all'altro.
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio , sino al Persona_1
raggiungimento della sua completa autosufficienza economica, con il versamento alla madre della somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 del mese di riferimento sul c/c intestato alla moglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
- Le spese mediche/sanitarie, scolastiche o di altro genere riguardanti il figlio minore saranno invece a carico del padre nella misura del 100% per gli importi rimborsabili/rimborsati dalla Cassa di Assistenza della Banca. Il residuo non coperto dalla Cassa medesima sarà suddiviso in ragione del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre.
- I genitori percepiranno ciascuno il 50% dell'assegno unico ed universale per il figlio e godranno in maniera paritetica di tutte le detrazioni/esenzioni/benefici di legge riguardo al medesimo;
- Entrambi i genitori dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quando economicamente autosufficienti.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 4 di 5 dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CAIMI,35 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.06.2012 in DI (SO) e Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di DI (SO), atto n. 7, p. II, s. A, anno 2012).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (09.10.20140). Persona_1
1.2 Con decreto del 22.06.2022, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 07.08.2024, e Controparte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e Parte_1
materiale tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 08.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 22.06.2022 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1
12.04.1984, celebrato il 16.06.2012 a DI (SO) e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 7, p. II, s. A, anno 2012; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di DI (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale, sita in Montagna in Valtellina (SO), Via Ca' Maroz n. 100/B, di proprietà del marito, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
La moglie, attualmente residente a [...], si trasferirà in
Viale dello Stadio n. 2/B unitamente al figlio.
- Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in modo Persona_1
condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé alle seguenti condizioni: Persona_1
• a week-end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
• un giorno a settimana fisso e un ulteriore giorno aggiuntivo, solo in corrispondenza delle settimane nelle quali trascorrerà con la Persona_1
madre il weekend,
pagina 3 di 5 • dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con accompagnamento del figlio a scuola;
i giorni verranno concordati tra le parti nell'interesse principale del figlio;
• quindici giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo per ciascun genitore, accordandosi con la madre prima della fine dell'anno scolastico, e suddivisione paritaria del restante periodo estivo, con accordi presi di volta in volta tra i coniugi, nonché delle vacanze Natalizie e Pasquali che verranno trascorse metà con la madre e metà con il padre e quando Persona_1
trascorrerà con il padre starà dalla madre a Pasqua e così a rotazione Per_2
da un anno all'altro.
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio , sino al Persona_1
raggiungimento della sua completa autosufficienza economica, con il versamento alla madre della somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 del mese di riferimento sul c/c intestato alla moglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
- Le spese mediche/sanitarie, scolastiche o di altro genere riguardanti il figlio minore saranno invece a carico del padre nella misura del 100% per gli importi rimborsabili/rimborsati dalla Cassa di Assistenza della Banca. Il residuo non coperto dalla Cassa medesima sarà suddiviso in ragione del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre.
- I genitori percepiranno ciascuno il 50% dell'assegno unico ed universale per il figlio e godranno in maniera paritetica di tutte le detrazioni/esenzioni/benefici di legge riguardo al medesimo;
- Entrambi i genitori dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quando economicamente autosufficienti.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 4 di 5 dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5