Decreto presidenziale 28 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 26 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/10/2022, n. 13834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13834 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2022
N. 13834/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2022, proposto da
NA SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ottavio Grandinetti, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante;
- RIPAM – Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, in persona del legale rappresentante;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- ME PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
- RO MA Di IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Luigi Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei predetti procuratori, in Roma, alla Piazza Cavour, n. 17;
- IN OR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- degli esiti della prova scritta della ricorrente inerente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», per il Distretto della Corte d’Appello di Bari (Codice BA), esiti comunicati alla ricorrente in data 1° dicembre 2021;
- della graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d’Appello di Bari (Codice BA) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza, provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale di ME PA il 14 gennaio 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: il Bando del Concorso, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021, la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame, gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative, la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta, ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, relativi alla procedura di scelta della sede nell’ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Bari da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame, ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Bari hanno deliberato l’assunzione e/o l’immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all’attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all’inserimento della dott.ssa NA SA tra i vincitori del Concorso e, altresì, all’adozione di tutti gli atti necessari all’assunzione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico per titoli e prova scritta, per il distretto della Corte di Appello di Bari, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza fascia economica F1, avente il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.
Soggiunge di aver conseguito, in esito allo svolgimento della prova scritta, il punteggio di 19,875, non utile per il prosieguo dell’iter selettivo.
Ed evidenzia che, quanto alla domanda n. 40 (per la quale la ricorrente stessa ha indicato una risposta considerata “errata” dal lettore ottico) non le è stato attribuito il punteggio di 0,75 previsto per la risposta esatta, ma ha subito una penalizzazione pari a 0,375 punti, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del bando; (laddove, nel caso in cui per detto quesito fosse stato riconosciuto il punteggio di 0,75, l’interessata avrebbe conseguito alla prova scritta il punteggio di 21/30; e con gli ulteriori 11,5 punti per i titoli posseduti, già a lei assegnati in sede preliminare, si sarebbe collocata tra i vincitori del concorso in posizione utile in graduatoria).
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa.
Secondo la parte, la risposta “about” del quesito n. 40 (che recita “ «Choose the correct preposition: (sentir parlare di) hear).” considerata esatta dal lettore ottico sarebbe errata, poiché, secondo quanto affermato dalla ricorrente, per i principali dizionari di lingua inglese, il prepositional verb «to hear of» significa letteralmente «sentir parlare di», sicché la risposta fornita dalla ricorrente ( of ) sarebbe quella corretta.
Sostiene, per l’effetto, che il quesito in esame sia da considerare illegittimo, così come, in via derivata, anche degli altri provvedimenti impugnati.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 2 febbraio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Il successivo 3 febbraio, ha depositato in atti analitica memoria di controdeduzioni, con la quale, preliminarmente eccepite:
- l’irricevibilità del ricorso
- ed il difetto di legittimazione delle amministrazioni intimate sul presupposto che “ il 29 luglio 2019, il Ministero della Giustizia e il ME PA hanno stipulato apposita convenzione per l’attuazione del Concorso Ripam - Ministero della Giustizia, per la selezione di n. 2329 unità di personale di Area III, posizione economica F1, concorso in questione” e che “ l’art.2 della predetta Convenzione affida a ME PA lo svolgimento delle attività direttamente connesse alla gestione delle procedure concorsuali per cui è causa, fino alla conclusione delle prove orali con la definizione delle graduatorie finali dei vincitori, nonché (art. 4) la responsabilità della completa e regolare realizzazione delle attività connesse alla procedura concorsuale”;
nel merito ha opposto l’infondatezza del gravame, sollecitandone la reiezione.
Anche la controinteressata Di NE, con memoria depositata in atti il 4 febbraio 2022, ha evidenziato l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione di questo Tribunale, n. 865 del 10 febbraio 2022.
6. Il ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, in tal senso, la dichiarazione depositata in atti dalla ricorrente alla data del 7 settembre 2022.
Le spese di lite, in ragione della definizione della controversia con sentenza in rito, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO