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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quarta Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. esaminato il fascicolo iscritto al n. 336-1/2024 R.G. Procedimento Unitario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita tra
(già dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. NToparte_1
79/2022 del giorno 11.11.2022 – Liquidazione giudiziale n. 3/2022) e
[...]
e, conseguentemente, in estensione, dei NToparte_2 seguenti soci illimitatamente responsabili della stessa:
- (già in liquidazione giudiziale); NToparte_1
- , in persona del legale NToparte_2 rappresentante pro-tempore nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_3
), con sede legale a Palermo in via Pietro Calandra n. 14, codice fiscale e C.F._1 partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 11 P.IVA_1 febbraio 2014, con il n. REA PA-310745, avente ad oggetto le seguenti attività: progettazione, realizzazione stazione radio base per telefonia mobile e fissa;
monitoraggio ambientale;
manutenzione e installazione di impianti di illuminazione, elettrici civili ed industriali, impianti di acquedotti, di elettrodotti, di gasdotti, impianti anti incendio, impianti radio televisivi, video sorveglianza, reti dati, impianti tecnologici in genere ed altro;
1 letto il ricorso, depositato in data 11 dicembre 2024, con il quale la Curatela della liquidazione giudiziale di (Liquidazione giudiziale n. 3/2022) ha chiesto, ai NToparte_1 sensi dell'art. 256, comma 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la predetta società e la NToparte_2
(in breve ), con conseguente estensione della liquidazione
[...] NToparte_4 giudiziale a quest'ultima quale socio illimitatamente responsabile.
OSSERVA
1. In via preliminare, deve darsi atto che, nonostante il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di convocazione siano stati ritualmente notificati dalla cancelleria all'indirizzo PEC della società resistente, quest'ultima non si è costituita;
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, occorre rammentare che l'art. 256 CCII, ai commi quarto e quinto, dispone: “[4]
Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. [5] Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa
è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Ne consegue che il curatore di una procedura di liquidazione giudiziale di una società di capitali è pienamente legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione di una società di fatto esistente fra la stessa società - già in liquidazione giudiziale - e altre società di capitali e/o persone fisiche.
3. La configurabilità della predetta società di fatto prescinde, peraltro, dagli adempimenti di cui all'art. 2361, comma II, c.c., norma che, com'è noto, prescrive la necessità dell'adozione di determinate formalità (delibera assembleare e informazione nella nota integrativa del bilancio) ai fini dell'assunzione, da parte di una società di capitali, di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata.
L'assunzione di tali partecipazioni, invero, deve ritenersi possibile anche in assenza dell'adozione delle suddette formalità, dovendo attribuirsi decisiva rilevanza ai rapporti di fatto
2 che emergono tra le società, tenuto anche conto della primaria esigenza di garantire l'affidamento dei terzi, la tutela del mercato e la certezza dei traffici e salva, beninteso,
l'eventuale responsabilità sociale dell'organo amministrativo.
Detto orientamento, più volte condiviso da questo Collegio e da una parte della giurisprudenza di merito nella vigenza della legge fallimentare, è stato autorevolmente avallato dalla Suprema Corte, la quale ha avuto occasione di precisare che la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma II, c.c. dettato per le società per azioni e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale – salvo che l'assunzione della partecipazione comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale – non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma II, n. 5 c.c. [cfr. Cass. civ., 21 gennaio 2016, n.
1095; nello stesso senso, Cass. civ., 13 giugno 2016, n. 1212].
Orbene, facendo applicazione degli anzidetti principi alla fattispecie che ci occupa, deve, pertanto, affermarsi, anche sotto tale ulteriore profilo, l'ammissibilità del ricorso in esame.
4. Ciò posto, si osserva che l'accertamento della sussistenza di una società di fatto, proprio perché funzionale all'emersione di un rapporto sommerso, può fondarsi anche sulla valorizzazione di presunzioni, purché tratte da elementi indiziari precisi e concordanti, quali l'esistenza di un fondo comune, l'identità della sede legale (operativa e amministrativa),
l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'identità della compagine sociale, la commistione patrimoniale tra le società, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e il vincolo di collaborazione in vista di detta attività, ossia la cd. affectio societatis [cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19234/2020, n. 8981/2016 e n. 5961/2010].
Nel caso specifico, ricorrono senz'altro numerosi e convergenti indici rivelatori dell'esistenza di un'unica realtà societaria, come dettagliatamente dedotto dalla curatela ricorrente e dimostrato dalla copiosa documentazione offerta in comunicazione.
5. In particolare, comune è la composizione dei soci e degli organi sociali, ove si consideri, NT che – costituita in data 16.10.2002, con capitale sociale interamente versato pari ad €
100.000,00 detenuto interamente, a far data dal 06.10.2010, da quale socio Parte_1
Con unico - risulta essere stata sempre amministrata da quest'ultimo e che – all'atto della costituzione (31 gennaio 2014) e fino al 5 settembre 2016, contemplava quale amministratore unico a tempo indeterminato , figlio di;
successivamente, NToparte_5 Parte_1
3 la carica di amministratore è stata assunta, dal 05.09.2016 al 05.05.2018, da;
NToparte_6 nuovamente da dal 05.05.2018 al 20.09.2019; da NToparte_5 Parte_1 amministratore unico dal 20.09.2019 al 13.08.2022 e, infine, da : amministratore NToparte_7
Con unico dal 13.08.2022 al 19.01.2024 [vd. visura storica di , all. 5, cit.].
Risulta, pertanto, evidente che i soci di controllo di entrambe le società sono legati da un vincolo di stretta parentale e che la carica di amministratore è stata assunta per la maggior parte del tempo dal socio e dal padre . NToparte_5 Parte_1
Coincidente risulta, inoltre, l'attività svolta dalle due società: progettazione, realizzazione Con stazione radio base per telefonia mobile e fissa, posto che l'oggetto sociale di – sebbene più ampio – include tutte le attività contemplate dall'oggetto sociale di CAD [cfr. all.ti 3 e 5 al ricorso introduttivo].
6. Di notevole rilievo, poi, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un'unica realtà societaria e dell'affectio societatis tra i soci, sono i fitti rapporti commerciali e finanziari esistenti tra le due società di capitali.
Invero, l'esame della documentazione contabile acquisita dalla Curatela ricorrente ed analiticamente valutata dal consulente della stessa, Dott. [cfr. Relazione del Persona_1
16.7.2024, all n. 8] ha permesso di accertare quanto segue.
Viene anzitutto in considerazione il “contratto di sub fornitura di servizi tecno amministrativi per Huawei (Open Fiber)” [all.13 al ricorso introduttivo] del 1°marzo 2017, in virtù NT del quale - che aveva concluso con n contratto per l'apposizione di cavi in fibra CP_8
Con ottica - avrebbe dato in subappalto a la “gestione e mantenimento della qualificazione
(Back office)” e la “gestione della documentazione cartografica necessaria al Network CP_8 per la implementation FTTH rete Open Fiber”; ebbene, le attività delle due società riguardanti la commessa avrebbero dovuto essere esercitate in co-working presso la sede sociale di CP_8
NT Con ; risulta, inoltre, per tabulas che, in data 8.2.2024, , una volta messa in liquidazione, abbia trasferito la propria sede legale in via Pietro Calandra n. 14 (stesso indirizzo della sede NT Con legale di ) [vd. visura storica di , all. 5 cit.].
Dall'analisi del citato contratto del 2017, emerge: che il committente (CAD) avrebbe Con dovuto formulare ordinativi tramite pec o e-mail al sub fornitore ( ), che, a sua volta, avrebbe dovuto accettare con lo stesso mezzo (art. 2 del contratto inter partes); che, per l'attività resa, da esercitarsi in co-working presso i locali della committente (art. 5 “Modalità di
4 esecuzione”) viene indicato un compenso nella misura del 5% del fatturato realizzato da CAD verso art. 6 del contratto). CP_8
Ebbene, è utile osservare, come correttamente rilevato dalla curatela ricorrente, per un verso, come non sia comprensibile il motivo per cui CAD avrebbe ritenuto conveniente e razionalmente economico un contratto di subappalto/subfornitura con la (identica e di recente Con costituzione) , anche in considerazione dell'incertezza dei compiti contrattualmente Con demandati a , non evincibili dal documento contrattuale in oggetto e, per altro verso, se vi Con sia stata una effettiva esecuzione degli ordini da parte di , stante l'assenza di alcuna documentazione, seppure richiesta dagli organi della procedura di CAD, attestante sia il contenuto degli ordini e, di conseguenza, la loro effettiva esecuzione.
Inoltre, comprova il coordinamento tra le due società, l'ulteriore seguente circostanza segnalata dal CTU della curatela ricorrente alle pagine 28 e ss. della Relazione in atti: il tecnico dell'ufficio ha, infatti, evidenziato che, dall'esame delle poste attive indicate nel bilancio al NT 31.12.2019 di , emerge un credito – verosimilmente scaturito dai rapporti negoziali con per complessivi € 1.130.444,13 che, però non è stato riportato nei bilanci successivi. CP_8
NT Riferisce, al riguardo, l'amministratore di - - nel rendiconto di Parte_1 gestione al 31.12.2023 [all. 14 al ricorso], che la società aveva in corso la realizzazione di tre cantieri rispettivamente siti a Piacenza, Pavia e Messina, connessi allo svolgimento dell'attività di posa della fibra ottica su commessa per conto dell'operatore Open Fiber, che non CP_8 sarebbero state completate sia per l'applicazione del codice rosso (almeno in Lombardia), che NT per la modifica dei progetti originari da parte di Open Fiber;
precisa, inoltre, che non avrebbe agito nei confronti della stazione appaltante per non pregiudicare la possibilità di futuri contratti.
Deduce, inoltre, la curatela ricorrente che, sebbene sia stata chiesta la consegna della documentazione attestante la genesi delle suddette poste attive, nonché della (verosimile) trattativa con la stazione appaltante per la definizione dei rapporti giuridici in corso, nulla è stato ricevuto, impedendo alla Curatela di valutare la possibilità di agire per ottenere il pagamento (quantomeno) dei lavori eseguiti.
Più nel dettaglio, il Curatore - con Pec del 04.03.2024 e successivo sollecito del 02.04.2024
[All. 15] - ha chiesto a l pagamento di quanto indicato, ricevendo dall'ufficio legale di CP_8
5 la risposta con Pec del 03.04.2024 [All. 16], nella quale quest'ultima dichiara di avere CP_8 pagato tutto.
Ciò posto, nello stesso periodo in cui viene, come detto, azzerata dall'attivo la somma di € Con NT 1.130.444,13 verso risulta l'elisione contabile del credito di verso : il saldo CP_8
Con fatture da ricevere da per € 171.725,60 viene, infatti, azzerato alla data del 31.12.2021 senza alcuna motivazione e/o negoziazione tra le due società, circostanza che - in assenza di documentazione scritta e/o di altre cause giustificative di tale condotta – fa presumere che la NT probabile beneficiaria del vantaggio della rinunzia del credito vantato da verso CP_8
Con sia stata in realtà proprio la i cui bilanci registrano, in quel periodo, un progressivo aumento dei ricavi verosimilmente riconducibile all'acquisizione di clienti originariamente di NT
.
Le suesposte considerazioni avvalorano la tesi di un coordinamento e di un'unitaria strategia d'impresa tra le due società.
Sul punto, è altresì opportuno riassumere quanto accertato dal consulente tecnico della
Curatela sulla genesi e sulla sorte del credito indicato in € 1.130.444,13 nel bilancio al 31.12.2019
(poi eliso in quello chiuso al 31.12.2020):
In sintesi, il consulente tecnico ha confermato che:
(i) la quasi totalità delle voci attive come sopra indicate si è formata ed è stata appostata negli anni 2018-2019, in occasione dell'esecuzione della commessa Con n “co-gestione” con;
CP_8
(ii) non sono stati forniti documenti a supporto;
(iii) non è stata data spiegazione che potesse giustificare l'eliminazione di una così NT rilevante posta dal bilancio chiuso al 31.12.2020 (ultimo esercizio in cui la ha conseguito significativi ricavi) [cfr. nel dettaglio la tabella di pagina 44 della Relazione, in atti]; Con (iv) di contro, ha registrato un significativo incremento dei ricavi proprio a partire dal 2021, balzando da € 120.134,00 a 667.739,00 nel 2022; pertanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto di tali operazioni (così come della assai probabile transazione), non si può che ipotizzare che i benefici Con NT dell'accordo raggiunto con iano finiti a vantaggio di e non di . CP_8
6 Ne consegue che le due società, pur se formalmente distinte e dotate di autonoma personalità giuridica, hanno agito secondo una logica imprenditoriale comune, nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune.
7. Quanto all'esistenza di un fondo comune tra le due società, essa può essere desunta da molteplici elementi indiziari enucleabili da una serie di circostanze dalle quale emerge, nel caso concreto, il “trasferimento, privo di corrispettivo, dei mezzi e dell'azienda”; “la cessione, anch'essa priva di corrispettivo, di crediti vantati nei confronti di soggetti che avevano avuto rapporti commerciali con la cedente”; l'unicità della struttura organizzativa e produttiva o, comunque, l'uso promiscuo dei medesimi mezzi aziendali, organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa; la comune forza lavoro tra le società partecipanti all'iniziativa economica;
ogni manifestazione esteriore dei soci volta a dar luogo ad una commistione dei patrimoni delle società [cfr. giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente].
In particolare, con riferimento alla commistione dei patrimoni delle società partecipanti alla super società di fatto, elemento quest'ultimo strettamente connesso al presupposto dell'affectio societatis precedentemente scrutinato, è utile ribadire che l'elisione delle poste creditorie nei confronti della committente di cui si è detto, è stata accompagnata CP_8
Con dall'elisione di quelle debitorie nei confronti di , nella quale è da ravvisare la reale NT beneficiaria della transazione con inoltre, dall'esame delle scritture contabili di CP_8
Con emergono numerose fatture ingiustificate della .
Più nel dettaglio, la curatela ricorrente, a suffragio della sua tesi, mediante l'esame degli NT estratti conto bancari subito disponibili (dal 2019 sino al 17.11.2021), in un periodo in cui già si trovava in stato di decozione, ha potuto rilevare numerosi e costanti pagamenti effettuati NT Con da a per complessivi € 196.498,54 e l'emissione, in detto periodo, di numerose fatture Con da a carico della prima (ad eccezione di tre apparentemente emesse da Sistemi Professione
Informatica S.p.a., che però le ha disconosciute) con causale “servizi di management” o
“distacco personale” e attività simili [cfr., nel dettaglio, tabella di pag. 2 dell'Istanza per esercitare domanda di liquidazione in estensione, all. 9]. Tali fatture non risultano essere in alcun modo NT giustificate da un rapporto sottostante idoneo a giustificare i pagamenti effettuati da che non ha fornito alcun riscontro né sul titolo né, tanto meno, sulla effettiva esecuzione delle Con prestazioni assertivamente rese da [cfr., al riguardo, quanto dettagliatamente evidenziato dal consulente della curatela, nella Relazione del 16 luglio 2024, relativamente alle operazioni con la Pt_2
[...] rilevate su libro giornale della CAD negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pervenendo alla NT conclusione che “dalla dinamica dei rapporti tra le due società, emerge un trasferimento di risorse dalla alla Con
, che, alla luce dei contratti e dell'assenza di ulteriore documentazione (ordinativi e rendicontazione degli importi), non appare giustificato da reali operazioni sottostanti”].
Nel dettaglio, sono state evidenziate le seguenti anomalie: (i) le fatture emesse a carico di NT
non sembrano essere riconducibili nella causale all'asserito “contratto di subfornitura di servizi tecno amministrativi per Open Fiber)” del 2017, ma ad attività di altra natura CP_8
(servizi di management o distacco del personale), sia per importi sia per giustificazione;
(ii) in quelle acquisite, non risulta essere stata mai rispettata la percentuale del 5% indicata nel contratto [cfr. art. 6 del contratto: “Prezzo 6.1. I prezzi dovuti dal Committente sono così convenuti: • 5% del NT Totale del Fatturato della Committenza”, all. 13 cit.]; (iii) eccetto che per l'anno 2019, ha CP_8
Con pagato anno per anno a sempre più di quanto fatturato senza alcuna valida spiegazione, Con corrispondendo in totale € 479.467,40 (iva inclusa); (iv) il saldo fatture da ricevere da per €
171.725,60 viene azzerato alla data del 31.12.2021 senza alcuna motivazione o negoziazione tra le due società, nello stesso periodo in cui viene del pari azzerata dall'attivo la somma di €
1.130.444,13 verso (v) non è dato sapere se e quali prestazioni siano state effettuate da CP_8
Con NT
a favore di e quale sia stata l'esigenza di acquisirle, atteso che quest'ultima aveva sufficienti risorse per potere gestire il rapporto con come è desumibile dall'esame dei CP_8 significativi costi di personale e di consulenza esposti nei bilanci dal 2017 in poi).
Ulteriori elementi che corroborano la tesi della commistione patrimoniale sono Con rintracciabili nella circostanza che i beni strumentali di CAD erano a disposizione di in virtù del contratto “rent to buy”, nonché nei documentati distacchi di manodopera (evincibili dai pagamenti rilevati nelle scritture contabili di CAD già nel 2019) non giustificabili in quanto non necessari, tenuto conto che CAD all'epoca registrava ben 37 dipendenti, oltre che distacchi di NT Con dipendenti da a [v. pagine 17 e ss. della Relazione ex art. 130 CCII, all. 4; memoria ex art. Con 171-ter n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio civile R.G. n. 4898/2024 del Tribunale di Palermo, Con introdotto dalla liquidazione giudiziale di CAD nei confronti di (limitato alla restituzione dei pagamenti che erano stati allora riscontrati nel solo periodo dal 31.01.2019 al 17.11.2021 per € 196.498,54), nella quale la società convenuta ha rappresentato che la quasi totalità delle fatture oggetto di contestazione troverebbe giustificazione quale corrispettivo del distacco in CAD dei seguenti dipendenti:
• dal 06.05.2015 al 30.04.2021; • dal 11.06.2019 al 31.12.2019; • Persona_2 Parte_3 [...]
dal 20.05.2019 al 31.12.2019. all. 21 bis-2 al ricorso]. Pt_4
8 NT Tali peculiari elementi – analiticamente indicati nella Relazione del Curatore di [all.
21, con allegati, sub all.ti 21-bis] – costituiscono chiari indici rivelatori dell'esistenza di un fondo comune tra i soci e della commistione economico-patrimoniale fra i medesimi e suffragano la tesi della sussistenza della SSDF tra le due società ove si consideri, come efficacemente rilevato NT Con dalla difesa della curatela ricorrente, che: “a) i pagamenti da a effettuati per il distacco del sig. non appaiono giustificati da alcuna utilità, a maggior ragione quelli effettuati da gennaio Per_2
NT 2020 sino marzo 2021 incluso (per complessivi € 89.856,33 lordi), tenuto conto che , a quella data, aveva interrotto la propria attività e non aveva più appalti di rilievo (per stessa ammissione del sig.
Con ; b) non ha documentato alcuna effettiva attività svolta dal limitandosi Pt_1 Per_2
Con unicamente a depositare tre mail di scarsa rilevanza;
c) ha, altresì, aggiunto che il sig. “in Per_2 seguito ha curato l'attività liquidatoria per CAD”, tale affermazione, sebbene generica, laddove verificata,
Con condurrebbe a ritenere una partecipazione di un “dipendente” di all'attività di gestione di CAD;
d)
Con NT peraltro ha affermato che firmandosi come Direttore amministrativo di , avrebbe Per_2
NT tentato di reperire imprese interessate all'affitto dell'azienda , laddove quest'ultima si trovava già in uno stato di insolvenza irreversibile causato dal mancato incasso dei crediti verso e del reale CP_8 carico fiscale;
f) anche l'operazione di distacco degli altri due dipendenti appare del tutto irragionevole: NT
nel 2019 aveva 37 dipendenti (divenuti 20 nel 2020 e fino al primo semestre 2021): se la Società avesse avuto la necessità effettiva di un operaio e di un magazziniere avrebbe potuto utilizzare i propri Con dipendenti, anziché licenziarli e concordare una procedura di distacco da sostenendo maggiori costi. NT Invero, il bilancio al 31/12/2019 di riporta costi per salari e stipendi per euro 660.377,00; dunque, NT se le società non fossero collegate da un unico disegno imprenditoriale, non avrebbe dovuto ricorrere al distacco di manodopera o comunque avrebbe dovuto immediatamente interrompere i pagamenti”.
Una siffatta gestione dei rapporti commerciali e finanziari non può che denotare l'esistenza di un'unica realtà imprenditoriale, stante l'evidente commistione tra i soci dei rispettivi patrimoni e dei rispettivi flussi commerciali e finanziari in entrata ed in uscita, certamente indicativa della comunanza di intenti e dell'unicità del fondo comune.
8. Tutti gli elementi sopra descritti risultano di certo idonei a dimostrare l'esistenza della s.s.d.f. e ciò non soltanto – come fin qui osservato - nei rapporti interni tra i soci, bensì anche nei rapporti esterni con i terzi.
Tale affidamento dei terzi, per costante giurisprudenza, deve essere tutelato: è costante, invero, sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità, l'affermazione secondo la quale “è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 c.c., la
9 esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società” [cfr. Cass. 8981/2016,
6175/2010 e 5961/2010 cit.; Trib. Vibo Valentia, sez. fallimentare, 10/6/2011].
9. Ebbene, riconosciuta l'esistenza di un'unica realtà societaria di fatto, sia nei rapporti interni tra i soci sia all'esterno, non può, infine, revocarsi in dubbio la sussistenza del relativo stato di insolvenza.
Il tema dell'accertamento della insolvenza è stato a lungo dibattuto sia in giurisprudenza che in dottrina.
Si è, al riguardo, sostenuto che, in caso di piena identità tra l'impresa facente capo all'imprenditore, individuale o collettivo, dichiarato fallito (oggi in liquidazione giudiziale) e quella gestita dalla società occulta, non sia necessario procedere all'accertamento autonomo dello stato d'insolvenza di quest'ultima, perché l'insolvenza è la stessa dell'imprenditore apparentemente già dichiarato fallito;
di contro, nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire l'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore, individuale o collettivo, alla società occulta, poiché l'imprenditore fallito e società occulta risultano titolari di diverse attività imprenditoriali, si è affermato che l'insolvenza della società di fatto debba essere autonomamente accertata, in quanto quella dell'imprenditore già fallito potrebbe essere ricollegata ad obbligazioni connesse esclusivamente a quella specifica attività d'impresa, con conseguente esclusione della responsabilità della società [cfr., in questi termini, Tribunale di Catania 1/3/2018; oltre che Cass. 1095/2016].
Nel caso di specie, vi è una pressoché sostanziale identità e complementarietà tra l'oggetto NT Con della attività d'impresa riferibile alla – già in liquidazione giudiziale - e quello della , quali soci illimitatamente responsabili della più ampia società di fatto, finalizzata alla creazione di un unico ciclo produttivo [cfr., inoltre, quanto di recente affermato da Cass., I sez. civile, 26 aprile Per_ 2024, est. , citata dalla difesa della ricorrente, che ha ritenuto di dover “ribadire il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma 5, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società), ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito”, all. 20].
In proposito, giova richiamare quanto esposto dal consulente della Curatela, nella
Relazione in atti secondo cui: “in assenza di documentazione idonea a provare le prestazioni resa da
10 quest'ultima [n.d.r. TFM] a vantaggio del valore della produzione della prima [n.d.r. CAD], appare un concorso all'insolvenza generatosi dall'anno 2017 all'anno 2022 per un valore pari a € 404.790,94”.
Ciò posto, la curatela ricorrente ha provveduto, comunque, ad acquisire documentazione Con a supporto dell'insolvenza autonoma di e, segnatamente, la visura storica aggiornata da Con cui si evince che la in data 10/1/2024 è stata posta in liquidazione [vd. all. 5, cit.], nonché
l'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022 [vd. all. 17] e, successivamente, è stata richiesto al Consulente della curatela un accertamento integrativo Con avente ad oggetto la verifica della sussistenza dello stato di insolvenza della , tenuto conto dello stato di liquidazione di quest'ultima, con conseguente perimetrazione dell'indagine entro i limiti della verifica della suscettibilità dell'attivo a soddisfare le passività, anche potenziali.
Con relazione del 12 settembre 2024, il consulente – sulla base dell'esame dell'ultimo bilancio depositato dalla società, quello chiuso al 31/12/2022 - ha verificato la sussistenza di Con elementi denotativi dello stato di insolvenza di sufficienti per la autonoma declaratoria della liquidazione giudiziale [cfr. all. 19];
In particolare, il consulente dell'Ufficio, alla pagina 6 della Relazione integrativa ha rilevato che “l'attivo al 31/12/2022 risulta costituito in massima parte, per € 402.455,00 su un totale attivo di € 524.676,00, da crediti appostati al valore nominale, come indicato in nota integrativa al bilancio al 31/12/2022, in quanto ritenuto dall'organo amministrativo pari al valore di presumibile realizzo. Tali crediti sono costituiti per € 390.126,00 da crediti verso clienti. Il Patrimonio Netto al
31/12/2022 risulta pari a € 44.665,00 e pertanto un eventuale inesigibilità limitata all'11,50% dei crediti verso clienti ne azzererebbe il valore generando l'insolvenza… al passivo non figura alcun fondo svalutazione crediti così come non figurano fondi rischi… il passivo al 31/12/2022 risulta costituito da debiti tributati e verso istituti di previdenza sociale per € 256.355,00, pari al 59,62 dell'intero ammontare dei debiti, e che tale importo si è formato con progressivo costante incremento negli anni dal 2019 al 2022.
I debiti verso fornitori ammontano al 31/12/2022 a € 46.562,00 e quelli verso banche a € 108.333,00. E' pertanto evidente che l'eventuale insolvenza vedrebbe prevalentemente danneggiati l'Erario e gli istituti previdenziali”.
Va, a questo punto, segnalata l'esposizione debitoria nei confronti di NToparte_9
, acquisita d'ufficio e aggiornata al 7 gennaio 2025 (ammontante ad € 105.323.11)
[...] che, unitamente a quanto rilevato dal consulente della curatela, denota lo stato di insolvenza pure della predetta società, idoneo a condurre anche alla sua autonoma dichiarazione di liquidazione giudiziale.
11 La valutazione complessiva degli elementi summenzionati conduce a ritenere acclarata l'irreversibile impossibilità della società di fatto a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
10. In conclusione, pertanto, alla luce delle circostanze surriferite e delle argomentazioni sin qui illustrate, la sussistenza dell'insolvenza della società di fatto costituita da
[...]
- già dichiarata in liquidazione giudiziale - e da NToparte_1 [...]
comporta l'apertura della liquidazione NToparte_2 giudiziale a carico di detta società di fatto e, per estensione, di tutti i soggetti partecipanti a siffatta compagine sociale.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 147 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita tra
[...]
(già dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. 79/2022 del NToparte_1 giorno 11.11.2022 – Liquidazione giudiziale n. 3/2022) e
[...]
e, conseguentemente, in estensione, dei soci illimitatamente NToparte_2 responsabili:
- (già in liquidazione giudiziale) NToparte_1
- , in persona del legale NToparte_2 rappresentante pro-tempore nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_3
), con sede legale a Palermo in via Pietro Calandra n. 14, codice fiscale e C.F._1 partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 11 P.IVA_1 febbraio 2014, con il n. REA PA-310745, avente ad oggetto le seguenti attività: progettazione, realizzazione stazione radio base per telefonia mobile e fissa;
monitoraggio ambientale;
manutenzione e installazione di impianti di illuminazione, elettrici civili ed industriali, impianti di acquedotti, di elettrodotti, di gasdotti, impianti anti incendio, impianti radio televisivi, video sorveglianza, reti dati, impianti tecnologici in genere ed altro;
NOMINA
12 Giudice Delegato la Dott.ssa Vittoria RUBINO e Curatore l'Avv. Fabio TULONE, con studio in Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e
358 CCII)
ORDINA alla di depositare entro tre NToparte_2 giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale della
[...]
e sugli altri beni del debitore secondo le norme NToparte_2 NToparte_2 stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
13 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII.
STABILISCE il giorno 22 ottobre 2025 alle ore 9,30, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice
Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in liquidazione giudiziale o dei soci, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la trasmissione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore comunicato da quest'ultimo al Registro delle Imprese o comunque ai sensi dell'art. 92 L.F.;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
14 altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
MANDA la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero, alla società in liquidazione giudiziale e ai soci, per la comunicazione per estratto al Curatore e alla curatela ricorrente, nonché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annotazione ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile – Procedure
Concorsuali del Tribunale il 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Floriana Lupo Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dalla Presidente dott.ssa Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21.2.2011.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quarta Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. esaminato il fascicolo iscritto al n. 336-1/2024 R.G. Procedimento Unitario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita tra
(già dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. NToparte_1
79/2022 del giorno 11.11.2022 – Liquidazione giudiziale n. 3/2022) e
[...]
e, conseguentemente, in estensione, dei NToparte_2 seguenti soci illimitatamente responsabili della stessa:
- (già in liquidazione giudiziale); NToparte_1
- , in persona del legale NToparte_2 rappresentante pro-tempore nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_3
), con sede legale a Palermo in via Pietro Calandra n. 14, codice fiscale e C.F._1 partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 11 P.IVA_1 febbraio 2014, con il n. REA PA-310745, avente ad oggetto le seguenti attività: progettazione, realizzazione stazione radio base per telefonia mobile e fissa;
monitoraggio ambientale;
manutenzione e installazione di impianti di illuminazione, elettrici civili ed industriali, impianti di acquedotti, di elettrodotti, di gasdotti, impianti anti incendio, impianti radio televisivi, video sorveglianza, reti dati, impianti tecnologici in genere ed altro;
1 letto il ricorso, depositato in data 11 dicembre 2024, con il quale la Curatela della liquidazione giudiziale di (Liquidazione giudiziale n. 3/2022) ha chiesto, ai NToparte_1 sensi dell'art. 256, comma 5, CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la predetta società e la NToparte_2
(in breve ), con conseguente estensione della liquidazione
[...] NToparte_4 giudiziale a quest'ultima quale socio illimitatamente responsabile.
OSSERVA
1. In via preliminare, deve darsi atto che, nonostante il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di convocazione siano stati ritualmente notificati dalla cancelleria all'indirizzo PEC della società resistente, quest'ultima non si è costituita;
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, occorre rammentare che l'art. 256 CCII, ai commi quarto e quinto, dispone: “[4]
Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. [5] Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa
è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Ne consegue che il curatore di una procedura di liquidazione giudiziale di una società di capitali è pienamente legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione di una società di fatto esistente fra la stessa società - già in liquidazione giudiziale - e altre società di capitali e/o persone fisiche.
3. La configurabilità della predetta società di fatto prescinde, peraltro, dagli adempimenti di cui all'art. 2361, comma II, c.c., norma che, com'è noto, prescrive la necessità dell'adozione di determinate formalità (delibera assembleare e informazione nella nota integrativa del bilancio) ai fini dell'assunzione, da parte di una società di capitali, di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata.
L'assunzione di tali partecipazioni, invero, deve ritenersi possibile anche in assenza dell'adozione delle suddette formalità, dovendo attribuirsi decisiva rilevanza ai rapporti di fatto
2 che emergono tra le società, tenuto anche conto della primaria esigenza di garantire l'affidamento dei terzi, la tutela del mercato e la certezza dei traffici e salva, beninteso,
l'eventuale responsabilità sociale dell'organo amministrativo.
Detto orientamento, più volte condiviso da questo Collegio e da una parte della giurisprudenza di merito nella vigenza della legge fallimentare, è stato autorevolmente avallato dalla Suprema Corte, la quale ha avuto occasione di precisare che la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma II, c.c. dettato per le società per azioni e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale – salvo che l'assunzione della partecipazione comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale – non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma II, n. 5 c.c. [cfr. Cass. civ., 21 gennaio 2016, n.
1095; nello stesso senso, Cass. civ., 13 giugno 2016, n. 1212].
Orbene, facendo applicazione degli anzidetti principi alla fattispecie che ci occupa, deve, pertanto, affermarsi, anche sotto tale ulteriore profilo, l'ammissibilità del ricorso in esame.
4. Ciò posto, si osserva che l'accertamento della sussistenza di una società di fatto, proprio perché funzionale all'emersione di un rapporto sommerso, può fondarsi anche sulla valorizzazione di presunzioni, purché tratte da elementi indiziari precisi e concordanti, quali l'esistenza di un fondo comune, l'identità della sede legale (operativa e amministrativa),
l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'identità della compagine sociale, la commistione patrimoniale tra le società, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e il vincolo di collaborazione in vista di detta attività, ossia la cd. affectio societatis [cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19234/2020, n. 8981/2016 e n. 5961/2010].
Nel caso specifico, ricorrono senz'altro numerosi e convergenti indici rivelatori dell'esistenza di un'unica realtà societaria, come dettagliatamente dedotto dalla curatela ricorrente e dimostrato dalla copiosa documentazione offerta in comunicazione.
5. In particolare, comune è la composizione dei soci e degli organi sociali, ove si consideri, NT che – costituita in data 16.10.2002, con capitale sociale interamente versato pari ad €
100.000,00 detenuto interamente, a far data dal 06.10.2010, da quale socio Parte_1
Con unico - risulta essere stata sempre amministrata da quest'ultimo e che – all'atto della costituzione (31 gennaio 2014) e fino al 5 settembre 2016, contemplava quale amministratore unico a tempo indeterminato , figlio di;
successivamente, NToparte_5 Parte_1
3 la carica di amministratore è stata assunta, dal 05.09.2016 al 05.05.2018, da;
NToparte_6 nuovamente da dal 05.05.2018 al 20.09.2019; da NToparte_5 Parte_1 amministratore unico dal 20.09.2019 al 13.08.2022 e, infine, da : amministratore NToparte_7
Con unico dal 13.08.2022 al 19.01.2024 [vd. visura storica di , all. 5, cit.].
Risulta, pertanto, evidente che i soci di controllo di entrambe le società sono legati da un vincolo di stretta parentale e che la carica di amministratore è stata assunta per la maggior parte del tempo dal socio e dal padre . NToparte_5 Parte_1
Coincidente risulta, inoltre, l'attività svolta dalle due società: progettazione, realizzazione Con stazione radio base per telefonia mobile e fissa, posto che l'oggetto sociale di – sebbene più ampio – include tutte le attività contemplate dall'oggetto sociale di CAD [cfr. all.ti 3 e 5 al ricorso introduttivo].
6. Di notevole rilievo, poi, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un'unica realtà societaria e dell'affectio societatis tra i soci, sono i fitti rapporti commerciali e finanziari esistenti tra le due società di capitali.
Invero, l'esame della documentazione contabile acquisita dalla Curatela ricorrente ed analiticamente valutata dal consulente della stessa, Dott. [cfr. Relazione del Persona_1
16.7.2024, all n. 8] ha permesso di accertare quanto segue.
Viene anzitutto in considerazione il “contratto di sub fornitura di servizi tecno amministrativi per Huawei (Open Fiber)” [all.13 al ricorso introduttivo] del 1°marzo 2017, in virtù NT del quale - che aveva concluso con n contratto per l'apposizione di cavi in fibra CP_8
Con ottica - avrebbe dato in subappalto a la “gestione e mantenimento della qualificazione
(Back office)” e la “gestione della documentazione cartografica necessaria al Network CP_8 per la implementation FTTH rete Open Fiber”; ebbene, le attività delle due società riguardanti la commessa avrebbero dovuto essere esercitate in co-working presso la sede sociale di CP_8
NT Con ; risulta, inoltre, per tabulas che, in data 8.2.2024, , una volta messa in liquidazione, abbia trasferito la propria sede legale in via Pietro Calandra n. 14 (stesso indirizzo della sede NT Con legale di ) [vd. visura storica di , all. 5 cit.].
Dall'analisi del citato contratto del 2017, emerge: che il committente (CAD) avrebbe Con dovuto formulare ordinativi tramite pec o e-mail al sub fornitore ( ), che, a sua volta, avrebbe dovuto accettare con lo stesso mezzo (art. 2 del contratto inter partes); che, per l'attività resa, da esercitarsi in co-working presso i locali della committente (art. 5 “Modalità di
4 esecuzione”) viene indicato un compenso nella misura del 5% del fatturato realizzato da CAD verso art. 6 del contratto). CP_8
Ebbene, è utile osservare, come correttamente rilevato dalla curatela ricorrente, per un verso, come non sia comprensibile il motivo per cui CAD avrebbe ritenuto conveniente e razionalmente economico un contratto di subappalto/subfornitura con la (identica e di recente Con costituzione) , anche in considerazione dell'incertezza dei compiti contrattualmente Con demandati a , non evincibili dal documento contrattuale in oggetto e, per altro verso, se vi Con sia stata una effettiva esecuzione degli ordini da parte di , stante l'assenza di alcuna documentazione, seppure richiesta dagli organi della procedura di CAD, attestante sia il contenuto degli ordini e, di conseguenza, la loro effettiva esecuzione.
Inoltre, comprova il coordinamento tra le due società, l'ulteriore seguente circostanza segnalata dal CTU della curatela ricorrente alle pagine 28 e ss. della Relazione in atti: il tecnico dell'ufficio ha, infatti, evidenziato che, dall'esame delle poste attive indicate nel bilancio al NT 31.12.2019 di , emerge un credito – verosimilmente scaturito dai rapporti negoziali con per complessivi € 1.130.444,13 che, però non è stato riportato nei bilanci successivi. CP_8
NT Riferisce, al riguardo, l'amministratore di - - nel rendiconto di Parte_1 gestione al 31.12.2023 [all. 14 al ricorso], che la società aveva in corso la realizzazione di tre cantieri rispettivamente siti a Piacenza, Pavia e Messina, connessi allo svolgimento dell'attività di posa della fibra ottica su commessa per conto dell'operatore Open Fiber, che non CP_8 sarebbero state completate sia per l'applicazione del codice rosso (almeno in Lombardia), che NT per la modifica dei progetti originari da parte di Open Fiber;
precisa, inoltre, che non avrebbe agito nei confronti della stazione appaltante per non pregiudicare la possibilità di futuri contratti.
Deduce, inoltre, la curatela ricorrente che, sebbene sia stata chiesta la consegna della documentazione attestante la genesi delle suddette poste attive, nonché della (verosimile) trattativa con la stazione appaltante per la definizione dei rapporti giuridici in corso, nulla è stato ricevuto, impedendo alla Curatela di valutare la possibilità di agire per ottenere il pagamento (quantomeno) dei lavori eseguiti.
Più nel dettaglio, il Curatore - con Pec del 04.03.2024 e successivo sollecito del 02.04.2024
[All. 15] - ha chiesto a l pagamento di quanto indicato, ricevendo dall'ufficio legale di CP_8
5 la risposta con Pec del 03.04.2024 [All. 16], nella quale quest'ultima dichiara di avere CP_8 pagato tutto.
Ciò posto, nello stesso periodo in cui viene, come detto, azzerata dall'attivo la somma di € Con NT 1.130.444,13 verso risulta l'elisione contabile del credito di verso : il saldo CP_8
Con fatture da ricevere da per € 171.725,60 viene, infatti, azzerato alla data del 31.12.2021 senza alcuna motivazione e/o negoziazione tra le due società, circostanza che - in assenza di documentazione scritta e/o di altre cause giustificative di tale condotta – fa presumere che la NT probabile beneficiaria del vantaggio della rinunzia del credito vantato da verso CP_8
Con sia stata in realtà proprio la i cui bilanci registrano, in quel periodo, un progressivo aumento dei ricavi verosimilmente riconducibile all'acquisizione di clienti originariamente di NT
.
Le suesposte considerazioni avvalorano la tesi di un coordinamento e di un'unitaria strategia d'impresa tra le due società.
Sul punto, è altresì opportuno riassumere quanto accertato dal consulente tecnico della
Curatela sulla genesi e sulla sorte del credito indicato in € 1.130.444,13 nel bilancio al 31.12.2019
(poi eliso in quello chiuso al 31.12.2020):
In sintesi, il consulente tecnico ha confermato che:
(i) la quasi totalità delle voci attive come sopra indicate si è formata ed è stata appostata negli anni 2018-2019, in occasione dell'esecuzione della commessa Con n “co-gestione” con;
CP_8
(ii) non sono stati forniti documenti a supporto;
(iii) non è stata data spiegazione che potesse giustificare l'eliminazione di una così NT rilevante posta dal bilancio chiuso al 31.12.2020 (ultimo esercizio in cui la ha conseguito significativi ricavi) [cfr. nel dettaglio la tabella di pagina 44 della Relazione, in atti]; Con (iv) di contro, ha registrato un significativo incremento dei ricavi proprio a partire dal 2021, balzando da € 120.134,00 a 667.739,00 nel 2022; pertanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto di tali operazioni (così come della assai probabile transazione), non si può che ipotizzare che i benefici Con NT dell'accordo raggiunto con iano finiti a vantaggio di e non di . CP_8
6 Ne consegue che le due società, pur se formalmente distinte e dotate di autonoma personalità giuridica, hanno agito secondo una logica imprenditoriale comune, nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e di una gestione coordinata e comune.
7. Quanto all'esistenza di un fondo comune tra le due società, essa può essere desunta da molteplici elementi indiziari enucleabili da una serie di circostanze dalle quale emerge, nel caso concreto, il “trasferimento, privo di corrispettivo, dei mezzi e dell'azienda”; “la cessione, anch'essa priva di corrispettivo, di crediti vantati nei confronti di soggetti che avevano avuto rapporti commerciali con la cedente”; l'unicità della struttura organizzativa e produttiva o, comunque, l'uso promiscuo dei medesimi mezzi aziendali, organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa; la comune forza lavoro tra le società partecipanti all'iniziativa economica;
ogni manifestazione esteriore dei soci volta a dar luogo ad una commistione dei patrimoni delle società [cfr. giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente].
In particolare, con riferimento alla commistione dei patrimoni delle società partecipanti alla super società di fatto, elemento quest'ultimo strettamente connesso al presupposto dell'affectio societatis precedentemente scrutinato, è utile ribadire che l'elisione delle poste creditorie nei confronti della committente di cui si è detto, è stata accompagnata CP_8
Con dall'elisione di quelle debitorie nei confronti di , nella quale è da ravvisare la reale NT beneficiaria della transazione con inoltre, dall'esame delle scritture contabili di CP_8
Con emergono numerose fatture ingiustificate della .
Più nel dettaglio, la curatela ricorrente, a suffragio della sua tesi, mediante l'esame degli NT estratti conto bancari subito disponibili (dal 2019 sino al 17.11.2021), in un periodo in cui già si trovava in stato di decozione, ha potuto rilevare numerosi e costanti pagamenti effettuati NT Con da a per complessivi € 196.498,54 e l'emissione, in detto periodo, di numerose fatture Con da a carico della prima (ad eccezione di tre apparentemente emesse da Sistemi Professione
Informatica S.p.a., che però le ha disconosciute) con causale “servizi di management” o
“distacco personale” e attività simili [cfr., nel dettaglio, tabella di pag. 2 dell'Istanza per esercitare domanda di liquidazione in estensione, all. 9]. Tali fatture non risultano essere in alcun modo NT giustificate da un rapporto sottostante idoneo a giustificare i pagamenti effettuati da che non ha fornito alcun riscontro né sul titolo né, tanto meno, sulla effettiva esecuzione delle Con prestazioni assertivamente rese da [cfr., al riguardo, quanto dettagliatamente evidenziato dal consulente della curatela, nella Relazione del 16 luglio 2024, relativamente alle operazioni con la Pt_2
[...] rilevate su libro giornale della CAD negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pervenendo alla NT conclusione che “dalla dinamica dei rapporti tra le due società, emerge un trasferimento di risorse dalla alla Con
, che, alla luce dei contratti e dell'assenza di ulteriore documentazione (ordinativi e rendicontazione degli importi), non appare giustificato da reali operazioni sottostanti”].
Nel dettaglio, sono state evidenziate le seguenti anomalie: (i) le fatture emesse a carico di NT
non sembrano essere riconducibili nella causale all'asserito “contratto di subfornitura di servizi tecno amministrativi per Open Fiber)” del 2017, ma ad attività di altra natura CP_8
(servizi di management o distacco del personale), sia per importi sia per giustificazione;
(ii) in quelle acquisite, non risulta essere stata mai rispettata la percentuale del 5% indicata nel contratto [cfr. art. 6 del contratto: “Prezzo 6.1. I prezzi dovuti dal Committente sono così convenuti: • 5% del NT Totale del Fatturato della Committenza”, all. 13 cit.]; (iii) eccetto che per l'anno 2019, ha CP_8
Con pagato anno per anno a sempre più di quanto fatturato senza alcuna valida spiegazione, Con corrispondendo in totale € 479.467,40 (iva inclusa); (iv) il saldo fatture da ricevere da per €
171.725,60 viene azzerato alla data del 31.12.2021 senza alcuna motivazione o negoziazione tra le due società, nello stesso periodo in cui viene del pari azzerata dall'attivo la somma di €
1.130.444,13 verso (v) non è dato sapere se e quali prestazioni siano state effettuate da CP_8
Con NT
a favore di e quale sia stata l'esigenza di acquisirle, atteso che quest'ultima aveva sufficienti risorse per potere gestire il rapporto con come è desumibile dall'esame dei CP_8 significativi costi di personale e di consulenza esposti nei bilanci dal 2017 in poi).
Ulteriori elementi che corroborano la tesi della commistione patrimoniale sono Con rintracciabili nella circostanza che i beni strumentali di CAD erano a disposizione di in virtù del contratto “rent to buy”, nonché nei documentati distacchi di manodopera (evincibili dai pagamenti rilevati nelle scritture contabili di CAD già nel 2019) non giustificabili in quanto non necessari, tenuto conto che CAD all'epoca registrava ben 37 dipendenti, oltre che distacchi di NT Con dipendenti da a [v. pagine 17 e ss. della Relazione ex art. 130 CCII, all. 4; memoria ex art. Con 171-ter n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio civile R.G. n. 4898/2024 del Tribunale di Palermo, Con introdotto dalla liquidazione giudiziale di CAD nei confronti di (limitato alla restituzione dei pagamenti che erano stati allora riscontrati nel solo periodo dal 31.01.2019 al 17.11.2021 per € 196.498,54), nella quale la società convenuta ha rappresentato che la quasi totalità delle fatture oggetto di contestazione troverebbe giustificazione quale corrispettivo del distacco in CAD dei seguenti dipendenti:
• dal 06.05.2015 al 30.04.2021; • dal 11.06.2019 al 31.12.2019; • Persona_2 Parte_3 [...]
dal 20.05.2019 al 31.12.2019. all. 21 bis-2 al ricorso]. Pt_4
8 NT Tali peculiari elementi – analiticamente indicati nella Relazione del Curatore di [all.
21, con allegati, sub all.ti 21-bis] – costituiscono chiari indici rivelatori dell'esistenza di un fondo comune tra i soci e della commistione economico-patrimoniale fra i medesimi e suffragano la tesi della sussistenza della SSDF tra le due società ove si consideri, come efficacemente rilevato NT Con dalla difesa della curatela ricorrente, che: “a) i pagamenti da a effettuati per il distacco del sig. non appaiono giustificati da alcuna utilità, a maggior ragione quelli effettuati da gennaio Per_2
NT 2020 sino marzo 2021 incluso (per complessivi € 89.856,33 lordi), tenuto conto che , a quella data, aveva interrotto la propria attività e non aveva più appalti di rilievo (per stessa ammissione del sig.
Con ; b) non ha documentato alcuna effettiva attività svolta dal limitandosi Pt_1 Per_2
Con unicamente a depositare tre mail di scarsa rilevanza;
c) ha, altresì, aggiunto che il sig. “in Per_2 seguito ha curato l'attività liquidatoria per CAD”, tale affermazione, sebbene generica, laddove verificata,
Con condurrebbe a ritenere una partecipazione di un “dipendente” di all'attività di gestione di CAD;
d)
Con NT peraltro ha affermato che firmandosi come Direttore amministrativo di , avrebbe Per_2
NT tentato di reperire imprese interessate all'affitto dell'azienda , laddove quest'ultima si trovava già in uno stato di insolvenza irreversibile causato dal mancato incasso dei crediti verso e del reale CP_8 carico fiscale;
f) anche l'operazione di distacco degli altri due dipendenti appare del tutto irragionevole: NT
nel 2019 aveva 37 dipendenti (divenuti 20 nel 2020 e fino al primo semestre 2021): se la Società avesse avuto la necessità effettiva di un operaio e di un magazziniere avrebbe potuto utilizzare i propri Con dipendenti, anziché licenziarli e concordare una procedura di distacco da sostenendo maggiori costi. NT Invero, il bilancio al 31/12/2019 di riporta costi per salari e stipendi per euro 660.377,00; dunque, NT se le società non fossero collegate da un unico disegno imprenditoriale, non avrebbe dovuto ricorrere al distacco di manodopera o comunque avrebbe dovuto immediatamente interrompere i pagamenti”.
Una siffatta gestione dei rapporti commerciali e finanziari non può che denotare l'esistenza di un'unica realtà imprenditoriale, stante l'evidente commistione tra i soci dei rispettivi patrimoni e dei rispettivi flussi commerciali e finanziari in entrata ed in uscita, certamente indicativa della comunanza di intenti e dell'unicità del fondo comune.
8. Tutti gli elementi sopra descritti risultano di certo idonei a dimostrare l'esistenza della s.s.d.f. e ciò non soltanto – come fin qui osservato - nei rapporti interni tra i soci, bensì anche nei rapporti esterni con i terzi.
Tale affidamento dei terzi, per costante giurisprudenza, deve essere tutelato: è costante, invero, sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità, l'affermazione secondo la quale “è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 c.c., la
9 esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società” [cfr. Cass. 8981/2016,
6175/2010 e 5961/2010 cit.; Trib. Vibo Valentia, sez. fallimentare, 10/6/2011].
9. Ebbene, riconosciuta l'esistenza di un'unica realtà societaria di fatto, sia nei rapporti interni tra i soci sia all'esterno, non può, infine, revocarsi in dubbio la sussistenza del relativo stato di insolvenza.
Il tema dell'accertamento della insolvenza è stato a lungo dibattuto sia in giurisprudenza che in dottrina.
Si è, al riguardo, sostenuto che, in caso di piena identità tra l'impresa facente capo all'imprenditore, individuale o collettivo, dichiarato fallito (oggi in liquidazione giudiziale) e quella gestita dalla società occulta, non sia necessario procedere all'accertamento autonomo dello stato d'insolvenza di quest'ultima, perché l'insolvenza è la stessa dell'imprenditore apparentemente già dichiarato fallito;
di contro, nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire l'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore, individuale o collettivo, alla società occulta, poiché l'imprenditore fallito e società occulta risultano titolari di diverse attività imprenditoriali, si è affermato che l'insolvenza della società di fatto debba essere autonomamente accertata, in quanto quella dell'imprenditore già fallito potrebbe essere ricollegata ad obbligazioni connesse esclusivamente a quella specifica attività d'impresa, con conseguente esclusione della responsabilità della società [cfr., in questi termini, Tribunale di Catania 1/3/2018; oltre che Cass. 1095/2016].
Nel caso di specie, vi è una pressoché sostanziale identità e complementarietà tra l'oggetto NT Con della attività d'impresa riferibile alla – già in liquidazione giudiziale - e quello della , quali soci illimitatamente responsabili della più ampia società di fatto, finalizzata alla creazione di un unico ciclo produttivo [cfr., inoltre, quanto di recente affermato da Cass., I sez. civile, 26 aprile Per_ 2024, est. , citata dalla difesa della ricorrente, che ha ritenuto di dover “ribadire il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma 5, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società), ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito”, all. 20].
In proposito, giova richiamare quanto esposto dal consulente della Curatela, nella
Relazione in atti secondo cui: “in assenza di documentazione idonea a provare le prestazioni resa da
10 quest'ultima [n.d.r. TFM] a vantaggio del valore della produzione della prima [n.d.r. CAD], appare un concorso all'insolvenza generatosi dall'anno 2017 all'anno 2022 per un valore pari a € 404.790,94”.
Ciò posto, la curatela ricorrente ha provveduto, comunque, ad acquisire documentazione Con a supporto dell'insolvenza autonoma di e, segnatamente, la visura storica aggiornata da Con cui si evince che la in data 10/1/2024 è stata posta in liquidazione [vd. all. 5, cit.], nonché
l'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022 [vd. all. 17] e, successivamente, è stata richiesto al Consulente della curatela un accertamento integrativo Con avente ad oggetto la verifica della sussistenza dello stato di insolvenza della , tenuto conto dello stato di liquidazione di quest'ultima, con conseguente perimetrazione dell'indagine entro i limiti della verifica della suscettibilità dell'attivo a soddisfare le passività, anche potenziali.
Con relazione del 12 settembre 2024, il consulente – sulla base dell'esame dell'ultimo bilancio depositato dalla società, quello chiuso al 31/12/2022 - ha verificato la sussistenza di Con elementi denotativi dello stato di insolvenza di sufficienti per la autonoma declaratoria della liquidazione giudiziale [cfr. all. 19];
In particolare, il consulente dell'Ufficio, alla pagina 6 della Relazione integrativa ha rilevato che “l'attivo al 31/12/2022 risulta costituito in massima parte, per € 402.455,00 su un totale attivo di € 524.676,00, da crediti appostati al valore nominale, come indicato in nota integrativa al bilancio al 31/12/2022, in quanto ritenuto dall'organo amministrativo pari al valore di presumibile realizzo. Tali crediti sono costituiti per € 390.126,00 da crediti verso clienti. Il Patrimonio Netto al
31/12/2022 risulta pari a € 44.665,00 e pertanto un eventuale inesigibilità limitata all'11,50% dei crediti verso clienti ne azzererebbe il valore generando l'insolvenza… al passivo non figura alcun fondo svalutazione crediti così come non figurano fondi rischi… il passivo al 31/12/2022 risulta costituito da debiti tributati e verso istituti di previdenza sociale per € 256.355,00, pari al 59,62 dell'intero ammontare dei debiti, e che tale importo si è formato con progressivo costante incremento negli anni dal 2019 al 2022.
I debiti verso fornitori ammontano al 31/12/2022 a € 46.562,00 e quelli verso banche a € 108.333,00. E' pertanto evidente che l'eventuale insolvenza vedrebbe prevalentemente danneggiati l'Erario e gli istituti previdenziali”.
Va, a questo punto, segnalata l'esposizione debitoria nei confronti di NToparte_9
, acquisita d'ufficio e aggiornata al 7 gennaio 2025 (ammontante ad € 105.323.11)
[...] che, unitamente a quanto rilevato dal consulente della curatela, denota lo stato di insolvenza pure della predetta società, idoneo a condurre anche alla sua autonoma dichiarazione di liquidazione giudiziale.
11 La valutazione complessiva degli elementi summenzionati conduce a ritenere acclarata l'irreversibile impossibilità della società di fatto a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
10. In conclusione, pertanto, alla luce delle circostanze surriferite e delle argomentazioni sin qui illustrate, la sussistenza dell'insolvenza della società di fatto costituita da
[...]
- già dichiarata in liquidazione giudiziale - e da NToparte_1 [...]
comporta l'apertura della liquidazione NToparte_2 giudiziale a carico di detta società di fatto e, per estensione, di tutti i soggetti partecipanti a siffatta compagine sociale.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 147 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita tra
[...]
(già dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza n. 79/2022 del NToparte_1 giorno 11.11.2022 – Liquidazione giudiziale n. 3/2022) e
[...]
e, conseguentemente, in estensione, dei soci illimitatamente NToparte_2 responsabili:
- (già in liquidazione giudiziale) NToparte_1
- , in persona del legale NToparte_2 rappresentante pro-tempore nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_3
), con sede legale a Palermo in via Pietro Calandra n. 14, codice fiscale e C.F._1 partita I.V.A. , iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 11 P.IVA_1 febbraio 2014, con il n. REA PA-310745, avente ad oggetto le seguenti attività: progettazione, realizzazione stazione radio base per telefonia mobile e fissa;
monitoraggio ambientale;
manutenzione e installazione di impianti di illuminazione, elettrici civili ed industriali, impianti di acquedotti, di elettrodotti, di gasdotti, impianti anti incendio, impianti radio televisivi, video sorveglianza, reti dati, impianti tecnologici in genere ed altro;
NOMINA
12 Giudice Delegato la Dott.ssa Vittoria RUBINO e Curatore l'Avv. Fabio TULONE, con studio in Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e
358 CCII)
ORDINA alla di depositare entro tre NToparte_2 giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale della
[...]
e sugli altri beni del debitore secondo le norme NToparte_2 NToparte_2 stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
13 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII.
STABILISCE il giorno 22 ottobre 2025 alle ore 9,30, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice
Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in liquidazione giudiziale o dei soci, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la trasmissione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore comunicato da quest'ultimo al Registro delle Imprese o comunque ai sensi dell'art. 92 L.F.;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
14 altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
MANDA la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero, alla società in liquidazione giudiziale e ai soci, per la comunicazione per estratto al Curatore e alla curatela ricorrente, nonché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annotazione ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile – Procedure
Concorsuali del Tribunale il 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Floriana Lupo Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dalla Presidente dott.ssa Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21.2.2011.
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