Articolo 6 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 marzo 2004
Art. 6. 1. All' articolo 418 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 418 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Poteri dell'autorita' giudiziaria). - Promosso il giudizio di interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.».
- Per il testo dell' art. 405 del codice civile , vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente