Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 febbraio 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 febbraio 2024 |
Commentari • 21
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Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato la Circolare del 19 settembre 2025, n. 22, che fornisce indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'analisi che le amministrazioni pubbliche devono svolgere agli interventi di adeguamento dei sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e del Piano dei conti unico previsti dalla milestone UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicato alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dagli uffici della Pubblica …
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Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2024, n. 1797Provvedimento: N. R.G. 4168/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4168/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Crescenzo Perrina APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gerardo Controparte_1 C.F._1 Attanasio APPELLATO (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Arianna Paoletti, elettivamente domiciliato presso il Palazzo di Città alla Piazza E. Abbro 1 di Cava de' Tirreni (SA) …Leggi di più...
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- 2. Trib. Minorenni Milano, sentenza 11/12/2024, n. 687Provvedimento: N. 363/2024 R.G. MIN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di Dott.ssa Rosa Muscio Presidente delegato Dott.ssa Ilaria Mazzei Giudice Dott.ssa Paola Penati Giudice Onorario Dott. Andrea Denaro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 330 c.c., depositato in data 10.1.2024 dalla madre del minore, iscritto a ruolo in data 19.1.2024, a tutela del minore , nato a [...] il [...] residente a [...]piazzale Gabriele Rosa 11, Persona_1 con il curatore speciale avvocato Tamara …Leggi di più...
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- 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 285Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2025 N. 00285/2025 REG.PROV.COLL. N. 00102/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da IS Italia S.p.a., in persona dell'avv. Claudio Sverzellati, nella sua qualità di procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di procura a esso rilasciata in data 23.11.2013, autenticata per atto Notaio dott. Tedeschini di Milano di pari, data, Rep. n. 13658, Racc. n. 5.761, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Ghia, con domicilio …Leggi di più...
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- 4. Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 611Provvedimento: N. R.G. 7248/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO Segue verbale di udienza del 05/03/2025 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7248/2024 promossa da: (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TAVIANO FRANCESCA e dell'avv. CARLIZZI MARCO ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con la difesa d'istituto. Resistente CONCLUSIONI …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni e' notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalita' di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Art. 2. Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale 1. All' articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: « , ove previsto, ». Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 518-duodecies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.». - Art. 3. Modifica all'articolo 635 del codice penale 1. All' articolo 635 del codice penale , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
« Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ». Note all'art. 3:
- Si riporta l' articolo 635 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.».