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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. 123 del 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona IC rel.
Dott UN MA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 123/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
P.IVA , con sede in Monserrato, via Manzoni n. 2; Parte_1 P.IVA_1 resistente promosso da
P.IVA , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
OL EL IO, presso il cui studio ha eletto domicilio;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.6.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti di allegando di essere titolare di un credito nei confronti Parte_1 della resistente pari a complessivi 53.530,44 euro, derivanti da rapporti commerciali in essere e comprovati dalle relative fatture.
Ciò posto, la ricorrente ha allegato l'inadempimento di e lo stato di insolvenza Parte_1 della stessa.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati ritualmente notificati ma la resistente non si è tempestivamente costituita.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale
(fabbricazione di elementi in legno e falegnameria;
vedasi visura camerale in atti), e, come tale, è sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
La resistente non si è costituita e, pertanto, nulla ha provato. Deve quindi presumersi la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza della società debitrice, come si ricava da: a) il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
b) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a circa 71.784,22 euro.
5. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della P.IVA Parte_1
, con sede in Monserrato, via Manzoni n. 2; P.IVA_1
2. nomina il dott. UN MA giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
[...]
; Per_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 23.3.2026, ore 11:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 27 novembre 2025
Il IC est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona IC rel.
Dott UN MA IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 123/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
P.IVA , con sede in Monserrato, via Manzoni n. 2; Parte_1 P.IVA_1 resistente promosso da
P.IVA , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
OL EL IO, presso il cui studio ha eletto domicilio;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.6.2025, ha domandato l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti di allegando di essere titolare di un credito nei confronti Parte_1 della resistente pari a complessivi 53.530,44 euro, derivanti da rapporti commerciali in essere e comprovati dalle relative fatture.
Ciò posto, la ricorrente ha allegato l'inadempimento di e lo stato di insolvenza Parte_1 della stessa.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati ritualmente notificati ma la resistente non si è tempestivamente costituita.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale
(fabbricazione di elementi in legno e falegnameria;
vedasi visura camerale in atti), e, come tale, è sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
La resistente non si è costituita e, pertanto, nulla ha provato. Deve quindi presumersi la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza della società debitrice, come si ricava da: a) il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
b) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ammontante a circa 71.784,22 euro.
5. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della P.IVA Parte_1
, con sede in Monserrato, via Manzoni n. 2; P.IVA_1
2. nomina il dott. UN MA giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
[...]
; Per_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 23.3.2026, ore 11:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 27 novembre 2025
Il IC est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti