TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2744/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2744 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Raffaele Calabria n. 22, presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
, residente in [...] CP_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti;
il p.m., con visto del 18.9.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio il padre, Parte_1
, deducendo: che, con decreto n. 313.09 v.g. del 25.11.2010, il Tribunale dei Controparte_1
- Pagina 1 - Minori di nell'affidare in condivisione la ricorrente ai genitori, e Per_1 Controparte_1
, disponeva che il padre versasse, a titolo di mantenimento della figlia, la somma CP_2 mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie;
che, ad oggi, tale somma era esigua, essendo la ricorrente diventata maggiorenne ed in procinto di iniziare un percorso universitario.
Per questi motivi
, chiedeva, a modifica del decreto suddetto, l'aumento del mantenimento in misura pari ad € 500,00 mensili, da corrispondere in suo favore, oltre rivalutazione annuale
Istat.
Dichiarata la contumacia di , integrato il contraddittorio verso la madre Controparte_1
, rimasta anch'ella contumace, e interrogata la ricorrente, la causa, matura per la CP_2 decisione, veniva rinviata per la discussione e riservata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
Invero, è noto come in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori o maggiori non autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. nn. 214/2016, 18608/2021).
Inoltre, anche nei giudizi di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. n. 8240/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, sostenendo di avere più spese in quanto in procinto di iniziare il percorso universitario e che il padre svolgerebbe attività lavorativa.
- Pagina 2 - Invero, in disparte la genericità delle allegazioni, deve osservarsi che non risulta dimostrato né il fatto che la ricorrente abbia iniziato o sia in procinto di iniziare studi universitari né che il resistente, all'epoca disoccupato (cfr. decreto del T.m.), oggi lavori. Peraltro, in sede di interrogatorio, la ha dichiarato di lavorare come commessa con contratto a tempo CP_2 determinato e di percepire € 900,00 mensili, di fatto contravvenendo alla consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. nn. 6509/2017, 40282/2021, 2344/2023, 3769/2023), secondo cui “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”.
Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2744 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Raffaele Calabria n. 22, presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
, residente in [...] CP_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti;
il p.m., con visto del 18.9.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio il padre, Parte_1
, deducendo: che, con decreto n. 313.09 v.g. del 25.11.2010, il Tribunale dei Controparte_1
- Pagina 1 - Minori di nell'affidare in condivisione la ricorrente ai genitori, e Per_1 Controparte_1
, disponeva che il padre versasse, a titolo di mantenimento della figlia, la somma CP_2 mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie;
che, ad oggi, tale somma era esigua, essendo la ricorrente diventata maggiorenne ed in procinto di iniziare un percorso universitario.
Per questi motivi
, chiedeva, a modifica del decreto suddetto, l'aumento del mantenimento in misura pari ad € 500,00 mensili, da corrispondere in suo favore, oltre rivalutazione annuale
Istat.
Dichiarata la contumacia di , integrato il contraddittorio verso la madre Controparte_1
, rimasta anch'ella contumace, e interrogata la ricorrente, la causa, matura per la CP_2 decisione, veniva rinviata per la discussione e riservata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
La domanda è infondata.
Invero, è noto come in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori o maggiori non autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. nn. 214/2016, 18608/2021).
Inoltre, anche nei giudizi di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. n. 8240/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, sostenendo di avere più spese in quanto in procinto di iniziare il percorso universitario e che il padre svolgerebbe attività lavorativa.
- Pagina 2 - Invero, in disparte la genericità delle allegazioni, deve osservarsi che non risulta dimostrato né il fatto che la ricorrente abbia iniziato o sia in procinto di iniziare studi universitari né che il resistente, all'epoca disoccupato (cfr. decreto del T.m.), oggi lavori. Peraltro, in sede di interrogatorio, la ha dichiarato di lavorare come commessa con contratto a tempo CP_2 determinato e di percepire € 900,00 mensili, di fatto contravvenendo alla consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. nn. 6509/2017, 40282/2021, 2344/2023, 3769/2023), secondo cui “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”.
Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 -