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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il TR di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 805/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv. ti ANDREA Parte_1 C.F._1
BASSI e VALERIA BERTOLIO del Foro di Como, presso lo studio dei quali in Como – Piazza del
Popolo n. 14 è elettivamente domiciliato, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(fu ); Controparte_1 Persona_1
(fu ), CP_2 Per_2
(fu , CP_3 CP_2
(fu , CP_4 CP_2
(fu , CP_5 CP_2
(fu CP_6 CP_2
(fu , e/o i loro eredi, aventi causa e/o chiamati a succedere CP_7 Per_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025 di remissione in decisione ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate
CONCLUSIONI
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il possesso ininterrotto ed indisturbato da oltre
pagina 1 di 5 vent'anni da parte del sig. dei terreni ubicati in Comune di Blevio, identificati al Parte_1
Catasto Terreni del medesimo Comune ai mappali 1927 e 1930 come meglio descritti nelle premesse dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dei predetti terreni in via esclusiva e a titolo originario per maturata usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. in favore dell'attore, autorizzando il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Como a trascrivere l'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali di studio 15,00% oltre a IVA e CPA ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 10.02.2025 e della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., Pt_1
chiedeva che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore di
[...]
alcuni terreni nel Comune di Blevio (CO) e precisamente: (i) quello identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1927, qualità di bosco ceduo di classe 2, superficie are 1 centiare 60, reddito dominicale 0,08 e agrario 0,04 , formalmente intestato a Controparte_1
(fu ); (ii) e terreno identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, Persona_1
mappale 1930, qualità prato di classe 2, superficie are 00 centiare 60, reddito dominicale 0,19 e agrario
0,19 di proprietà di (fu ), (fu ), CP_2 Per_2 CP_3 CP_2 [...]
(fu ), (fu ), (fu ) e CP_4 CP_2 CP_5 CP_2 CP_6 CP_2 CP_7
(fu ) (cfr. visure storiche prodotte ai documenti 1 e 3).
[...] Per_3
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di aver da oltre vent'anni esercitato in modo esclusivo sui terreni in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivo ed incontrastato dominus degli stessi, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offriva al Giudicante.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche ex art. 150, comma 4, c.p.c. e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo l'11.09.2023, come da documento sub 6) allegato al ricorso), la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta, anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato TR (avendo l'attore regolarmente prodotto la relazione notarile ipocatastale ultraventennale - cfr. doc. 9 e 9A) e l'assunzione di prove orali all'udienza del 18.11.2024; sicché alla successiva udienza del 19.03.2025 essa è stata trattenuta in pagina 2 di 5 decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
L'attore ha dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di avere esercitato sui terreni oggetto di causa il possesso uti dominus continuo e pacifico per oltre vent'anni, curandone la manutenzione e raccogliendone i frutti, oltre ad avervi realizzato un manufatto per il deposito di legna , senza alcun impedimento da parte di chicchessia.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da più di vent'anni gode interamente ed in via esclusiva dei terreni oggetto di causa senza Parte_1
contestazione sul possesso o rivendicazione di proprietà da parte di alcuno .
, all'udienza del 18.11.2024, ha confermato che l'attore: “… almeno da quando io Testimone_1
avevo 15 anni (n.d.r. il teste è nato il [...]), aveva questi terreni sopra casa Testimone_1
nostra a Blevio, non so se è ancora frazione Cazzanore dove abitavamo noi;
comunque c'è una strada dietro casa per andare su in baita in montagna e la frazione si chiama Monti di Meggianico; mio zio li ha sempre utilizzati per legna e orto e adesso so che vorrebbe acquisirli”. Al teste sono stati quindi mostrati i documenti attorei sub 2 (= mappa area) e sub 8 (= fotografia stato dei luoghi), al fine di individuare i terreni oggetto di causa, e lo stesso, in merito, ha dichiarato: “Visionando la mappa riconosco la strada che attraversa i mappali da 2095 costeggia su fino al 1920 che percorro io;
i terreni dovrebbero essere quelli identificati nei 1930 e 1927; nella foto riconosco una parte del terreno dove andava a lavorare mio zio”. Il medesimo testimone è stato sentito sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermando i medesimi e precisando,
pagina 3 di 5 quanto al capitolo 1) relativo all'utilizzo ultraventennale dei terreni oggetto di causa e la loro manutenzione da parte del “sì è così, anche l'indicazione del tempo dovrebbe essere Pt_1 corretta perché io ne ho ricordo da quando io avevo 14/15 anni.”; quanto al capitolo 2) relativo alla presenza della struttura in legno realizzata dall'attore e da questi utilizzata quale ricovero per la legna tagliata in loco e presso altri fondi di proprietà del medesimo : “sì, è corretto.”; quanto, infine, al capitolo 3) relativo al possesso indisturbato e incontrastato da parte dell'attore dei mappali 1927 e 1930 protrattosi per oltre vent'anni: “a me personalmente non risulta che qualcuno abbia mai contestato a mio zio l'utilizzo di questi terreni.” (cfr. verbale d'udienza).
Medesime considerazioni valgono per il testimone che ha preliminarmente riferito di Testimone_2
essere informato dei fatti di causa, poiché anche lui ha vissuto a Blevio per diversi anni e conosce molto bene sia i luoghi sia l'attore e la sua famiglia, mentre non ricorda di aver mai conosciuto le altri parti in causa;
ha riferito di non essere in grado di indicare i mappali su cui insistono i terreni oggetto di causa, ma di poterli facilmente individuare su di una mappa, proprio per la familiarità di tali luoghi che descrive accuratamente, allorquando mostratagli la mappa, allegata come doc. 2, e la fotografia, allegata come doc. 8, ha dichiarato: “la fotografia mi fa ricordare che salendo ci sono dei depositi di legna perché sono distribuiti un po' dappertutto e messi lì per comodità da coloro che tagliano la legna;
come facevano i miei familiari e la famiglia , precisando, a specifica domanda: Pt_1
“anche svolgeva questa attività perché anche la sua famiglia aveva una baita in Parte_1 località Monti di Cazzanore e usufruivano di questi terreni soprattutto per il taglio dell'erba da dare ai loro animali, soprattutto vacche e muli, ed è un'attività che si è ripetuta negli anni;
…; sulla questione del taglio della legna non mi ricordo se la svolgessero anche i ome la svolgevano i miei Pt_1
familiari, ma ho ricordo vivissimo del taglio dell'erba per gli animali e so anche che tagliavano le piante non perché li abbia visti personalmente farlo ma perché anche i miei parenti avevano dato loro questo incarico.”. Anche a questo testimone infatti sono stati mostrati i documenti attorei sub 2 (= mappa area) e sub 8 (= fotografia stato dei luoghi) al fine dell'individuazione dei terreni oggetto di causa e lo stesso, in merito, ha dichiarato: “Guardando la mappa riconosco sulla sinistra la strada che percorrevo e percorro io e che attraversa i mappali 1928, 1974, 1929 e 1921 e poi sale verso le baite;
di questi terreni alcuni erano nostri e li abbiamo ceduti;
non so dire con esattezza quali siano in uso alla famiglia ma sono sicuramente quelli attorno alla strada e potrebbero essere 1926, Pt_1
1927, 1930, 1920 e 1921 quel gruppo lì insomma accanto e intorno alla strada;
terreni che una volta erano prati e di recente sono tutti diventati boschi.”. Sentito quindi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha precisato: quanto al capitolo 1) relativo all'utilizzo ultraventennale dei terreni oggetto di causa e la loro manutenzione da parte del “a me Pt_1
pagina 4 di 5 risulta che soprattutto tagliasse l'erba per gli animali e confermo che è da tantissimo che i Sig.ri lo fanno: sicuramente i genitori di con i figli perché gestivano anche l'attività di Pt_1 Pt_1
osteria su alla baita, facevano la manutenzione di cui forse da qualche anno non fanno più ma sicuramente negli ultimi 30/20 anni ci sono stati e l'hanno fatta .”; quanto al capitolo 2) relativo alla presenza della struttura in legno realizzata dall'attore e da questi utilizzata quale ricovero per la legna tagliata in loco e presso altri fondi di proprietà del medesimo : “sì, mi risulta che lui l'abbia questo piccolo deposito, comunque lì vicino c'è un piccolo agglomerato di costruzioni, ci sono due cascine e che usavano anche i miei per depositare la legna;
conosco bene quei luoghi che sono vicini ad una valle che percorrevo spesso con i miei e incrociavo i (cfr. verbale d'udienza in atti). Pt_1
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sugli immobili de quibus, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. (C.F.: Parte_1
) ha acquistato il diritto di proprietà degli immobili siti in Comune di Belvio C.F._1
(CO) distinti come segue:
- N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1927 - bosco ceduo di classe 2, are 1.60, R.D.
0,08 e R.A 0,04;
- N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1930 - prato di classe 2, superficie are 0.60, R.D.
0,19 e R.A. 0,19;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
3) DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il TR di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 805/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv. ti ANDREA Parte_1 C.F._1
BASSI e VALERIA BERTOLIO del Foro di Como, presso lo studio dei quali in Como – Piazza del
Popolo n. 14 è elettivamente domiciliato, come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(fu ); Controparte_1 Persona_1
(fu ), CP_2 Per_2
(fu , CP_3 CP_2
(fu , CP_4 CP_2
(fu , CP_5 CP_2
(fu CP_6 CP_2
(fu , e/o i loro eredi, aventi causa e/o chiamati a succedere CP_7 Per_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025 di remissione in decisione ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate
CONCLUSIONI
In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il possesso ininterrotto ed indisturbato da oltre
pagina 1 di 5 vent'anni da parte del sig. dei terreni ubicati in Comune di Blevio, identificati al Parte_1
Catasto Terreni del medesimo Comune ai mappali 1927 e 1930 come meglio descritti nelle premesse dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dei predetti terreni in via esclusiva e a titolo originario per maturata usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. in favore dell'attore, autorizzando il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Como a trascrivere l'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali di studio 15,00% oltre a IVA e CPA ed a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 10.02.2025 e della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., Pt_1
chiedeva che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore di
[...]
alcuni terreni nel Comune di Blevio (CO) e precisamente: (i) quello identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1927, qualità di bosco ceduo di classe 2, superficie are 1 centiare 60, reddito dominicale 0,08 e agrario 0,04 , formalmente intestato a Controparte_1
(fu ); (ii) e terreno identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, Persona_1
mappale 1930, qualità prato di classe 2, superficie are 00 centiare 60, reddito dominicale 0,19 e agrario
0,19 di proprietà di (fu ), (fu ), CP_2 Per_2 CP_3 CP_2 [...]
(fu ), (fu ), (fu ) e CP_4 CP_2 CP_5 CP_2 CP_6 CP_2 CP_7
(fu ) (cfr. visure storiche prodotte ai documenti 1 e 3).
[...] Per_3
A sostegno della propria domanda l'attore allegava di aver da oltre vent'anni esercitato in modo esclusivo sui terreni in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivo ed incontrastato dominus degli stessi, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offriva al Giudicante.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche ex art. 150, comma 4, c.p.c. e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo l'11.09.2023, come da documento sub 6) allegato al ricorso), la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta, anche in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato TR (avendo l'attore regolarmente prodotto la relazione notarile ipocatastale ultraventennale - cfr. doc. 9 e 9A) e l'assunzione di prove orali all'udienza del 18.11.2024; sicché alla successiva udienza del 19.03.2025 essa è stata trattenuta in pagina 2 di 5 decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
L'attore ha dimostrato, a mezzo dei testimoni escussi, di avere esercitato sui terreni oggetto di causa il possesso uti dominus continuo e pacifico per oltre vent'anni, curandone la manutenzione e raccogliendone i frutti, oltre ad avervi realizzato un manufatto per il deposito di legna , senza alcun impedimento da parte di chicchessia.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da più di vent'anni gode interamente ed in via esclusiva dei terreni oggetto di causa senza Parte_1
contestazione sul possesso o rivendicazione di proprietà da parte di alcuno .
, all'udienza del 18.11.2024, ha confermato che l'attore: “… almeno da quando io Testimone_1
avevo 15 anni (n.d.r. il teste è nato il [...]), aveva questi terreni sopra casa Testimone_1
nostra a Blevio, non so se è ancora frazione Cazzanore dove abitavamo noi;
comunque c'è una strada dietro casa per andare su in baita in montagna e la frazione si chiama Monti di Meggianico; mio zio li ha sempre utilizzati per legna e orto e adesso so che vorrebbe acquisirli”. Al teste sono stati quindi mostrati i documenti attorei sub 2 (= mappa area) e sub 8 (= fotografia stato dei luoghi), al fine di individuare i terreni oggetto di causa, e lo stesso, in merito, ha dichiarato: “Visionando la mappa riconosco la strada che attraversa i mappali da 2095 costeggia su fino al 1920 che percorro io;
i terreni dovrebbero essere quelli identificati nei 1930 e 1927; nella foto riconosco una parte del terreno dove andava a lavorare mio zio”. Il medesimo testimone è stato sentito sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermando i medesimi e precisando,
pagina 3 di 5 quanto al capitolo 1) relativo all'utilizzo ultraventennale dei terreni oggetto di causa e la loro manutenzione da parte del “sì è così, anche l'indicazione del tempo dovrebbe essere Pt_1 corretta perché io ne ho ricordo da quando io avevo 14/15 anni.”; quanto al capitolo 2) relativo alla presenza della struttura in legno realizzata dall'attore e da questi utilizzata quale ricovero per la legna tagliata in loco e presso altri fondi di proprietà del medesimo : “sì, è corretto.”; quanto, infine, al capitolo 3) relativo al possesso indisturbato e incontrastato da parte dell'attore dei mappali 1927 e 1930 protrattosi per oltre vent'anni: “a me personalmente non risulta che qualcuno abbia mai contestato a mio zio l'utilizzo di questi terreni.” (cfr. verbale d'udienza).
Medesime considerazioni valgono per il testimone che ha preliminarmente riferito di Testimone_2
essere informato dei fatti di causa, poiché anche lui ha vissuto a Blevio per diversi anni e conosce molto bene sia i luoghi sia l'attore e la sua famiglia, mentre non ricorda di aver mai conosciuto le altri parti in causa;
ha riferito di non essere in grado di indicare i mappali su cui insistono i terreni oggetto di causa, ma di poterli facilmente individuare su di una mappa, proprio per la familiarità di tali luoghi che descrive accuratamente, allorquando mostratagli la mappa, allegata come doc. 2, e la fotografia, allegata come doc. 8, ha dichiarato: “la fotografia mi fa ricordare che salendo ci sono dei depositi di legna perché sono distribuiti un po' dappertutto e messi lì per comodità da coloro che tagliano la legna;
come facevano i miei familiari e la famiglia , precisando, a specifica domanda: Pt_1
“anche svolgeva questa attività perché anche la sua famiglia aveva una baita in Parte_1 località Monti di Cazzanore e usufruivano di questi terreni soprattutto per il taglio dell'erba da dare ai loro animali, soprattutto vacche e muli, ed è un'attività che si è ripetuta negli anni;
…; sulla questione del taglio della legna non mi ricordo se la svolgessero anche i ome la svolgevano i miei Pt_1
familiari, ma ho ricordo vivissimo del taglio dell'erba per gli animali e so anche che tagliavano le piante non perché li abbia visti personalmente farlo ma perché anche i miei parenti avevano dato loro questo incarico.”. Anche a questo testimone infatti sono stati mostrati i documenti attorei sub 2 (= mappa area) e sub 8 (= fotografia stato dei luoghi) al fine dell'individuazione dei terreni oggetto di causa e lo stesso, in merito, ha dichiarato: “Guardando la mappa riconosco sulla sinistra la strada che percorrevo e percorro io e che attraversa i mappali 1928, 1974, 1929 e 1921 e poi sale verso le baite;
di questi terreni alcuni erano nostri e li abbiamo ceduti;
non so dire con esattezza quali siano in uso alla famiglia ma sono sicuramente quelli attorno alla strada e potrebbero essere 1926, Pt_1
1927, 1930, 1920 e 1921 quel gruppo lì insomma accanto e intorno alla strada;
terreni che una volta erano prati e di recente sono tutti diventati boschi.”. Sentito quindi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha precisato: quanto al capitolo 1) relativo all'utilizzo ultraventennale dei terreni oggetto di causa e la loro manutenzione da parte del “a me Pt_1
pagina 4 di 5 risulta che soprattutto tagliasse l'erba per gli animali e confermo che è da tantissimo che i Sig.ri lo fanno: sicuramente i genitori di con i figli perché gestivano anche l'attività di Pt_1 Pt_1
osteria su alla baita, facevano la manutenzione di cui forse da qualche anno non fanno più ma sicuramente negli ultimi 30/20 anni ci sono stati e l'hanno fatta .”; quanto al capitolo 2) relativo alla presenza della struttura in legno realizzata dall'attore e da questi utilizzata quale ricovero per la legna tagliata in loco e presso altri fondi di proprietà del medesimo : “sì, mi risulta che lui l'abbia questo piccolo deposito, comunque lì vicino c'è un piccolo agglomerato di costruzioni, ci sono due cascine e che usavano anche i miei per depositare la legna;
conosco bene quei luoghi che sono vicini ad una valle che percorrevo spesso con i miei e incrociavo i (cfr. verbale d'udienza in atti). Pt_1
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sugli immobili de quibus, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA e DICHIARA che per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. (C.F.: Parte_1
) ha acquistato il diritto di proprietà degli immobili siti in Comune di Belvio C.F._1
(CO) distinti come segue:
- N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1927 - bosco ceduo di classe 2, are 1.60, R.D.
0,08 e R.A 0,04;
- N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 9, mappale 1930 - prato di classe 2, superficie are 0.60, R.D.
0,19 e R.A. 0,19;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
3) DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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