Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2392/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in San AR (CE) alla C.F._1 via V. Bellini n. 17 presso lo studio dell'avv.to Gaetano Santagata dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto (vogliate trasmettere eventuali comunicazioni al numero di fax: – P.IVA_1
PEC: Email_1
[...]
Controparte_1
già
[...] Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, cod. fisc. n.
[...]
, in persona della procuratore dott. , in virtù di P.IVA_2 Controparte_3 procura speciale autenticata per notaio in data 22.06.2023, Persona_1 reper-torio n. 180134 raccolta n. 12348 elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Mar-gherita, 47, presso l'avv. Secondina Abete cod. fisc. che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5614432 e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_2
Nonché
, C.F. Controparte_4
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nadia Perego ( ) del Foro di Lecco in virtù di mandato generale alle liti di CodiceFiscale_3
1
22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, la quale elegge domicilio ai fini della presente causa in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' e dichiara di voler ricevere gli avvisi al seguente CP_4 indirizzo di posta elettronica certificata t Email_3
=APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro in data 04/06/2021 il ricorrente in epigrafe dedusse di aver effettuato una visura ipotecaria in data 05/02/2020 e di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria r.g. 21986 e r.p. 3266 del 16/06/11, posta in essere a garanzia del pagamento delle cartelle esattoriali mai notificate, ed in particolare della cartella N.028 2009 0045354776 000 relativa a contributi DM10 per l'anno 2004 e della cartella N. 028 2004 0047177063 000 relativa a contributi DM10 per gli anni 1997-1998. Chiese pertanto di accertare la mancata notifica delle cartelle esattoriali oggetto di impugnativa, e conseguentemente dichiarare la prescrizione, anche maturata successivamente alla presunta notifica.
Ritualmente citati in giudizio i resistenti, si costituì eccependo l'infondatezza CP_5
e l'inammissibilità del ricorso. Contumaci ed con sentenza n. n. 1880/2023 pubbl. il 19/04/2023 il CP_4 CP_6
Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione, evidenziando il difetto di interesse in assenza di iniziative (esecutive o anche pre-esecutive del concessionario e dell'Ente impositore) alla luce della sopravvenuta disciplina in tema di inammissibilità dell'opposizione avverso estratto ruolo. Con ricorso depositato in data 5.10.2023 ha proposto appello il ricorrente deducendo il vizio di motivazione della gravata sentenza. Ha concluso chiedendo accogliersi il presente appello, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento n.: - 02820090045354776 000 e 07020040047177063 000 e di ogni atto …. presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
cIn via ancora più subordinata ed una volta accertata e dichiarata la illegittimità delle predette cartelle di pagamento, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell' ipoteca legale impugnata, anche perchè in aperta violazione degli art. 77 e 50 del DPR. Vinte le spese, con attribuzione.
Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati che hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado in opposizione e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Hanno concluso per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. Acquisite le note delle parti appellate costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2 L'appello è inammissibile. 1.Rileva il collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione in seguito ad una visura ipotecaria su iniziativa di parte. In tale modo il ricorrente – come allegato in ricorso di primo grado - aveva avere avuto conoscenza delle pendenze a suo carico.
Il Tribunale - “avendo parte ricorrente provveduto ad impugnare gli estratti di ruolo eseguiti” - ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione alla luce del D.L. 146/2021, come interpretato dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Ha rilevato il Giudice che parte ricorrente – anche nelle note di trattazione scritta– non aveva allegato la sussistenza di una delle situazioni indicative della sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio.
L'atto di appello, in proposito, si riduce all'affermazione dell'erronea individuazione dell'oggetto del giudizio, rappresentato dall'iscrizione ipotecaria (asseritamente mai notificata da parte dell' e dalle cartelle di Controparte_1 pagamento ad essa sottese, e non già da un estratto di ruolo come ritenuto dal primo Giudice. Fatta tale premessa, la parte ha ribadito che il termine per proporre impugnazione non poteva che decorrere dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca, ovvero - nel caso di omessa comunicazione - dal momento in cui il contribuente ne avesse avuto effettiva conoscenza.
L'asserzione non risulta accompagnata da una parte argomentativa relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire con riguardo ad una situazione di conoscenza che è stata determinata da un'iniziativa del contribuente, mai raggiunto da atti di esecuzione.
Il Giudice ha sottolineato che l'azione è stata intrapresa “sulla base della visura ipotecaria effettuata il 05/02/2020 e dei contestuali estratti di ruolo effettuati”: di conseguenza ha dato corretta applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26283/2022 resa a Sezioni Unite.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR 602/73, che così stabilisce:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
3 regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01 e Rv. 665660 - 02) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Costituzione”. La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. 2.Assertivo ancora è l'appello laddove si afferma che “Nettamente fondata anche l'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate in quanto le appellate non hanno dato prova dell'esistenza di atti interruttivi”. L'eccezione non è circostanziata e la sua fondatezza è apoditticamente affermata.
4 Con riguardo all'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, la parte ha asserito che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. .
Il Giudice al riguardo ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso nella pronuncia del 01/03/2019 n.6166 secondo cui “difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
Ha osservato il Tribunale, con motivazione non attinta da censura dell'appellante, che “il dato oggettivo dell'assenza di iniziative del creditore a mezzo del soggetto incaricato dell'esecuzione volte a concretizzare una seria esposizione all'azione esecutiva ha una portata estensiva valevole per qualsiasi vizio sopravvenuto alla formazione del titolo, idoneo a comprometterne la sua validità. Tra le ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte, è stata considerata anche la prescrizione successiva alla notifica della cartella, ove essa, armonizzandosi con il principio di ordine pubblico dell'irricevibilità dei contributi previdenziali prescritti, potrebbe consentirne l'esame anche in via di azione. I giudici di legittimità risolvono la questione rimettendo all'iniziativa del contribuente -anche a mezzo di un'istanza di sgravio- di compulsare l'amministrazione finanziaria a desistere dalla futura ed eventuale azione esecutiva a causa della perenzione del diritto ad agire e gli impongono, in caso contrario, di impugnare specificamente soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Il difetto di interesse ad agire, cioè, assorbe anche l'azione di accertamento, sia per assenza di iniziative esecutive sia per l'inerzia della parte che – per quanto consta– non aveva avanzato alcuna istanza di sgravio in via amministrativa. Nessuna contestazione al riguardo è stata avanzata nel gravame.
3.Il Tribunale in conclusione ha ritenuto insussistente un interesse ad agire: “dalla lettura della visura ipotecaria impugnata, infatti, emerge che la stessa è riferibile ad una pluralità di crediti di cui quelli oggetto del giudizio rappresentano esclusivamente una minima parte. Non essendo poi dedotta l'esistenza di veri e propri atti esecutivi, deve ritenersi che non sussista un interesse all'accertamento negativo”.
Nulla è stato allegato con riguardo ad indici rivelatori di un interesse concreto ed attuale all'accertamento giudiziale sul punto, in contrasto con la tesi de Tribunale fondata sull'assenza di attività esecutiva.
5 In conclusione l'atto è strutturato in termini assertivi¸ difettando la parte argomentativa volta ad intaccare l'articolato percorso motivazionale della decisione di primo grado.
L'appello va quindi respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della decisione, della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese di lite del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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