Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3952/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
LORENZO ROMANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Etnea, 734
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DEBORA MARIA PETTINATO,
nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale della Libertà, 185
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
dell'importo complessivo di euro 46.706,92. Proponeva opposizione anche avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239007048661/000, notificata nella stessa data e avente ad oggetto sette degli avvisi di addebito suindicati.
Eccepiva preliminarmente la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di addebito opposti e,
conseguentemente, l'illegittimità della richiesta avanzata dall' , non Controparte_2
avendo avuto conoscenza prima di allora della pretesa creditoria. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei contributi, assumendo l'avvenuta decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, con conseguente estinzione del diritto fatto valere dall'ente creditore. Deduceva che, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nelle intimazioni di pagamento impugnate, fosse comunque spirato il quinquennio necessario per il maturarsi della prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi. Deduceva inoltre il difetto del presupposto contributivo, rilevando in particolare la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, da ricondurre unicamente alla sua carica di amministratore di s.r.l., senza che la stessa avesse mai svolto alcuna attività lavorativa in seno all'impresa. Richiamava al riguardo la normativa di riferimento, contestando la ricorrenza nella specie del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Eccepiva pertanto l'illegittimità
dell'iscrizione alla gestione previdenziale commercianti, osservando che, a partire dal 2009, la stessa fosse cessata dalla carica di amministratore della Caffè Central s.r.l., essendo stato nominato un nuovo amministratore (come da verbale di assemblea che produceva) e che, quindi, sulla stessa non gravasse alcun obbligo contributivo per i periodi successivi a detta cessazione.
Alla luce di quanto detto, chiedeva innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) ed il grave danno che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora). Nel merito, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la mancata regolare notifica dei suddetti atti e, in ogni caso, che fosse dichiarata la non dovutezza delle somme pretese, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Con decreto del 13/5/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/1/2025 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
esponeva che la ricorrente fosse iscritta alla gestione commercianti dal gennaio 2005, che gli avvisi di addebito avessero ad oggetto contributi fissi e sanzioni relativi agli anni dal 2010 al 2019, che fossero stati regolarmente notificati, e che i primi sei di essi fossero stati stralciati dall' in data CP_3
6/1/2024, ai sensi del DL 119/2018 e del DL 41/2021. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva
altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi di forma e di notifica,
assumendo che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Evidenziava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001), riportando anche la disciplina in tema di notifica per compiuta giacenza riguardante i casi di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza. Nel
merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Osservava che, comunque, la prescrizione non fosse maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per complessivi 542 giorni. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, chiedeva la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non di annullamento dello stesso;
in via istruttoria, infine, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ovvero che l' fosse CP_1
ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, assumendo che i ruoli fossero atti di formazione dell'ente impositore e che non fossero stati impugnati atti ad essa direttamente riferibili, inficiati da errori alla stessa imputabili.
Rilevava che il concessionario operasse come un mero “esecutore”, destinatario del pagamento del contribuente, ed escludeva la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario fra lo stesso e l'ente impositore. Insisteva pertanto nell'illegittimità della domanda formulata nei propri confronti e chiedeva di essere garantita dall'ente impositore da qualsiasi conseguenza sfavorevole del giudizio,
ivi compresa l'eventuale pronuncia di condanna alle spese.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente avverso le intimazioni di pagamento, stante la mancata impugnazione nei termini di legge dei sottostanti avvisi di addebito.
Evidenziava la regolare notifica dei suddetti atti, da ritenersi definitivi e non più contestabili a causa della loro mancata impugnazione, e deduceva la successiva notifica di atti interruttivi. Insisteva
pertanto nell'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata la notifica di atti interruttivi ulteriori rispetto a quelli impugnati e tenuto conto della normativa che aveva introdotto la sospensione delle attività di riscossione. Chiedeva, quindi, la revoca del provvedimento di sospensione, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali contestava le difese degli enti resistenti e la loro produzione documentale, evidenziando l'intervenuto annullamento dei gran parte degli avvisi di addebito opposti. Con ordinanza del 6/3/2025, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con il medesimo provvedimento, veniva fissata l'udienza del
12 giugno 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto rilevare che l' ha allegato l'intervenuto stralcio degli avvisi di addebito n. CP_1
59320120001726029000 (1), n. 59320120008131305000 (2) e n. 59320130002014918000 (3), n.
59320130007832165000 (4), n. 59320140008626890000 (5) e n. 59320150003074066000 (6),
versando in atti l'estratto di ruolo indicante gli stralci.
Or, alla luce di quanto allegato e documentato, si osserva che lo sgravio totale degli atti suindicati costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
29320229017739537/000 per la parte relativa ai suddetti atti annullati.
Venendo ora all'esame dei restanti avvisi di addebito opposti, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di invalidità (nullità/inesistenza) della notifica degli stessi e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento ad essi, l' ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica CP_1
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati notificati mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento. Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Occorre inoltre rilevare che la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass.,
Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La SU Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016). Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della SU Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la SU Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ciò posto, venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n. 593201600064707771000 (8) e n. 59320170004617125000 (9) sono stati notificati presso la residenza della ricorrente in Catania, via Francesco Fusco, 41, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e che la notifica sia stata eseguita nelle date, rispettivamente, del
23/11/2016 e del 5/10/2017.
Alla luce di quanto osservato, le censure sollevate dalla ricorrente in ordine all'invalidità della notifica degli avvisi di addebito suindicati devono ritenersi prive di fondamento.
Anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160002210260000 (7), n.
59320180004237121000 (10), n. 59320180010606005000 (11), n. 59320190004447764000 (12), n.
59320190010201636000 (13) e n. 59320210002656163000 (14), l' ha prodotto gli avvisi di CP_1
ricevimento relativi alle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica;
in ciascuno di essi è
riportato il numero della raccomandata e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza, stante l'assenza del destinatario presso il luogo di residenza (rispettivamente, 18/5/2016, 20/8/2018,
18/2/2019, 25/7/2019, 13/1/2020 e 27/12/2021). La notifica degli avvisi di addebito suindicati deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni dalle date di rilascio dei suddetti avvisi nella cassetta postale, e dunque nelle date del 28/5/2016, 30/8/2018, 28/2/2019,
4/8/2019, 23/1/2020 e 6/1/2022.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva - vale a dire il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti e all'eccezione di insussistenza del presupposto contributivo- non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dal rilievo di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dei suddetti atti e dal rilievo di insussistenza del presupposto contributivo) nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (integrata dall'eccezione di omessa notifica degli atti medesimi).
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo, dunque, alla verifica della dedotta prescrizione successiva e all'esame della documentazione prodotta dall' si osserva che risultano versate in atti le intimazioni di CP_3 pagamento impugnate, n. 29320229017739537000 e n. 29320239007048661000, nonchè i referti di notifica delle stesse, dai quali si evince che entrambi i suddetti atti sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che la notifica si è perfezionata il 13/3/2024, quale data di ricezione della raccomandata informativa.
Il concessionario ha anche prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320199002563208000 e l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata tentata la notifica;
dal suddetto documento risulta che l'atto sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 2/12/2019 e che sia stato lasciato avviso al destinatario. Considerato, tuttavia, che nell'avviso di ricevimento in esame non risulta indicata la data di rilascio di detto avviso, la notifica deve ritenersi irregolarmente eseguita con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente resistente, a detta intimazione non può attribuirsi il valore di atto interruttivo della prescrizione.
Si aggiunga che, ai fini interruttivi della prescrizione, non può tenersi conto neanche dell'intimazione di pagamento n. 29320159012542782000 di cui il concessionario ha prodotto il referto di notifica.
Con riferimento al suddetto atto si osserva infatti che, benchè ne risulti provata la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza, non si evince dagli atti alcun collegamento dell'atto in esame con gli avvisi di addebito opposti.
Ne consegue che, nella specie, solo le intimazioni di pagamento impugnate hanno effettivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Tutto ciò premesso, si rileva che, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160002210260000
(7) e n. 593201600064707771000 (8), l'opposizione deve essere accolta.
Si osserva infatti che, dalla data di notifica dei suddetti atti (28/5/2016 e 23/11/2016) fino alla data di notifica delle due intimazioni di pagamento impugnate (13/3/2024), è decorso il termine di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale (essendo il termine quinquennale spirato, rispettivamente, nel novembre 2022 e nel maggio 2023). Da quanto detto discende che i crediti di cui agli avvisi di addebito suindicati debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per la parte relativa agli avvisi di addebito indicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla SU Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Venendo da ultimo all'esame dei restanti avvisi di addebito, n. 59320170004617125000 (9), n.
59320180004237121000 (10), n. 59320180010606005000 (11), n. 59320190004447764000 (12), n.
59320190010201636000 (13) e n. 59320210002656163000 (14), si osserva che, invece, con riferimento ad essi l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ed infatti, dalla data di notifica dei suddetti atti (5/10/2017, 30/8/2018, 28/2/2019, 4/8/2019,
23/1/2020 e 6/1/2022) fino alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate (13/3/2024), il termine di prescrizione non è spirato a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate (13/3/2024) il termine di prescrizione non era ancora decorso,
con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e dunque dalle intimazioni di pagamento impugnate non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito suindicati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi di cui si è detto, l'opposizione all'esecuzione non può
trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della controversia, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, si ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120001726029000 (1), n. 59320120008131305000 (2), n. 59320130002014918000 (3), n.
59320130007832165000 (4), n. 59320140008626890000 (5) e n. 59320150003074066000 (6);
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 29320229017739537000
per la parte relativa agli atti suindicati;
Con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320160002210260000 (7) e n.
593201600064707771000 (8), dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate per le parti relative agli avvisi di addebito suindicati;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio