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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 916/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Cassese giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 13/07/2020 e Parte_1 Parte_2
dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_3
emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2343/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente
[nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_2
03.05.2019] istante al fine di: “dichiarare il de cuius soggetto Persona_2
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (ex art. 2 e 12 L. 118/71) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80 e 508/88), dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”; 2) “condannare l' CP_1
C in persona del Presidente, quale legale rapp.te . al pagamento, in favore degli eredi del de cuius , sigg.re , e Persona_2 Parte_1 Parte_2
, al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di Parte_3
accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, cioè dal 01 agosto 2018 e fino alla data del decesso del Sig. (03.05.2019), oltre agli Persona_2
interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
25/01/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Pregresso
TIA. Cerebropatia vascolare cronica con disturbi del comportamento, agitazione psicomotoria. Disorientamento temporospaziale. Artrosi polidistrettuale.
Insufficienza cardiovascolare cronica”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “invalido al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa e fino al decesso il 03.05.2019”. Si rammenta che, pur se in corso di ATP l'accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L 104/92 rientrava nella petitum di causa, in questa sede le
Pag. 2 di 4 parti non hanno contestato né richiesta tale provvidenza: pertanto si ritiene inutiliter data la valutazione in tal senso del CTU.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese seguono la soccombenza, tanto in sede di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase, e poste a carico dell' , con la precisazione CP_1
che in data 14/03/2023, a seguito di cancellazione dall'albo, originario difensore dott.ssa depositava espressa rinuncia alle spese in favore del Persona_4
difensore Avv. Rocco Cassese.
3.2 Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1
da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le
Pag. 3 di 4 risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che originaria ricorrente [nato a [...] il Persona_2
29.07.1938 e deceduto il 03.05.2019], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (11/07/2008) sino al dì del decesso;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_5
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 916/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Cassese giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 13/07/2020 e Parte_1 Parte_2
dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_3
emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2343/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente
[nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_2
03.05.2019] istante al fine di: “dichiarare il de cuius soggetto Persona_2
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (ex art. 2 e 12 L. 118/71) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80 e 508/88), dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”; 2) “condannare l' CP_1
C in persona del Presidente, quale legale rapp.te . al pagamento, in favore degli eredi del de cuius , sigg.re , e Persona_2 Parte_1 Parte_2
, al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di Parte_3
accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, cioè dal 01 agosto 2018 e fino alla data del decesso del Sig. (03.05.2019), oltre agli Persona_2
interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
25/01/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Pregresso
TIA. Cerebropatia vascolare cronica con disturbi del comportamento, agitazione psicomotoria. Disorientamento temporospaziale. Artrosi polidistrettuale.
Insufficienza cardiovascolare cronica”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “invalido al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa e fino al decesso il 03.05.2019”. Si rammenta che, pur se in corso di ATP l'accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L 104/92 rientrava nella petitum di causa, in questa sede le
Pag. 2 di 4 parti non hanno contestato né richiesta tale provvidenza: pertanto si ritiene inutiliter data la valutazione in tal senso del CTU.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese seguono la soccombenza, tanto in sede di accertamento tecnico preventivo che nella presente fase, e poste a carico dell' , con la precisazione CP_1
che in data 14/03/2023, a seguito di cancellazione dall'albo, originario difensore dott.ssa depositava espressa rinuncia alle spese in favore del Persona_4
difensore Avv. Rocco Cassese.
3.2 Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1
da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le
Pag. 3 di 4 risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che originaria ricorrente [nato a [...] il Persona_2
29.07.1938 e deceduto il 03.05.2019], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (11/07/2008) sino al dì del decesso;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_5
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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