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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/08/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1195 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a CESENA (FC) in [...]_1
15/12/1983 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CUNI ERICA matrimonio celebrato in CESENA il 06/07/2013 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, che in virtù degli accordi di separazione diverrà di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra viene assegnata alla Parte_1 moglie, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si allontanerà entro il 31/12/2025, asportando i propri effetti personali.
3) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre, in Cesena (FC) alla Via Tullio Battelli n. 218. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 (centocinquanta//00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo 1 Comunicazione in data 6.6.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 vita, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo.
5) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con il figlio 2 (due) giorni infrasettimanali e i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il venerdì sino al rientro a scuola del bambino il lunedì mattina, secondo il seguente piano settimanale:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
6) Durante il periodo estivo i genitori, salvo modifiche concordate di volta in volta, manterranno il suddetto piano settimanale. In caso di frequenza del figlio a campi estivi, i costi saranno pagati al 50% da entrambi i genitori.
7) Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e ogni genitore può avere 15 giorni consecutivi ogni anno durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
8) I genitori manterranno invariato il piano settimanale anche durante le festività (1 novembre, 8 dicembre, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno), mentre le vacanze di Natale verranno trascorse con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
11) L'autovettura Dacia KSD0F5 targata DP193VS già di proprietà di
[...]
rimarrà di sua esclusiva proprietà, così come l'autovettura Dacia Duster CP_1 targata FN568HG già di proprietà della Sig.ra rimarrà Parte_1 di sua esclusiva proprietà.
12) I coniugi provvederanno alla suddivisione del conto corrente cointestato n. 00001006700271355 (vedi doc. 11, 12 e 13) nella misura del 50% ciascuno entro 30 (trenta) giorni dall'udienza presidenziale di separazione.
13) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni
3 patrimoniali con relativo riconoscimento alla moglie della proprietà esclusiva di beni immobili di seguito descritti.
14) I coniugi stabiliscono quale condizione della presente separazione personale il trasferimento dei diritti sulla porzione immobiliare di cui sono proprietari. Il presente trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
IMPEGNO ALLA CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI Il signor nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._3
si impegna a cedere la propria quota di proprietà pari ai 468/1000 alla
[...] signora nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...], la piena proprietà C.F._4 dell'appartamento di civile abitazione, il vano ad uso garage e il posto auto scoperto di natura pertinenziale all'immobile suddetto, facenti parte di un edificio condominiale sito in Cesena (FC) alla Via Tullio Battelli n. 218, così distinti al catasto fabbricati del Comune di Cesena:
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 19, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 5 vani, rendita catastale Euro 529,37;
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 39, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 19 mq, rendita catastale Euro 98,13;
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 57, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 13 mq, rendita catastale Euro 49,01. PROVENIENZA: Il cedente dichiara che le suddette unità immobiliari sono pervenute in sua proprietà in virtù di atto di compravendita del Notaio
[...]
Rep. 170554 Racc. 62860, trascritto a Forlì il 8/05/2012 al n. 4767 (doc. Per_2
17) : Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L. 47/1985 nonché dell'art. CP_2
46 della L. 380/2001, la parte cedente Sig. dichiara che l'immobile CP_1 oggetto del presente trasferimento è stato edificato in base ai permessi di costruire n. 134/2008 del 18/08/2008, n. 200/2010 del 28/09/2010 e n. 213/2011 del 22/11/2011, nonché in base alla D.I.A. Del 8/02/2012, ai quali la parte cedente dichiara essere conformi non essendo intervenute successive modifiche e/o ristrutturazioni tali da necessitare il rilascio di ulteriori licenze, concessioni o permessi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ai fini dell'identificazione degli immobili oggetto di cessione si fa rinvio alle planimetrie depositate in catasto e la parte cedente Sig. dichiara CP_1 che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile e che non sussistono delle difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da dover presentare nuove planimetrie catastali. La parte cessionaria prende atto di ciò e acconsente. Il Sig. garantisce che il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato CP_1 di abitabilità di quanto oggetto. 4 Per l'immobile in oggetto è stato rilasciato attestato di certificazione energetica in data 14/04/2025 n. 09833-685790-2025 (doc. 18). Il Sig. garantisce ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 la perfetta CP_1 efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, gas e la loro conformità alle vigenti normative. Le parti convengono che quanto oggetto di cessione verrà trasferito a corpo nello stato in cui si trova, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, con proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio, tali per legge e/o destinazione. PREZZO: Le parti dichiarano che il valore dei diritti di proprietà della quota da cedere di 468/1000 è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00). Per il pagamento del prezzo la Sig.ra provvederà Parte_1 mediante assegno circolare o bonifico immediato. La cessione dei diritti avrà effetto dalla data del rogito notarile definitivo.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (Atto N. 65 p.
1 - anno 2013). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 06/08/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 1195/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1195/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. CUNI ERICA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. CUNI ERICA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 08/04/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 06/08/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a CESENA (FC) in [...]_1
15/12/1983 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CUNI ERICA matrimonio celebrato in CESENA il 06/07/2013 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, che in virtù degli accordi di separazione diverrà di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra viene assegnata alla Parte_1 moglie, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si allontanerà entro il 31/12/2025, asportando i propri effetti personali.
3) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre, in Cesena (FC) alla Via Tullio Battelli n. 218. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 (centocinquanta//00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo 1 Comunicazione in data 6.6.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 vita, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo.
5) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con il figlio 2 (due) giorni infrasettimanali e i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il venerdì sino al rientro a scuola del bambino il lunedì mattina, secondo il seguente piano settimanale:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Padre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
6) Durante il periodo estivo i genitori, salvo modifiche concordate di volta in volta, manterranno il suddetto piano settimanale. In caso di frequenza del figlio a campi estivi, i costi saranno pagati al 50% da entrambi i genitori.
7) Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e ogni genitore può avere 15 giorni consecutivi ogni anno durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
8) I genitori manterranno invariato il piano settimanale anche durante le festività (1 novembre, 8 dicembre, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno), mentre le vacanze di Natale verranno trascorse con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
11) L'autovettura Dacia KSD0F5 targata DP193VS già di proprietà di
[...]
rimarrà di sua esclusiva proprietà, così come l'autovettura Dacia Duster CP_1 targata FN568HG già di proprietà della Sig.ra rimarrà Parte_1 di sua esclusiva proprietà.
12) I coniugi provvederanno alla suddivisione del conto corrente cointestato n. 00001006700271355 (vedi doc. 11, 12 e 13) nella misura del 50% ciascuno entro 30 (trenta) giorni dall'udienza presidenziale di separazione.
13) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni
3 patrimoniali con relativo riconoscimento alla moglie della proprietà esclusiva di beni immobili di seguito descritti.
14) I coniugi stabiliscono quale condizione della presente separazione personale il trasferimento dei diritti sulla porzione immobiliare di cui sono proprietari. Il presente trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
IMPEGNO ALLA CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI Il signor nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._3
si impegna a cedere la propria quota di proprietà pari ai 468/1000 alla
[...] signora nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...], la piena proprietà C.F._4 dell'appartamento di civile abitazione, il vano ad uso garage e il posto auto scoperto di natura pertinenziale all'immobile suddetto, facenti parte di un edificio condominiale sito in Cesena (FC) alla Via Tullio Battelli n. 218, così distinti al catasto fabbricati del Comune di Cesena:
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 19, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 5 vani, rendita catastale Euro 529,37;
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 39, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 19 mq, rendita catastale Euro 98,13;
- foglio 78 Particella 2542 Subalterno 57, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 13 mq, rendita catastale Euro 49,01. PROVENIENZA: Il cedente dichiara che le suddette unità immobiliari sono pervenute in sua proprietà in virtù di atto di compravendita del Notaio
[...]
Rep. 170554 Racc. 62860, trascritto a Forlì il 8/05/2012 al n. 4767 (doc. Per_2
17) : Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L. 47/1985 nonché dell'art. CP_2
46 della L. 380/2001, la parte cedente Sig. dichiara che l'immobile CP_1 oggetto del presente trasferimento è stato edificato in base ai permessi di costruire n. 134/2008 del 18/08/2008, n. 200/2010 del 28/09/2010 e n. 213/2011 del 22/11/2011, nonché in base alla D.I.A. Del 8/02/2012, ai quali la parte cedente dichiara essere conformi non essendo intervenute successive modifiche e/o ristrutturazioni tali da necessitare il rilascio di ulteriori licenze, concessioni o permessi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ai fini dell'identificazione degli immobili oggetto di cessione si fa rinvio alle planimetrie depositate in catasto e la parte cedente Sig. dichiara CP_1 che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile e che non sussistono delle difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da dover presentare nuove planimetrie catastali. La parte cessionaria prende atto di ciò e acconsente. Il Sig. garantisce che il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato CP_1 di abitabilità di quanto oggetto. 4 Per l'immobile in oggetto è stato rilasciato attestato di certificazione energetica in data 14/04/2025 n. 09833-685790-2025 (doc. 18). Il Sig. garantisce ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 la perfetta CP_1 efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, gas e la loro conformità alle vigenti normative. Le parti convengono che quanto oggetto di cessione verrà trasferito a corpo nello stato in cui si trova, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, con proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio, tali per legge e/o destinazione. PREZZO: Le parti dichiarano che il valore dei diritti di proprietà della quota da cedere di 468/1000 è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00). Per il pagamento del prezzo la Sig.ra provvederà Parte_1 mediante assegno circolare o bonifico immediato. La cessione dei diritti avrà effetto dalla data del rogito notarile definitivo.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (Atto N. 65 p.
1 - anno 2013). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 06/08/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 1195/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1195/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. CUNI ERICA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. CUNI ERICA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 08/04/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 06/08/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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