CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE EP, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 149/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TAZCRI100003 IRES-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 19/01/2025 depositata in data 14.1.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Chieti accoglieva il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'atto di recupero N. TAZCRI100003/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate di Chieti procedeva al recupero del credito di imposta “Bonus Mezzogiorno” di cui all'art. 1, commi 98 e ss. Legge n. 208 del 2015 per un ammontare di € 11.799,00 in relazione all'acquisto in locazione finanziaria di un bene strumentale destinato alla stessa sede legale della società che, all'epoca dell'avvio dell'investimento, ricadeva in Chieti, zona appositamente individuata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, ritenendo, in particolare, che tale credito continuasse a spettare alla società, nonostante il mutamento della sede legale in San Giovanni Teatino in quanto comune rientrante comunque tra i territori agevolati al momento del trasferimento della sede legale, ancorché non lo fosse al momento dell'effettuazione dell'investimento.
2. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate di Chieti con un unico motivo concernente violazione e/o erronea applicazione delle norma applicabili in materia e, in particolare, dell'art. 1 comma 105 della Legge n. 208 del 2015 che prevede espressamente quale condizione necessaria perché
l'investimento sia agevolabile “che i beni siano destinati a strutture situate nel territorio delle aree agevolabili e che, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione”.
3. Con rituale atto di controdeduzioni, Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, si costituiva in giudizio, contestando le censure mosse alla sentenza di primo grado richiedendone la conferma.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto accolto.
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 208 del 2015, condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture situate nel territorio delle aree agevolabili e che, fino al quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
E' evidente, pertanto, che per usufruire dell'agevolazione non è consentita la destinazione ad altre strutture produttive, sia che queste siano estranee alle aree agevolate, sia che siano state successivamente ricomprese in tali aree (entro il quinto periodo di imposta). Né appaiono possibili interpretazioni analogiche o anche solo estensive tenuto conto della natura della disposizione citata rientrante tra le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario principio di imposizione e che, pertanto, come affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite nella sentenza n. 17976 del 12 luglio 2021,
“sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legate al dato letterale”.
La peculiarità delle questioni sottese nel presente contenzioso e la loro oggettiva controvertibilità giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensando le spese del grado
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE EP, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 149/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TAZCRI100003 IRES-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 874/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 19/01/2025 depositata in data 14.1.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Chieti accoglieva il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'atto di recupero N. TAZCRI100003/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate di Chieti procedeva al recupero del credito di imposta “Bonus Mezzogiorno” di cui all'art. 1, commi 98 e ss. Legge n. 208 del 2015 per un ammontare di € 11.799,00 in relazione all'acquisto in locazione finanziaria di un bene strumentale destinato alla stessa sede legale della società che, all'epoca dell'avvio dell'investimento, ricadeva in Chieti, zona appositamente individuata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, ritenendo, in particolare, che tale credito continuasse a spettare alla società, nonostante il mutamento della sede legale in San Giovanni Teatino in quanto comune rientrante comunque tra i territori agevolati al momento del trasferimento della sede legale, ancorché non lo fosse al momento dell'effettuazione dell'investimento.
2. Avverso tale sentenza proponeva rituale appello l'Agenzia delle Entrate di Chieti con un unico motivo concernente violazione e/o erronea applicazione delle norma applicabili in materia e, in particolare, dell'art. 1 comma 105 della Legge n. 208 del 2015 che prevede espressamente quale condizione necessaria perché
l'investimento sia agevolabile “che i beni siano destinati a strutture situate nel territorio delle aree agevolabili e che, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione”.
3. Con rituale atto di controdeduzioni, Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, si costituiva in giudizio, contestando le censure mosse alla sentenza di primo grado richiedendone la conferma.
All'udienza dell'1/12/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto accolto.
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 208 del 2015, condizione necessaria perché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture situate nel territorio delle aree agevolabili e che, fino al quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
E' evidente, pertanto, che per usufruire dell'agevolazione non è consentita la destinazione ad altre strutture produttive, sia che queste siano estranee alle aree agevolate, sia che siano state successivamente ricomprese in tali aree (entro il quinto periodo di imposta). Né appaiono possibili interpretazioni analogiche o anche solo estensive tenuto conto della natura della disposizione citata rientrante tra le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario principio di imposizione e che, pertanto, come affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite nella sentenza n. 17976 del 12 luglio 2021,
“sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legate al dato letterale”.
La peculiarità delle questioni sottese nel presente contenzioso e la loro oggettiva controvertibilità giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensando le spese del grado