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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesa dall'avv. Maria Brunoro
e
– Controparte_1
– – – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
– – – CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
– – Controparte_8 Controparte_9 CP_10
– – –
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
– – –
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16
– – –
[...] CP_17 Controparte_18 [...]
– – – CP_19 Controparte_20 Controparte_21
– – – Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
– – Controparte_25 Controparte_26 CP_27
– – –
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30
– – – –
[...] Controparte_31 CP_32 CP_33 – – CP_34 CP_35 CP_36 [...]
– – – CP_37 CP_38 CP_39 [...]
– – – Controparte_40 CP_41 CP_42
– – Controparte_43 Controparte_44 CP_45
– Controparte_46 Controparte_47
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Parte_3
condominio di in e tutti i suoi condòmini – Controparte_1 CP_1
singolarmente – chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione relativamente alla porzione di corte interna del fabbricato (foglio n. 902, particella 5,
sub. 607) contigua all'appartamento di loro proprietà.
Gli attori – a sostegno – hanno dedotto che:
– la loro dante causa ha posseduto in modo continuo, non Controparte_48
interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco – almeno sin dal 1983 quando è
divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento contiguo – la predetta porzione della corte interna del fabbricato (il cui perimetro è delimitato dalla restante porzione della corte da un muro di altezza pari a tre metri circa realizzato nel 1954);
– tale area è accessibile esclusivamente attraverso la porta finestra all'interno della cucina dell'appartamento ed è pertanto curata e mantenuta a proprie cura e spese;
– in seguito al decesso di (avvenuto nel 2018) hanno ricevuto Controparte_48
in eredità l'appartamento succedendo anche nel possesso di tale porzione cortilizia.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 6.12.2022.
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'esperimento di una prova per testi.
All'udienza del 13.12.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e individuati dal Controparte_49 Controparte_47
perito – all'esito della perizia – quali ulteriori condomini.
e non si sono successivamente Controparte_49 Controparte_47
costituiti in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 7.5.2024.
La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda merita senz'altro di essere accolta.
Gli attori hanno infatti provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 cod.
civ. per l'acquisto per usucapione della porzione di corte interna al fabbricato di
[...]
in (foglio n. 902, particella 5, sub. 607) contigua Controparte_1 CP_1
all'appartamento di loro proprietà.
La pretesa attorea è innanzitutto supportata – in fatto – dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Il perito – nello specifico – ha accertato che “La porzione immobiliare per la quale i
GN , e hanno avanzato domanda giudiziale di Pt_1 Parte_2 Parte_3
acquisto per intervenuta usucapione, risulta essere direttamente comunicante con
l'alloggio di proprietà degli stessi attori (nella misura di 1/3 ciascuno), contraddistinto
dal numero di interno 2 al piano seminterrato dell'edificio (vedi allegato 2). L'accesso
all'area oggetto di causa dal suddetto alloggio avviene unicamente attraverso il vano
porta-finestra della cucina” (pag. 9 della relazione peritale).
Deve ritenersi – in diritto – che gli attori siano succeduti – ai sensi dell'art. 1146 cod.
civ. – nel possesso dell'unità immobiliare alla loro dante causa Persona_1
(deceduta nel 2018) che già la possedeva uti dominus dal 1983.
Entrambi i testi escussi – frequentatori del sin da epoca molto risalente – CP_1
hanno in proposito riferito di avere conoscenza diretta in merito all'utilizzo esclusivo di tale porzione cortilizia da parte degli attori – e della loro dante causa – da oltre vent'anni senza contestazioni da parte degli altri condòmini (cfr. verbali del 24.9.2024
e del 22.1.2025).
Tali evidenze istruttorie consentono pertanto di ritenere provato in capo agli attori il possesso esclusivo di tale unità immobiliare – da oltre un ventennio senza interruzioni,
in modo pubblico, pacifico ed indisturbato – con animus rem sibi habendi.
Le spese del giudizio ed i costi della c.t.u. non sono ripetibili vista l'assenza di opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, accerta e dichiara che gli attori hanno acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare sita nel fabbricato di in Controparte_1 CP_1
individuata in catasto fabbricati di al foglio n. 902, particella 5, sub. 607; CP_1
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo degli attori;
dichiara non ripetibili le altre spese processuali.
25.3.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesa dall'avv. Maria Brunoro
e
– Controparte_1
– – – Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
– – – CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
– – Controparte_8 Controparte_9 CP_10
– – –
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
– – –
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16
– – –
[...] CP_17 Controparte_18 [...]
– – – CP_19 Controparte_20 Controparte_21
– – – Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
– – Controparte_25 Controparte_26 CP_27
– – –
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30
– – – –
[...] Controparte_31 CP_32 CP_33 – – CP_34 CP_35 CP_36 [...]
– – – CP_37 CP_38 CP_39 [...]
– – – Controparte_40 CP_41 CP_42
– – Controparte_43 Controparte_44 CP_45
– Controparte_46 Controparte_47
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Parte_3
condominio di in e tutti i suoi condòmini – Controparte_1 CP_1
singolarmente – chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione relativamente alla porzione di corte interna del fabbricato (foglio n. 902, particella 5,
sub. 607) contigua all'appartamento di loro proprietà.
Gli attori – a sostegno – hanno dedotto che:
– la loro dante causa ha posseduto in modo continuo, non Controparte_48
interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco – almeno sin dal 1983 quando è
divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento contiguo – la predetta porzione della corte interna del fabbricato (il cui perimetro è delimitato dalla restante porzione della corte da un muro di altezza pari a tre metri circa realizzato nel 1954);
– tale area è accessibile esclusivamente attraverso la porta finestra all'interno della cucina dell'appartamento ed è pertanto curata e mantenuta a proprie cura e spese;
– in seguito al decesso di (avvenuto nel 2018) hanno ricevuto Controparte_48
in eredità l'appartamento succedendo anche nel possesso di tale porzione cortilizia.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 6.12.2022.
La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'esperimento di una prova per testi.
All'udienza del 13.12.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e individuati dal Controparte_49 Controparte_47
perito – all'esito della perizia – quali ulteriori condomini.
e non si sono successivamente Controparte_49 Controparte_47
costituiti in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 7.5.2024.
La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda merita senz'altro di essere accolta.
Gli attori hanno infatti provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 cod.
civ. per l'acquisto per usucapione della porzione di corte interna al fabbricato di
[...]
in (foglio n. 902, particella 5, sub. 607) contigua Controparte_1 CP_1
all'appartamento di loro proprietà.
La pretesa attorea è innanzitutto supportata – in fatto – dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Il perito – nello specifico – ha accertato che “La porzione immobiliare per la quale i
GN , e hanno avanzato domanda giudiziale di Pt_1 Parte_2 Parte_3
acquisto per intervenuta usucapione, risulta essere direttamente comunicante con
l'alloggio di proprietà degli stessi attori (nella misura di 1/3 ciascuno), contraddistinto
dal numero di interno 2 al piano seminterrato dell'edificio (vedi allegato 2). L'accesso
all'area oggetto di causa dal suddetto alloggio avviene unicamente attraverso il vano
porta-finestra della cucina” (pag. 9 della relazione peritale).
Deve ritenersi – in diritto – che gli attori siano succeduti – ai sensi dell'art. 1146 cod.
civ. – nel possesso dell'unità immobiliare alla loro dante causa Persona_1
(deceduta nel 2018) che già la possedeva uti dominus dal 1983.
Entrambi i testi escussi – frequentatori del sin da epoca molto risalente – CP_1
hanno in proposito riferito di avere conoscenza diretta in merito all'utilizzo esclusivo di tale porzione cortilizia da parte degli attori – e della loro dante causa – da oltre vent'anni senza contestazioni da parte degli altri condòmini (cfr. verbali del 24.9.2024
e del 22.1.2025).
Tali evidenze istruttorie consentono pertanto di ritenere provato in capo agli attori il possesso esclusivo di tale unità immobiliare – da oltre un ventennio senza interruzioni,
in modo pubblico, pacifico ed indisturbato – con animus rem sibi habendi.
Le spese del giudizio ed i costi della c.t.u. non sono ripetibili vista l'assenza di opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, accerta e dichiara che gli attori hanno acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare sita nel fabbricato di in Controparte_1 CP_1
individuata in catasto fabbricati di al foglio n. 902, particella 5, sub. 607; CP_1
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo degli attori;
dichiara non ripetibili le altre spese processuali.
25.3.2025 IL GIUDICE