Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6428/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CONCA GIULIANA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti nn. CP_1
37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – Pensione - Assegno invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 3 luglio 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 18/02/2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
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C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per i benefici reclamati da parte ricorrente.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Ha prodotto documentazione medica integrativa di quella già prodotta in sede di ATP, sicchè visto l'art. 149 disp. di attuaz. c.p.c. si è disposto il richiamo del CTU nominato in fase di accertamento tecnico preventivo, onde consentirgli di valutare nuovamente la condizione del ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur confermando quanto già considerato in fase di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza della nuova documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del
80% a decorrere dal giugno 2024, con revisione al dicembre 2026.
2 In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, , è affetto da “steatosi epatica di Parte_1
grado severo in soggetto obeso con complicanze artrosiche a maggior incidenza a livello delle ginocchia e con ipoacusia bilaterale di tipo misto”.
Le suddette infermità determinano una condizione di invalidità in misura dell'80% (ottantasette per cento).
Per quanto concerne la decorrenza, è stato ritenuto che la suddetta condizione possa essere collocata a giugno 2024 epoca nella quale veniva quantificato e documentato il deficit uditivo foriero dell'incremento della percentuale invalidante per come sopra determinata.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali alla prestazione richiesta, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario e in via subordinata, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 6428/2024 R.G.L., così statuisce:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 80% a decorrere dal giugno 2024;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 19/02/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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