Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 582 8/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CI E* St azione. Ina pimento. Composta dagli Ill.mi, Sigg.ri R.G.N. 13453/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.12485 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Consigliere Rep. глол Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Ud. 15/01/01 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE NIPHEMA DI CASSAZIONE SENCIO COPIE SEN TENZA Richiesta coera studio sul ricorso proposto da: at SIS IL SOLE-240 per diritti 500... PARADISO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA !1 19 APR. 2001ERE L. RIZZI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IANNACCI, difesa FRANCO CIANCI, giusta dall'avvocato delega in atti;
LIRE 1500 CELLERIA - ricorrente
contro
OL IN FRANCO, elettivamente domiciliato in 272200 ROMA P.ZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI 50, presso lo studio dell'avvocato SELENE SABELLICO, difeso dall'avvocato GIOVANNI PIETRUNTI, giusta delega in 2001 atti;
40 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - resistente Richieste copia esecutiva dal Sig. PIL TRUNT avverso la sentenza n. 82/98 del Tribunale di per diritti 120000+C 14. GIU 2001 emessa il 05/05/98 depositata il 29/05/98 CAMPOBASSO, IL CANCELLIERE (R.G.978/89); udita la relazione della causa svolta nella pubblica DIRITTI DI. udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Giovanni PIETRUNTI;
AY687638 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore € €,71 £1500 Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per CANCELLERIA l'inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato il 18.10.1989, IS RI e IS AR convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso LL Albino Franco al fine di sentire riformare la sentenza 14.7 17.8.89 n. 125/89 con la quale il Pretore di Campobasso, ritenuto che IS RI, conduttrice in virtù di contratto di locazione in data 2.1.1980, era responsabile di inadempimento grave per avere sublocato parte dell'immobile a IS AR, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione in corso tra le parti ordinando il rilascio dell'immobile e condannando IS RI e AR in solido al rimborso delle spese. Resisteva in giudizio la controparte. Con sentenza 5.5 29.5.98 il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello condannando le appellanti alla rifusione delle spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione IS AR. Il LL ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso ed istanza di anticipazione di udienza. All'udienza del 25.2.2000 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RI IS entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione (poi ritualmente effettuata) dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Come risulta da attestazione sul punto della Cancelleria di questa Corte non si è provveduto alla predetta integrazione del contraddittorio nel termine fissato. Ai sensi del secondo comma dell'art 331 c.p.c. l'impugnazione va dunque dichiarata inammissibile (cfr. tra le altre Cass. n. 791 del 24/01/1995). 3 Quanto al LL va rilevato che "Nel giudizio di cassazione il difensore dell'intimato munito [come nella specie] di procura speciale conferita in calce alla copia notificata del ricorso, pur non essendo abilitato a proporre controricorso per l'incertezza dell'essere stata rilasciata detta procura in data anteriore o coeva a quella della notificazione dell'atto di resistenza, ne' a depositare una memoria, puo' tuttavia partecipare alla discussione orale, poiche' non vi puo' essere incertezza sull'anteriorita' del conferimento rispetto alla costituzione nel giudizio" (v. tra le altre Cass. n. 14220 del 17/12/1999). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate (tenuto conto di quanto ora esposto) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 20.000* oltre £ 2.000.000# (due milioni) per onorario. Così deciso a Roma il 15.1.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albero лебош IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20000 Oggi, lì 19 APR 2001 270000! IL CANCELLIERE 1 4 0 UFFICIO DELLE VOMAG.R A 2 Giovanni Giambattist 8 N I E Z O A 4 Serie 270.000 Registrato 25486 DUNDERTOSCANAMILA 4 al Dirigent Area Servizi FILIPPO Tire Jaria Grazia p. 11: