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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv.to Giovanni Alberto
Peluso (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
, nato a [...] l'[...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.to Davide Martino (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord la deducendo di aver sottoscritto con tale società, in Parte_1 data 19.02.2009, il contratto di finanziamento nr. 288248 e di aver accertato che l'istituto di credito aveva di fatto applicato interessi a tassi usurari, difformi e superiori a quelli pattuiti.
1 Il lamentava, in particolare, il superamento del tasso soglia relativo al trimestre di CP_1 riferimento (gennaio-marzo 2009) per effetto della inclusione, nel TEG, dei costi assicurativi connessi all'operazione per ottenere il finanziamento.
All'esito di tale operazione, ad avviso del il TEG concretamente applicato al CP_1 finanziamento corrispondeva ad un tasso del 19,02% (e non del 13,56% come indicato in contratto); conseguentemente risultava superato il tasso soglia del trimestre di riferimento pari, invece, al 14,28%.
Si costituiva in giudizio la deducendo la legittimità del proprio operato in Parte_1 quanto il tasso da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto della Legge anti- usura 108/1996 e del tasso soglia ivi contemplato, non sarebbe stato il T.A.E.G, così come indicato dall'attore, bensì il T.E.G. (tasso effettivo globale) che, secondo le direttive all'epoca vigenti rese dalla Banca d'Italia ed indirizzate agli operatori finanziari, non doveva comprendere i costi di assicurazione, neppure in caso di assicurazione obbligatoria per legge.
Svolta l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata in data 10.12.2021, condannava parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo restitutorio, la somma di € 8.466,68, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al completo soddisfo e alla refusione delle spese di lite.
In sintesi e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il Giudice affermava che, ai fini dell'accertamento del TAEG, e dunque della usurarietà o meno del finanziamento, andavano conteggiate anche le spese relative al contratto di assicurazione stipulato contestualmente alla stipula del contratto ed espressamente qualificato in termini di accessorietà al medesimo, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. essendo, a tale scopo, sufficiente che le stesse risultassero collegate alla concessione del credito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la formulando, essenzialmente, le Parte_1 seguenti doglianze.
Mediante i primi due motivi di gravame la società appellante ha affermato l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado laddove aveva conteggiato nel contratto stipulato tra le parti anche il costo della polizza assicurativa, in spregio alle istruzioni della Banca d'Italia che, sebbene non costituiscano norme di rango primario nella gerarchia delle fonti del diritto, vincolano sul piano degli effetti gli Istituti bancari nella loro attività; ha, quindi, sostanzialmente ribadito le difese ed eccezioni già formulate in primo grado, ed in particolare che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura di cui alla Legge n. 108/1996, il tasso da prendere
2 in considerazione è il T.E.G. così come determinato sulla base delle direttive ed indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in vigore alla data del finanziamento, e dunque al netto delle spese di assicurazione.
Infine, con un terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cure laddove il Tribunale, nell'accogliere la domanda e disporre la sanzione ex art. 1815
c.c., aveva disposto la restituzione da parte dell'istituto di credito di ogni interesse e onere, comprese le somme pagate a titolo di premio assicurativo.
Sulla base degli esposti motivi, l'appellante ha concluso affinché questa Corte voglia:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del contratto di prestito intervenuto tra la Banca e l'attore e, conseguentemente, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
2) In via subordinata: Rigettare le domande perché inammissibili e non provate.
3) In via ulteriormente subordinata, in relazione alla domanda di rimborso oneri, accogliere la domanda limitatamente alla ripetizione dei soli interessi corrispettivi per € 2.939,91, rigettando nel resto.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con diritto di ripetizione delle spese di primo grado versate dalla convenuta;
Con diritto alla ripetizione nei confronti dell'attore e del proprio procuratore antistatario, rispettivamente, per tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado.”
Si è costituito nel presente giudizio il quale ha evidenziato l'infondatezza Controparte_1 dei motivi di appello formulati da controparte e ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'11/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti che si precisano di seguito.
I primi due motivi di gravame, analizzati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione di diritto, sono infondati.
Invero, contrariamente a quanto asserito dalla banca appellante, il Giudice di prime cure correttamente ha deciso, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del prestito, che si dovesse tener conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) dell'operazione, e che esso andava determinato conteggiando, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti (TAN), anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque anche le spese assicurative, stabilite in contratto e legate al finanziamento, dovute dal cliente.
3 In merito ai criteri da osservare per la determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale da considerare per valutare il superamento o meno del più volte richiamato tasso soglia ex lege anti- usura 108/1996, va rilevato che, contrariamente a quanto erroneamente dedotto dall'appellante, non sono di certo vincolanti per il Giudice, con riguardo al caso concreto ed allo specifico rapporto di finanziamento banca-cliente privato, le direttive fornite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari del settore.
La Banca d'Italia emana, infatti, “le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento forniti dagli operatori finanziari necessari per la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura”, tassi che, a cura del MEF, per specifica disposizione di legge speciale (la suddetta L. 108/1996, ed in particolare l'art. 2 di tale legge) vengono poi trasposti nei relativi decreti ministeriali richiamati dalla normativa anti-usura.
Tali istruzioni che, si ripete, risultano dirette agli operatori finanziari e sono solo per essi vincolanti, svolgono la fondamentale funzione di garantire l'omogeneità dei dati comunicati e rilevati dalla Banca d'Italia, posti poi a base dei decreti ministeriali anti-usura che definiscono i tassi soglia o i tassi effettivi globali medi praticati in Italia dagli istituti finanziari abilitati.
Quello che, invece, rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito dell'operazione finanziaria esaminata, è il
TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque, senza dubbio, anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall' articolo 644, comma 4, del Cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La circostanza che
4 all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 03/07/2024, n. 18221)
Nel caso in esame risulta “per tabulas” che le spese di assicurazione erano state effettuate contestualmente all'erogazione del finanziamento, per cui la sussistenza del predetto collegamento funzionale va considerata senz'altro presunta.
È invece fondato il terzo motivo di gravame, relativo al perimetro della sanzione da applicare ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Va premesso che ai sensi dell'art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, per cui di tali componenti deve tersi conto ai fini del calcolo del TEG;
tuttavia, nel caso in cui, per effetto delle suddette componenti si determina il superamento della soglia, la sanzione che ne deriva, ai sensi del II comma dell'art. 1815 c.c. è la sola non debenza degli interessi. La norma, infatti, prevede testualmente, quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari, che “non sono dovuti interessi” e non anche che non sono dovute le componenti ulteriori di cui pure si era tenuto conto per il calcolo del TEG.
Occorre infatti partire da una lettura congiunta del primo e del secondo comma dell'art. 1815
c.c. da cui si evince -in base al primo comma che prevede che, “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”-, che il contratto di mutuo, salvo diversa volontà delle parti, è oneroso (presunzione legale dell'onerosità del mutuo) e il corrispettivo, che spetta al mutuante per aver messo a disposizione del mutuatario un bene fruttifero, quale il danaro, è rappresentato dagli interessi corrispettivi. Il secondo comma dell'art. 1815 c.c. prevede che, se sono convenuti interessi usurari, “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La sanzione indicata, dunque, penalizza il solo corrispettivo dovuto al mutuante, rappresentato dagli interessi.
Tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che le spese, le commissioni e gli oneri (diversi dagli interessi) presi in considerazione dall'art. 644, comma 5, c.p., ai fini del calcolo del TEG, hanno una funzione diversa da quella propriamente corrispettiva, a cui assolvono, invece, gli interessi, di cui all'art. 1815, comma 1, c.c. Infatti l'art. 644, comma 5, c.p. e l'art. 1815, comma 2, c.c. operano su piani diversi, nel senso che la prima norma ha la funzione di indicare le modalità di
5 calcolo del TEG e indica le voci che devono esservi incluse;
la seconda norma detta la sanzione civilistica che scatta quando il TEG, calcolato ex art. 644, comma 5, c.p., è usurario, sanzione che consiste nella non debenza degli interessi corrispettivi e non anche di tutti le altre spese, commissioni ed oneri che non hanno una tipica funzione di corrispettivo in favore del mutuante.
Una conferma di tale ricostruzione può rinvenirsi nella vecchia formulazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., che stabiliva che, in caso di interessi usurari, essi si riducevano, automaticamente, al tasso legale, mentre con la nuova formulazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., introdotta dall'art. 4, legge 7.3.1996, n. 108, è prevista la più severa sanzione della totale eliminazione degli interessi.
Ulteriore riprova che la nullità di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. riguardi i soli interessi corrispettivi e non anche gli ulteriori esborsi ad altro titolo effettuati in funzione dell'erogazione del mutuo, ed in particolare, per il caso che ci occupa, delle spese di assicurazione, è la considerazione che non può certamente porsi in dubbio che l'assicurazione in questione fosse valida ed operativa. Dunque, l'usurarietà del TEG, calcolato con i costi di assicurazione, comporta la nullità della clausola solo relativamente agli interessi compensativi volti a remunerare il mutuo, ma non comporta la nullità della clausola assicurativa, con conseguente non debenza degli esborsi a titolo di premi assicurativi, in quanto la polizza è operativa e, in caso di avveramento del rischio, non v'è dubbio che avrebbe potuto essere attivata.
Consegue a quanto premesso che la domanda di ripetizione formulata da Controparte_1 può essere accolta solo relativamente alla non debenza degli interessi corrispettivi, alla cui restituzione deve essere condannata, dovendosi escludere la ripetibilità di ogni Parte_1 altro esborso collegato all'erogazione del mutuo. Tale importo è indicato nel contratto in €
2.939,91 e, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la richiesta di ripetizione formulata da va accolta in tale misura. Su tale somma vanno altresì riconosciuti gli Controparte_1 interessi legali dalla domanda dal saldo.
L'accoglimento, sia pure in parte, dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che, tuttavia, stante l'esito complessivo della controversia devono comunque essere poste a carico di rimasta ugualmente soccombente rispetto alla domanda di Parte_1 restituzione proposta dall'appellato. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Martino Davide, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili
6 davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007
— e, quindi, rientrante nello scaglione da € 1.200,01 ad € 5.200,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso l'ordinanza rep. n. 6242/21, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 10/12/2021, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, condanna Parte_1
a restituire a € 2.939,91 (duemilanovecentotrentanove/91), oltre
[...] Controparte_1 interessi al tasso legale dal 24 aprile 2020;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 2.419,00 (duemilaquattrocentodiciannove/00) per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A, con attribuzione all'avv. Davide Martino dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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