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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/07/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 62/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Liborio Fazzi Presidente
- dott. Francesco Maria Antonio Buggè Giudice del.
- dott. Stefano Cantone Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 4, CCII
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 e pubblicato nel registro delle imprese in data 29/10/2024, La
Registro delle Imprese di Reggio Calabria numero Parte_1 (coincidente con il codice fiscale) , REA RC – 168373, con sede legale in Reggio P.IVA_1 Calabria, Via Possidonea n. 10, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore sig. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentata e difesa, in via disgiuntiva, per procura in calce al presente C.F._1 atto, dagli avv.ti Giuseppe Pagana e Saro Roberti, ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Trattasi di un accordo concluso a norma dell'art. 57 CCII con più creditori con percentuale dimezzata in quanto non sono state richieste misure di protezione, come previsto dall'art. 60, lett. b) CCII. Il piano prevede che i restanti creditori siano pagati nel corso degli esercizi 2024 e 2025 e ciò corrisponde in sostanza a quanto previsto dall'art. 57 il quale prevede che entro 120 giorni dall'omologazione (per i crediti già scaduti) ed entro 120 giorni dalla scadenza del credito.
Nel suo complesso, il piano rispecchia i dettami dell'art. 56, comma 2 (richiamato dall'art. 57, comma 2), e in particolare:
a) la ricorrente ha illustrato l'attività che svolte, qual è la propria compagine sociale (con un particolare focus anche sulla situazione debitoria della controllante totalitaria, coinvolta nell'accordo in quanto è previsto un accollo da parte della ricorrente), nonché le attività e le passività, allegando altresì una situazione patrimoniale;
b) sono state descritte le cause della crisi;
c) la ricorrente ha descritto le strategie di intervento;
d) sono stati elencati tutti i crediti, sia quello coinvolto dall'accordo, sia i restanti;
e) sono previsti apporti di finanza esterna;
f) sono state previste delle tempistiche precise, concordate con il creditore che ha sottoscritto l'accordo;
g) è stato allegato il piano di risanamento;
g-bis) sono stati indicati sia i costi che le coperture;
rilevato che sono stati prodotti i documenti previsti dall'art. 39, commi 1 e 3, CCII;
rilevato inoltre che è stata allegata la relazione di un professionista indipendente che ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano;
rilevato che, nonostante siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione presso il registro delle imprese, nessun creditore non coinvolto dall'accordo ha proposto opposizione;
Pt_3
l'accordo di ristrutturazione oggetto della domanda.
Si comunichi alla ricorrente e si comunichi al registro delle imprese ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 45, comma 5, CCII.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il giudice del. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè Dott. Liborio Fazzi
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Liborio Fazzi Presidente
- dott. Francesco Maria Antonio Buggè Giudice del.
- dott. Stefano Cantone Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 4, CCII
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 e pubblicato nel registro delle imprese in data 29/10/2024, La
Registro delle Imprese di Reggio Calabria numero Parte_1 (coincidente con il codice fiscale) , REA RC – 168373, con sede legale in Reggio P.IVA_1 Calabria, Via Possidonea n. 10, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore sig. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentata e difesa, in via disgiuntiva, per procura in calce al presente C.F._1 atto, dagli avv.ti Giuseppe Pagana e Saro Roberti, ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Trattasi di un accordo concluso a norma dell'art. 57 CCII con più creditori con percentuale dimezzata in quanto non sono state richieste misure di protezione, come previsto dall'art. 60, lett. b) CCII. Il piano prevede che i restanti creditori siano pagati nel corso degli esercizi 2024 e 2025 e ciò corrisponde in sostanza a quanto previsto dall'art. 57 il quale prevede che entro 120 giorni dall'omologazione (per i crediti già scaduti) ed entro 120 giorni dalla scadenza del credito.
Nel suo complesso, il piano rispecchia i dettami dell'art. 56, comma 2 (richiamato dall'art. 57, comma 2), e in particolare:
a) la ricorrente ha illustrato l'attività che svolte, qual è la propria compagine sociale (con un particolare focus anche sulla situazione debitoria della controllante totalitaria, coinvolta nell'accordo in quanto è previsto un accollo da parte della ricorrente), nonché le attività e le passività, allegando altresì una situazione patrimoniale;
b) sono state descritte le cause della crisi;
c) la ricorrente ha descritto le strategie di intervento;
d) sono stati elencati tutti i crediti, sia quello coinvolto dall'accordo, sia i restanti;
e) sono previsti apporti di finanza esterna;
f) sono state previste delle tempistiche precise, concordate con il creditore che ha sottoscritto l'accordo;
g) è stato allegato il piano di risanamento;
g-bis) sono stati indicati sia i costi che le coperture;
rilevato che sono stati prodotti i documenti previsti dall'art. 39, commi 1 e 3, CCII;
rilevato inoltre che è stata allegata la relazione di un professionista indipendente che ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano;
rilevato che, nonostante siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione presso il registro delle imprese, nessun creditore non coinvolto dall'accordo ha proposto opposizione;
Pt_3
l'accordo di ristrutturazione oggetto della domanda.
Si comunichi alla ricorrente e si comunichi al registro delle imprese ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 45, comma 5, CCII.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il giudice del. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè Dott. Liborio Fazzi