Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/07/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06190/2025REG.PROV.COLL.
N. 04571/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4571 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione V bis , n. -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Chiara Busani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.-OMISSIS-, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del decreto di respingimento dell’istanza intesa ad ottenere la Cittadinanza Italiana – Pratica n. -OMISSIS-, emesso e firmato dal Ministro dell’interno Lamorgese, in data -OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS- per il tramite del Comune di -OMISSIS- in data 12/06/2020.
2. Al fine di ripercorrere la vicenda di causa occorre evidenziare che il signor -OMISSIS- impugnava innanzi al T.a.r. Lazio il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Il ricorrente aveva prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 24 maggio 2015, dichiarando di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver riportato condanne in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Dal certificato del casellario giudiziario, n. -OMISSIS-, risultava, invece, a nome dell’istante:
- in data -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-, per il reato di evasione contributi sociali, continuato, ex art. 81 c.p., e art. 2, co. 1 bis, L. n. 389/1989 (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-);
- in data -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-, per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, continuato, ex art. 81 c.p., e art. 1, co. 1, bis D.I.vo n. 211/1994 (il -OMISSIS- in -OMISSIS-). Inoltre, dal certificato del casellario giudiziario, n. -OMISSIS-, risultava, a carico dell'istante con il nome dell’ alias -OMISSIS-:
- in data -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, ex artt. 477 e 482 c.p. (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-);
- in data -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-, per il reato di evasione contributi sociali continuato, ex art. 81 c.p., art. 2, L. n. 389/1989 (commesso nel -OMISSIS- in -OMISSIS-).
Dati i suddetti elementi negativi rilevati nel rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- del 17.05.2017, la locale Prefettura esprimeva, in data 25.08.2017, attraverso il sistema informatico Sicitt, parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza.
I richiamati elementi e l’autocertificazione - non veritiera - " di non aver mai subito condanne penali ", hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda del ricorrente e di ciò, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, è stata data comunicazione all'interessato con nota ministeriale del -OMISSIS-, consegnata in pari data al legale tramite pec, invitando lo stesso a produrre le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa.
Considerando che " l'interessato non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ", e ritenendo che " le vicende penali " e " la condotta rilevata con riferimento all'autocertificazione del carico penale ” quali indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibili, in primo luogo, dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza, l'Amministrazione, con decreto del -OMISSIS-, notificato in data 12.06.2020, ha respinto la domanda dell’interessato, non ravvisando la coincidenza tra interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza.
L'istante ha impugnato l’atto di diniego, eccependone l’illegittimità per carente, omessa e contradittoria motivazione ed eccesso di potere, violazione di legge, carenza di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Si costitutiva nel giudizio di primo grado l’Amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Tribunale adìto (Sezione V bis ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 1.000).
4. In particolare, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale evidenziando legittimi motivi di rigetto della istanza per la non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale desumibile dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza e dalla violazione della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Il T.a.r. ha precisato, inoltre, che quanto all’estinzione di talune fattispecie di condanna, il fatto storico che ha condotto alla pronuncia sfavorevole al ricorrente permane quale indice di un mancato inserimento sociale da parte dell'aspirante cittadino e quale elemento rilevante negativo ai fini del rilascio della cittadinanza, anche in caso di intervenuta riabilitazione o, comunque, di declaratoria di estinzione del reato.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 26/05/2022 e depositato il 03/06/2022, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 3-19), quanto di seguito sintetizzato:
I) “ VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - VIZIO DI LOGICITA’ E DI CONGRUENZA CON IL PRESUPPOSTO FATTUALE E CON LA PERSONALITA’ COMPLESSIVA DELL’APPELLANTE – INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ”.
Lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto non sarebbero esplicitate le ragioni per le quali le condanne subite siano in sé ostative al riconoscimento della cittadinanza.
Quanto alla mancata dichiarazione dei precedenti penali, l’appellante sostiene di non averne avuto conoscenza fino al 2018, quando gli vennero notificate le prime cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
II) “ VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO PER AVERE ASSECONDATO LA STATUIZIONE DELLA P.A. BASATA UNICAMENTE, ED IN MODO GENERICO, SULLE SUDDETTE CONDANNE ”.
Lamenta che il primo giudice non avrebbe valutato la regolarità dello stile di vita, la sua integrazione nel tessuto sociale locale e i legami creati sul territorio, la sua condizione lavorativa, basando esclusivamente la sua decisione sui precedenti penali di cui si è detto.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 17 giugno 2022 il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio.
8. In data 23 aprile 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato che le condanne subite non sarebbero in sé ostative al riconoscimento della cittadinanza ed ha ribadito le precedenti conclusioni.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione. Nel corso della discussione orale della causa il difensore di parte appellante insiste per l’accoglimento del gravame evidenziando che le uniche violazioni su cui si basa il provvedimento di rigetto sarebbero state depenalizzate ben prima dell’atto stesso.
10. L’appello, per le ragioni che di seguito si esporranno, è da respingere.
11. I due motivi di gravame, per il loro tenore, sono suscettibili di trattazione congiunta.
12. Va innanzitutto rilevato che l’atto impugnato in prime cure reca una dettagliata ostensione delle ragioni poste a suo fondamento, tant’è che viene valorizzata nel dettaglio, in sede motivazionale, il fatto che l’odierno appellante è stato sottoposto a diversi procedimenti penali con conseguente irrogazione di ben quattro sentenze di condanna.
13. Da tanto consegue l’infondatezza di quanto lamentato a proposito del preteso deficit motivazionale da cui l’atto dell’amministrazione sarebbe gravato, circostanza, come detto, non rilevabile da tale determinazione siccome diffusamente argomentata.
14. Nemmeno può essere favorevolmente apprezzato quanto dedotto da parte appellante in ordine alla sua presa di conoscenza di tali precedenti soltanto nel 2018, costituendo una circostanza, peraltro non sufficientemente corroborata sul piano probatorio, priva di refluenza patologica sull’atto impugnato, fondandosi sulle predette censure penali non contraddette dagli atti di causa.
Ciò che alfine impone il gravame è verificare se tali mende, così come valorizzate nel quadro motivazionale dell’atto impugnato, abbiano o meno precisa refluenza sul possesso dei requisiti di integrità morale richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
15. Ebbene, le contestazioni di parte appellante non possono prescindere dalla presa d’atto dell’elevato tasso di discrezionalità che compete all’amministrazione in tale contesto provvedimentale che si riflette in termini fortemente restrittivi sulla latitudine del vaglio giurisdizionale , come rilevato da questo Consiglio di Stato, essendosi rilevato che è “... affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è, quindi, quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all'elemento " sfavorevole " al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego )” (cfr. sentenza, sez. VI, 9 novembre 2011, n.5913).
16. Così pure si è rilevato, più di recente, che “ l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n.7716).
17. Le numerose mende penali da cui l’appellante è risultato affetto, a prescindere dalla successiva depenalizzazione di tali condotte criminose dovendosi ancorare la loro rilevanza all’epoca cui risalgono i fatti commessi, hanno adeguata attitudine ostativa ai fini del sospirato riconoscimento della cittadinanza, risultando in tale contesto irrilevanti le circostanze evidenziate dalla parte in ordine alla sua presenza in Italia da circa 16 anni ed al fatto di avere diversi figli.
18. Circa il primo profilo fattuale evidenziato da parte appellante si registra peraltro uno specifico precedente di questo Consiglio secondo cui “ Le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risiede in Italia da oltre dieci anni e si trova quindi nella condizione di cui all'art. 9 comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91, non sono vincolate; l’Amministrazione dispone, infatti, di una sfera di discrezionalità, relativa all'esame dei relativi presupposti, indicati dall'art. 6 della stessa l. n. 91/1992, e in particolare dalla lett. c) in ordine ai requisiti necessari e a cause ostative. La discrezionalità in questione, d’altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale; quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio dei poteri discrezionali, necessariamente orientati all’effettuazione delle migliori scelte possibili, per l’attuazione dell’interesse pubblico nel caso concreto. Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è, quindi, quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all'elemento " sfavorevole " al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego .” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n.5913).
E’ dato quindi rilevare che il significativo lasso temporale di permanenza dell’appellante in Italia non assume rilevanza decisiva ed insuperabile dovendo comunque l’amministrazione verificare la sussistenza del presupposto della “irreprensibilità della condotta”, il quale, per le ragioni adeguatamente rappresentate in seno all’atto impugnato, non risultano adeguatamente sussistenti.
19. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
20. Le spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4571/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.