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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1947/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1947/2022 R.G.
tra
, C.F. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Mulino a Vento n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Natale (C.F.
) del foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Enna C.F._2
alla via Paolo Lo Manto n. 4;
opponente contro
, con sede in Controparte_1
Roma, Viale del Caravaggio 78 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Cumbo ( ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il studio in Palermo Via Gen. Arimondi 2/q;
opposto Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.04.2018 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 133/2022 del 10/11/2022, emesso nel procedimento pendente dinanzi al
Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro - iscritto al R.G. 1088/2022 – notificato via posta il 21/11/2022 (data ritiro notifica alla casa comunale) con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di 21.291,50 oltre agli interessi ed alle sanzioni a partire dal 08/07/2022 e sino al soddisfo oltre spese e compensi del decreto ingiuntivo.
In particolare, in relazione alla contribuzione soggettiva obbligatoria secondo l il CP_1 Parte_1
sarebbe debitore per gli importi indicati per “sanzione percentuale” per gli anni 1997, 1998, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009; del contributo e della sanzione percentuale per gli anni
2012, 2013, 2014, 2015 2016 e 2017.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti, la inammissibilità della riscossione con lo strumento monitorio, la violazione dell'obbligo di sospensione, e contestava il quantum della misura delle sanzioni.
Si costituiva l'opposto che contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
*******
In via preliminare, e' parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione nei termini di seguito esplicitati.
Si premetta che l'art. 42 del regolamento di previdenza e assistenza testualmente recita: “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso di cinque anni …... La
prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di
dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo
contributo...... È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5
agosto 1991 n.249.”
Ancora, l'art 19 comma secondo della legge 5 agosto 1991 n. 249 testualmente recita: Per i contributi,
gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre
dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo
17.”
Infine ai seni dell'art. 17:
1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera
raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della
dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato
il contributo di cui all'articolo 13.
Stante il superiore quadro normativo, pertanto, al fine di valutare l'eccepita, presunta, intervenuta prescrizione, dedotta dal ricorrente, bisogna distinguere tra contributo e sanzioni e tra contributo soggettivo e contributo integrativo visto che il termine di prescrizione per l'integrativo decorre dalla data di invio della comunicazione prescritta dal sopra citato art. 17
PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTI E SANZIONI (SINO AL 2010).
Di tutti i pretesi atti interruttivi versati in atti, solo due sono validi e regolari (docc 6 e 10) e comunque non idonei ad impedire il maturare della prescrizione giacchè il relativo termine risulta nuovamente decorso dopo gli stessi: alla data di notifica della diffida dell' avv Cumbo (anno 2022/doc. 5) ed infine della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Sull'invito di adesione del 2021 (doc. 4), e sulla inidoneità dello stesso a costituire valido atto interruttivo si dirà infra. Quindi anche ad ammettere che con le diffide di cui ai nn 6 del 2008, (contribuzione dal 2004 al
2007) e 10 del 2009 (contribuzione 2004) sia stato interrotto il termine di prescrizione, alla data del primo valido atto interruttivo ( 2022 ) il termine anche decennale (per le sanzioni) di prescrizione risulta inesorabilmente decorso.
Ed invero passando in rassegna la documentazione prodotta si osserva quanto segue:
doc 11 e 11.1) afferente a contribuzione 2003 non vi è corrispondenza tra il numero di protocollo della diffida e quello che risulta sull'avviso di ricevimento;
inoltre la data dell'avviso è illeggibile;
doc 1 e 1.1) afferente a contribuzione anno 2003, si fa difformità di protocollo che rende impossibile accertare la riferibilità dell'avviso alla diffida che viene abbinata.
Difformità di protocollo si riscontra altresì rispetto ai docc. 7 e 7.1 e 8 e 8.1. afferenti rispettivamente a contribuzione anno 2008-2011 e 2001. Ed ancora rispetto al doc. 12 e 12.1 afferente a contribuzione anni 2005-2008.
Circa il documento 3 e 3.1, non può ignorarsi il recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istanza di rateizzazione (delle cartelle esattoriali) non costituisce di per se riconoscimento di debito e come tale esso è inidoneo anche e soprattutto ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturandi e/o maturati (Cass. sent. n.13506 del
29.05.2018).
Sono pertanto prescritti tutti i contributi soggettivi sino al 2009 e le relative sanzioni.
Discorso a parte va fatto in riferimento alla prima tranche di contributi integrativi ( fino al 2010) e relative sanzioni.
In questo caso la prescrizione anche delle sanzioni risulta interrotta una prima volta nel 2011 ( doc 9
).
D'altra parte alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta nuovamente decorso il termine decennale oltre che quinquennale giacchè l'invito di adesione notificato nel mese di giugno 2021
(doc.4), non contiene alcuna esplicita richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (vedi sulla necessità dell' elemento oggettivo
dell'atto interruttivo della prescrizione ex multis Cass. civ. n. 24116 del 28 novembre 2016
Conforme: Cass. civ. n. 3371/10; n. 24656/10; n. 17123/15).
Sono pertanto prescritti anche i contributi integrativi e sanzioni del primo periodo ( sino al 2010).
SECONDA TRANCHES DI CONTRIBUTI E SANZIONI ( DAL 2012).
Per i contributi soggettivi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 è maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della diffida del 2022 e del decreto opposto ( vedi inoltre rilievi di cui sopra sui supposti atti interruttivi ed in particolare sulla istanza di rateazione/doc. 3 e 3.1).
Di contro, per le sanzioni afferenti ai contributi soggettivi dal 2012 al 2016 non risulta maturata la prescrizione decennale alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda i contributi integrativi e sanzioni anni 2014/2015/2016/2017, per i detti anni il ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione di cui all'art. 17 della legge 249/1991 ( il dato non
è contestato), pertanto, atteso che a norma dell'art. 19 della legge 249/1991 la prescrizione del contributo integrativo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 -
nessuna prescrizione dei contributi è maturata ( e neppure iniziato a decorrere il termine) alla data del deposito e della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Né è maturata la prescrizione decennale delle relative sanzioni alla data di notifica del decreto opposto.
In conclusioni sono dovuti giacchè non prescritti:
sanzioni da contributo soggettivo anni 2012-2016
contributo integrativo e sanzioni anni 2014 - 2017.
Vanno infatti disattesi tutti gli altri motivi di opposizione.
Sul preteso obbligo di sospensione gravante sull'ente.
Il ricorrente invoca il disposto dell'art 16 del regolamento sulla riscossione che recita In riferimento
all'art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi il Consiglio di Disciplina
Territoriale, che, ricorrendone i presupposti, adotterà la sanzione della sospensione a tempo
indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi
dell'art. 15.
2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di
corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.
Il tenore della norma regolamentare all'evidenza, non autorizza la lettura propugnata in ricorso
(obbligatorietà della sospensione per morosità superiore a 12 mesi) giacchè la norma prevede solo la necessità di attivazione di un procedimento disciplinare nel caso di morosità protratta per oltre 12
mesi mentre la sospensione costituisce non lo sbocco obbligato del procedimento, bensì una mera ipotesi sanzionatoria, e quindi un'eventualità rimessa alla discrezionalità e comunque alla valutazione ( “ ricorrendone i presupposti”) del consiglio di disciplina.
Destituito di fondamento è il motivo facente leva sulla supposta inammissibilità dell'attivazione del procedimento monitorio ai fini della riscossione dei crediti.
A tal fine parte ricorrente fa leva sul disposto normativo dell'art. 18 della legge 249/1991 contenente la “Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro” in relazione al pagamento dei contributi prevede che “
1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e' riscosso a
mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente, secondo le
norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo per i concessionari del non
riscosso per riscosso o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero
presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
2. Il contributo integrativo dovuto ai sensi
dell'articolo 13 e' versato contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17. 3. Il
pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e' seguito a mezzo di conto corrente
postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
5. In caso di inadempienza, l'Ente
provvede alla riscossione del contributo integrativo di cui all'articolo 13 e, in genere, delle somme e
degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste
per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso” .
Sul punto è agevole richiamare l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione a mente del quale “l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
accorda all' (e a maggior ragione agli altri enti di previdenza) per il recupero dei crediti CP_2
contributivi, ferma restando la possibilità che l' agisca nelle forme ordinarie.” (Cass. Civ., CP_3
Sez. Lav., Sentenza n. 19708 dell'8 agosto 2017, e Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3486 del 23
febbraio 2016 Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016)
Tale orientamento è avallato anche dal regolamento dell'ente.
Invero l'articolo 41 del regolamento di previdenza ed assistenza richiamato dallo stesso ricorrente in riferimento al Pagamento dei contributi ha stabilito che “
1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo
37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste
per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto
corrente postale, bancario ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito
incaricato. L'Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241. 2. Il contributo integrativo di cui all'articolo 38 è riscosso con le
stesse modalità di cui al punto precedente”).
La dizione della norma regolamentare è chiara ( dato l'uso del verbo “potere”) nell' enucleare in capo all'ente una mera facoltà e non un obbligo nei termini invocati dal ricorrente.
Sull'errata quantificazione degli importi richiesti.
In ordine al ravvisato difetto di prova scritta, si osserva che la tesi della idoneità probatoria dell'Attestazione di credito sottoscritta dal Direttore Generale della è stata avallata dalla Pt_2
giurisprudenza di legittimità che ha precisato in varie occasioni che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, contenente l'indicazione dei contributi dovuti, integra prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ( cfr ex multis Cass. Civ. 243/03). Sul contributo soggettivo obbligatorio parte opponente eccepisce che a dispetto della previsioni di legge lo stesso sarebbe stato calcolato diversamente di anno in anno ed in misura superiore a quella prevista in modo fisso dalla legge ( art 12 legge 249/1991).
La censura è destituita di fondamento giacchè se è vero che l' art 12 L. 249/1991 prevede che” il
contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'ente è pari a lire 2.520,000 ed
è frazionabile in 12 mesi…” , lo è altrettanto che il successivo art. 15 della medesima legge recita:
“la misura del contributo soggettivo di cui all'art. 12 comma 1, può essere variata su proposta del
Consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta
all'approvazione de ministero del Lavoro e della previdenza sociale ….” Ed ancora l'art. 9 dello statuto ultimo comma recita “La percentuale da applicare sul reddito professionale ai fini della
determinazione del contributo soggettivo, la misura del contributo integrativo minimo nonché la
percentuale da applicare sul volume d'affari ai fini della determinazione del contributo integrativo,
sono variate con delibera dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera
b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”
Pertanto in ossequio ed applicazione della disciplina normativa e regolamentare citata la misura del contributo soggettivo è stata negli anni variata.
Tale considerazione si riflette anche sulla misura delle sanzioni che risultano parametrate alla misura del contributo di volta in volta fissato come dovuto. Peraltro l'opposta in seno alla propria memoria di costituzione ha indicato in modo articolato e specifico tutti i passaggi che di anno in anno hanno portato alla determinazione dei contributi dovuti e delle relative sanzioni non mancando di fare menzione dei relativi referenti normativi e regolamentari. A fronte di tali analitiche controdeduzioni l'opponente nulla ha eccepito o replicato nella prima difesa utile (vedi note del 18.03.2024)
omettendo anche di insistere sul relativo motivo di ricorso.
In conclusione va dispostala revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste limitatamente:
Alle sanzioni da contributo soggettivo anni 2012-2016 Ai contributi integrativi e sanzioni anni 2014 - 2017.
In ordine alla quantificazione si confermano gli importi nella misura ingiunta.
Attesa la reciproca soccombenza le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando;
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara prescritti tutti i contributi soggettivi e le relative sanzioni sino al 2009, nonchè i contributi integrativi e relative sanzioni sino al 2010;
dichiara dovuti i contributi integrativi e sanzioni per il periodo 2014-2017 e le sanzioni da contributo soggettivo dal 2012 al 2016 nella misura oggetto di ingiunzione e per l'effetto condanna l'opponente al relativo pagamento in favore dell'ente opposto.
Compensa le spese.
Enna 9 aprile 2025.