Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente est
Greco Lidia Giudice
Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLARO OLGA C.F._1
MARIA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 07/10/1994 Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BARRESI ANDREA, CodiceFiscale_2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come da accordo depositato telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 31/01/2024 ha adìto Parte_1
questo Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del
1
.
[...]
Ha esposto che dalla loro unione era nata la figlia in Catania il Persona_1
02/11/2018; che con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data 26/01/2022, i coniugi si sono separati consensualmente e che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito che non si è Controparte_1
opposto alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del
21/05/2025 hanno precisato congiuntamente le condizioni di seguito riportate:
“i sigg.ri e concordano che la figlia Parte_1 Controparte_1
venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento paritario, prevedendo un periodo di permanenza della minore di quindici giorni al mese presso ciascun genitore;
si specifica che la minore sin dalla età di 2 anni trascorre già 15 (quindici) giorni al mese a casa del padre e 15
(quindici) giorni a casa della madre. La piccola ha una cameretta a casa di Per_1
ogni genitore con i propri giochi e tutto ciò che le occorre per i suoi bisogni quotidiani.
Le abitazioni dei genitori tra l'altro, sono collocate a breve distanza l'una dall'altra, in quanto la sig.ra abita in Catania, Viale Castagnola 20, mentre il IG. Parte_1
abita in Via Pietro Mignosi - traversa di Via Palermo alta. Tale CP_1
collocamento paritario che, come sopra esposto, viene ormai da tempo prediletto, non solo non ha mai arrecato alcun pregiudizio alla minore ma anzi ha creato un clima di serenità e benessere intorno alla piccola , potendo la stessa così Per_1
trascorrere del tempo con entrambi i genitori ed i nonni paterni e materni;
i IGg.ri e stabiliscono che ognuno di Controparte_1 Parte_1
loro provvederà a direttamente al mantenimento della figlia minorenne Per_1
durante il periodo di permanenza con ciascun genitore e che
[...]
provvederanno, inoltre, a pagare le spese straordinarie preventivamente concordate al 50%.
In ordine alle maggiori festività i sgg.ri e Parte_1 CP_1
concordano che la minore trascorrerà ad anni alterni, con ogni genitore
[...]
sette giorni nel periodo natalizio da far coincidere con il giorno di Natale (dal 23 al
30 dicembre) o con il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 di Gennaio), 3 giorni nel
2 periodo Pasquale, da far coincidere ad anni alterni, con il giorno di Pasqua o con il
Lunedì dell'Angelo; 15 giorni nel periodo estivo, da comunicarsi e concordarsi entro il 30 di Maggio di ogni anno;
i coniugi dichiarano, altresì, che l'importo dell'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre IG.ra .” Parte_1
Esposti i fatti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
La separazione si è protratta ininterrottamente per un tempo superiore a 6 mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970) dall'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
3 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22 Settembre 2017, a Catania (CT), e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catania dell'anno 2017, Atto n. 393, Parte 2, Serie A.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle ulteriori domande, rileva il Collegio che le condizioni concordate vadano integralmente recepite in quanto conformi all'interesse della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1017 /2024 R.G.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a
CATANIA il 22 Settembre 2017 tra nata a Parte_1
CATANIA (CT) il 19/08/1996 e nato a [...] il Controparte_1
07/10/1994 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CATANIA dell'anno 2017, Atto n. 393, Parte 2, Serie A alle condizioni di cui in motivazione.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est.
Rosario Maria Annibale Cupri
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