Articolo 127 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 126Articolo 128
Versione
15 gennaio 1976
Art. 127.
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1976, le seguenti spese:
lire 280.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 1.260.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 174.023.650.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture;lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri; artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976