Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
n°1108/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1108 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Paolo Starvaggi per mandato in atti;
attori
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Aricò, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 3.2.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_3 Controparte_1
di , esponendo:
[...] CP_1
1
Militello in stato di incoscienza, veniva intubato per via oro – tracheale e ventilato meccanicamente;
presentava plurimi millimetrici focolai emorragici parenchimali, posti prevalentemente nell'emisfero cerebrale destro, in corrispondenza della capsula esterna, esteso ematoma dei tessuti molli della regione frontorbitaria sinistra, frattura pluriframmentaria testa e collo omerale destro, con associata frattura del corpo e della spina della scapola, frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio – prossimale della tibia destra e del terzo prossimale del perone destro;
enfisema sottocutaneo in corrispondenza della spalla destra;
veniva, dunque, trasportato in elisoccorso presso il reparto di rianimazione del Policlinico di Messina, ove in data 07.01.2012 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi dell'omero destro e della tibia destra;
• dimesso in data 24.01.2012 veniva trasportato all'Ospedale “San Parte_1
Raffaele G. Giglio” di presso l'unità di Riabilitazione, al fine di proseguire le cure ed CP_1 avviare il trattamento riabilitativo personalizzato perché affetto da postumi di politrauma, trattamento effettivamente praticato presso l'ospedale di , da cui veniva dimesso CP_1
19.04.2012, con programma di ricovero in regime di day Hospital per la prosecuzione del trattamento riabilitativo;
• in data 11.12.2013 l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'Istituto di CP_1
al fine di essere sottoposto ad un intervento chirurgico di allungamento e tenotomia CP_1 dell'achilleo a sinistra (secondo CCPM); veniva dimesso il giorno seguente, senza, tuttavia, beneficiare di un effettivo miglioramento delle proprie condizioni cliniche, anzi subendo un peggioramento delle stesse;
• in data 23.04.2014, l'attore veniva ricoverato presso il Presidio di riabilitazione Extra ospedaliera “Gli Angeli di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, dove, dopo dettagliate analisi e diverse cure riabilitative, migliorava il trofismo muscolare e l'autonomia nella deambulazione;
successivamente si recava presso centri di chirurgia funzionale della spasticità per migliorare la propria condizione clinica;
• in data 8.5.2015 veniva ricoverato presso l'Ospedale privato accreditato CP_2 di Rimini, ove era sottoposto ad intervento chirurgico di “allungamento del tricipite
[...]
2 surale sec Vulpius, allungamento del flessore lungo dita, tenotomia dei flessori dita, tranfer emi – estensore proprio dell'alluce prodorsiflessore Al sn”, con prescrizione di tutore statico;
l'intervento gli consentiva di camminare sin da subito e, a seguito della specifica fisioterapia praticata, rilevava un miglioramento delle proprie condizioni.
Rappresentava l'attore di aver formulato richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo investitore, cui era seguita l'instaurazione di un procedimento per il risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Patti, procedimento conclusosi in via transattiva, mediante il versamento, da parte della compagnia assicurativa convenuta, della somma di € 880.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito, di cui € 65.000,00 per spese legali.
Ravvisando profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'operato dei medici del nosocomio convenuto, che, secondo la prospettazione attorea, avevano errato nell'esecuzione dell'intervento dell'11.12.2013, gli attori concludevano invocando la condanna della al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 sia da , a titolo di danno biologico e danno morale per la sofferenza patita a Parte_1 cagione delle errate scelte mediche, sia dai genitori dello stesso, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla sofferenza patita per le condizioni del figlio, danni da liquidarsi in via equitativa a mezzo di ctu. Il tutto con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, non avendo gli attori provveduto a specificare le azioni e/o omissioni poste in essere dai medici del nosocomio convenuto da cui avrebbe origine la responsabilità invocata. Chiedeva, altresì, sempre in via preliminare, la produzione degli atti relativi al procedimento civile svoltosi tra e la Parte_1 compagnia assicurativa, definito in via transattiva, al fine di chiarire a che titolo fosse stata versata la somma di € 880.000,00.
Nel merito, deducendo la totale infondatezza delle domande spiegate, ne invocava il rigetto rilevando l'assoluta carenza di prova, sia della responsabilità del nosocomio nei riguardi del paziente, sia del danno morale chiesto dai genitori dello stesso.
3 Concludeva, pertanto, chiedendo, il rigetto delle domande spiegate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che del tutto generiche. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza medico legale d'ufficio, con la nomina di collegio peritale composto dai dott.ri e Persona_1 Persona_2
Depositata la relazione di ctu redatta dal collegio peritale in data 27.1.2022, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.3.2023, poi differita, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 3.2.2025, ove sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
2. Questioni preliminari
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di indeterminatezza del petitum, sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, e, da ultimo, ribadita in sede di scritti conclusionali.
Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione e della memoria ex art. 186 comma VI n.
1 c.p.c. è possibile, invero, evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte.
Peraltro, nel caso di specie, il nosocomio convenuto non ha fornito alcuna prova alcuna delle difficoltà riscontrate nel comprendere la domanda attorea né, tantomeno, ha chiaramente dedotto tale difficoltà derivante della genericità dell'atto, essendosi, in ogni caso, compiutamente difeso
3. Il merito della lite
4 Preliminarmente, si rende opportuna una breve riflessione sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico di cui essa si avvalga per l'esecuzione di determinate prestazioni, sia esso strutturato o meno al suo interno.
Tale responsabilità, infatti, può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente facenti capo alla struttura che, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal medico “quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata
e la sua organizzazione aziendale” (Cass. civ. n. 13066/2004).
In forza di quanto hanno statuito le sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
577/2008, la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico (di cui tuttavia condivide l'intima natura).
La responsabilità della struttura, invero, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (cfr., tra le prime pronunce, Cass. civ. n. 24791/2008:
“L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”, ribadita, da ultimo, da Cass. n.
16272/2023): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere lato sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Peraltro, “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica
o privata, della struttura sanitaria” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
5 L'anzidetta qualificazione, costituente l'approdo di un percorso di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, va oggi ribadita pur alla luce della previsione recata dall'art. 7 comma 1 della L. n. 24/2017, c.d. Legge Gelli, che recita testualmente: “ La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189/2012 (c.d. decreto 'Balduzzi') e della legge n. 24/2017 (c.d. legge 'Gelli-Bianco') si è delineato normativamente il c.d. doppio binario della responsabilità medico-sanitaria: mentre sulla struttura ospedaliera incombe una responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero;
il medico che operi in quella struttura, anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente ovvero il libero professionista risponde invece del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, così come testualmente stabilito dall'art. 7 comma 3 della predetta legge: “
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.”
Cionondimeno, nel caso di specie, essendo la condotta del nosocomio convenuto temporalmente collocata tra il 24.1.2012, data del primo ricovero presso l' P_
, e il 12.12.2013, data delle dimissioni a seguito dell'intervento chirurgico di
[...] allungamento e tenotomia dell'achilleo a sinistra, ritiene il Tribunale, coerentemente al dato normativo così come interpretato altresì dalla Suprema Corte, che non si applichi il su richiamato art. 7 comma 3 della L. n. 24/2017, trattandosi di norma sostanziale non applicabile a fatti avvenuti in data anteriore alla sua entrata in vigore (“Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di
6 liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. n.
28994/2019).
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, nel caso di specie la natura della responsabilità invocata in capo alla struttura ospedaliera convenuta è quella della responsabilità contrattuale.
Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento – mentre a carico della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dei sanitari in servizio presso la struttura e il danno allegato dal paziente.
In proposito i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi
7 che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte, “in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro
l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Si ritiene, in tal senso, che l'accertamento del nesso causale tra evento e danno è un passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa: infatti la violazione delle regole di diligenza professionale non è di per sé causa del danno, posto che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie potrebbero avere diversa eziologia. Pertanto, pur acclarata l'inadempienza da parte del medico o della struttura, persiste comunque la necessità di verificare il nesso eziologico fra il danno (ossia la lesione della salute del paziente) e la condotta materiale dell'inadempiente.
***
Passando all'esame del caso specifico, deve anzitutto rilevarsi che pacifica e incontestata
– oltre che provata per tabulas – è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con l'ospedale convenuto e con l'equipe medica a suo servizio a seguito del ricovero di Parte_1
, avvenuto in data 24.1.2012, presso l'Unità Risveglio della
[...] Controparte_4
di , e continuato fino al 29.2.2012, nonché dei successivi ricoveri
[...] CP_1 in day hospital, perduranti fino al 23.11.12 presso l'Unità operativa di Riabilitazione dello
8 stesso ospedale;
infine, del ricovero dello stesso attore, dall'11.12.2013 al 12.12.2013 presso l'Unità operativa di Ortopedia del nosocomio convenuto, ove è stato sottoposto a intervento chirurgico di allungamento e tenotomia dell'achilleo (secondo CCPM).
Per quanto concerne l'evento dannoso, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è dato evincere che “L'intervento del 12.12.13 di tenotomia e allungamento del tendine di Achille sec CCPM praticato presso l'Ortopedia dell'Ospedale “Giglio” di
non è stato adeguato alle problematiche del periziato affetto da piede equino varo supinato acquisito CP_1
a sinistra. La sola tenotomia viene praticata negli interventi per piede equino varo supinato congenito del bambino nei primi anni di vita nell'ambito del metodo Ponseti che si avvale contestualmente dell'utilizzo progressivo di gessi correttivi. Questi sono il presupposto fondamentale per ottenere e mantenere un'adeguata correzione della deformità. Nell'adulto, la correzione della deformità non può prescindere da una analisi del cammino, con l'ausilio dell'esame di gait anlysis che consente di valutare adeguatamente con elevata precisione i movimenti di ogni articolazione e di mettere a confronto gli avvenimenti motori a ciascun livello, andando a ricercare i difetti e i compensi (rispetto al movimento fisiologico) al fine di impostare una adeguata chirurgia funzionale correttiva della deformità. Non risulta che l'intervento di tenotomia del tendine di Achille praticata a sia avvenuto in base al protocollo terapeutico di trattamento della CP_1 deformità secondo Ponseti né che sia stata preceduta da un adeguato studio e piano terapeutico funzionale.
Da ciò è risultato l'inevitabile insuccesso della procedura operatoria eseguita. Peraltro, il timing dell'intervento di Ortopedia funzionale avrebbe dovuto essere correlato ad un precedente sufficiente recupero delle funzionalità motorie del soggetto, incluso il controllo della spasticità, che oltre al deficit motorio partecipa nel determinismo della formazione ed evoluzione nel tempo della deformità. Una adeguata preparazione, in tal senso, è avvenuta soltanto in seguito durante i ricoveri all'Ospedale di San Giovanni
Rotondo del 2014 con la continuazione della rieducazione neuro-motoria e le infiltrazioni antispastiche con tossina botulinica. Quando questi provvedimenti sono risultati non essere in grado di correggere la deformità
a dispetto della loro corretta esecuzione e, dopo che il periziando ha rifiutato un trattamento più completo ed estensivo della spasticità mediante pompa intratecale, è scattata l'indicazione all'intervento di correzione chirurgica della deformità che è stato eseguito correttamente l'8.5 15 in base alle evidenze dell'esame di gait analysis. Possiamo, quindi affermare che l'intervento eseguito all'Ospedale di è stato intempestivo, in CP_1 quanto il paziente era ancora suscettibile di miglioramenti in generale del suo quadro neurologico postraumatico. Non si può dire, però, che il periziando abbia subito un ritardo terapeutico dal procrastinarsi della data di un intervento più risolutivo in quanto all'epoca dell'intervento di non si CP_1
9 erano ancora realizzati i presupposti per un intervento di chirurgia funzionale. L'intervento eseguito a
, poi, qualora vi fosse stata l'indicazione è stato incompleto in quanto non preceduto da una adeguata CP_1 analisi della deformità, che avrebbe indicato l'aggiunta di altre procedure di chirurgia funzionale a quella di tenotomia e allungamenti del tendine di Achille. Tuttavia, non si può sostenere che il periziando abbia tratto un danno da questo intervento incompleto in quanto è rientrato nella logica della correzione, seppur parziale, della deformità. Il prosieguo dei trattamenti riabilitativi e di prevenzione della deformità ha evitato un'evoluzione verso la fissazione della deformità per cui l'intervento eseguito il 9.5.15 all'ospedale di
Torre Pedrera è stato il completamento ragionato, previa esecuzione di un adeguata diagnosi strumentale
(gait analysis), dell'intervento anticipato e incompleto di .” [cfr. pag. 46-48 relazione dei CP_1
CC.TT.UU. dott.ri e in atti]. Persona_1 Persona_2
Dagli accertamenti medico legali posti in essere dal collegio peritale nominato dal
Tribunale, che questo giudice ritiene di dover integralmente condividere, seppure risulti accertato che l'intervento eseguito sull'attore presso il nosocomio convenuto sia stato intempestivo, in quanto non preceduto da trattamenti di recupero della funzionalità, e inadeguato rispetto alle condizioni del paziente, tuttavia, è emersa l'insussistenza di un rapporto di causa-effetto tra le condizioni cliniche dell'attore ed una condotta inadempiente
– commissiva o omissiva – posta in essere dai sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
E invero, sul punto i nominati CC.TT.UU., rispondendo compiutamente ai quesiti posti dal giudice, hanno accertato che:
“e) Il periziando non ha riportato dall'intervento, precoce rispetto alla tempistica consigliata e incompleto in quanto non comprendente tutte le procedure chirurgiche che sarebbero state indicate da una gait analysis, alcun esito peggiorativo bensì un mero insuccesso terapeutico che non ha influito sull'iter riabilitativo in corso.
f) Vi è stata colpa medica da imperizia nell'operato dei chirurghi ortopedici dell Controparte_5
ma questa non è stata causalmente rilevante con quanto oggetto di doglianza attorea circa
[...] conseguenze invalidanti sul paziente.
g) Non vi è stato alcun aggravamento delle condizioni anatomofunzionali preesistenti all'intervento ortopedico di cui sopra per cui tali cure non hanno prodotto alcuna invalidità temporanea.
h) Non vi è stato alcun esito di carattere permanente dalla vicenda relativa all'intervento ortopedico di cui sopra.” [cfr. relazione cit., pagg. 49-50].
10 A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure i CC.TT.UU. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. degli attori [cfr. risposta ai chiarimenti richiesti, in atti].
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”
(Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Le risultanze raggiunte dal collegio peritale nominato dal Tribunale e sopra più specificatamente richiamate, da valutarsi in uno a tutti gli altri elementi probatori offerti, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, consentono quindi di escludere il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della Controparte_1 di e le lesioni lamentate dall'attore. CP_1
Pertanto, pur essendo accertata la colpa del nosocomio convenuto nella decisione di sottoporre l'attore all'intervento chirurgico praticato, per le motivazioni già ampiamente esposte dal collegio peritale e condivise da questo giudice, tuttavia, le condotte del nosocomio convenuto non sono state tali da incidere negativamente sullo stato di salute dell'attore, che non ha subito un peggioramento delle proprie condizioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento avanzata da
, deve essere rigettata, stante l'acclarata insussistenza di un nesso causale tra Parte_1 lo stato di salute di e il compimento di una condotta (negligente, Parte_1 imprudente o imperita) da parte dei sanitari operanti presso la Controparte_1
di .
[...] CP_1
La domanda proposta da e invece, deve essere Parte_2 Parte_3 dichiarata del tutto inammissibile.
I congiunti del paziente danneggiato che lamentano danni c.d. “riflessi”, invero, non possono invocare una responsabilità diretta derivante dal contratto di spedalità perché questo, in realtà, è intercorso tra la struttura ed il solo paziente: in tal caso vale, infatti, il
11 principio generale della contrattualistica, ossia che il negozio ha effetto tra le sole parti che lo hanno sottoscritto e non anche tra soggetti terzi.
Alla luce di tanto non sono ammissibili estensioni di alcun tipo, posto che i congiunti non sono parti del contratto e neppure possono invocare un'estensione degli effetti protettivi di cui è beneficiario il solo paziente direttamente danneggiato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute dal nosocomio convenuto, in ossequio al criterio della soccombenza, devono essere poste a carico degli attori in solido e, liquidate sulla scorta del
DM 155/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, applicati parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi, sono pari a € 7.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Parimenti le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico degli attori soccombenti in solido.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda formulata da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della;
Controparte_1 per l'effetto, condanna , e , in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, quantificate in € CP_6
7.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ccttuu definitivamente a carico degli attori in solido.
Termini Imerese, 24 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
12