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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 899/2024
TRIBUNALE DI GORIZIA
Verbale d'udienza
Oggi 6 giugno 2025 alle ore 11:15 dinanzi al Giudice dott.ssa Martina Ponzin sono comparsi: per l'Avv. Monica Laurenti oggi sostituita dall'avv. Parte_1
Campanile Paolo per nessuno compare CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e a dimettere le proprie conclusioni.
L'avv. Campanile si richiama a tutti gli atti di causa e in particolare ribadisce l'infondatezza della contestazione di controparte in relazione all'asserito difetto di giurisdizione con riferimento al capo di impugnazione relativamente all'extrapetizione della sentenza. Chiede quindi l'accoglimento dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex artt. 437 e 438 c.p.c. dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 899/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N. 899/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LAURENTI MONICA Parte_1 P.IVA_1 appellante, contro
(c.f. , con l'avv. RUGGIERI VITTORIO CP_1 C.F._1 appellato pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 130/2024 dd. 13/10/2014, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G. non notificata:
In via preliminare:
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor in riferimento all'impugnazione del verbale n. CP_1
2878W - Prot. 281 per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso avverso il citato verbale;
In via principale nel merito:
- Accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio per e ragioni in narrativa esposte e che di seguito si riportano:
“Riconfermare i verbali di contestazione impugnati;
”
In ogni caso:
- Condannare parte appellata all'integrale rifusione delle spese del presente appello;
”
Conclusioni dell'appellato:
“rigettare l'appello proposto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 130/2024 d.d. 13/10/2024 pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G.
Non notificata”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 10.12.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Gorizia n. 130/2024 dd. 13/10/2024, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n.
957/2024 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione presentato da avverso CP_1
i seguenti verbali emessi dalla Polizia Locale di Ronchi dei Legionari (GO):
1) Verbale n. 2878/W - Prot. 281 dd. 06/05/2024 emesso nei confronti della società TRALFO roprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio Controparte_2
OM TG: XA653WG;
2) Verbale n. 2871/W - Prot. 269 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
3) Verbale n. 2872W - Prot. 270 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
4) Verbale n. 2873/W - Prot. 271 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
5) Verbale n. 2874/W - Prot. 272 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG; pagina 2 di 8 6) Verbale n. 2875/W - Prot. 273 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
7) Verbale n. 2876/W - Prot. 274 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
8) Verbale n. 2877/W - Prot. 275 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG.
I predetti verbali erano stati emessi per accertamento della violazione dell'art. 142 co. 11 d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (c.d. C.d.S.) poiché il conducente aveva ecceduto i limiti di velocità consentiti CP_1 rispettivamente in data 30/03/2024, 10/04/2024, 29/03/2024, 05/04/2024, 26/03/2024, 25/03/2024 e
28/03/2024 nella misura indicata nei singoli verbali. In applicazione della normativa del C.d.S., i verbali erano stati emessi sia nei confronti del conducente, autore materiale delle violazioni, sia nei confronti della società proprietaria del veicolo per omissione di sorveglianza.
Il soccombente in primo grado, ha proposto appello fondato su tre motivi: Pt_1
1. “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 112 C.P.C. - OMISSIONE DI PRONUNCIA” in quanto il giudice di primo grado non avrebbe preso posizione circa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal con riferimento all'opposizione proposta dal sig. rispetto al Pt_1 CP_1 verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 emesso nei confronti della società
[...] proprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e Parte_2 rimorchio OM TG: XA653WG;
2. “VIOLAZIONE DI LEGGE - ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE
DELL'ART. 142 comma 6 e 11 C.d.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 11 E 117
COSTITUZIONE. – CAPO 4.2 DELLA SENTENZA IMPUGNATA” in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretare la normativa europea tanto da ricavarne un contrasto con la normativa italiana con conseguente disapplicazione di quest'ultima ex art. 11 Cost.;
3. “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 112 e 115 c.p.c. - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CAPO
5. DELLA SENTENZA IMPUGNATA” in quanto il giudice di primo grado avrebbe motivato l'accoglimento del ricorso dando rilievo a circostanze, ossia la commissione delle violazioni in territorio italiano, che tuttavia non erano state oggetto di contestazione nel ricorso in opposizione.
Si è costituito il giorno stesso della prima udienza l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
L'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il primo motivo di appello è fondato.
pagina 3 di 8 Già con la memoria di costituzione in primo grado il aveva eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 passiva del sig. rispetto alla violazione accertata con verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 CP_1 in quanto il soggetto trasgressore era solo la società proprietaria del veicolo e non il conducente.
A ben vedere, il giudice di primo grado nella parte motiva della sentenza non ha richiamato, tra i verbali oggetto di opposizione, il predetto verbale emesso a carico della società.
Ciononostante, non si rinvengono nella sentenza riferimenti alla carenza di legittimazione in capo al sig.
né nel dispositivo viene dichiarato l'annullamento espresso solo dei verbali che lo qualificano CP_1 personalmente come trasgressore.
La sentenza è pertanto viziata in quanto non si pronuncia su una delle domande svolte dal resistente- appellante.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 e, così, di legittimazione attiva rispetto al ricorso in opposizione è fondata.
Infatti, come noto, l'art. 81 c.p.c. stabilisce che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Pertanto, è solo il soggetto indicato come trasgressore nel verbale di accertamento della violazione che può proporre opposizione avverso il medesimo verbale, a meno che non vi siano disposizioni espresse che stabiliscono diversamente. Con riferimento al verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281, unico soggetto legittimato era pertanto la società Parte_2
Non conducono a conclusioni diverse le disposizioni citate, ossia gli artt. 174, 179 e 196 C.d.S., in quanto esse introducono la responsabilità solidale del proprietario del mezzo/datore di lavoro rispetto alle violazioni commesse dal conducente. In sostanza, il conducente è obbligato principale mentre il proprietario del mezzo/datore di lavoro è obbligato in via solidale.
Viceversa, in assenza di una disposizione che esplicitamente riconosca al conducente la responsabilità solidale rispetto alle violazioni commesse dal proprietario del mezzo, non vi è alcuna ragione per riconoscere al conducente il potere di impugnare un verbale di accertamento di una violazione commessa dal proprietario del mezzo.
L'opposizione è pertanto inammissibile nei confronti del verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 in quanto proposta da una persona priva di legittimazione attiva.
Il secondo motivo di appello è anch'esso fondato.
In sintesi, si ritiene che le disposizioni del C.d.S. non siano in aperto contrasto con la normativa europea di cui al Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 e alla
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.
A tale conclusione è possibile arrivare dando rilievo alla circostanza che la normativa europea asseritamente rilevante nel caso di specie ha invece ad oggetto “segmenti” di materia ben delimitati e ristretti. pagina 4 di 8 Il Regolamento (UE) n. 165/2014 (“relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada Testo rilevante ai fini del SEE”) ha infatti ad oggetto “obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, ai regolamenti(CE) n. 1071/2009, (CE) n.
1072/2009, (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I tachigrafi rispondono, per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e i requisiti applicabili all'utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità agli atti di cui al paragrafo 1.”. (enfasi della scrivente).
Dalla lettura del paragrafo 1 emerge che con il medesimo Regolamento si vogliono emanare delle norme aventi ad oggetto il tachigrafo come strumento per verificare che vengano rispettate altre disposizioni inerenti a: armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(regolamento (CE) n. 561/2006); norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto e il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità; norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
Il campo d'applicazione del Regolamento deve pertanto intendersi limitato alle suddette normative, tutte aventi ad oggetto la regolamentazione, sotto più punti di vista, dell'attività di autotrasporto (a titolo d'esempio, con riguardo all'accesso al mercato internazionale, alla regolamentazione dell'orario di lavoro, al distacco dei lavoratori, ecc.).
L'art. 41 del medesimo Regolamento prevede che “[g]li Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le
pagina 5 di 8 misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE.” (enfasi della scrivente).
Le sanzioni che, in virtù del secondo periodo, devono essere conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE, sono quelle menzionate al periodo precedente, ossia quelle che hanno ad oggetto e sanzionano le violazioni del presente regolamento.
Ma, come abbiamo visto prima, il regolamento ha un oggetto ben delimitato e non si estende a ogni aspetto della circolazione stradale.
Questa interpretazione dell'art. 41, alla luce dell'art. 1 del Regolamento, permette altresì di attribuire maggior ragionevolezza all'elenco di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE e precisamente individuate nell'Allegato III. L'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE al paragrafo 1 prevede che gli stati membri
“introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n.
165/2014 oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE” (enfasi della scrivente). Al paragrafo 3 poi si legge che “[u]n elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014, compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell'allegato III” (enfasi della scrivente).
Nell'allegato III vengono elencate le tipologie di infrazioni che sono in effetti tutte corrispondenti a condotte che si pongono in violazione con le disposizioni già oggetto della normativa europea richiamata dalla stessa direttiva 2006/22/CE.
È pertanto evidente che nella tabella di cui all'Allegato III non venga indicato, tra le violazioni (rectius infrazioni) che possono essere rilevate tramite il tachigrafo, il superamento dei limiti di velocità in quanto questo non è l'oggetto né del Regolamento (UE) n. 165/2014 né delle altre normative europee richiamate dall'art. 1 del Regolamento né, infine, della Direttiva 2006/22/CE.
In altre parole, è vero che tra le infrazioni di cui alla Direttiva 2006/22/CE non vi sono le violazioni del limite di velocità, ma è altresì vero che oggetto della direttiva erano solo le infrazioni rispetto al
Regolamento n. 165/2014 (che abbiamo visto avere ad oggetto disposizioni relative a un ristretto ambito normativo che concerne l'attività di autotrasporto), al Regolamento (CE) 561/2006 (periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada) e alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva
2002/15/CE (organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto).
Alla luce del perimetro della normativa europea su delineato, si ritiene che non vi sia alcun contrasto causato da normativa interna asseritamente discordante.
Non si può tacere il fatto che l'art. 1 del Regolamento (UE) 165/2014 prevede altresì che “[i]l presente regolamento stabilisce le condizioni e i requisiti applicabili all'utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, pagina 6 di 8 registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità agli atti di cui al paragrafo 1.”, salvo poi far riferimento solamente al trattamento dei dati personali (artt. 7 e 9).
Nonostante l'incipit della disposizione, nel Regolamento non c'è tuttavia alcun divieto di utilizzo dei dati e delle informazioni ricavati dai tachigrafi per finalità diverse rispetto a quelle di verifica dell'ottemperanza agli atti legislativi espressamente richiamati dal Regolamento stesso.
Pertanto, tenuto conto del diverso ambito applicativo (direttamente discendente dall'oggetto del
Regolamento (UE) 165/2014 e della Direttiva (CE) 2006/22) e dell'assenza di un espresso divieto di utilizzo del tachigrafo per la rilevazione della violazione dei limiti di velocità, si ritiene che non vi sia alcun contrasto tra la normativa italiana (art. 142 commi 6 e 11 C.d.S.) e la normativa europea.
In assenza di contrasto, non è possibile disapplicare la normativa italiana, con la conseguenza che i verbali di accertamento delle violazioni commesse dal sig. non sono illegittimi per il solo fatto di aver CP_1 utilizzato, come ammesso dall'art. 142 co. 6 C.d.S., i dati e le informazioni registrate dal cronotachigrafo per contestare la violazione del limite di velocità impostato per quel tipo di mezzo ex art. 142 co. 11 C.d.S..
Anche il terzo e ultimo motivo di appello è fondato.
In effetti, nel ricorso in opposizione non viene mai fatto riferimento alla questione, né tanto meno viene contestato, che le infrazioni non siano state commesse in territorio italiano. A ben vedere, non si rinviene nemmeno l'asserita citazione alla sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, con il virgolettato indicato nella costituzione in appello, che l'appellato dice di aver fatto nel ricorso in opposizione. Non solo,
l'appellato afferma di aver esplicitato ulteriormente l'eccezione anche nelle note di trattazione scritta: peccato che note di trattazione scritta non ve ne siano state, emergendo dalla sentenza stessa e dagli atti del fascicolo di primo grado che la causa è stata decisa in sede di prima udienza, il 6.9.2024.
In virtù dell'art. 112 c.p.c. il giudice non può pronunciarsi su domande altre e diverse rispetto a quelle formulate dalla parte in quanto, al netto del potere/dovere di riqualificazione giuridica della domanda, chi agisce in giudizio è l'unico titolare del potere di disporre dei propri diritti. Spetta quindi alla parte delimitare l'ambito del thema decidendum tramite la puntuale e specifica individuazione dei motivi di opposizione (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9020 del 06/04/2017). Il giudice di primo grado ha pertanto errato nella parte in cui al punto 5 della motivazione della sentenza ha fondato l'accoglimento del ricorso anche sulla base di un'argomentazione facente riferimento a circostanze che il ricorrente non aveva nemmeno mai allegate quale motivo di opposizione, con conseguente nullità della sentenza.
In conclusione, tutti i motivi di appello sono fondati e pertanto la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
Tuttavia, alla luce dell'ondivaga giurisprudenza di merito e dell'assenza di utili pronunce di legittimità (la sentenza della Suprema Corte n. 1802/2025 non è prettamente conferente;
la sentenza della Suprema Corte
n. 4229 dd. 18/02/2025 è, in sostanza, priva di motivazione in quanto si limita ad affermare che “[i]l pagina 7 di 8 cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE
165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).” sebbene la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1802/2025 richiamata non contenga alcuna argomentazione al riguardo, non essendosi dovuta occupare della questione), si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 899/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2024 dd. 13/10/2024, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G. del Giudice di Pace di Gorizia, rigetta il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto da per le ragioni esposte in parte motiva, CP_1 confermando i seguenti verbali di accertamento di violazione al codice della strada impugnati:
1) Verbale n. 2878/W - Prot. 281 dd. 06/05/2024 emesso nei confronti della società TRALFO roprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio Controparte_2
OM TG: XA653WG;
2) Verbale n. 2871/W - Prot. 269 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
3) Verbale n. 2872/W - Prot. 270 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
4) Verbale n. 2873/W - Prot. 271 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
5) Verbale n. 2874/W - Prot. 272 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
6) Verbale n. 2875/W - Prot. 273 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
7) Verbale n. 2876/W - Prot. 274 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
8) Verbale n. 2877/W - Prot. 275 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG.
- Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Gorizia, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI GORIZIA
Verbale d'udienza
Oggi 6 giugno 2025 alle ore 11:15 dinanzi al Giudice dott.ssa Martina Ponzin sono comparsi: per l'Avv. Monica Laurenti oggi sostituita dall'avv. Parte_1
Campanile Paolo per nessuno compare CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e a dimettere le proprie conclusioni.
L'avv. Campanile si richiama a tutti gli atti di causa e in particolare ribadisce l'infondatezza della contestazione di controparte in relazione all'asserito difetto di giurisdizione con riferimento al capo di impugnazione relativamente all'extrapetizione della sentenza. Chiede quindi l'accoglimento dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex artt. 437 e 438 c.p.c. dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 899/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N. 899/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LAURENTI MONICA Parte_1 P.IVA_1 appellante, contro
(c.f. , con l'avv. RUGGIERI VITTORIO CP_1 C.F._1 appellato pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gorizia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 130/2024 dd. 13/10/2014, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G. non notificata:
In via preliminare:
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor in riferimento all'impugnazione del verbale n. CP_1
2878W - Prot. 281 per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso avverso il citato verbale;
In via principale nel merito:
- Accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio per e ragioni in narrativa esposte e che di seguito si riportano:
“Riconfermare i verbali di contestazione impugnati;
”
In ogni caso:
- Condannare parte appellata all'integrale rifusione delle spese del presente appello;
”
Conclusioni dell'appellato:
“rigettare l'appello proposto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 130/2024 d.d. 13/10/2024 pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G.
Non notificata”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 10.12.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Gorizia n. 130/2024 dd. 13/10/2024, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n.
957/2024 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione presentato da avverso CP_1
i seguenti verbali emessi dalla Polizia Locale di Ronchi dei Legionari (GO):
1) Verbale n. 2878/W - Prot. 281 dd. 06/05/2024 emesso nei confronti della società TRALFO roprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio Controparte_2
OM TG: XA653WG;
2) Verbale n. 2871/W - Prot. 269 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
3) Verbale n. 2872W - Prot. 270 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
4) Verbale n. 2873/W - Prot. 271 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
5) Verbale n. 2874/W - Prot. 272 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG; pagina 2 di 8 6) Verbale n. 2875/W - Prot. 273 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
7) Verbale n. 2876/W - Prot. 274 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
8) Verbale n. 2877/W - Prot. 275 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG.
I predetti verbali erano stati emessi per accertamento della violazione dell'art. 142 co. 11 d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (c.d. C.d.S.) poiché il conducente aveva ecceduto i limiti di velocità consentiti CP_1 rispettivamente in data 30/03/2024, 10/04/2024, 29/03/2024, 05/04/2024, 26/03/2024, 25/03/2024 e
28/03/2024 nella misura indicata nei singoli verbali. In applicazione della normativa del C.d.S., i verbali erano stati emessi sia nei confronti del conducente, autore materiale delle violazioni, sia nei confronti della società proprietaria del veicolo per omissione di sorveglianza.
Il soccombente in primo grado, ha proposto appello fondato su tre motivi: Pt_1
1. “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 112 C.P.C. - OMISSIONE DI PRONUNCIA” in quanto il giudice di primo grado non avrebbe preso posizione circa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal con riferimento all'opposizione proposta dal sig. rispetto al Pt_1 CP_1 verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 emesso nei confronti della società
[...] proprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e Parte_2 rimorchio OM TG: XA653WG;
2. “VIOLAZIONE DI LEGGE - ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE
DELL'ART. 142 comma 6 e 11 C.d.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 11 E 117
COSTITUZIONE. – CAPO 4.2 DELLA SENTENZA IMPUGNATA” in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretare la normativa europea tanto da ricavarne un contrasto con la normativa italiana con conseguente disapplicazione di quest'ultima ex art. 11 Cost.;
3. “VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 112 e 115 c.p.c. - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CAPO
5. DELLA SENTENZA IMPUGNATA” in quanto il giudice di primo grado avrebbe motivato l'accoglimento del ricorso dando rilievo a circostanze, ossia la commissione delle violazioni in territorio italiano, che tuttavia non erano state oggetto di contestazione nel ricorso in opposizione.
Si è costituito il giorno stesso della prima udienza l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
L'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il primo motivo di appello è fondato.
pagina 3 di 8 Già con la memoria di costituzione in primo grado il aveva eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 passiva del sig. rispetto alla violazione accertata con verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 CP_1 in quanto il soggetto trasgressore era solo la società proprietaria del veicolo e non il conducente.
A ben vedere, il giudice di primo grado nella parte motiva della sentenza non ha richiamato, tra i verbali oggetto di opposizione, il predetto verbale emesso a carico della società.
Ciononostante, non si rinvengono nella sentenza riferimenti alla carenza di legittimazione in capo al sig.
né nel dispositivo viene dichiarato l'annullamento espresso solo dei verbali che lo qualificano CP_1 personalmente come trasgressore.
La sentenza è pertanto viziata in quanto non si pronuncia su una delle domande svolte dal resistente- appellante.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 e, così, di legittimazione attiva rispetto al ricorso in opposizione è fondata.
Infatti, come noto, l'art. 81 c.p.c. stabilisce che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Pertanto, è solo il soggetto indicato come trasgressore nel verbale di accertamento della violazione che può proporre opposizione avverso il medesimo verbale, a meno che non vi siano disposizioni espresse che stabiliscono diversamente. Con riferimento al verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281, unico soggetto legittimato era pertanto la società Parte_2
Non conducono a conclusioni diverse le disposizioni citate, ossia gli artt. 174, 179 e 196 C.d.S., in quanto esse introducono la responsabilità solidale del proprietario del mezzo/datore di lavoro rispetto alle violazioni commesse dal conducente. In sostanza, il conducente è obbligato principale mentre il proprietario del mezzo/datore di lavoro è obbligato in via solidale.
Viceversa, in assenza di una disposizione che esplicitamente riconosca al conducente la responsabilità solidale rispetto alle violazioni commesse dal proprietario del mezzo, non vi è alcuna ragione per riconoscere al conducente il potere di impugnare un verbale di accertamento di una violazione commessa dal proprietario del mezzo.
L'opposizione è pertanto inammissibile nei confronti del verbale dd. 06/05/2024 n. 2878/W - Prot. 281 in quanto proposta da una persona priva di legittimazione attiva.
Il secondo motivo di appello è anch'esso fondato.
In sintesi, si ritiene che le disposizioni del C.d.S. non siano in aperto contrasto con la normativa europea di cui al Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 e alla
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.
A tale conclusione è possibile arrivare dando rilievo alla circostanza che la normativa europea asseritamente rilevante nel caso di specie ha invece ad oggetto “segmenti” di materia ben delimitati e ristretti. pagina 4 di 8 Il Regolamento (UE) n. 165/2014 (“relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada Testo rilevante ai fini del SEE”) ha infatti ad oggetto “obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, ai regolamenti(CE) n. 1071/2009, (CE) n.
1072/2009, (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I tachigrafi rispondono, per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e i requisiti applicabili all'utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità agli atti di cui al paragrafo 1.”. (enfasi della scrivente).
Dalla lettura del paragrafo 1 emerge che con il medesimo Regolamento si vogliono emanare delle norme aventi ad oggetto il tachigrafo come strumento per verificare che vengano rispettate altre disposizioni inerenti a: armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(regolamento (CE) n. 561/2006); norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto e il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità; norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
Il campo d'applicazione del Regolamento deve pertanto intendersi limitato alle suddette normative, tutte aventi ad oggetto la regolamentazione, sotto più punti di vista, dell'attività di autotrasporto (a titolo d'esempio, con riguardo all'accesso al mercato internazionale, alla regolamentazione dell'orario di lavoro, al distacco dei lavoratori, ecc.).
L'art. 41 del medesimo Regolamento prevede che “[g]li Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le
pagina 5 di 8 misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE.” (enfasi della scrivente).
Le sanzioni che, in virtù del secondo periodo, devono essere conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE, sono quelle menzionate al periodo precedente, ossia quelle che hanno ad oggetto e sanzionano le violazioni del presente regolamento.
Ma, come abbiamo visto prima, il regolamento ha un oggetto ben delimitato e non si estende a ogni aspetto della circolazione stradale.
Questa interpretazione dell'art. 41, alla luce dell'art. 1 del Regolamento, permette altresì di attribuire maggior ragionevolezza all'elenco di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE e precisamente individuate nell'Allegato III. L'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE al paragrafo 1 prevede che gli stati membri
“introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n.
165/2014 oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE” (enfasi della scrivente). Al paragrafo 3 poi si legge che “[u]n elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014, compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell'allegato III” (enfasi della scrivente).
Nell'allegato III vengono elencate le tipologie di infrazioni che sono in effetti tutte corrispondenti a condotte che si pongono in violazione con le disposizioni già oggetto della normativa europea richiamata dalla stessa direttiva 2006/22/CE.
È pertanto evidente che nella tabella di cui all'Allegato III non venga indicato, tra le violazioni (rectius infrazioni) che possono essere rilevate tramite il tachigrafo, il superamento dei limiti di velocità in quanto questo non è l'oggetto né del Regolamento (UE) n. 165/2014 né delle altre normative europee richiamate dall'art. 1 del Regolamento né, infine, della Direttiva 2006/22/CE.
In altre parole, è vero che tra le infrazioni di cui alla Direttiva 2006/22/CE non vi sono le violazioni del limite di velocità, ma è altresì vero che oggetto della direttiva erano solo le infrazioni rispetto al
Regolamento n. 165/2014 (che abbiamo visto avere ad oggetto disposizioni relative a un ristretto ambito normativo che concerne l'attività di autotrasporto), al Regolamento (CE) 561/2006 (periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada) e alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva
2002/15/CE (organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto).
Alla luce del perimetro della normativa europea su delineato, si ritiene che non vi sia alcun contrasto causato da normativa interna asseritamente discordante.
Non si può tacere il fatto che l'art. 1 del Regolamento (UE) 165/2014 prevede altresì che “[i]l presente regolamento stabilisce le condizioni e i requisiti applicabili all'utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, pagina 6 di 8 registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità agli atti di cui al paragrafo 1.”, salvo poi far riferimento solamente al trattamento dei dati personali (artt. 7 e 9).
Nonostante l'incipit della disposizione, nel Regolamento non c'è tuttavia alcun divieto di utilizzo dei dati e delle informazioni ricavati dai tachigrafi per finalità diverse rispetto a quelle di verifica dell'ottemperanza agli atti legislativi espressamente richiamati dal Regolamento stesso.
Pertanto, tenuto conto del diverso ambito applicativo (direttamente discendente dall'oggetto del
Regolamento (UE) 165/2014 e della Direttiva (CE) 2006/22) e dell'assenza di un espresso divieto di utilizzo del tachigrafo per la rilevazione della violazione dei limiti di velocità, si ritiene che non vi sia alcun contrasto tra la normativa italiana (art. 142 commi 6 e 11 C.d.S.) e la normativa europea.
In assenza di contrasto, non è possibile disapplicare la normativa italiana, con la conseguenza che i verbali di accertamento delle violazioni commesse dal sig. non sono illegittimi per il solo fatto di aver CP_1 utilizzato, come ammesso dall'art. 142 co. 6 C.d.S., i dati e le informazioni registrate dal cronotachigrafo per contestare la violazione del limite di velocità impostato per quel tipo di mezzo ex art. 142 co. 11 C.d.S..
Anche il terzo e ultimo motivo di appello è fondato.
In effetti, nel ricorso in opposizione non viene mai fatto riferimento alla questione, né tanto meno viene contestato, che le infrazioni non siano state commesse in territorio italiano. A ben vedere, non si rinviene nemmeno l'asserita citazione alla sentenza del Giudice di Pace di Ferentino, con il virgolettato indicato nella costituzione in appello, che l'appellato dice di aver fatto nel ricorso in opposizione. Non solo,
l'appellato afferma di aver esplicitato ulteriormente l'eccezione anche nelle note di trattazione scritta: peccato che note di trattazione scritta non ve ne siano state, emergendo dalla sentenza stessa e dagli atti del fascicolo di primo grado che la causa è stata decisa in sede di prima udienza, il 6.9.2024.
In virtù dell'art. 112 c.p.c. il giudice non può pronunciarsi su domande altre e diverse rispetto a quelle formulate dalla parte in quanto, al netto del potere/dovere di riqualificazione giuridica della domanda, chi agisce in giudizio è l'unico titolare del potere di disporre dei propri diritti. Spetta quindi alla parte delimitare l'ambito del thema decidendum tramite la puntuale e specifica individuazione dei motivi di opposizione (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9020 del 06/04/2017). Il giudice di primo grado ha pertanto errato nella parte in cui al punto 5 della motivazione della sentenza ha fondato l'accoglimento del ricorso anche sulla base di un'argomentazione facente riferimento a circostanze che il ricorrente non aveva nemmeno mai allegate quale motivo di opposizione, con conseguente nullità della sentenza.
In conclusione, tutti i motivi di appello sono fondati e pertanto la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.
Tuttavia, alla luce dell'ondivaga giurisprudenza di merito e dell'assenza di utili pronunce di legittimità (la sentenza della Suprema Corte n. 1802/2025 non è prettamente conferente;
la sentenza della Suprema Corte
n. 4229 dd. 18/02/2025 è, in sostanza, priva di motivazione in quanto si limita ad affermare che “[i]l pagina 7 di 8 cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE
165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).” sebbene la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1802/2025 richiamata non contenga alcuna argomentazione al riguardo, non essendosi dovuta occupare della questione), si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 899/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2024 dd. 13/10/2024, pubblicata in data 16/10/2024 nel giudizio n. 957/2024 R.G. del Giudice di Pace di Gorizia, rigetta il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto da per le ragioni esposte in parte motiva, CP_1 confermando i seguenti verbali di accertamento di violazione al codice della strada impugnati:
1) Verbale n. 2878/W - Prot. 281 dd. 06/05/2024 emesso nei confronti della società TRALFO roprietaria del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio Controparte_2
OM TG: XA653WG;
2) Verbale n. 2871/W - Prot. 269 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
3) Verbale n. 2872/W - Prot. 270 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
4) Verbale n. 2873/W - Prot. 271 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
5) Verbale n. 2874/W - Prot. 272 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
6) Verbale n. 2875/W - Prot. 273 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
7) Verbale n. 2876/W - Prot. 274 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG;
8) Verbale n. 2877/W - Prot. 275 dd. 17/05/2024 emesso nei confronti di conducente CP_1 del veicolo Mercedes Benz TG: GP876KF e rimorchio OM TG: XA653WG.
- Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Gorizia, 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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