Articolo 19 della Legge 27 dicembre 2006, n. 298
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 gennaio 2007
Art. 19. (Stato di previsione del Ministero del commercio
internazionale e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio internazionale, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Entrata in vigore il 12 gennaio 2007