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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/543
CORTE d'APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
****
SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE –
Convalida ai sensi della L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
verificata l'osservanza dei termini;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che: in data 17/06/2024 il Prefetto della Provincia di Roma ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero nato a Persona_1
Lima (Perù) il 2/04/1970; con decreto del 19/03/2025 il Questore di Roma ha disposto il suo trattenimento ai sensi dell'art. 14 co. 1 TUI, nell'attesa dell'esecuzione del decreto di espulsione;
il GOP di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, con provvedimento del 21/03/2025; in data 24/03/2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero la cui manifestazione di volontà era già stata espressa in sede di convalida dinanzi al GOP all'udienza del 21/03/2025; con provvedimento del Questore di Bari del 24/03/2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 6, co. 3 D.Lgs. n. 142/2015 per un periodo di sessanta giorni prorogabile, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
considerato che: trattandosi di cittadino straniero nuovamente trattenuto presso il CPR ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015, per aver presentato domanda di protezione internazionale, il giudice è tenuto a verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura (cfr., sul punto, Cass. 31.10.2023 n. 30166); ritenuto che: nella specie, deve escludersi la manifesta illegittimità del decreto di espulsione amministrativa poiché il trattenuto è presente illegalmente sul territorio nazionale e versa quindi in una situazione di espellibilità; il medesimo era stato peraltro già attinto da precedente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 4/07/2019 ed ha fatto rientro nel 2022 sul territorio nazionale, senza la prescritta autorizzazione per il reingresso;
Pagina 1 il trattenimento dev'essere convalidato in ragione del carattere strumentale della domanda, per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dall'anno 2016 (come da lui stesso dichiarato), presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo già prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato – nel foglio notizie da lui sottoscritto il 19/03/2025 – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- d'altronde, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale sin dal
2016, che gli ha consentito di costruire una rete di relazioni personali e familiari (il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di avere una convivente in Italia e di aver svolto vari lavori come muratore, cuoco, lavapiatti), unita alla pluralità di occasioni in cui lo stesso ha avuto rapporti con forze dell'ordine, magistrati, avvocati (risultando a suo carico precedenti per furto ed essendo già stato attinto da precedente provvedimento espulsivo), rendono plausibile il fatto che egli abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento (non può infatti, per queste ragioni, ritenersi che il cittadino straniero non abbia avuto alcun contatto con la pubblica amministrazione al fine della richiesta di protezione internazionale, dato il lungo periodo di permanenza sul territorio italiano, la presenza di un radicamento sotto diversi punti di vista, sia personali, che lavorativi e la ricezione di un decreto di espulsione già nel 2019);
- ricorre, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15, attesa la strumentalità della domanda di protezione, finalizzata solamente a ritardare od impedire l'esecuzione dell'espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell'esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione;
infine, risultano inapplicabili le misure alternative previste dall'art. 14 co.
1-bis TUI, non essendo lo straniero in possesso di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità (Cass. 2019/n. 7829).
P.Q.M.
convalida per la durata di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 142/2015, il provvedimento emesso dal Questore di Bari il 24/03/2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il CPR di Bari Palese di Persona_1 nato a [...]ù) il 2/04/1970.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 26 marzo 2025
Il Consigliere designato
M. Angela Marchesiello
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CORTE d'APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
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SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE –
Convalida ai sensi della L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
verificata l'osservanza dei termini;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che: in data 17/06/2024 il Prefetto della Provincia di Roma ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero nato a Persona_1
Lima (Perù) il 2/04/1970; con decreto del 19/03/2025 il Questore di Roma ha disposto il suo trattenimento ai sensi dell'art. 14 co. 1 TUI, nell'attesa dell'esecuzione del decreto di espulsione;
il GOP di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, con provvedimento del 21/03/2025; in data 24/03/2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero la cui manifestazione di volontà era già stata espressa in sede di convalida dinanzi al GOP all'udienza del 21/03/2025; con provvedimento del Questore di Bari del 24/03/2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 6, co. 3 D.Lgs. n. 142/2015 per un periodo di sessanta giorni prorogabile, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
considerato che: trattandosi di cittadino straniero nuovamente trattenuto presso il CPR ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015, per aver presentato domanda di protezione internazionale, il giudice è tenuto a verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura (cfr., sul punto, Cass. 31.10.2023 n. 30166); ritenuto che: nella specie, deve escludersi la manifesta illegittimità del decreto di espulsione amministrativa poiché il trattenuto è presente illegalmente sul territorio nazionale e versa quindi in una situazione di espellibilità; il medesimo era stato peraltro già attinto da precedente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 4/07/2019 ed ha fatto rientro nel 2022 sul territorio nazionale, senza la prescritta autorizzazione per il reingresso;
Pagina 1 il trattenimento dev'essere convalidato in ragione del carattere strumentale della domanda, per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dall'anno 2016 (come da lui stesso dichiarato), presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo già prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato – nel foglio notizie da lui sottoscritto il 19/03/2025 – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- d'altronde, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale sin dal
2016, che gli ha consentito di costruire una rete di relazioni personali e familiari (il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di avere una convivente in Italia e di aver svolto vari lavori come muratore, cuoco, lavapiatti), unita alla pluralità di occasioni in cui lo stesso ha avuto rapporti con forze dell'ordine, magistrati, avvocati (risultando a suo carico precedenti per furto ed essendo già stato attinto da precedente provvedimento espulsivo), rendono plausibile il fatto che egli abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento (non può infatti, per queste ragioni, ritenersi che il cittadino straniero non abbia avuto alcun contatto con la pubblica amministrazione al fine della richiesta di protezione internazionale, dato il lungo periodo di permanenza sul territorio italiano, la presenza di un radicamento sotto diversi punti di vista, sia personali, che lavorativi e la ricezione di un decreto di espulsione già nel 2019);
- ricorre, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15, attesa la strumentalità della domanda di protezione, finalizzata solamente a ritardare od impedire l'esecuzione dell'espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell'esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione;
infine, risultano inapplicabili le misure alternative previste dall'art. 14 co.
1-bis TUI, non essendo lo straniero in possesso di passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità (Cass. 2019/n. 7829).
P.Q.M.
convalida per la durata di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 142/2015, il provvedimento emesso dal Questore di Bari il 24/03/2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il CPR di Bari Palese di Persona_1 nato a [...]ù) il 2/04/1970.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 26 marzo 2025
Il Consigliere designato
M. Angela Marchesiello
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