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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/02/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro
sezione terza civile
La corte di appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 197/2019 RGAC vertente tra
la , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Paolo Florio e dall'avv. Francesco Ferrari, appellante e
la , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Laura Carratelli, appellata
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “…accogliere l'appello e per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, comunque, in riforma di essa: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata, non spettante e comunque non provata;
-rigettare la domanda attorea per decadenza dell'invocata azione di garanzia;
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “…dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In fatto e in diritto.
La , con atto notificato in data 10.7.2013, conveniva dinanzi Controparte_1
il tribunale di Cosenza la chiedendo la risoluzione del Parte_1
contratto di compravendita di un'autovettura per inadempimento della società alienante e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
La società attrice esponeva di aver acquistato, dalla convenuta, un'autovettura BMW 530, tg. EB187VE per il prezzo di 45.000,00 e di aver constatato che la stessa “presentava una inefficiente tenuta di strada e rigidità del servosterzo, oltre che movimenti di scatto”, difetti che la rendevano pericolosa per la circolazione stradale.
Aggiungeva che i difetti non erano stati eliminati presso le officine autorizzate e che una ricerca presso l' aveva consentito di CP_2
verificare che la vettura era stata, in precedenza, coinvolta in un “sinistro di rilevantissime proporzioni”; con raccomandata a.r. del 20.7.2012 comunicava tali circostanze alla insieme ad una richiesta di Parte_1
restituzione del prezzo di acquisto.
La G.F. Car si costituiva con comparsa depositata in data 25.11.2013, CP_1
deducendo l'improponibilità o l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 1491 del 26.6.2018 con cui veniva accolta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita. Con atto notificato in data 23.1.2019 la proponeva appello Parte_1
avverso detta decisione.
Si costituiva la con comparsa depositata il 21.5.2019 Controparte_1
resistendo al gravame.
All'udienza del 14.3.2023 -ordinanza del 6.4.2023- la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con il primo motivo di impugnazione la ha censurato la Parte_1
sentenza prospettando la violazione degli artt. 115, 116, 183, 194 c.p.c. e 87
disp. att. c.p.c..
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe posto a fondamento della decisione “risultanze di accertamenti svolti, non già dal perito incaricato, ma autonomamente da parte attrice, ovvero accertamenti nulli ed illegittimi eseguiti in assenza del consulente tecnico d'ufficio, senza contraddittorio tra le parti” utilizzando i dati comunicati a seguito di una verifica effettuata dalla società attrice presso il centro BMW di Reggio di Calabria.
Con il secondo motivo di impugnazione la ha segnalato che il Parte_1
tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di decadenza, della società acquirente, per violazione dei termini fissati dall'art. 1495 c.c. ai fini della proposizione della denuncia dei vizi della cosa venduta.
Con il terzo motivo l'appellante ha prospettato la violazione ed errata applicazione dell'art. 1490 c.c., segnalando l'insussistenza di vizi idonei a giustificare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti. Il secondo motivo di impugnazione, concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia, deve essere esaminato prima degli altri, per ragioni di ordine logico, e non può essere accolto.
L'asimmetria della parte anteriore della BMW acquistata e l'alterazione del corretto funzionamento della stessa, manifestatosi in modo imprevedibile ed occasionale, rappresentano espressioni di difetti occulti e non immediatamente percepibili e la denuncia degli stessi, riscontrati per la prima volta all'inizio del mese di dicembre del 2011, è stata portata alla conoscenza della società alienante il giorno 7 dello stesso mese.
La circostanza è stata confermata, all'udienza del 20.1.2015, dai testi di parte attrice sigg. e , che hanno dichiarato che Parte_2 Testimone_1
l'autovettura era stata portata nell'officina della il 7.12.2011, nella Pt_1
stessa settimana in cui si era potuta constatare, per la prima volta, la scarsa tenuta di strada del mezzo, e trova riscontro nella deposizione del teste di parte convenuta, sig. che ha dichiarato che a dicembre Testimone_2
del 2011 l'autovettura era stata portata presso l'officina della per Pt_1
il “tagliando” e per una verifica sull'assetto, a causa di una indicata “deriva” dal tracciato stradale.
Non vi è ragione, pertanto, di rimettere in discussione la verificata tempestività della denuncia dei vizi della cosa.
Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e devono essere rigettati.
La società convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., proporre la questione di nullità degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico alla prima udienza utile successiva la data di deposito della c.t.u. (udienza del
14.6.2016). L'eccezione, invece, è stata formulata intempestivamente, con l'atto di impugnazione della sentenza, e ciò ha determinato la “sanatoria” dell'ipotizzato “vizio” dell'elaborato tecnico.
Deve, inoltre, osservarsi che la consulenza tecnica non costituisce fonte di prova ma, al più e in ipotesi specifiche, semplice mezzo di prova, e che la verifica eseguita presso la concessionaria di Reggio di Calabria non rappresenta la prova di un “fatto” considerato in senso storico bensì una valutazione tecnica (provocata da una delle parti) su elementi di “fatto”
(l'autovettura e gli effetti dell'incidente precedente alla compravendita) già acquisiti nel processo.
Il primo giudice, nella sentenza n. 1491/2018, ha formulato espresso riferimento alla “diagnosi elettronica” ed alle “prove su strada” effettuate dai tecnici e, seppur utilizzando le conclusioni del c.t.u. e facendole proprie, ha riconosciuto l'esistenza di un grave difetto dell'autovettura, derivante da un precedente sinistro e mai eliminato dalla società venditrice,
potenzialmente incidente “sul corretto e sicuro utilizzo del veicolo durante la marcia” ed in grado di rendere il mezzo “inidoneo all'uso cui è destinato”
(cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Così operando non ha introdotto elementi di prova acquisiti dal c.t.u. in violazione del diritto di difesa ma ha valorizzato una verifica dei dati tecnici elaborati sugli elementi esistenti in atti, esattamente come avrebbe potuto fare utilizzando le valutazioni riportate in una consulenza di parte o in qualsiasi scritto difensivo (di contenuto tecnico) prodotto nel corso della fase istruttoria.
E, “le difettosità sul centraggio dello sterzo e irrigidimento dello stesso,
l'asimmetria vettura parte anteriore destra, le tracce di acqua sul pianale della vettura” (con possibile ossidazione dei componenti interni delle centraline elettroniche) e la memorizzazione di dati “che possono creare malfunzionamento al resto della vettura”, che secondo il c.t.u. ed il tribunale, rappresentano difetti in grado di “alterare, imprevedibilmente, il corretto funzionamento della vettura rendendo aleatoria l'utilizzazione del mezzo”, appaiono ben evidenziati nella “diagnosi” operata dalla concessionaria di Reggio di Calabria. Tali “vizi”, Controparte_3
oggettivamente gravi in quanto espongono il conducente ed i passeggeri ad un imprevedibile rischio di incidente, rendono il veicolo assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato e giustificano la pronunciata risoluzione del contratto di compravendita.
Il rigetto dell'appello proposto dalla comporta la condanna Parte_1
della parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1491 del 26.6.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 6.494,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore della parte appellata;
3) dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 9.1.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro
sezione terza civile
La corte di appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 197/2019 RGAC vertente tra
la , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Paolo Florio e dall'avv. Francesco Ferrari, appellante e
la , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Laura Carratelli, appellata
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “…accogliere l'appello e per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, comunque, in riforma di essa: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata, non spettante e comunque non provata;
-rigettare la domanda attorea per decadenza dell'invocata azione di garanzia;
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “…dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In fatto e in diritto.
La , con atto notificato in data 10.7.2013, conveniva dinanzi Controparte_1
il tribunale di Cosenza la chiedendo la risoluzione del Parte_1
contratto di compravendita di un'autovettura per inadempimento della società alienante e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
La società attrice esponeva di aver acquistato, dalla convenuta, un'autovettura BMW 530, tg. EB187VE per il prezzo di 45.000,00 e di aver constatato che la stessa “presentava una inefficiente tenuta di strada e rigidità del servosterzo, oltre che movimenti di scatto”, difetti che la rendevano pericolosa per la circolazione stradale.
Aggiungeva che i difetti non erano stati eliminati presso le officine autorizzate e che una ricerca presso l' aveva consentito di CP_2
verificare che la vettura era stata, in precedenza, coinvolta in un “sinistro di rilevantissime proporzioni”; con raccomandata a.r. del 20.7.2012 comunicava tali circostanze alla insieme ad una richiesta di Parte_1
restituzione del prezzo di acquisto.
La G.F. Car si costituiva con comparsa depositata in data 25.11.2013, CP_1
deducendo l'improponibilità o l'infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 1491 del 26.6.2018 con cui veniva accolta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita. Con atto notificato in data 23.1.2019 la proponeva appello Parte_1
avverso detta decisione.
Si costituiva la con comparsa depositata il 21.5.2019 Controparte_1
resistendo al gravame.
All'udienza del 14.3.2023 -ordinanza del 6.4.2023- la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con il primo motivo di impugnazione la ha censurato la Parte_1
sentenza prospettando la violazione degli artt. 115, 116, 183, 194 c.p.c. e 87
disp. att. c.p.c..
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe posto a fondamento della decisione “risultanze di accertamenti svolti, non già dal perito incaricato, ma autonomamente da parte attrice, ovvero accertamenti nulli ed illegittimi eseguiti in assenza del consulente tecnico d'ufficio, senza contraddittorio tra le parti” utilizzando i dati comunicati a seguito di una verifica effettuata dalla società attrice presso il centro BMW di Reggio di Calabria.
Con il secondo motivo di impugnazione la ha segnalato che il Parte_1
tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di decadenza, della società acquirente, per violazione dei termini fissati dall'art. 1495 c.c. ai fini della proposizione della denuncia dei vizi della cosa venduta.
Con il terzo motivo l'appellante ha prospettato la violazione ed errata applicazione dell'art. 1490 c.c., segnalando l'insussistenza di vizi idonei a giustificare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti. Il secondo motivo di impugnazione, concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia, deve essere esaminato prima degli altri, per ragioni di ordine logico, e non può essere accolto.
L'asimmetria della parte anteriore della BMW acquistata e l'alterazione del corretto funzionamento della stessa, manifestatosi in modo imprevedibile ed occasionale, rappresentano espressioni di difetti occulti e non immediatamente percepibili e la denuncia degli stessi, riscontrati per la prima volta all'inizio del mese di dicembre del 2011, è stata portata alla conoscenza della società alienante il giorno 7 dello stesso mese.
La circostanza è stata confermata, all'udienza del 20.1.2015, dai testi di parte attrice sigg. e , che hanno dichiarato che Parte_2 Testimone_1
l'autovettura era stata portata nell'officina della il 7.12.2011, nella Pt_1
stessa settimana in cui si era potuta constatare, per la prima volta, la scarsa tenuta di strada del mezzo, e trova riscontro nella deposizione del teste di parte convenuta, sig. che ha dichiarato che a dicembre Testimone_2
del 2011 l'autovettura era stata portata presso l'officina della per Pt_1
il “tagliando” e per una verifica sull'assetto, a causa di una indicata “deriva” dal tracciato stradale.
Non vi è ragione, pertanto, di rimettere in discussione la verificata tempestività della denuncia dei vizi della cosa.
Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e devono essere rigettati.
La società convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., proporre la questione di nullità degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico alla prima udienza utile successiva la data di deposito della c.t.u. (udienza del
14.6.2016). L'eccezione, invece, è stata formulata intempestivamente, con l'atto di impugnazione della sentenza, e ciò ha determinato la “sanatoria” dell'ipotizzato “vizio” dell'elaborato tecnico.
Deve, inoltre, osservarsi che la consulenza tecnica non costituisce fonte di prova ma, al più e in ipotesi specifiche, semplice mezzo di prova, e che la verifica eseguita presso la concessionaria di Reggio di Calabria non rappresenta la prova di un “fatto” considerato in senso storico bensì una valutazione tecnica (provocata da una delle parti) su elementi di “fatto”
(l'autovettura e gli effetti dell'incidente precedente alla compravendita) già acquisiti nel processo.
Il primo giudice, nella sentenza n. 1491/2018, ha formulato espresso riferimento alla “diagnosi elettronica” ed alle “prove su strada” effettuate dai tecnici e, seppur utilizzando le conclusioni del c.t.u. e facendole proprie, ha riconosciuto l'esistenza di un grave difetto dell'autovettura, derivante da un precedente sinistro e mai eliminato dalla società venditrice,
potenzialmente incidente “sul corretto e sicuro utilizzo del veicolo durante la marcia” ed in grado di rendere il mezzo “inidoneo all'uso cui è destinato”
(cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Così operando non ha introdotto elementi di prova acquisiti dal c.t.u. in violazione del diritto di difesa ma ha valorizzato una verifica dei dati tecnici elaborati sugli elementi esistenti in atti, esattamente come avrebbe potuto fare utilizzando le valutazioni riportate in una consulenza di parte o in qualsiasi scritto difensivo (di contenuto tecnico) prodotto nel corso della fase istruttoria.
E, “le difettosità sul centraggio dello sterzo e irrigidimento dello stesso,
l'asimmetria vettura parte anteriore destra, le tracce di acqua sul pianale della vettura” (con possibile ossidazione dei componenti interni delle centraline elettroniche) e la memorizzazione di dati “che possono creare malfunzionamento al resto della vettura”, che secondo il c.t.u. ed il tribunale, rappresentano difetti in grado di “alterare, imprevedibilmente, il corretto funzionamento della vettura rendendo aleatoria l'utilizzazione del mezzo”, appaiono ben evidenziati nella “diagnosi” operata dalla concessionaria di Reggio di Calabria. Tali “vizi”, Controparte_3
oggettivamente gravi in quanto espongono il conducente ed i passeggeri ad un imprevedibile rischio di incidente, rendono il veicolo assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato e giustificano la pronunciata risoluzione del contratto di compravendita.
Il rigetto dell'appello proposto dalla comporta la condanna Parte_1
della parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo.
Sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1491 del 26.6.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 6.494,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore della parte appellata;
3) dichiara che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 116/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro 9.1.2024.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo