Sentenza breve 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2024, proposto da
VE AN e ER IS, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in SA, alla Piazza Sant’Agostino, n. 29;
contro
Comune di Carife, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’Ordinanza n. 13 – Registro Generale n. 23 del 15 ottobre 2024, notificata in data 15 ottobre 2024, con la quale è stato intimato ai ricorrenti il rilascio dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sito in Viale Mazzini n. 29 nel Comune di Carife;
b) ove e per quanto occorra, della comunicazione dell’ACER – Dipartimento di Avellino prot. n. 0159399 del 30 ottobre 2023 con la quale si comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, l’inaccoglibilità dell’istanza di subentro presentata da ER IS in data 1 marzo 2013;
c) ove e per quanto occorra, della diffida ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 11/2019 dell’ACER – Dipartimento di Avellino, prot. n. 0182546 del 15 dicembre 2023;
d) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si domanda l’annullamento dell’ordinanza n. 13 del 15 ottobre 2024 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carife con la quale è stato intimato ai ricorrenti il rilascio dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Viale Mazzini n. 29 nel medesimo Comune, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
I ricorrenti rappresentano in fatto che, dopo essersi uniti in matrimonio, VE AN ha presentato istanza per l’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica residenziale sito nel Comune di Carife.
Deducono che, verificata la sussistenza dei presupposti e disposta l’idoneità nella graduatoria di merito per l’assegnazione, con provvedimento n. 12646, emesso in data 1 ottobre 1986 dall’ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino (oggi A.C.E.R.), l’istante è stato invitato alla scelta degli alloggi e ha sottoscritto il relativo contratto di locazione.
Rilevano che, a seguito di alcune vicende ereditarie, l’assegnatario ricorrente ha trasferito la sola residenza su altro immobile entrato a far parte solo parzialmente della sua proprietà; a questo punto, la moglie ER IS ha presentato istanza di subentro nell’assegnazione dell’immobile.
Aggiungono che l’A.C.E.R., pur avendo a più riprese riconosciuto alla suddetta la qualità di locataria, ha comunicato, a distanza di oltre 10 anni, l’inaccoglibilità della detta istanza di subentro.
In seguito, il Comune di Carife ha emesso la gravata ordinanza di rilascio dell’immobile, assumendo che fosse occupato sine titulo dai ricorrenti.
Censurando il provvedimento de quo, i ricorrenti evidenziano, anzitutto, la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice amministrativo adito, piuttosto che del giudice ordinario. E ciò in quanto, secondo l’assunto attoreo, il Comune resistente avrebbe tacitamente esercitato poteri autoritativi di annullamento d’ufficio sulla legittima e indiscussa assegnazione dell’alloggio in favore di VE AN, in assenza di tutte le garanzie partecipative, oltre che dei presupposti di legge.
Nel merito, deducono l’illegittimità del gravato provvedimento, asserendo che, sulla scorta della normativa ratione temporis applicabile, di cui alla Legge Regionale della Campania n. 18 del 1997, l’Amministrazione avrebbe dovuto, al fine di dichiarare la decadenza dal diritto all’assegnazione, porre in essere un giusto procedimento, garantendo la partecipazione degli interessati ed emettendo, all’esito, un provvedimento espresso. Rilevano che, peraltro, un iter di tal fatta è oggi previsto pure dal sopravvenuto art. 27 del Regolamento Regionale della Campania n. 11/2019; sicché, nel caso di specie, essendo mancato un procedimento partecipato, oltre ad un espresso provvedimento di decadenza e/o annullamento, il conseguente ordine di rilascio dell’immobile per occupazione abusiva sarebbe palesemente illegittimo.
A tutto voler concedere, i ricorrenti rappresentano comunque l’assenza dei presupposti ex lege prescritti per addivenire a una declaratoria di tal fatta.
In particolare, VE AN, pur avendo nel 2013 spostato la residenza presso l’immobile indiviso, non avrebbe comunque mai occupato lo stesso per la mancanza di un valido titolo di proprietà, oltre che per il suo stato di opera incompleta, e, conseguentemente, non avrebbe mai abbandonato l’alloggio a lui assegnato nel 1986.
In merito poi all’intervenuto diniego sull’istanza di subentro presentata da ER IS, l’ente avrebbe dovuto, a detta dei ricorrenti, applicare il Regolamento Regionale della Campania n. 11/2019, poiché intervenuto prima dell’adozione del definitivo provvedimento di diniego; così, prendendo come riferimento la nuova normativa, l’istruttoria avrebbe dovuto giungere ad una diversa conclusione, garantendo il subentro dell’istante stabilmente convivente ex art. 19, co. 1.
Peraltro, aggiungono i ricorrenti, l’A.C.E.R. dal 2013 ha incassato il fitto mensile contabilizzandolo a ER IS e ha pure autorizzato la stessa alla sostituzione degli infissi nell’alloggio contestato, riconoscendo dunque la sua qualità di conduttrice ed ingenerando nella stessa un legittimo affidamento circa la titolarità dell’assegnazione dell’alloggio.
L’ordinanza gravata sarebbe, a detta dei ricorrenti, altresì illegittima per difetto e inconferenza della motivazione, poiché basata su un’istruttoria evidentemente erronea condotta dall’A.C.E.R. Invero, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Carife avrebbe espressamente riconosciuto, nella nota prot. n. 2584 del 20 maggio 2024, che i coniugi ricorrenti non si trovavano in nessuna delle condizioni in grado di determinare la decadenza e/o l’annullamento dell’assegnazione, sicché la motivazione esposta nella successiva ordinanza collimerebbe con l’accertamento obiettivo e di garanzia effettuato da tale ufficio comunale.
Pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Carife.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 ed è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Stante la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 9 c.p.a., il Collegio ritiene che questo possa essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. in esito all’udienza cautelare.
È d’uopo premettere in punto di diritto che, nella materia dell’edilizia pubblica residenziale, il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: la prima, attinente alla prenotazione e all’assegnazione dell’alloggio, caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; la seconda, relativa alla disciplina del rapporto così instaurato, nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, sez, IV, 15 gennaio 2021, n. 621; Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 novembre 2012, n. 20727).
Logico precipitato della bifasicità del procedimento de quo , è il principio per cui il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, fondato sul noto criterio del petitum sostanziale , dipende dall’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio. Tale atto segna, invero, il momento a partire dal quale l’operare della Pubblica Amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ricadendo invece nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cassazione civile, 20 aprile 2018, n. 9918).
Più di precipuo, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in seguito alla conclusione del contratto locatizio avente ad oggetto l’alloggio assegnato, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, subentro e rilascio, non costituiscono espressione di una ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro, sulla base dei requisiti previsti dalla legge.
Quanto al provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P., è d’uopo precisare, per quanto di interesse in questa sede, che, ogniqualvolta non ricorra una nuova valutazione dell’interesse pubblico a mantenere l’assegnazione, ovvero una manifestazione di autotutela sull’originario provvedimento (come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio), bensì la decadenza consegua all’accertamento della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell’alloggio, perciò costituente atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, la cognizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto un siffatto provvedimento non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 5 aprile 2024, n.412).
Si aggiunga che il difetto di giurisdizione del G.A. è stato ravvisato dalla giurisprudenza amministrativa anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il diniego di subentro (o di voltura) nel contratto accedente all’originaria assegnazione dell’alloggio a favore di un componente del nucleo familiare dell’originario assegnatario. Invero, venendo in rilievo in tali ipotesi il diritto di subentrare in un rapporto di assegnazione o locatizio in essere (comunque costituito), sono in gioco diritti soggettivi e non interessi legittimi e l’Amministrazione si limita pertanto ad applicare la legge, senza alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, fatta salva l’ipotesi in cui sia la legge stessa a riservare all’Amministrazione un apprezzamento discrezionale (da ultimo T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 28 ottobre 2024, n.2951; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 marzo 2024, n.1748; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 settembre 2013, n. 8160).
Ne consegue che, nei casi in cui l’illegittimità della gravata ordinanza di sgombero, avente ad oggetto il rilascio di alloggi di E.R.P. occupati sine titulo, sia stata prospettata sul presupposto della mancata sopravvenuta decadenza dal diritto all’assegnazione, ovvero della sussistenza del diritto del ricorrente di subentrare all’assegnatario dell’alloggio, la giurisdizione è, per ius receptum, devoluta al G.O., venendo in rilievo in tali ipotesi una situazione configurabile alla stregua di diritto soggettivo perfetto ( ex plurimis T.A.R. Campania, SA, sez. II, 22 novembre 2023, n. 2702).
Peraltro, com’è noto, le controversie della detta specie, non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici e implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, quali il diritto dell’ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall’occupante che contesta l’altrui diritto di agire esecutivamente.
In sintesi, nei casi in cui si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio popolare, ovvero si verta su questioni afferenti alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto premesso, applicando le coordinate ermeneutiche pocanzi richiamate al caso che ci occupa, appare destituita di qualsivoglia fondamento la tesi attorea secondo cui la giurisdizione sarebbe demandata al G.A. in quanto l’atto presupposto alla gravata ordinanza di sgombero consisterebbe in un illegittimo annullamento tacito dell’atto di assegnazione, posto in essere in violazione del giusto procedimento amministrativo.
Non può invero sottacersi che, nel caso di specie, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, piuttosto che assurgere a provvedimento, seppur implicito, frutto dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela dell’Amministrazione procedente, si appalesa quale atto avente mera valenza dichiarativa/accertativa di un fatto estintivo già verificatosi, in quanto correlato all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza previsto ex lege per il diritto alla conservazione dell’alloggio, non essendo al contrario idoneo a costituire effetti non ancora prodottisi.
Va, infatti, al riguardo ricordato che il requisito dell’impossidenza deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall’assegnazione dell’alloggio, a prescindere dal momento in cui l’autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell’estinzione “di diritto” della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 9 luglio 2024, n.18765).
In definitiva, non venendo in discussione l’originario difetto del requisito dell’impossidenza, bensì cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, la giurisdizione non può che essere devoluta al G.O. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2022, n. 3782).
Si aggiunga che, con riferimento al diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare, i relativi presupposti derivano direttamente dalla previsione legislativa di cui all’art. 19 del Regolamento Regionale 11 del 28 ottobre 2019, riguardo ai quali manca qualsiasi potere discrezionale di valutazione della pubblica amministrazione, di modo che il relativo diniego assurge a mero atto dovuto e come tale devoluto alla cognizione del G.O.
In conclusione, configurandosi nel caso di specie l’ordine di rilascio dell’immobile occupato sine titulo dai ricorrenti come un atto imposto dalla legge e non, invece, come frutto dell’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione e assumendo la posizione degli occupanti che si oppongono al rilascio (sostenendo, per qualsiasi motivo, l’illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l’Amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell’alloggio) natura di diritto soggettivo, la relativa controversia non può che rientrare in toto nell’alveo della giurisdizione ordinaria.
Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta secondo le regole della traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a.
Attesa la natura in rito della presente decisione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO