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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8602/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 12.4.2021 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
L' rimaneva contumace. All'odierna udienza la causa veniva oralmente CP_1
discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
1 L'espletata prova per testi ha confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (disturbo depressivo endoreattivo) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 9% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con parziale distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli originari procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
2 dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 9% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione, limitatamente ad euro 1.200,00 oltre accessori come sopra, in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello
Vito Fedele Schinaia.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8602/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da
, con l'avv. Mario Soggia;
Parte_1
ricorrente
contro contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.9.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 12.4.2021 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
L' rimaneva contumace. All'odierna udienza la causa veniva oralmente CP_1
discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
1 L'espletata prova per testi ha confermato la esposizione a rischio dell'istante nell'ambiente di lavoro.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia (disturbo depressivo endoreattivo) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente in misura del 9% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con parziale distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli originari procuratori dichiaratisi anticipanti, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
2 dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 9% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione, limitatamente ad euro 1.200,00 oltre accessori come sopra, in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello
Vito Fedele Schinaia.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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