Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona
Per ___________________ del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 6969 R.G.
2023, promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
,
[...] Parte_7 Parte_8 Il Cancelliere rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessio ARDIZZONE e Christian
CONTI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro
studio in Palermo, Via Tommaso GARGALLO n° 12;
Ricorrenti
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege
presso la sede di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO: PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
TRANSITATO AL Controparte_1
PARTECIPAZIONE AL FONDO RISORSE DECENTRATE.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 Maggio 2023, i ricorrenti nominativamente indicati in epigrafe, già appartenenti al , Controparte_2
transitati per mobilità obbligatoria (dopo la trasformazione della C.R.I. da Ente
Pubblico ad Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ad opera del D.l.vo n° 178/2012) al , nei ruoli del Controparte_1
personale scolastico A.T.A. con il profilo di Assistente Amministrativo,
convennero in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il e premesso che, Controparte_1
nelle more della decisione da parte del T.A.R. del Lazio del ricorso da essi proposto per ottenere l'accertamento della illegittimità del loro inquadramento nei ruoli del personale scolastico A.T.A., anzicchè in quelli del personale delle funzioni centrali, erano stati provvisoriamente distaccati presso l'
[...]
, per poi essere definitivamente immessi nei Controparte_3
ruoli centrali, dopo le sentenze del Giudice Amministrativo, che avevano accolto le loro domande, lamentarono, che nel periodo del loro distacco, non avevano potuto beneficiare del Fondo risorse decentrate (ex FUA), disciplinato dai CCNI
annuali, a differenza dei colleghi, inseriti nei ruoli organici del , che CP_1
svolgevano le medesime mansioni.
Chiesero, pertanto, l'accertamento del loro diritto a partecipare al Fondo CP_4
decentrate (ex F.U.A.) per il raggiungimento dei risultati e obiettivi di Ufficio
2 tanto nella componente collettiva che individuale a far data dai provvedimenti di distacco e per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020- 2021 e 2022, con condanna del a corrispondere loro quanto loro dovuto, ove occorra anche a titolo di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, conseguente all'illegittimità della loro esclusione dalla partecipazione al medesimo.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi con memoria Controparte_1
difensiva, ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del credito,
l'intervenuto giudicato o comunque il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda risarcitoria per perdita di chance e nel merito ha rilevato l'inapplicabilità delle disposizioni sul F.R.D. al personale scolastico A.T.A. della
Scuola, cui si applica un distinto C.C.N.L. di categoria, che prevede trattamenti accessori diversamente disciplinati.
Sosteneva che nessuna allegazione era stata formulata in ordine alla produttività
individuale e collettiva, che dovevano essere valutate dall'Amministrazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
All'udienza del 22/05/2024, la difesa dei ricorrenti, a precisazione della domanda formulata in ricorso, chiedeva che, ove occorrente, l'Amministrazione venisse condannata ad effettuare la valutazione per l'attribuzione del FUA, nella parte relativa alla valorizzazione del merito individuale.
Acquisita documentazione utile ai fini del decidere, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di prescrizione quinquennale,
sollevata dalla difesa erariale, atteso che il dies a quo per l'esercizio del diritto a partecipare al fondo risorse decentrate per il 2017 ( primo anno per cui si rivendicano i compensi) non poteva che decorrere dalla data di sottoscrizione del C.C.N.I. relativo ai criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di
Amministrazione per l'anno 2017, destinato alla produttività del personale non dirigente, avvenuta il 31/01/2019, cosicchè alla data di notifica del ricorso
3 introduttivo ( 4/07/2023) il termine quinquennale non era ancora decorso ed è
stato ritualmente interrotto con il predetto atto.
Ne consegue, a fortiori, che la prescrizione non può ritenersi maturata neppure per gli anni successivi sino al 2022.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il C.C.N.I. n° 2/2018 che disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione del
F.R.D. (ex F.U.A.) per l'anno 2017, all'art. 1 definisce espressamente il proprio campo di applicazione, delimitandone i destinatari, individuati rispettivamente:
nel personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, appartenente ai ruoli del
con rapporto di lavoro a tempo Controparte_5
indeterminato, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio
nello stesso anno presso il con esclusione dei collaboratori continuativi e CP_6
coordinati e delle figure ad esse assimilabili;
al personale non dirigente temporaneamente assegnato appartenente al Comparto
funzioni centrali ed al personale in uscita dagli Uffici di diretta collaborazione del
assegnati ai dipartimenti e agli Uffici scolastici Regionali nel corso dell'anno CP_7
2017 ed al personale di questi assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
Il comma 4, a seguito delle modifiche introdotte in sede di sottoscrizione che hanno incluso tra i destinatari anche il personale dell'ex Corpo Forestale dello
Stato ( 18 unità complessive) destinate a prestare servizio presso gli uffici del
, così disponeva: Fatto salvo il personale proveniente dalla CP_1 CP_2
, il presente contratto non si applica al personale trasferito al
[...] [...]
in esito alla stessa procedura di mobilità poiché tale Controparte_5
personale mantiene il trattamento accessorio in godimento al momento del
trasferimento…. L'Amministrazione si impegna a riesaminare la questione
dell'applicabilità del presente comma al personale della all'esito di Controparte_2
eventuali disposizioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
E' evidente che il personale della , transitato per mobilità nei Controparte_2
ruoli del personale scolastico durante il periodo di distacco presso CP_8
l non rientrava nelle prime due categorie, perché, anche se CP_3
temporaneamente assegnato, non apparteneva in ogni caso al Comparto funzioni centrali, mentre il quarto comma rinviava la questione dell'applicabilità al
4 personale della , all'esito di eventuali disposizioni emanate Controparte_2
dal Dipartimento della funzione pubblica.
Mentre però per il personale dell'ex Corpo Forestale, che era inserito originariamente nella riserva formulata dal quarto comma, le parti, all'atto della sottoscrizione, hanno previsto l'inserimento tra i destinatari dell'accordo, non così per il personale della , per il quale la questione Controparte_2
dell'applicabilità veniva rinviata ad un successivo riesame.
D'altra parte, nell'Allegato C al medesimo contratto, il numero di unità di personale destinatario, per ciascuna sede, del fondo era tassativamente indicato e non era possibile l'estensione ad altri soggetti non originariamente previsti, tanto che, per il personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato, ammesso all'atto della sottoscrizione, l'allegato C è stato modificato, con l'aggiunta di 18 unità di personale complessivo, ripartite per i rispettivi Uffici di servizio.
Il C.C.N.I. n° 1/2020, relativo al Fondo Risorse decentrate per il 2018, ha previsto che il presente contratto si applica al personale temporaneamente assegnato appartenente al Comparto delle Funzioni centrali, nonché al personale proveniente dalla , transitato per mobilità nei ruoli dell'ex Controparte_2
( e quindi nei ruoli dell'Amministrazione centrale). CP_6
Anche in tal caso, il personale proveniente dalla , inserito nei Controparte_2
ruoli del personale scolastico ma temporaneamente assegnato all' CP_8 CP_3
non rientra tra i destinatari, sia perché non proviene dal Comparto funzioni centrali, sia perché ancora non era transitato per mobilità nei ruoli centrali, ma apparteneva ai ruoli provinciali del personale scolastico.
Per l'anno 2019, il C.C.N.I. 17/12/2021 ha ribadito che tra i destinatari dovesse essere ricompreso il personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del Comparto funzioni centrali nel corso dell'anno, cosicchè non potevano rientrarvi i ricorrenti, non provenienti da tale comparto.
Per il 2020, il C.C.N.I. 8/06/2022 contiene la medesima formulazione e così anche per il 2021 il C.C.N.I. del 6/03/2023.
Alla luce di tali clausole negoziali, che hanno individuato tassativamente i dipendenti destinatari del Fondo Risorse decentrate, deve escludersi che, in tale categoria, fosse ricompreso il personale temporaneamente assegnato agli CP_3
5 non proveniente dal Comparto funzioni centrali, come i ricorrenti, né all'epoca transitato per mobilità dalla ai ruoli dell'Amministrazione Controparte_2
Centrale del . Controparte_1
La circostanza che i ricorrenti abbiano concretamente svolto presso l CP_3
mansioni di Assistente amministrativo identiche a quelle del personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale è del tutto irrilevante, avendo i C.C.N.I. ancorato la individuazione dei destinatari a dati di natura formale.
E' poi precluso al giudice di merito intervenire sulle disposizioni dell'autonomia collettiva, al fine di dilatarne l'applicazione a soggetti originariamente non previsti, tanto più che, essendo le somme annualmente destinate al FRD,
rigorosamente parametrate al numero dei dipendenti individuati dal contratto,
l'estensione ad altri esigerebbe un incremento dell'apposita dotazione finanziaria, non praticabile attesi i rigorosi vincoli di bilancio, previsti da norme imperative ( v. artt. 40 comma 3 e 48 D.l.vo n° 165/2001), ovvero una riduzione degli importi spettanti, determinando una evidente violazione del diritto degli originari destinatari ad una remunerazione della produttività congrua e conforme ai parametri dell'art. 36 Cost., così come individuata dalle parti negoziali.
La domanda principale va, quindi, respinta.
I lavoratori hanno tuttavia formulato una domanda di risarcimento per perdita di
chanche a causa dell'illegittima omessa partecipazione al fondo risorse decentrate per gli anni indicati.
La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda o comunque l'intervenuto giudicato in virtù delle sentenze T.A.R.
Lazio nn. 5835/2021 e 858/2022 rese tra gli odierni ricorrenti ed il
[...]
, con le quali sono stati accolti i loro ricorsi nei soli limiti del Controparte_1
riesame della posizione dei ricorrenti, quali dipendenti provenienti dalla CRI, ai fini della relativa assegnazione alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
425 della L. n. 190/2014 secondo quanto previsto nella disciplina attuativa del d.lgs. n. 178/2012,con particolare riguardo al riesame dei profili di inquadramento dei ricorrenti medesimi nell'ambito dell'Amministrazione di destinazione tenuto conto anche del ruolo e delle professionalità maturate presso
6 l'Ente di provenienza CRI, mentre è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, non avendo i medesimi fornito un'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei danni invocati.
Anche tale domanda deve essere rigettata.
Alla luce della contrattazione collettiva integrativa richiamata, i ricorrenti non rientravano nella platea dei destinatari del FRD del , Controparte_1
cosicchè non potevano vantare alcun diritto soggettivo a conseguire i compensi per la produttività collettiva ed individuale da essa previsti, risultando, quindi,
del tutto legittima la loro esclusione dai benefici, da cui non può derivare alcuna responsabilità risarcitoria a carico dell'Amministrazione, per violazione di diritti,
questione, tra l'altro, pacificamente rientrante nella giurisdizione dell'A.G.O.
Va, poi, rilevato che gli stessi ricorrenti affermano, nella memoria del 31/12/2024,
che la mancata partecipazione al FUA (oggi FRD) sia conseguenza dell'errato inquadramento dei dipendenti nei ruoli dell'amministrazione scolastica piuttosto che nel comparto Ministeriale Funzioni Centrali.
Tale erroneo inquadramento è riconducibile ai provvedimenti impugnati innanzi al Giudice Amministrativo e la domanda risarcitoria avanzata innanzi a quest'ultimo si fondava sulla seguente prospettazione: Contrariamente alle riferite
previsioni contenute nel suddetto decreto del Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati con provvedimento ministeriale venivano assegnati alle scuole elementari e comprensoriali senza alcun incarico, con conseguenze lesive non solo di carattere economico, nessun aumento dell'assegno ad personam, e con inserimento nell'area B anziché in quella A2/F4 come invece avvenuto per diversi colleghi transitati presso altri
CP_9
- che hanno conseguentemente subito un danno di natura non solo patrimoniale ma anche morale.
E' evidente il fatto generatore di danno sia pur sempre l'erroneo inquadramento nei ruoli del personale A.T.A., in quella sede contestato e da cui sarebbero scaturite, a cascata, conseguenze lesive di carattere economico (tra cui viene menzionato esemplificativamente il mancato aumento dell'assegno ad personam), ma alla cui formulazione generale ed omnicomprensiva poteva ricondursi anche la mancata percezione dei compensi per la produttività
7 individuale e collettiva, derivanti dal FRD, previsti per gli altri dipendenti ministeriali, che vi rientrava a pieno titolo.
Il giudicato su tale domanda risarcitoria, respinta dal T.A.R. Lazio, con le sentenze emesse anche nei confronti degli odierni ricorrenti, preclude in modo assoluto la riproposizione in questa sede di una nuova domanda, che costituisca la mera specificazione della precedente, sia pur sotto il profilo della perdita di
chance, essendo evidente che l'omessa partecipazione al FRD ed il mancato conseguimento dei compensi per la produttività collettiva e individuale costituiscono un mero corollario dell'errato inquadramento, nel senso che sono conseguenze economiche lesive esclusivamente ascrivibili, sotto il profilo causale, agli atti impugnati innanzi al G.A.
Alla luce di ciò, il ricorso va integralmente rigettato, dovendosi ritenere assorbito ogni ulteriore profilo.
La assoluta novità della questione trattata integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 25/03/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 20/02/2023.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
8