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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappr. pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(ME) C/da Francari n. 61, C.F. ( ), rappresentato e difeso dall' C.F._1
avv. Antonio Timpanaro, del foro di TI appellato
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e prestazione previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di TI del 11 luglio 2021 il sig. , premesso di aver Pt_2
lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta di Controparte_2
per n. 102 nell'anno 2019 e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici,
e di avere in data 7 marzo 2020 avanzato richiesta di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola rimasta priva di riscontro, agiva in via giudiziale per il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro e del conseguente diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2019. Con sentenza n. 409/24 del 20.03.24 il Tribunale di TI, in accoglimento della domanda, condannava l' alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Pt_1
residenza per l'anno 2019 per n. 102 giornate ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola nonché alla rifusione delle spese di lite.
Osservava il decidente che gli assunti attorei sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta CU CI avevano trovato conferma negli esiti della prova testimoniale.
Con ricorso del 20 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellato, costituitosi in giudizio insisteva nel rigetto del gravame.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza per aver fondato la decisione unicamente sulle prove testimoniali fornite da controparte non considerando minimamente il contenuto del verbale ispettivo depositato nel fascicolo dell' relativo al disconoscimento dei Pt_1 rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola tra cui quello CP_2
oggetto di causa.
Deduce che l'indagine ispettiva nei confronti della sopracitata ditta, conclusa il 27 marzo 2020, ha riguardato il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 e dunque, un arco temporale coincidente con il periodo lavorativo in esame (annualità 2019).
Dall'ispezione sarebbe emersa una dichiarazione eccessiva di manodopera a fronte del reale fabbisogno, la corresponsione di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dichiarati in busta paga ed il loro pagamento mediante denaro in contante, nonché
l'omessa contribuzione pressoché totale da parte della ditta.
Lo scarto negativo tra gli introiti delle vendite ed i costi per i salari, indice di un'attività in perdita, integrerebbe - prosegue l'appellante - fondata ragione di contestazione dei rapporti lavorativi agricoli presso la ditta in oggetto.
Tra l'altro il tribunale non si sarebbe neppure soffermato sulla questione dell'attendibilità dei testi indicati nominativamente in sentenza a riprova della genericità della motivazione, pur trattandosi di presunti ex dipendenti dell'azienda agricola CP_2
Pag. 2 di 6 e come tali cointeressati all'accertamento della sussistenza del rapporto di CP_2
lavoro.
Alla stregua dei proposti motivi di appello questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta sia condivisibile. Controparte_3 CP_2
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta CU CI per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell' in ordine al Pt_1
disconoscimento del rapporto.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dal ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di Controparte_4
testimoni, di tre soggetti – e – tutti parimenti coinvolti nella Tes_1 Tes_2 Per_1
medesima situazione dello essendo stati contestati anche i loro presunti rapporti Pt_2
lavorativi in agricoltura con il medesimo verbale ispettivo.
Non può, pertanto, non ritenersi che detti testimoni siano portatori di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierno appellato che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, i testi, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fanno se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che li ha riguardati e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fanno
“”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. Pt_1
Pag. 3 di 6 Quanto al contenuto di dette deposizioni, la nel confermare l'attività Tes_2
lavorativa svolta dallo per la ditta alle dirette dipendenze del Pt_2 CP_2
titolare, sostiene però di essere stata assegnata ad un gruppo di lavoro diverso e, per tale ragione, di non avere visto lavorare lo sul fondo in cui la stessa dichiarava di Pt_2
lavorare; parimenti il teste riferisce che ogni tanto capitava che il ricorrente Tes_1
facesse parte del suo stesso gruppo e, quindi, di lavorare insieme e che altre volte, invece, il ricorrente lavorava in altro gruppo mentre il non ricorda neppure Per_1
l'anno in cui avrebbe lavorato insieme al ricorrente, quasi escludendo fosse il 2019, di guisa che tutte le tre deposizioni risultano essere estremamente generiche.
Nessun' altra prova, oltre alle testimonianze, è stata prodotta in favore dello . Pt_2
Di contro, il verbale reso dagli ispettori - la cui utilizzabilità non è seriamente revocabile in dubbio trattandosi di documento prodotto dall' all'atto della Pt_1
costituzione in giudizio di primo grado con memoria del 31 gennaio 2023 da ritenersi tempestiva avuto riguardo alla data (8 marzo 2023) di effettiva trattazione, con modalità scritta, della controversia - offre un quadro chiaro sulla qualità fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati. L'esito di detti accertamenti è così riassumibile: - l'azienda facente capo al non dispone di terreni né in proprietà né in affitto, opera CP_2
prevalentemente sulla base di contratti di acquisto del frutto pendente sui terreni di
Brolo, e Ficarra occupandosi della raccolta di agrumi per la successiva Per_2 commercializzazione, dell'attività di pulitura, cernita del prodotto e confezionamento eseguite in un magazzino nella disponibilità dello stesso titolare;
- in base al numero di giornate denunciate dal risultano assunzioni per 7545 giornate a fronte CP_2
di un fabbisogno tabellare di 305 giornate;
- non è stato rinvenuto alcun riscontro contabile circa il pagamento delle retribuzioni, avendo il titolare dichiarato agli ispettori che le stesse venivano pagate con ingenti quantità di denaro in contante, senza specificarne la provenienza;
- la presunta quantità di prodotti agrumicoli venduti non giustifica il numero di giornate di manodopera bracciantile e denunciate;
- la stessa quantità di prodotto fatturato che dovrebbe essere stato raccolto dagli operai denunciati dalla ditta risulta sproporzionata rispetto agli acquisti effettuati dall'azienda
[...]
. CP_2
Pag. 4 di 6 E' evidente che la palese antieconomicità e l'assenza di redditività dell'azienda getta una luce di forte sospetto su rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Alla luce di quanto detto l'appello deve essere accolto.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originario ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pertanto, va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Pag. 5 di 6 accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso dell'11 luglio Controparte_3
2021.
Esonera l'appellato dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappr. pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(ME) C/da Francari n. 61, C.F. ( ), rappresentato e difeso dall' C.F._1
avv. Antonio Timpanaro, del foro di TI appellato
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e prestazione previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di TI del 11 luglio 2021 il sig. , premesso di aver Pt_2
lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta di Controparte_2
per n. 102 nell'anno 2019 e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici,
e di avere in data 7 marzo 2020 avanzato richiesta di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola rimasta priva di riscontro, agiva in via giudiziale per il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro e del conseguente diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2019. Con sentenza n. 409/24 del 20.03.24 il Tribunale di TI, in accoglimento della domanda, condannava l' alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Pt_1
residenza per l'anno 2019 per n. 102 giornate ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola nonché alla rifusione delle spese di lite.
Osservava il decidente che gli assunti attorei sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta CU CI avevano trovato conferma negli esiti della prova testimoniale.
Con ricorso del 20 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellato, costituitosi in giudizio insisteva nel rigetto del gravame.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza per aver fondato la decisione unicamente sulle prove testimoniali fornite da controparte non considerando minimamente il contenuto del verbale ispettivo depositato nel fascicolo dell' relativo al disconoscimento dei Pt_1 rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola tra cui quello CP_2
oggetto di causa.
Deduce che l'indagine ispettiva nei confronti della sopracitata ditta, conclusa il 27 marzo 2020, ha riguardato il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019 e dunque, un arco temporale coincidente con il periodo lavorativo in esame (annualità 2019).
Dall'ispezione sarebbe emersa una dichiarazione eccessiva di manodopera a fronte del reale fabbisogno, la corresponsione di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dichiarati in busta paga ed il loro pagamento mediante denaro in contante, nonché
l'omessa contribuzione pressoché totale da parte della ditta.
Lo scarto negativo tra gli introiti delle vendite ed i costi per i salari, indice di un'attività in perdita, integrerebbe - prosegue l'appellante - fondata ragione di contestazione dei rapporti lavorativi agricoli presso la ditta in oggetto.
Tra l'altro il tribunale non si sarebbe neppure soffermato sulla questione dell'attendibilità dei testi indicati nominativamente in sentenza a riprova della genericità della motivazione, pur trattandosi di presunti ex dipendenti dell'azienda agricola CP_2
Pag. 2 di 6 e come tali cointeressati all'accertamento della sussistenza del rapporto di CP_2
lavoro.
Alla stregua dei proposti motivi di appello questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta sia condivisibile. Controparte_3 CP_2
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta CU CI per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell' in ordine al Pt_1
disconoscimento del rapporto.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dal ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di Controparte_4
testimoni, di tre soggetti – e – tutti parimenti coinvolti nella Tes_1 Tes_2 Per_1
medesima situazione dello essendo stati contestati anche i loro presunti rapporti Pt_2
lavorativi in agricoltura con il medesimo verbale ispettivo.
Non può, pertanto, non ritenersi che detti testimoni siano portatori di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierno appellato che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, i testi, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fanno se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che li ha riguardati e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fanno
“”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. Pt_1
Pag. 3 di 6 Quanto al contenuto di dette deposizioni, la nel confermare l'attività Tes_2
lavorativa svolta dallo per la ditta alle dirette dipendenze del Pt_2 CP_2
titolare, sostiene però di essere stata assegnata ad un gruppo di lavoro diverso e, per tale ragione, di non avere visto lavorare lo sul fondo in cui la stessa dichiarava di Pt_2
lavorare; parimenti il teste riferisce che ogni tanto capitava che il ricorrente Tes_1
facesse parte del suo stesso gruppo e, quindi, di lavorare insieme e che altre volte, invece, il ricorrente lavorava in altro gruppo mentre il non ricorda neppure Per_1
l'anno in cui avrebbe lavorato insieme al ricorrente, quasi escludendo fosse il 2019, di guisa che tutte le tre deposizioni risultano essere estremamente generiche.
Nessun' altra prova, oltre alle testimonianze, è stata prodotta in favore dello . Pt_2
Di contro, il verbale reso dagli ispettori - la cui utilizzabilità non è seriamente revocabile in dubbio trattandosi di documento prodotto dall' all'atto della Pt_1
costituzione in giudizio di primo grado con memoria del 31 gennaio 2023 da ritenersi tempestiva avuto riguardo alla data (8 marzo 2023) di effettiva trattazione, con modalità scritta, della controversia - offre un quadro chiaro sulla qualità fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati. L'esito di detti accertamenti è così riassumibile: - l'azienda facente capo al non dispone di terreni né in proprietà né in affitto, opera CP_2
prevalentemente sulla base di contratti di acquisto del frutto pendente sui terreni di
Brolo, e Ficarra occupandosi della raccolta di agrumi per la successiva Per_2 commercializzazione, dell'attività di pulitura, cernita del prodotto e confezionamento eseguite in un magazzino nella disponibilità dello stesso titolare;
- in base al numero di giornate denunciate dal risultano assunzioni per 7545 giornate a fronte CP_2
di un fabbisogno tabellare di 305 giornate;
- non è stato rinvenuto alcun riscontro contabile circa il pagamento delle retribuzioni, avendo il titolare dichiarato agli ispettori che le stesse venivano pagate con ingenti quantità di denaro in contante, senza specificarne la provenienza;
- la presunta quantità di prodotti agrumicoli venduti non giustifica il numero di giornate di manodopera bracciantile e denunciate;
- la stessa quantità di prodotto fatturato che dovrebbe essere stato raccolto dagli operai denunciati dalla ditta risulta sproporzionata rispetto agli acquisti effettuati dall'azienda
[...]
. CP_2
Pag. 4 di 6 E' evidente che la palese antieconomicità e l'assenza di redditività dell'azienda getta una luce di forte sospetto su rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Alla luce di quanto detto l'appello deve essere accolto.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originario ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pertanto, va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Pag. 5 di 6 accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso dell'11 luglio Controparte_3
2021.
Esonera l'appellato dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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