Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 372 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, con l'Avv. Francesca De Marco, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Manuela Varani Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia, in forza di procura generale alle liti repertorio n. 37875 del 22.3.24 per atti Notaio di Roma Persona_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << …riformare parzialmente la sentenza n. 97/2024 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i contributi per l'anno 2016 per lee motivazioni esposte in CP_ narrativa;
condannare altresì l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc… >>; per l'appellato: <<… rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
Castrovillari, Giudice del Lavoro, il 5.2.2018, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2017 00043981 54 000, notificato in data 4 gennaio 2018, contenente l'intimazione a pagare l'importo di euro 10.700,87 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati, per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016.
Ha dedotto la non dovutezza dei contributi richiesti, per non avere svolto, nel periodo in contestazione, attività autonoma o associata, essendosi cancellato dal registro delle imprese dal 1^.1.2009, e avendo percepito redditi da lavoro dipendente nel 2016.
CP_ Ha contestato le risultanze del verbale ispettivo dell' n. 25 00 000353743 con il quale gli Ispettori avevano provveduto, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra lui e la madre , alla sua iscrizione alla gestione Parte_2 lavoratori autonomi in agricoltura quale coltivatore diretto del fondo.
§3
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con l' “Annulla l'avviso di addebito opposto;
dichiara dovuti i contributi oggetto di iscrizione a ruolo;
compensa le spese tra le parti”.
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Preliminarmente deve darsi atto che risulta fondata l'eccezione ex art. 24, comma 3, CP_ del d.lgs. n. 46 del 1999. Ciò, tuttavia, non toglie che la pretesa dell' debba essere esaminata nel merito, alla luce del noto orientamento della Suprema Corte, secondo cui
…(Cass. L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019). Sez.
6 - Ciò posto, nel merito si richiama il precedente analogo di Corte di Appello di Catanzaro, Sentenza n. 821/2023 pubbl. il 18/07/2023, laddove si legge: “la pretesa contributiva dell' risulta ampiamente CP_1 provata sul piano documentale, in primo luogo, proprio dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dai coniugi e Da Parte_1 Parte_3 queste dichiarazioni risulta con estrema chiarezza che i due si occupavano insieme, a tempo pieno, della gestione dell'azienda che, tra l'altro, non ha dichiarato manodopera, con il loro lavoro personale, avvalendosi dell'aiuto di alcune cooperative in supporto, quando necessario (con annessa valutazione di somministrazione illecita di manodopera CP_ svolta dagli ispettori). Come efficacemente descritto da nella memoria difensiva, nonché dalla lettura del verbale, risulta che la dichiarazione resa da Parte_3 agli ispettori è stata sottoscritta anche da che aggiungeva
[...] Parte_1 dettagli al racconto della moglie, la quale ha descritto la gestione dell'azienda con la
Pag. 2 di 5 prima persona plurale, parlando di sé stessa e del marito. Considerando, inoltre, il tenore delle dichiarazioni ulteriori rese dal solo anche proprietario dei Parte_1 terreni insieme alla sorella si evince poi che di fatto era lui stesso Parte_4 ad avere il ruolo prevalente nella gestione dell'attività, come comprovato dalla circostanza che su gran parte delle fatture di acquisto del prodotto gli ispettori hanno rinvenuto la sua firma. Inoltre, ha dichiarato di essersi dedicata Parte_3 solo al lavoro domestico prima di avviare l'attività, mentre invece gli ispettori hanno dato atto di come in precedenza avesse già esercitato l'attività di Parte_1 imprenditore agricolo, il che rende ancor più credibile che fosse lui a condurre l'attività….Le dichiarazioni raccolte, insieme all'analisi della documentazione, hanno condotto gli ispettori a iscrivere ella gestione lavoratori autonomi in Parte_1 agricoltura coltivatori diretti con la qualifica di titolare e con la Parte_3 qualifica di coadiuvante, dal settembre 2008, data dell'inizio dell'attività, con quantificazione dei contributi dovuti dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2012, per un totale di Euro 29.687,00. Inoltre, gli ispettori hanno dato atto che, con altro separato verbale, sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro in agricoltura dei coniugi con l'azienda della madre di , relativi allo stesso Parte_1 Parte_2 periodo…Dunque, dato il tenore degli accertamenti svolti, sono ampiamente provati tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione di lla gestione lavoratori autonomi Parte_1 in agricoltura coltivatori diretti, come sopra indicati…>>. La Corte, con ordinanza resa il 1^ dicembre 2022, ha disposto che la cancelleria accertasse l'eventuale pendenza di appello avverso la sentenza suddetta;
con annotazione del 2 dicembre 2022, la cancelleria ha certificato che non pende gravame avverso tale sentenza, che, dunque, risulta ormai passata in giudicato. Si tratta di giudicato tra le stesse parti sul verbale di accertamento sotteso, sicché nessun dubbio può esservi sul carattere vincolante, nel presente giudizio, di quanto accertato in quella sentenza sulla fondatezza della pretesa contributiva… In conclusione, fermo restando l'annullamento dell'avviso di addebito in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la dovutezza dei contributi oggetto di iscrizione a ruolo. In virtù della reciproca soccombenza, le spese vengono interamente compensate tra le parti.>>
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che la censura per avere il Parte_1 giudicante ritenuto provata l'esistenza dell'obbligo contributivo, relativo all'anno 2016, sulla base di un verbale ispettivo che, in quanto redatto nel 2013, non può fondare la pretesa sottesa al giudizio, essendo stato peraltro documentalmente provato che nell'annualità suddetta egli ha svolto attività lavorativa subordinata.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pag. 3 di 5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1 Occorre premettere che <In materia di obbligazioni contributive, l'accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca elemento costitutivo dell'obbligazione a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore di giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente rispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 2130 del 29/01/2018).
In sostanza, in base ai principi appena richiamati, l'accertamento della qualifica soggettiva, con efficacia di giudicato, come nell'ipotesi in esame, riguarda anche periodi contributivi successivi, salva prova contraria della persistenza della medesima qualità.
§5.2
Nel caso di specie, posto che il verbale ispettivo del 2013 ha accertato – e sul punto si è formato il giudicato – la qualifica di imprenditore agricolo in capo a , Parte_1 attesa la fittizietà dell'intestazione dell'azienda alla di lui moglie Parte_3 spettava a questi provare il venir meno della situazione soggettiva oggetto del suddetto accertamento;
la documentazione che, a suo dire, proverebbe il venir meno della stessa (per avere svolto attività lavorativa subordinata come bracciante agricolo nei periodi luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre del 2016, per 111 giornate) è rappresentata dai dm agr e dalla certificazione cud provenienti da , Parte_3 ossia dallo stesso imprenditore fittizio, per come accertato con effetto di giudicato;
pertanto, non è idonea a superare la presunzione della persistenza, per l'annualità in questione, della qualifica soggettiva in contestazione.
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in data 5 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, n. 97/2024, resa in data 25 gennaio 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
Pag. 4 di 5 3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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