Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Rosaria Parte_1 C.F._1
Pederbelli, delega in atti
-ricorrente- contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-intimato contumace- all'esito della discussione con scambio di note di cui all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 447 bis e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
esponeva di aver stipulato con un contratto di Parte_1 Controparte_1
locazione avente ad oggetto l'appartamento sito alla via Diego Taiani di Salerno, per il periodo 7.11.2019 - 6.11.2023, concordando un canone mensile di € 550,00.
Riferiva che il rapporto si era concluso anticipatamente, in data 30.9.2020, a seguito della convalida dello sfratto per finita locazione resa dal Tribunale di Salerno il pagina 1 di 4
Dava atto di essere però rientrata nella disponibilità del bene solo in data 17.8.2022, quando era stata autorizzata a liberare l'immobile dei beni ivi lasciati dal conduttore, resosi nel frattempo irreperibile.
Instava quindi a che il resistente fosse condannato al pagamento della indennità di occupazione maturata dall'1.10.2020 al 17.8.2022, oltre che al rimborso delle spese condominiali sostenute nel suddetto periodo.
Il pur regolarmente intimato con notificazione del ricorso ex art. 143 c.p.c., CP_1
non si costituiva.
La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa con scambio di note all'udienza del 4.2.2025.
La domanda è fondata e va accolta.
Previa dichiarazione della contumacia dell'intimato, deve prendersi atto che la documentazione prodotta fornisce prova sia del rapporto locatizio instaurato inter partes (doc.2) che della cessazione dello stesso per anticipato recesso del conduttore, giusta ordinanza di convalida dello sfratto per finta locazione del 13.5.2021 (doc. 3), come anche dell'immissione della proprietaria nel possesso dell'immobile in data
10.5.2022 (cfr. verbale doc. 4) in occasione della quale, però, l'ufficiale giudiziario attestava di aver rinvenuto all'interno dell'appartamento mobilio, beni mobili e scatolame, di fatto sgomberati solo in data 17.8.2022 (doc.5).
Ciò posto, è nota la costante giurisprudenza della Suprema Corte relativa all'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo di un immobile e per la quale l'art. 1591 c.c. — che trova applicazione nel caso di specie, in ragione del contratto di locazione - prevede due distinti obblighi, la cui disciplina è differente anche sotto il profilo del contenuto dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, per così dire di base, al ritardo nella restituzione della cosa la norma associa l'obbligo di corrispondere “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”, per cui è il legislatore stesso che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno pagina 2 di 4 che è pari (quantomeno) all'ammontare del canone. In questo caso, ricorrendo gli altri presupposti, il locatore non è tenuto a provare altro, in particolare la quantificazione del danno è predeterminata per legge. Solo se egli assume di aver subito un maggior danno, che può essere conseguente alla necessità di effettuare una rimessione in pristino, o alla perdita di occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose, sarà invece soggetto al normale onere probatorio relativo alla sussistenza e all'ammontare del maggior danno (cfr. ex multis, Cassazione n. 9256/2021).
Nella specie, ricorre evidentemente la prima ipotesi. va pertanto condannato al pagamento di una indennità pari ad € Controparte_1
13.050,00, cioè ad € 550,00 per le mensilità e frazione di mensilità relative al periodo che va dall'11.10.2020 al 17.8.2022 (€ 12.402,00), oltre che ai connessi oneri condominiali (€ 54,00 per 12 = € 648,00) gravanti sul conduttore ex art. 4 del contratto di locazione.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi di legge dalla scadenza di ogni singola mensilità al saldo effettivo (il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello, che sussiste sempre, di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, Cassazione n. 15146/2017).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nella misura minima in ragione della semplicità della lite e del mancato espletamento della fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
13.050,00 oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singola mensilità sino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 4 condanna alla refusione in favore dell'avv.to Rosaria Pederbelli, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, € 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 5.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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