Art. 174. Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) ((Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti)) ;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) ((Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti)) ;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.