2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) ((Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti)) ;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.