Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 800/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. LILLO DI CARLO Parte_1
contro
–non costituita Controparte_1
e contro
- con Avv. NADIA Controparte_2
PEREGO, oggi 9.4.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi, per la parte ricorrente, l'Avv. LILLO DI CARLO e, per l , l'Avv. NADIA CP_3
PEREGO.
Ad ore 12,40 nessuno compare per la parte convenuta Controparte_4
.
[...]
Il Giudice stante la regolare notificazione del ricorso alla parte convenuta, dichiara la contumacia di . Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione finale.
L'Avv. DI CARLO precisa le conclusioni, chiedendo la condanna generica del datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti per i periodi in cui non sono stati corrisposti, come indicati in ricorso, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente.
Chiede altresì la liquidazione delle spese di lite.
L'Avv. PEREGO si riporta al ricorso, chiedendo la condanna del convenuto
[...]
anche al pagamento delle sanzioni. CP_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 800/2024, avente per oggetto “omesso versamento dei contributi previdenziali”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LILLO DI CARLO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta, contumace;
E CONTRO
(c.f. – con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, CP_1
, titolare dell'impresa individuale e
[...] Controparte_4
proprio ex datore di lavoro, oltre che l Controparte_2
, chiedendo la condanna del primo al versamento a favore dell'Istituto dei contributi
[...]
previdenziali a sé spettanti ed omessi relativamente agli anni 2020 e 2021, quantificati nell'importo di € 2.719,84, ovvero per la diversa somma ritenuta di giustizia.
3 A suffragio delle proprie pretese, la ricorrente ha allegato di essere stata assunta da
[...]
, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tramite lettera del CP_1
15.9.2015 e di avere lavorato alle sue dipendenze dal 17.9.2015 al 19.3.2023, periodo durante il quale ella ha prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa, senza alcuna soluzione di continuità, ricevendo buste paga e relative retribuzioni. Nonostante ciò, esaminando il proprio Estratto Conto Previdenziale, la ricorrente ha appreso che risulterebbero versati da parte dell'ex datore di lavoro i contributi previdenziali, nell'anno 2020, per sole 9 settimane e, nell'anno 2021, per sole 49 settimane (al posto di 52/anno di lavoro), anche risultando nel citato estratto, un'anomalia identificata nelle note con il numero 5, ossia “Numero di contributi soggetto a verifica qualora la retribuzione corrisposta non sia sufficiente per riconoscere
l'intero periodo” (cfr. doc. 3 attoreo).
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di informazioni e chiarimenti inoltrata all in CP_3
data 11.10.2024, ha promosso l'odierno giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a vedersi Pt_1 riconoscere il versamento dei contributi previdenziali correlati alla retribuzione percepita nel periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021; per l'effetto, condannare Controparte_4
(C.F. ), in persona del titolare e legale rappresentante sig.
[...] C.F._2 [...]
, con sede legale in 24033 Calusco D'Adda (LC), via Gramsci n. 306, pec: CP_5
a versare a favore dell'INPS competente i contributi previdenziali spettanti alla Email_1 ricorrente relativamente agli anni 2020 e 2021, nell'importo pari ad €. 2.719,84= ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
ordinare all Controparte_6
di provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva
[...] della sig.ra in particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi Pt_1 ad oggi risultanti mancanti. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Si è costituito in giudizio l , Controparte_2
sostenendo che, per i mesi da marzo a dicembre del 2020 e per l'anno 2021, il datore di lavoro non avrebbe provveduto a trasmettere i flussi di denuncia della contribuzione CP_7
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In ragione di ciò, in data 2.10.2024 l
[...]
avrebbe inviato una PEC all'indirizzo dell'impresa convenuta Controparte_8
) con invito a regolarizzare la propria posizione per i citati Email_1
periodi, “fermo restando che, senza la trasmissione della denuncia l'azienda non CP_7
4 può essere considerata in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi” (cfr. doc. 2
). Nessun riscontro è pervenuto all da parte del datore di lavoro. CP_3 CP_2
Tanto premesso, l ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della lavoratrice ed ha CP_3
chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna generica del datore di lavoro al pagamento della contribuzione, stante l'impossibilità per l'Istituto di operare, allo stato, la quantificazione di quanto eventualmente dovuto. Infine, l ha sostenuto che nessuna CP_3
obbligazione contributiva potrebbe sorgere con riferimento alle somme eventualmente dovute a titolo di TFR e che sulla contribuzione, eventualmente considerata omessa, dovranno essere pagate le sanzioni civili dovute per legge.
All'udienza del 9.4.2025 nessuno è comparso per Controparte_4
, né lo stesso è risultato costituito, nonostante la regolarità della notificazione attestata
[...]
dalla documentazione prodotta dal procuratore attoreo in data 13.1.2025, ragion per cui è stata dichiarata la contumacia del datore di lavoro.
Le parti costituite hanno quindi discusso la causa, che è stata decisa come da dispositivo e motivazione che seguono.
2. Il ricorso merita accoglimento per i motivi che seguono.
Anzitutto, non risulta fondata l'eccezione dell in ordine all'asserita carenza di CP_3
legittimazione attiva della lavoratrice, la quale ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi all'Istituto stesso: trattasi di azione ammissibile, come si evince dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha “ravvisato la necessità di un litisconsorzio necessario iniziale tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'ente previdenziale (…) in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente
i contributi omessi (cfr. Cass. nn. 8956, 17320 e 24924 del 2020), in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice”, non avendo la ricorrente, nel caso di specie,
“preteso di ottenere dall ciò che non ha ritenuto di chiedere al proprio ex datore di CP_3
lavoro” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024; sul punto v. anche Cassazione n.
29637/2021).
2.1. La parte ricorrente ha dato piena prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra la stessa e la parte la convenuta contumace per il periodo dal 17.9.2015 al 19.3.2023, senza interruzioni.
5 Sorreggono tale convincimento plurimi elementi di fatto forniti dalla lavoratrice e precisamente: la lettera di assunzione datata 15.9.2015 e sottoscritta sia dalla ricorrente, che dal datore di lavoro, con decorrenza del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, dal 17.9.2015
(doc. 1 attoreo); le numerose buste paga, anche per gli anni 2020 e 2021 (doc. 2 attoreo);
l'Estratto Conto Previdenziale della ricorrente, da cui emerge il versamento dei contributi da parte della ” dal 2015 al 2023 (doc. 3 Parte_2
attoreo). Il versamento dei contributi per i periodi antecedenti e successivi (sino al 19.3.2023), rispetto a quelli in contestazione costituisce, poi, un ulteriore indizio della sussistenza anche, nel periodo intermedio, del rapporto di lavoro tra le parti.
In considerazione di ciò, rilevato che, come evincibile dal citato Estratto Conto Previdenziale prodotto dalla ricorrente, in allegato alla pec sub doc. 3, il datore di lavoro ha versato i contributi previdenziali riferibili alla ricorrente solo per 9 settimane per il 2020 e per 49 settimane per il
2021, quest'ultimo deve essere condannato a versare a favore dell i restanti contributi CP_3
spettanti alla ricorrente relativamente al periodo in contestazione, oltre alle sanzioni aggiuntive sulla contribuzione calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, Legge n. 388 del 22 dicembre
2000, come richiesto dall . CP_3
La condanna di parte convenuta per omessi contributi e relative sanzioni viene pronunciata in forma generica, stante la richiesta in tal senso avanzata in sede di discussione dalla parte ricorrente, che così ha aderito alle conclusioni dell . CP_3
Da ultimo, non v'è ragione di ordinare all'Istituto di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, trattandosi di attività che l ha già intrapreso CP_3
tramite la trasmissione al datore di lavoro del summenzionato invito a regolarizzare la propria posizione tramite invio delle denunce (doc. 2 prodotto dall ). CP_7 CP_2
Sussistono le ragioni per dichiarare non ripetibile le spese di lite sostenute dall mentre CP_3
il convenuto contumace va condannato a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di e dell Parte_1 Controparte_1 [...]
[..
[...] [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_9
disattesa od assorbita, nella contumacia di;
Controparte_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Parte_1
e , nel periodo compreso tra il 17.9.2015 ed il
[...] Controparte_1
19.3.2023; condanna a versare all i contributi previdenziali mancanti per gli Controparte_1 CP_3
gli anni 2020 e 2021, oltre ad interessi e sanzioni ex art. 116, comma 8, Legge 388/2000; condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, dichiarando non ripetibili le spese di lite sostenute dall .. CP_3
Lecco, 9 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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