Articolo 96 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 95Articolo 97
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1 gennaio 2001
Art. 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia) 1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall' articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , per le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553 , lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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