Art. 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia) 1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall' articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , per le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553 , lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553 , lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.