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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13717 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. 159, (C.F. , nella persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. Carmine Criscione, (C.F. , procuratore di se C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in lla Via Gesù e Maria n. 13; Pt_1 opponente
CONTRO
(C.F. ), e (CF. ), rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Gastone Spagna (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in alla Via C.F._4 Pt_1
Costantino n. 52 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
e denunciando la presenza di infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento, CP_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, (RG 27655/2016), il
, nonché i condomini e Controparte_3 CP_4 CP_5 quali “soggetti ritenuti custodi delle cose da cui sono derivate le (predette) infiltrazioni (cornicione, terrazzo a livello e solaio)”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti. Detto giudizio veniva definito con la sentenza n. 5527/2021 dell'11.06.2021 che disponeva la condanna dell'ente di gestione e del in CP_4 solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni opposti della somma di euro 24.500,00 oltre interessi, per sorta capitale, liquidando, a titolo di compensi professionali, euro 800,00 per spese vive ed euro
6.000,00 per compenso ed, in relazione al giudizio di merito, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione dell'opponente).
In data 09.02.2022, sulla scorta del predetto provvedimento giudiziale, veniva azionato atto di precetto ai danni di , per la somma complessiva di euro 34.383,02. CP_4
Avendo l'intimato provveduto al parziale pagamento di euro 27.274,29, (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione CP_ dell'opponente), il e la in data 18.05.2022 notificavano un nuovo atto di precetto al CP_1
[...]
(di seguito solo ), con il quale gli veniva Parte_2 Parte_1 intimato il pagamento della somma residua pari ad euro 6.872,14 oltre gli interessi legali dalla data di notifica del precetto fino alla data di effettivo saldo, ed alle spese successive occorrende e spese legali, sempre in forza della sentenza n. 5527/2021 emessa dal Tribunale di Napoli.
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data
01.06.2022, il proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento in parola e a Parte_1 sostegno della presente domanda, richiamando giurisprudenza di legittimità, (sentenza n. 9148/2008 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite), deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimati i singoli condomini. Eccepiva, altresì, la parziale compensazione del credito precettato con un proprio controcredito pari ad euro 6.359,63, a cui aveva diritto in virtù del vincolo di solidarietà passiva dei convenuti con l'Ing. quale acquirente dell'immobile, al tempo interessato dai danni Controparte_6 cagionati dalle infiltrazioni di acqua. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese di giudizio. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente).
Con comparsa depositata in data 28.10.2022, si costituivano in giudizio e i quali, CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli assunti avversi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente la espletata opposizione in quanto assolutamente inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, per tutto quanto dedotto accertando l'inadempienza dell'opponente al pagamento delle somme dovute;
-in via gradata chiede comunque accertare il corretto riparto delle somme dovute in dipendenza dei rilievi formulati ordinando all'opponente di rettificare la prima ripartizione nei limiti indicati;
-in via ancor più gradata, ove per assurdo ritenuta fondata l'eccezione di compensazione, chiede accertare comunque le somme realmente dovute dall'opponente. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
in via gradata chiede compensarsi le spese di lite per i motivi dedotti”. Espletati gli incombenti di rito;
accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini alle parti ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con provvedimento fuori udienza del 13.01.2023;
l'11.07.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dall'1.10.2024.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente si rivela priva di pregio.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, la natura giuridica di mero ente di gestione priverebbe il della legittimazione passiva con riferimento alla pretesa incorporata nella Parte_1 intimazione di pagamento, legittimazione che diversamente andrebbe rinvenuta, esclusivamente, in capo ai singoli condomini in relazione alla quota millesimale in possesso.
Orbene, pur condividendo la premessa della parte, le conclusioni cui giunge non possono trovare riconoscimento. In altre parole, non si dubita della natura giuridica del , né si trascura che, allo Parte_1 stato, ancora sussistono aperture da parte di una minoritaria giurisprudenza e della dottrina circa il riconoscimento in capo allo stesso di una attenuata capacità giuridica. Tuttavia, appare condivisibile l'orientamento in forza del quale l'espropriazione ben possa essere promossa in danno del condominio con riferimento al patrimonio costituito, ad esempio, dal conto corrente condominiale.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte è giunta ad affermare che “Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c. , ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2019, n.
12715).
Dall'applicazione del canone ermeneutico, che precede, al caso di specie consegue che il titolo esecutivo è azionabile nei confronti dell'ente di gestione, quale parte soccombente giustappunto nel titolo azionato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, il eccepisce la parziale compensazione del credito Parte_1 di euro 6.872,14, portato in esecuzione in forza della sentenza n. 5527/2021 del Tribunale di Napoli con un proprio controcredito pari ad euro pari ad euro 6.359,63, dovuto dagli odierni opposti in qualità di condebitori solidali con l'Ing. nuovo proprietario dell'immobile, giusta contratto del Controparte_6
16.06.2021 che all'art. 7, rubricato “GARANZIE” prevede: “la parte venditrice, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., resta obbligata solidalmente con la parte acquirente per il versamento degli oneri condominiali maturati fino al momento in cui sarà trasmessa all'amministratore del condominio copia autentica del presente atto”. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Innazitutto, sul punto, mette conto evidenziare che l'art. 1243 c.c. introduce due distinte tipologie di compensazione: quella legale, che si verifica quando coesistono due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili;
quella giudiziale che opera nell'eventualità in cui il credito opposto non sia liquido, ma di facile e pronta liquidazione.
In quest'ultimo caso il Giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito, che riconosce esistente, e sospendere in via cautelare la condanna, fino all'accertamento del controcredito.
La compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte persone, si “estinguano per le quantità corrispondenti” (ex art. 1241 c.c.). E presuppone che, in ogni caso, ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. e, cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di pronta e facile soluzione – in tal senso Cass. Sent. 23673 del 18.0.2013).
La Suprema Corte ha ritenuto che la compensazione non operi come fattispecie estintiva, quando il controcredito, vantato dal debitore, sia sorto prima della definitiva formazione del titolo ovvero quando l'eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito (Cass. Sent. n. 2822/1999; Cass.
Sent. n. 9912/2007). Invero: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari”.
Orbene, facendo buon governo dei principi testè indicati, l'eccezione di compensazione è ammissibile, essendo il preteso controcredito di euro 6.359,63, successivo alla sentenza n. 5527/2021, quale titolo esecutivo sulla base del quale è stato spiccato il precetto opposto.
L'eccezione di compensazione, oltre che ammissibile è oltremodo fondata.
Il fatto che il abbia posto a carico anche delle parti convenute la loro quota di spesa per la Parte_1 riparazione delle parti comuni non contrasta infatti con la condanna al risarcimento del danno in favore delle stesse disposta dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5527/2021.
Invero, la responsabilità della compagine condominiale per i danni arrecati ai creditori procedenti non esclude che questi ultimi restino gravati dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione, trattandosi di parti comuni dell'edificio condominiale.
Al riguardo, i giudici di legittimità ritengono infatti che si debba affermare il seguente principio di diritto per cui: “Il che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti Parte_1 comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella Parte_1 comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.” (cfr. Cass. con sentenza n. 18187/2021). In realtà già si era espressa in tal senso la Cassazione a sezioni unite del 21 novembre 2011 n. 24406 secondo la quale il proprietario (condomino) che subisce un danno derivante da un bene comune ex art. 1117 c.c. deve partecipare alle spese di riparazione del bene comune ex art. 1117 c.c., (in quanto comproprietario dello stesso bene), ma deve partecipare anche alla ripartizione delle spese di risarcimento del danno da lui subito e procurate dal medesimo bene. In altri termini, in concreto, una parte del danno verrebbe risarcita dal medesimo soggetto che ha subito il danno, poiché anche su di lui grava l'obbligo di custodia e di manutenzione del bene comune ex art. 1117 c.c. che ha prodotto l'evento dannoso. L'intera questione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 1227 c.c. il quale in tema di risarcimento del danno, nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c. c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma). Sussistendo a carico del proprietario – condomino l'obbligo di custodia del bene comune ex art 1117 c.c. e l'obbligo di riparazione dello stesso, il proprietario condomino che ha subito il danno partecipa alla ripartizione delle spese di riparazione del bene condominiale, ma partecipa anche alle spese di risarcimento del danno, anche se il danno è stato subito dal medesimo proprietario – condomino e non da terzi estranei al condominio.
Neppure, può sostenersi che il proprietario danneggiato nulla può in caso di inerzia dell'amministratore pro tempore del condominio o dell'assemblea, poiché il proprietario danneggiato può sempre farsi autorizzare dal
Tribunale a compiere i lavori presentando un ricorso di volontaria giurisdizione.
Inoltre, poichè l'obbligazione per il pagamento delle spese condominiali è un'obbligazione propter rem, tale circostanza comporta che soggetto passivo dell'obbligazione è il proprietario dell'immobile nel momento in cui la spesa viene posta in essere. E a tal riguardo, va chiarito che non ha alcuna rilevanza il fatto che la stessa spesa viene deliberata dall'assemblea condominiale quando il condomino ha già venduto l'immobile, dato che l'obbligo di quest'ultimo di contribuire alle spese deriva dalla legge in forza della titolarità della quota millesimale ( in virtù del principio sancito dall'art. 1123 del codice civile), mentre la delibera che approva la stessa spesa ha solo valore dichiarativo dato che si limita esclusivamente a quantificare e ripartire le spese in base alle tabelle millesimali. (cfr. Cass. 4393/1997; Cass. 6323/2003).
Dunque, l'obbligo di custodia e manutenzione incombe su tutti i condomini, cosicché anche gli opposti hanno l'obbligo di partecipare alla suddivisione del debito condominiale per avere concorso alla sua causazione pur essendo al tempo stesso parte danneggiata. (cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Alla stregua dei principi summenzionati, attesa la compensazione del credito precettato pari ad euro
6.872,14 con il minor credito vantato dal Condominio opponente pari ad euro 6.359,63, il precetto resta valido per la differenza di euro 512,51. E questo Tribunale, nel decurtare dalla somma intimata la quota imputabile agli opposti pari ad euro 6.359,63, va a sindacare non già sul merito della questione ma sulla corretta attuazione esecutiva della somma da precettare. E, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n.
2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 6.359,63. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo eccepito in compensazione, dunque per euro 512,51 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 6.872,14 – euro 6.359,63 =
512,51).
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza ne impone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta la somma di euro
6.359,63 per intervenuta compensazione, confermando l'atto di precetto per la differenza pari ad euro 512,51;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13717 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. 159, (C.F. , nella persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Avv. Carmine Criscione, (C.F. , procuratore di se C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in lla Via Gesù e Maria n. 13; Pt_1 opponente
CONTRO
(C.F. ), e (CF. ), rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Gastone Spagna (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in alla Via C.F._4 Pt_1
Costantino n. 52 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
e denunciando la presenza di infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento, CP_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, (RG 27655/2016), il
, nonché i condomini e Controparte_3 CP_4 CP_5 quali “soggetti ritenuti custodi delle cose da cui sono derivate le (predette) infiltrazioni (cornicione, terrazzo a livello e solaio)”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti. Detto giudizio veniva definito con la sentenza n. 5527/2021 dell'11.06.2021 che disponeva la condanna dell'ente di gestione e del in CP_4 solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni opposti della somma di euro 24.500,00 oltre interessi, per sorta capitale, liquidando, a titolo di compensi professionali, euro 800,00 per spese vive ed euro
6.000,00 per compenso ed, in relazione al giudizio di merito, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione dell'opponente).
In data 09.02.2022, sulla scorta del predetto provvedimento giudiziale, veniva azionato atto di precetto ai danni di , per la somma complessiva di euro 34.383,02. CP_4
Avendo l'intimato provveduto al parziale pagamento di euro 27.274,29, (cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione CP_ dell'opponente), il e la in data 18.05.2022 notificavano un nuovo atto di precetto al CP_1
[...]
(di seguito solo ), con il quale gli veniva Parte_2 Parte_1 intimato il pagamento della somma residua pari ad euro 6.872,14 oltre gli interessi legali dalla data di notifica del precetto fino alla data di effettivo saldo, ed alle spese successive occorrende e spese legali, sempre in forza della sentenza n. 5527/2021 emessa dal Tribunale di Napoli.
Orbene, con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data
01.06.2022, il proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento in parola e a Parte_1 sostegno della presente domanda, richiamando giurisprudenza di legittimità, (sentenza n. 9148/2008 della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite), deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimati i singoli condomini. Eccepiva, altresì, la parziale compensazione del credito precettato con un proprio controcredito pari ad euro 6.359,63, a cui aveva diritto in virtù del vincolo di solidarietà passiva dei convenuti con l'Ing. quale acquirente dell'immobile, al tempo interessato dai danni Controparte_6 cagionati dalle infiltrazioni di acqua. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese di giudizio. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente).
Con comparsa depositata in data 28.10.2022, si costituivano in giudizio e i quali, CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli assunti avversi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente la espletata opposizione in quanto assolutamente inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, per tutto quanto dedotto accertando l'inadempienza dell'opponente al pagamento delle somme dovute;
-in via gradata chiede comunque accertare il corretto riparto delle somme dovute in dipendenza dei rilievi formulati ordinando all'opponente di rettificare la prima ripartizione nei limiti indicati;
-in via ancor più gradata, ove per assurdo ritenuta fondata l'eccezione di compensazione, chiede accertare comunque le somme realmente dovute dall'opponente. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
in via gradata chiede compensarsi le spese di lite per i motivi dedotti”. Espletati gli incombenti di rito;
accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini alle parti ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con provvedimento fuori udienza del 13.01.2023;
l'11.07.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dall'1.10.2024.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente si rivela priva di pregio.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, la natura giuridica di mero ente di gestione priverebbe il della legittimazione passiva con riferimento alla pretesa incorporata nella Parte_1 intimazione di pagamento, legittimazione che diversamente andrebbe rinvenuta, esclusivamente, in capo ai singoli condomini in relazione alla quota millesimale in possesso.
Orbene, pur condividendo la premessa della parte, le conclusioni cui giunge non possono trovare riconoscimento. In altre parole, non si dubita della natura giuridica del , né si trascura che, allo Parte_1 stato, ancora sussistono aperture da parte di una minoritaria giurisprudenza e della dottrina circa il riconoscimento in capo allo stesso di una attenuata capacità giuridica. Tuttavia, appare condivisibile l'orientamento in forza del quale l'espropriazione ben possa essere promossa in danno del condominio con riferimento al patrimonio costituito, ad esempio, dal conto corrente condominiale.
Anche recentemente, infatti, la Suprema Corte è giunta ad affermare che “Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c. , ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2019, n.
12715).
Dall'applicazione del canone ermeneutico, che precede, al caso di specie consegue che il titolo esecutivo è azionabile nei confronti dell'ente di gestione, quale parte soccombente giustappunto nel titolo azionato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, il eccepisce la parziale compensazione del credito Parte_1 di euro 6.872,14, portato in esecuzione in forza della sentenza n. 5527/2021 del Tribunale di Napoli con un proprio controcredito pari ad euro pari ad euro 6.359,63, dovuto dagli odierni opposti in qualità di condebitori solidali con l'Ing. nuovo proprietario dell'immobile, giusta contratto del Controparte_6
16.06.2021 che all'art. 7, rubricato “GARANZIE” prevede: “la parte venditrice, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., resta obbligata solidalmente con la parte acquirente per il versamento degli oneri condominiali maturati fino al momento in cui sarà trasmessa all'amministratore del condominio copia autentica del presente atto”. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Innazitutto, sul punto, mette conto evidenziare che l'art. 1243 c.c. introduce due distinte tipologie di compensazione: quella legale, che si verifica quando coesistono due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili;
quella giudiziale che opera nell'eventualità in cui il credito opposto non sia liquido, ma di facile e pronta liquidazione.
In quest'ultimo caso il Giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito, che riconosce esistente, e sospendere in via cautelare la condanna, fino all'accertamento del controcredito.
La compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte persone, si “estinguano per le quantità corrispondenti” (ex art. 1241 c.c.). E presuppone che, in ogni caso, ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. e, cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di pronta e facile soluzione – in tal senso Cass. Sent. 23673 del 18.0.2013).
La Suprema Corte ha ritenuto che la compensazione non operi come fattispecie estintiva, quando il controcredito, vantato dal debitore, sia sorto prima della definitiva formazione del titolo ovvero quando l'eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito (Cass. Sent. n. 2822/1999; Cass.
Sent. n. 9912/2007). Invero: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari”.
Orbene, facendo buon governo dei principi testè indicati, l'eccezione di compensazione è ammissibile, essendo il preteso controcredito di euro 6.359,63, successivo alla sentenza n. 5527/2021, quale titolo esecutivo sulla base del quale è stato spiccato il precetto opposto.
L'eccezione di compensazione, oltre che ammissibile è oltremodo fondata.
Il fatto che il abbia posto a carico anche delle parti convenute la loro quota di spesa per la Parte_1 riparazione delle parti comuni non contrasta infatti con la condanna al risarcimento del danno in favore delle stesse disposta dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5527/2021.
Invero, la responsabilità della compagine condominiale per i danni arrecati ai creditori procedenti non esclude che questi ultimi restino gravati dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione, trattandosi di parti comuni dell'edificio condominiale.
Al riguardo, i giudici di legittimità ritengono infatti che si debba affermare il seguente principio di diritto per cui: “Il che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti Parte_1 comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella Parte_1 comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.” (cfr. Cass. con sentenza n. 18187/2021). In realtà già si era espressa in tal senso la Cassazione a sezioni unite del 21 novembre 2011 n. 24406 secondo la quale il proprietario (condomino) che subisce un danno derivante da un bene comune ex art. 1117 c.c. deve partecipare alle spese di riparazione del bene comune ex art. 1117 c.c., (in quanto comproprietario dello stesso bene), ma deve partecipare anche alla ripartizione delle spese di risarcimento del danno da lui subito e procurate dal medesimo bene. In altri termini, in concreto, una parte del danno verrebbe risarcita dal medesimo soggetto che ha subito il danno, poiché anche su di lui grava l'obbligo di custodia e di manutenzione del bene comune ex art. 1117 c.c. che ha prodotto l'evento dannoso. L'intera questione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 1227 c.c. il quale in tema di risarcimento del danno, nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c. c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma). Sussistendo a carico del proprietario – condomino l'obbligo di custodia del bene comune ex art 1117 c.c. e l'obbligo di riparazione dello stesso, il proprietario condomino che ha subito il danno partecipa alla ripartizione delle spese di riparazione del bene condominiale, ma partecipa anche alle spese di risarcimento del danno, anche se il danno è stato subito dal medesimo proprietario – condomino e non da terzi estranei al condominio.
Neppure, può sostenersi che il proprietario danneggiato nulla può in caso di inerzia dell'amministratore pro tempore del condominio o dell'assemblea, poiché il proprietario danneggiato può sempre farsi autorizzare dal
Tribunale a compiere i lavori presentando un ricorso di volontaria giurisdizione.
Inoltre, poichè l'obbligazione per il pagamento delle spese condominiali è un'obbligazione propter rem, tale circostanza comporta che soggetto passivo dell'obbligazione è il proprietario dell'immobile nel momento in cui la spesa viene posta in essere. E a tal riguardo, va chiarito che non ha alcuna rilevanza il fatto che la stessa spesa viene deliberata dall'assemblea condominiale quando il condomino ha già venduto l'immobile, dato che l'obbligo di quest'ultimo di contribuire alle spese deriva dalla legge in forza della titolarità della quota millesimale ( in virtù del principio sancito dall'art. 1123 del codice civile), mentre la delibera che approva la stessa spesa ha solo valore dichiarativo dato che si limita esclusivamente a quantificare e ripartire le spese in base alle tabelle millesimali. (cfr. Cass. 4393/1997; Cass. 6323/2003).
Dunque, l'obbligo di custodia e manutenzione incombe su tutti i condomini, cosicché anche gli opposti hanno l'obbligo di partecipare alla suddivisione del debito condominiale per avere concorso alla sua causazione pur essendo al tempo stesso parte danneggiata. (cfr. all. n. 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Alla stregua dei principi summenzionati, attesa la compensazione del credito precettato pari ad euro
6.872,14 con il minor credito vantato dal Condominio opponente pari ad euro 6.359,63, il precetto resta valido per la differenza di euro 512,51. E questo Tribunale, nel decurtare dalla somma intimata la quota imputabile agli opposti pari ad euro 6.359,63, va a sindacare non già sul merito della questione ma sulla corretta attuazione esecutiva della somma da precettare. E, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n. 2123/1998 e Cass. civ. Sent. n.
2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto, una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, relativamente alla somma di euro 6.359,63. Lo stesso resta, invece, valido ed efficace per la differenza tra l'importo precettato e l'importo eccepito in compensazione, dunque per euro 512,51 dovuta alla data di notifica del medesimo: (euro 6.872,14 – euro 6.359,63 =
512,51).
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza ne impone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara non dovuta la somma di euro
6.359,63 per intervenuta compensazione, confermando l'atto di precetto per la differenza pari ad euro 512,51;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale