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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. IE LOCOCO Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13.08.2024 al n.1699 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.845/2024 del 12/7/2024
promossa da elettivamente domiciliato in Cecina (LI), Corso Matteotti Parte_1
n.115/b, presso e nello studio dell'Avv. Alice Dominici, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Di Teodoro, come da mandato allegato
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Livorno, piazza E. Benamozegh CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Alberto Gualandi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellata -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: dichiarazione di nullità di matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “…Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 845/2024 emessa in data 12.07.2024 dal Tribunale di Livorno nel procedimento n.3629/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Livorno e per l'effetto disporre: - In via principale revocare in toto la sentenza n. 845/2024 emessa in data 12.07.2024 dal Tribunale di Livorno e per l'effetto pronunciare, con effetti ex tunc, l'annullamento del matrimonio contratto in data 02.08.2003 tra il Sig.
e la sig.ra , iscritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Livorno, anno 2003, parte 1, serie 2003, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di Livorno di provvedere alle prescritte annotazioni. Con vittoria di spese e di onorari di primo e secondo grado di giudizio…”; per l'appellata: “…Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da siccome infondato e/o inammissibile con Parte_1
piena conferma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 845/2024 pubblicata il
12.7.2024. Con vittoria di compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali iva e cap come per legge…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio. Trattasi di azione, ex art. 122 c.c., di nullità di matrimonio civile.
I.
1. Con atto citazione ritualmente notificato (nato a Parte_1
Gimigliano -CZ- il 20.10.1978) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Livorno, (nata a [...] il [...]) per richiedere l'annullamento CP_1
– ex art. 122/2-3 c.c., per errore sulla identità della persona e/o errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge – del matrimonio contratto in data 02.08.2003
con la , iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno, CP_1
anno 2003, parte 1, serie 2003. La deduceva, in particolare, che nel giugno 2022 Pt_1
aveva scoperto casualmente, attraverso una ispezione ipotecaria e catastale, che la
[...]
, prima che egli la conoscesse, era persona di sesso maschile dal nome di CP_1
; che, con sentenza del Tribunale di Livorno n.96/1992, Persona_1
2 quest'ultimo era stato autorizzato alla rettifica dei dati anagrafici con correzione del sesso da “maschile” a “femminile” e con assunzione del nome di ”, anziché CP_1
Lamentava che laddove avesse sin dal principio conosciuto la verità in Per_1
ordine alla qualità della persona e/o identità della attuale coniuge e le reali cause della impossibilità di procreare – situazione dalla medesima, portata alla conoscenza del prima del matrimonio, ma attribuita ad un'operazione di asportazione Pt_1
dell'utero – non avrebbe contratto matrimonio con l'odierna appellata. Si costituiva in quella sede la convenuta che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda, stante l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame all'art 122 c.c.-
Contestava che non vi era stato alcun errore che riguardasse una malattia fisica o psichica, né una anomalia o deviazione sessuale (e/o la sua identità) tali da costituire un vizio nella formazione del consenso del Eccepiva, in conclusione, che il Pt_1
sarebbe stato informato sin dall'inizio (sia prima dell'inizio della relazione Pt_1
sentimentale che – a fortiori – del matrimonio) dell'adeguamento di sesso che l'aveva riguardata. La causa era istruita con produzioni documentali e riservata in decisione.
I.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Livorno così decideva:
“…1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore dello
Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.430,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”. Osservava il
Tribunale, in motivazione, quanto segue: “…nel caso in esame, può ritenersi adeguatamente dimostrata – sia pure nei termini di seguito meglio precisati – la mancata conoscenza, in capo al del fatto che la moglie, prima della Pt_1
celebrazione del matrimonio, fosse nata di sesso maschile. Ed invero, dalla registrazione audio relativa ad una conversazione telefonica avvenuta tra le parti in data 19/7/2022 (cfr. doc. 6 parte attrice), emerge che l'odierno attore effettivamente non era stato messo direttamente a conoscenza, da parte della d , del fatto che CP_1
ella aveva intrapreso il procedimento per la rettifica del sesso e del nome. Infatti, in tale conversazione, la convenuta nega più volte di essere stata prima di sesso maschile e prospetta persino che i dati risultanti dal registro catastale possano essere
3 frutto di un errore. Tuttavia, dalla medesima conversazione, si desume pure che l
[...]
omise di rendere edotto i del proprio passato, in quanto egli stesso, di CP_1 Pt_1
fronte alla possibilità offertagli dalla convenuta di conoscere in maniera più chiara le cause della incapacità della medesima convenuta di avere figli, disse all di CP_1
non voler “approfondire” (cfr. minuti 2:20 e 16:40 della conversazione telefonica in atti). Pertanto, se è vero che, nel caso di specie, l'attore non fu messo a conoscenza dell'avvenuta rettificazione del sesso da parte della convenuta, è altrettanto vero che tale mancata conoscenza non sembra essere riconducibile, in termini giuridici, ad un errore ai sensi dell'art. 122 c.c., in quanto, come detto, imputabile allo stess , Pt_1
che preferì “non approfondire” le cause dell'incapacità a procreare dell'odierna convenuta, di cui invece sin da subito venne edotto.
3.2 In ogni caso, anche ove si volesse qualificare tale mancata conoscenza in termini di errore, la domanda deve essere comunque respinta. Infatti, tale errore non risulta qualificabile né come errore sulla identità della persona né come errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge. Non vi è stato errore sulla identità della persona in quanto i a tutti Pt_1
gli effetti, si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di sposare, ossia con , che all'epoca già risultava donna, tanto CP_1
anagraficamente quanto sotto l'aspetto dei caratteri sessuali. A riguardo, poi, occorre ricordare i principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia di rettificazione dell'attribuzione del sesso, la quale, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L. n. 164/1982 per potenziale contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., ha in primis riconosciuto “il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'art. 2, 3 e 32
Costituzione e art. 8 Convenzione Europea Diritti Uomo” (Corte costituzionale sentenza 24/05/1985); in secondo luogo, la Consulta ha affermato che il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso, per la persona affetta da disforia di genere, non rappresenta e non dà luogo ad un reale cambio di identità, bensì rappresenta lo strumento, messo a disposizione dall'ordinamento, per adeguare
4 l'aspetto esteriore della persona alla propria identità, sostenendo persino che “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (in tal senso, Corte Costituzionale sentenza 221/2015, ma v. anche sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 ). Facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, quindi, deve recisamente escludersi che vi sia stato un errore sulla identità della persona, atteso che l'identità (di genere) dell
[...]
si è sempre identificata con quella femminile e non con quella maschile, tanto CP_1
che, la stessa , in modo particolarmente significativo, nella conversazione CP_1
telefonica sopra richiamata, per più di una volta, nel rispondere alle domande incalzanti de relative al fatto se fosse o se fosse stata in passato un uomo, ha Pt_1
ribadito “io non sono un uomo”, “io non ero un uomo”. Ad ulteriore riprova della correttezza delle precedenti conclusioni, va altresì segnalato come nella stessa L. n.
164/1982 (oggi integrata dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2011), vengono dettate disposizioni in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso” e di “adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico”; anche dal tenore letterale della normativa sopra citata, la quale appunto utilizza le locuzioni “rettificazione” e
“adeguamento”, anziché “mutamento” (di sesso), si desume che, al fine del conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona, con il procedimento disciplinato in tale normativa, non si ha alcuna modificazione dell'identità sessuale della persona, ma, piuttosto, vengono ad essere adeguati i caratteri somatici e le risultanze anagrafiche alla reale identità dell'individuo ed alla percezione di sé che l'individuo ha sin dalla nascita. Ciò posto, va altrettanto escluso che i sia caduto in errore “essenziale” su qualità personali dell'altro coniuge. Pt_1
Ed invero, in tema di annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge e relativo onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il seguente principio di diritto: “il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica (o di una anomalia o deviazione sessuale)
5 dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali” (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. del
07/03/2006 (Rv. 590750 - 01), ma v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. del 13/02/2017
(Rv. 643654 - 01)). Nel caso di specie, anche volendosi ammettere che l'attore non si sarebbe sposato se fosse stato a conoscenza della rettificazione del sesso della convenuta, deve escludersi che la precedente condizione dell abbia inciso CP_1
sulla vita coniugale delle parti. Ed invero, il matrimonio tra i e l , Pt_1 CP_1
protrattosi per ben 18 anni, prima che i coniugi addivenissero alla separazione, si è sempre svolto serenamente, avendo le parti costruito un sincero legame di affetto e di intimità, come anche emerge dalla relazione della dott.ss redatta Persona_2
ai fini della richiesta di adozione, ove si legge che “la relazione di coppia appare caratterizza da sentimenti di rispetto e di stima” e che lo stile coniugale, orientato all'autonomia individuale all'interno della coppia, è legato alla possibilità di ciascuno di esprimere la propria personalità pur nella condivisione e realizzazione di progetti”
(cfr. doc. n. 3 di parte convenuta). Inoltre – e soprattutto – le parti hanno condotto una piena vita matrimoniale anche avuto riguardo alla manifestazione della propria personalità nella sfera sessuale, atteso che non risulta che la precedente condizione della convenuta abbia inciso sulla normale vita della coppia, tanto che l'attore anche negli atti del processo ha sostenuto di non essersi mai reso conto della precedente condizione della moglie. Inoltre, l'intervenuta rettificazione non ha in alcun modo leso le aspettative del sul futuro della famiglia che stava costruendo con la Pt_1
convenuta, in quanto risulta pacifico che l , prima di unirsi in matrimonio, CP_1
6 aveva informato quest'ultimo circa la propria impossibilità di avere figli, tanto che le parti avevano poi deciso di percorrere la strada dell'adozione…”.
I.
3. In questa sede, impugnava la sentenza di cui in epigrafe. In Pt_1
particolare, lamentava i seguenti due motivi: 1) mancata conoscenza da parte di della rettifica di sesso della moglie – mancata riconducibilità, in Parte_1
termini giuridici, ad un errore ai sensi dell'art. 122 c.c.; 2) qualificazione del caso di specie quale fattispecie giuridica di errore sull'identità della persona o sulle qualità
personali del coniuge. Si costituiva l'appellata la quale contestava tutto quanto dedotto da controparte e si riportava alle proprie difese già svolte in primo grado e comunque altresì alla motivazione della sentenza impugnata. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione, ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., previo scambio di note conclusive.
II. Il merito. L'appello è infondato e deve essere respinto.
II.1 Quanto al primo motivo, è ormai fatto pacifico in causa che la CP_1
non abbia informato del suo transito di genere anteriormente al matrimonio Pt_1
(emerge che l'autorizzazione all'adeguamento di sesso fu concessa dal Tribunale di
Livorno nel 1992 ed il matrimonio fu celebrato nel 2003). Ritiene la Corte, in questo senso in parte rettificando la motivazione del primo giudicante sul punto, senza comunque alcun riflesso sul dispositivo decisionale, che effettivamente la mancata conoscenza dipese da “errore”, inteso in senso civilistico di falsa rappresentazione della realtà certamente indotta dall'altro coniuge. La mancata conoscenza non può
essere imputata al solo in quanto egli, in riferimento alle cause Pt_1
dell'incapacità a procreare – falsamente attribuite dalla ad un intervento di CP_1
rimozione dell'utero in giovane età – non ritenne di approfondire: è invece verosimile la difesa di di non aver voluto “…approfondire la natura delle Pt_1
pregresse patologie relative alla salute della moglie pensando di far riemergere delle dolorose vicende che la stessa aveva dovuto affrontare ma che sembravano superate…”. Certamente non è verosimile – in assenza di altri indizi in tal senso – che egli non abbia approfondito temendo la rivelazione esplicita della donna sul suo
7 pregresso adeguamento di sesso, circostanza francamente non immaginabile secondo l'id quod plerumque accidit.
II.
2. Quanto al secondo motivo, è invece da confermare la motivazione del
Tribunale laddove, ipoteticamente anche ammettendo l'errore, non individua nella fattispecie un “errore sull'identità della persona”, ricordando, con le parole della
Consulta sopra citata, che il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso, per la persona affetta da disforia di genere, non rappresenta e non dà luogo ad un reale cambio di identità, bensì rappresenta lo strumento, messo a disposizione dall'ordinamento, per adeguare l'aspetto esteriore della persona alla propria identità.
Ed è altrettanto giuridicamente e logicamente congrua la motivazione circa l'insussistenza dei requisiti pretesi dalla legge fondanti l'alternativo presupposto di un “errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge”, effettivamente non presenti nella fattispecie che ci occupa. La normativa, in modo certamente rigoroso, pretende da parte dell'un coniuge che la prova del carattere essenziale dell'errore sulle qualità personali dell'altro consista nell'accertamento, congiuntivo non alternativo, da un lato del fatto che “…l'altro coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute…” e dall'altro lato del fatto che l'errore riguardi “…l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale…”. Non è dubbio che tale necessità probatoria rappresenti un fatto costitutivo il cui onere pertiene all'attore e che nel caso di specie esso è rimasto insoddisfatto. Nel caso che ci occupa – anche tralasciando le questioni sia sulla prova del mancato consenso nel caso di conoscenza della realtà effettiva, affidata a mere allegazioni fattuali, sia sulla generale problematica di definizione medico-scientifica del disagio personale causato da disforia sessuale – è dirimente, che i coniugi hanno vissuto oltre quindici anni di ordinaria vita coniugale comune, addirittura accedendo nel 2011 (vale a dire dopo otto anni di matrimonio), in accordo tra loro e senza riserva, a progetti di allargamento della famiglia conclusisi con l'affido di un minore di età ( Per_3
nato nel 1997), affetto da disabilità e rimasto con i coniugi, pur senza
[...]
8 formale adozione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, allorquando,
appunto nel 2015 – sempre in costanza di matrimonio – la ne diveniva CP_1
Amministratrice di Sostegno, ragazzo che continuava comunque a convivere con la coppia fino alla separazione e che adesso – per quel che emerge dagli atti – convive con la sola . Tale circostanza rende, già in sé, insussistente l'impedimento CP_1
allo svolgimento della vita coniugale che la norma considera qualificante ai fini del riconoscimento dell'essenzialità dell'errore. Il tutto – infine – a tacere del fatto che i coniugi hanno di fatto cessato la convivenza fin dal 2018 e che la separazione, come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, agli atti, era introdotta dalla
[...]
con domanda di addebito per motivi attinenti a infedeltà del Le ER e a CP_1
distrazione da parte del medesimo di fondi del conto corrente comune, procedura terminata con la dichiarazione di separazione, reiezione della domanda di addebito e contributo al mantenimento della moglie posto a carico del marito (€ 650,00=, ridotte in appello da questa Corte ad € 450,00=). Si tratta, conclusivamente di una complessiva vicenda coniugale nata, svolta e avviatasi ormai ad irreversibile conclusione in modo assolutamente naturale, in alcun momento lambita dalle vicende personali della , a riprova che esse non impedirono, come già detto, CP_1
lo svolgimento della vita coniugale.
III. Le spese. Seguono la soccombenza anche in questo grado e vengono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base del CP_1
DM 10.03.2014 n. 55 e successive modificazioni, con scaglione riferito a cause di valore indeterminabile di complessità bassa con parametro superiore e prossimo al minimo, al netto della fase istruttoria non ulteriormente svolta in questo grado.
Tenuto conto dell'ammissione di Parte appellata, vittoriosa, al patrocinio a spese dello Stato come da documentazione in atti, esse sono liquidate nell'interezza del valore, con conseguente obbligo per la parte soccombente, non ammessa, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 dPR cit., in favore dello Stato. Difatti, come indicato dalla Suprema
Corte, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa, il giudice civile non è tenuto a
9 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, prosegue la Corte, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza
11.09.2018 n. 22017 ed altre successive). Riserva con separato provvedimento la liquidazione, ex art. 130 TUSG, in favore del procuratore dell'appellata.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Livorno n. 845/24 del 12/7/24 così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa del Parte_1
grado che sono liquidati, in favore dell'appellata , ammessa al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, in complessivi € 3.500,00 = nell'intero, oltre accessori dovuti per legge, con pagamento da eseguirsi nella medesima misura a carico dell'appellante soccombente, ex art. 133 dPR n. 115/2002, in favore dello Stato, il tutto come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per Pt_1
l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
NA ON IE OC
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. IE LOCOCO Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13.08.2024 al n.1699 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.845/2024 del 12/7/2024
promossa da elettivamente domiciliato in Cecina (LI), Corso Matteotti Parte_1
n.115/b, presso e nello studio dell'Avv. Alice Dominici, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Di Teodoro, come da mandato allegato
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Livorno, piazza E. Benamozegh CP_1 presso e nello studio dell'Avv. Alberto Gualandi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellata -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: dichiarazione di nullità di matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “…Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 845/2024 emessa in data 12.07.2024 dal Tribunale di Livorno nel procedimento n.3629/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Livorno e per l'effetto disporre: - In via principale revocare in toto la sentenza n. 845/2024 emessa in data 12.07.2024 dal Tribunale di Livorno e per l'effetto pronunciare, con effetti ex tunc, l'annullamento del matrimonio contratto in data 02.08.2003 tra il Sig.
e la sig.ra , iscritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Livorno, anno 2003, parte 1, serie 2003, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di Livorno di provvedere alle prescritte annotazioni. Con vittoria di spese e di onorari di primo e secondo grado di giudizio…”; per l'appellata: “…Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da siccome infondato e/o inammissibile con Parte_1
piena conferma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 845/2024 pubblicata il
12.7.2024. Con vittoria di compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali iva e cap come per legge…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio. Trattasi di azione, ex art. 122 c.c., di nullità di matrimonio civile.
I.
1. Con atto citazione ritualmente notificato (nato a Parte_1
Gimigliano -CZ- il 20.10.1978) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Livorno, (nata a [...] il [...]) per richiedere l'annullamento CP_1
– ex art. 122/2-3 c.c., per errore sulla identità della persona e/o errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge – del matrimonio contratto in data 02.08.2003
con la , iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno, CP_1
anno 2003, parte 1, serie 2003. La deduceva, in particolare, che nel giugno 2022 Pt_1
aveva scoperto casualmente, attraverso una ispezione ipotecaria e catastale, che la
[...]
, prima che egli la conoscesse, era persona di sesso maschile dal nome di CP_1
; che, con sentenza del Tribunale di Livorno n.96/1992, Persona_1
2 quest'ultimo era stato autorizzato alla rettifica dei dati anagrafici con correzione del sesso da “maschile” a “femminile” e con assunzione del nome di ”, anziché CP_1
Lamentava che laddove avesse sin dal principio conosciuto la verità in Per_1
ordine alla qualità della persona e/o identità della attuale coniuge e le reali cause della impossibilità di procreare – situazione dalla medesima, portata alla conoscenza del prima del matrimonio, ma attribuita ad un'operazione di asportazione Pt_1
dell'utero – non avrebbe contratto matrimonio con l'odierna appellata. Si costituiva in quella sede la convenuta che eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda, stante l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame all'art 122 c.c.-
Contestava che non vi era stato alcun errore che riguardasse una malattia fisica o psichica, né una anomalia o deviazione sessuale (e/o la sua identità) tali da costituire un vizio nella formazione del consenso del Eccepiva, in conclusione, che il Pt_1
sarebbe stato informato sin dall'inizio (sia prima dell'inizio della relazione Pt_1
sentimentale che – a fortiori – del matrimonio) dell'adeguamento di sesso che l'aveva riguardata. La causa era istruita con produzioni documentali e riservata in decisione.
I.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Livorno così decideva:
“…1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore dello
Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.430,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”. Osservava il
Tribunale, in motivazione, quanto segue: “…nel caso in esame, può ritenersi adeguatamente dimostrata – sia pure nei termini di seguito meglio precisati – la mancata conoscenza, in capo al del fatto che la moglie, prima della Pt_1
celebrazione del matrimonio, fosse nata di sesso maschile. Ed invero, dalla registrazione audio relativa ad una conversazione telefonica avvenuta tra le parti in data 19/7/2022 (cfr. doc. 6 parte attrice), emerge che l'odierno attore effettivamente non era stato messo direttamente a conoscenza, da parte della d , del fatto che CP_1
ella aveva intrapreso il procedimento per la rettifica del sesso e del nome. Infatti, in tale conversazione, la convenuta nega più volte di essere stata prima di sesso maschile e prospetta persino che i dati risultanti dal registro catastale possano essere
3 frutto di un errore. Tuttavia, dalla medesima conversazione, si desume pure che l
[...]
omise di rendere edotto i del proprio passato, in quanto egli stesso, di CP_1 Pt_1
fronte alla possibilità offertagli dalla convenuta di conoscere in maniera più chiara le cause della incapacità della medesima convenuta di avere figli, disse all di CP_1
non voler “approfondire” (cfr. minuti 2:20 e 16:40 della conversazione telefonica in atti). Pertanto, se è vero che, nel caso di specie, l'attore non fu messo a conoscenza dell'avvenuta rettificazione del sesso da parte della convenuta, è altrettanto vero che tale mancata conoscenza non sembra essere riconducibile, in termini giuridici, ad un errore ai sensi dell'art. 122 c.c., in quanto, come detto, imputabile allo stess , Pt_1
che preferì “non approfondire” le cause dell'incapacità a procreare dell'odierna convenuta, di cui invece sin da subito venne edotto.
3.2 In ogni caso, anche ove si volesse qualificare tale mancata conoscenza in termini di errore, la domanda deve essere comunque respinta. Infatti, tale errore non risulta qualificabile né come errore sulla identità della persona né come errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge. Non vi è stato errore sulla identità della persona in quanto i a tutti Pt_1
gli effetti, si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di sposare, ossia con , che all'epoca già risultava donna, tanto CP_1
anagraficamente quanto sotto l'aspetto dei caratteri sessuali. A riguardo, poi, occorre ricordare i principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia di rettificazione dell'attribuzione del sesso, la quale, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L. n. 164/1982 per potenziale contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., ha in primis riconosciuto “il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'art. 2, 3 e 32
Costituzione e art. 8 Convenzione Europea Diritti Uomo” (Corte costituzionale sentenza 24/05/1985); in secondo luogo, la Consulta ha affermato che il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso, per la persona affetta da disforia di genere, non rappresenta e non dà luogo ad un reale cambio di identità, bensì rappresenta lo strumento, messo a disposizione dall'ordinamento, per adeguare
4 l'aspetto esteriore della persona alla propria identità, sostenendo persino che “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” (in tal senso, Corte Costituzionale sentenza 221/2015, ma v. anche sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 ). Facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, quindi, deve recisamente escludersi che vi sia stato un errore sulla identità della persona, atteso che l'identità (di genere) dell
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si è sempre identificata con quella femminile e non con quella maschile, tanto CP_1
che, la stessa , in modo particolarmente significativo, nella conversazione CP_1
telefonica sopra richiamata, per più di una volta, nel rispondere alle domande incalzanti de relative al fatto se fosse o se fosse stata in passato un uomo, ha Pt_1
ribadito “io non sono un uomo”, “io non ero un uomo”. Ad ulteriore riprova della correttezza delle precedenti conclusioni, va altresì segnalato come nella stessa L. n.
164/1982 (oggi integrata dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2011), vengono dettate disposizioni in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso” e di “adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico”; anche dal tenore letterale della normativa sopra citata, la quale appunto utilizza le locuzioni “rettificazione” e
“adeguamento”, anziché “mutamento” (di sesso), si desume che, al fine del conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona, con il procedimento disciplinato in tale normativa, non si ha alcuna modificazione dell'identità sessuale della persona, ma, piuttosto, vengono ad essere adeguati i caratteri somatici e le risultanze anagrafiche alla reale identità dell'individuo ed alla percezione di sé che l'individuo ha sin dalla nascita. Ciò posto, va altrettanto escluso che i sia caduto in errore “essenziale” su qualità personali dell'altro coniuge. Pt_1
Ed invero, in tema di annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge e relativo onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il seguente principio di diritto: “il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica (o di una anomalia o deviazione sessuale)
5 dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali” (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. del
07/03/2006 (Rv. 590750 - 01), ma v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. del 13/02/2017
(Rv. 643654 - 01)). Nel caso di specie, anche volendosi ammettere che l'attore non si sarebbe sposato se fosse stato a conoscenza della rettificazione del sesso della convenuta, deve escludersi che la precedente condizione dell abbia inciso CP_1
sulla vita coniugale delle parti. Ed invero, il matrimonio tra i e l , Pt_1 CP_1
protrattosi per ben 18 anni, prima che i coniugi addivenissero alla separazione, si è sempre svolto serenamente, avendo le parti costruito un sincero legame di affetto e di intimità, come anche emerge dalla relazione della dott.ss redatta Persona_2
ai fini della richiesta di adozione, ove si legge che “la relazione di coppia appare caratterizza da sentimenti di rispetto e di stima” e che lo stile coniugale, orientato all'autonomia individuale all'interno della coppia, è legato alla possibilità di ciascuno di esprimere la propria personalità pur nella condivisione e realizzazione di progetti”
(cfr. doc. n. 3 di parte convenuta). Inoltre – e soprattutto – le parti hanno condotto una piena vita matrimoniale anche avuto riguardo alla manifestazione della propria personalità nella sfera sessuale, atteso che non risulta che la precedente condizione della convenuta abbia inciso sulla normale vita della coppia, tanto che l'attore anche negli atti del processo ha sostenuto di non essersi mai reso conto della precedente condizione della moglie. Inoltre, l'intervenuta rettificazione non ha in alcun modo leso le aspettative del sul futuro della famiglia che stava costruendo con la Pt_1
convenuta, in quanto risulta pacifico che l , prima di unirsi in matrimonio, CP_1
6 aveva informato quest'ultimo circa la propria impossibilità di avere figli, tanto che le parti avevano poi deciso di percorrere la strada dell'adozione…”.
I.
3. In questa sede, impugnava la sentenza di cui in epigrafe. In Pt_1
particolare, lamentava i seguenti due motivi: 1) mancata conoscenza da parte di della rettifica di sesso della moglie – mancata riconducibilità, in Parte_1
termini giuridici, ad un errore ai sensi dell'art. 122 c.c.; 2) qualificazione del caso di specie quale fattispecie giuridica di errore sull'identità della persona o sulle qualità
personali del coniuge. Si costituiva l'appellata la quale contestava tutto quanto dedotto da controparte e si riportava alle proprie difese già svolte in primo grado e comunque altresì alla motivazione della sentenza impugnata. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione, ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., previo scambio di note conclusive.
II. Il merito. L'appello è infondato e deve essere respinto.
II.1 Quanto al primo motivo, è ormai fatto pacifico in causa che la CP_1
non abbia informato del suo transito di genere anteriormente al matrimonio Pt_1
(emerge che l'autorizzazione all'adeguamento di sesso fu concessa dal Tribunale di
Livorno nel 1992 ed il matrimonio fu celebrato nel 2003). Ritiene la Corte, in questo senso in parte rettificando la motivazione del primo giudicante sul punto, senza comunque alcun riflesso sul dispositivo decisionale, che effettivamente la mancata conoscenza dipese da “errore”, inteso in senso civilistico di falsa rappresentazione della realtà certamente indotta dall'altro coniuge. La mancata conoscenza non può
essere imputata al solo in quanto egli, in riferimento alle cause Pt_1
dell'incapacità a procreare – falsamente attribuite dalla ad un intervento di CP_1
rimozione dell'utero in giovane età – non ritenne di approfondire: è invece verosimile la difesa di di non aver voluto “…approfondire la natura delle Pt_1
pregresse patologie relative alla salute della moglie pensando di far riemergere delle dolorose vicende che la stessa aveva dovuto affrontare ma che sembravano superate…”. Certamente non è verosimile – in assenza di altri indizi in tal senso – che egli non abbia approfondito temendo la rivelazione esplicita della donna sul suo
7 pregresso adeguamento di sesso, circostanza francamente non immaginabile secondo l'id quod plerumque accidit.
II.
2. Quanto al secondo motivo, è invece da confermare la motivazione del
Tribunale laddove, ipoteticamente anche ammettendo l'errore, non individua nella fattispecie un “errore sull'identità della persona”, ricordando, con le parole della
Consulta sopra citata, che il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso, per la persona affetta da disforia di genere, non rappresenta e non dà luogo ad un reale cambio di identità, bensì rappresenta lo strumento, messo a disposizione dall'ordinamento, per adeguare l'aspetto esteriore della persona alla propria identità.
Ed è altrettanto giuridicamente e logicamente congrua la motivazione circa l'insussistenza dei requisiti pretesi dalla legge fondanti l'alternativo presupposto di un “errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge”, effettivamente non presenti nella fattispecie che ci occupa. La normativa, in modo certamente rigoroso, pretende da parte dell'un coniuge che la prova del carattere essenziale dell'errore sulle qualità personali dell'altro consista nell'accertamento, congiuntivo non alternativo, da un lato del fatto che “…l'altro coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute…” e dall'altro lato del fatto che l'errore riguardi “…l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale…”. Non è dubbio che tale necessità probatoria rappresenti un fatto costitutivo il cui onere pertiene all'attore e che nel caso di specie esso è rimasto insoddisfatto. Nel caso che ci occupa – anche tralasciando le questioni sia sulla prova del mancato consenso nel caso di conoscenza della realtà effettiva, affidata a mere allegazioni fattuali, sia sulla generale problematica di definizione medico-scientifica del disagio personale causato da disforia sessuale – è dirimente, che i coniugi hanno vissuto oltre quindici anni di ordinaria vita coniugale comune, addirittura accedendo nel 2011 (vale a dire dopo otto anni di matrimonio), in accordo tra loro e senza riserva, a progetti di allargamento della famiglia conclusisi con l'affido di un minore di età ( Per_3
nato nel 1997), affetto da disabilità e rimasto con i coniugi, pur senza
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8 formale adozione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, allorquando,
appunto nel 2015 – sempre in costanza di matrimonio – la ne diveniva CP_1
Amministratrice di Sostegno, ragazzo che continuava comunque a convivere con la coppia fino alla separazione e che adesso – per quel che emerge dagli atti – convive con la sola . Tale circostanza rende, già in sé, insussistente l'impedimento CP_1
allo svolgimento della vita coniugale che la norma considera qualificante ai fini del riconoscimento dell'essenzialità dell'errore. Il tutto – infine – a tacere del fatto che i coniugi hanno di fatto cessato la convivenza fin dal 2018 e che la separazione, come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, agli atti, era introdotta dalla
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con domanda di addebito per motivi attinenti a infedeltà del Le ER e a CP_1
distrazione da parte del medesimo di fondi del conto corrente comune, procedura terminata con la dichiarazione di separazione, reiezione della domanda di addebito e contributo al mantenimento della moglie posto a carico del marito (€ 650,00=, ridotte in appello da questa Corte ad € 450,00=). Si tratta, conclusivamente di una complessiva vicenda coniugale nata, svolta e avviatasi ormai ad irreversibile conclusione in modo assolutamente naturale, in alcun momento lambita dalle vicende personali della , a riprova che esse non impedirono, come già detto, CP_1
lo svolgimento della vita coniugale.
III. Le spese. Seguono la soccombenza anche in questo grado e vengono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base del CP_1
DM 10.03.2014 n. 55 e successive modificazioni, con scaglione riferito a cause di valore indeterminabile di complessità bassa con parametro superiore e prossimo al minimo, al netto della fase istruttoria non ulteriormente svolta in questo grado.
Tenuto conto dell'ammissione di Parte appellata, vittoriosa, al patrocinio a spese dello Stato come da documentazione in atti, esse sono liquidate nell'interezza del valore, con conseguente obbligo per la parte soccombente, non ammessa, di effettuare il pagamento dell'intero compenso, come in questa sede liquidato, ai sensi dell'art. 133 dPR cit., in favore dello Stato. Difatti, come indicato dalla Suprema
Corte, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa, il giudice civile non è tenuto a
9 quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del decreto citato. In tal modo, prosegue la Corte, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr., in tal senso, Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza
11.09.2018 n. 22017 ed altre successive). Riserva con separato provvedimento la liquidazione, ex art. 130 TUSG, in favore del procuratore dell'appellata.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Livorno n. 845/24 del 12/7/24 così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa del Parte_1
grado che sono liquidati, in favore dell'appellata , ammessa al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, in complessivi € 3.500,00 = nell'intero, oltre accessori dovuti per legge, con pagamento da eseguirsi nella medesima misura a carico dell'appellante soccombente, ex art. 133 dPR n. 115/2002, in favore dello Stato, il tutto come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per Pt_1
l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
NA ON IE OC
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