CA
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3549/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 14/11/2024
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Iannotta Parte_1 C.F._1
- appellante-
E
C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Squillaci (C.F.: ) e P.IVA_1 C.F._2
Tommaso Antonio Corda (C.F.: ; C.F._3
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 8269/2019 pubbl. il 16/04/2019 .
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare del 14/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 .Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 CP_1
, chiedendo al Tribunale di Roma: “I) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento
[...] dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali sofferti a causa del comportamento illecito della e conseguentemente II) condannare la a) al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali pari ad euro 95.216,00 corrispondenti all'importo degli stipendi che egli avrebbe percepito dal dicembre 2009 all'aprile 2012, pari ad euro 80.000,00 (34.951 x 2 anni, 3 mesi e 5 giorni), oltre interessi e rivalutazione, nonché euro 3.100,00 per spese notarili, istruttoria e tasse derivanti dalla trasformazione del mutuo ventennale a tasso fisso in finanziamento trentennale a tasso variabile ed € 12.216,00 a titolo di mancata detrazione di imposta;
b) al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da liquidare in corso di giudizio in via equitativa ex artt. 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., derivati dalla mancata percezione da parte del delle sue principali fonti di reddito (stipendio o pensione di medico specialista ambulatoriale) per quasi tre anni, che ha cagionato una lesione dell'integrità morale e della serenità personale del medesimo e della sua famiglia, nonché uno stravolgimento ed un peggioramento del modo di vivere a causa delle ristrettezze economiche nelle quali essi sono stati costretti a vivere”.
2.A motivo di tali domande, parte attrice deduceva : - di essere iscritto, sin dal gennaio 1974, al Fondo Speciale Ambulatoriale dell' e di essere titolare, sin dal 15.9.1988, dell'incarico a tempo CP_1 indeterminato nella branca di chirurgia plastica presso l'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Torino;
- di vantare “un'anzianità in detta branca di 21 anni nel 2009 più 10 anni riscattati (laurea e 1 specializzazione)”, ai quali (a suo dire) avrebbero dovuto essere aggiunti “15 anni non sovrapposti di servizi e contribuzioni come medico generico, 13 anni non sovrapposti come medico generico più 6 anni riscattati come medico generico (laurea) arrivando così ad un totale di 65 anni di contribuzione”; - che considerando il solo periodo di servizio dal 1974 al 2009, oltre ai dieci anni di riscatto della laurea e specializzazioni, aveva maturato un'anzianità di contribuzioni pari a 46 anni;
- di essere già titolare della pensione di “medico generico”, quale iscritto al Fondo dei Medici di Medicina Generale;
- di avere richiesto ed ottenuto dall' , in data 24 giugno 2008, una certificazione (successivamente CP_1 rivelatasi erronea) che avrebbe attestato il conseguimento, alla data del 30 giugno 2008, “dei requisiti richiesti per l'ammissione alla pensione di specialista ambulatoriale”, con decorrenza dal 1 luglio 2008;
- che confidando sul fatto di aver maturato tutti i requisiti prescritti per beneficiare della pensione di medico specialista ambulatoriale, richiedeva, in data 21 luglio 2009, di essere collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 2009; - che all'esito del collocamento a riposo (dal 30 dicembre 2009) richiedeva, in data 10 febbraio 2010, di vedersi corrispondere la pensione di anzianità, e con “somma meraviglia ed estremo stupore” vedeva declinare l'istanza, con missiva dell' del 18 febbraio CP_1
2010, in cui veniva rappresentato: (a) che avrebbe potuto conseguire il trattamento pensionistico solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, vale a dire in data 4 febbraio 2012; (b) che alla data del 31 dicembre 2009 aveva inoltre maturato un'anzianità contributiva di anni 31 e mesi 3, insufficiente a beneficiare della pensione di anzianità. Deduceva di essere stato tratto in errore della possibilità di conseguire il trattamento pensionistico prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età dalla certificazione rilasciata dall' , di avere maturato tutti i requisiti per godere del CP_1 trattamento pensionistico erogato ai medici specialisti ambulatoriali, e di aver indirizzato solo dopo tale certificazione all'Azienda USL , la propria istanza di collocamento a riposo. Aggiungeva di avere Pt_2 riportato, in ragione del collocamento a riposo, in assenza dei requisiti per godere della pensione di anzianità, ingenti danni sia patrimoniali che non patrimoniali;
(iv) di avere, in particolare, sofferto la perdita della retribuzione, dalla data del collocamento a riposo (30 dicembre 2009) al mese di aprile 2012 (in cui aveva raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, soglia minima per percepire la pensione di anzianità), per complessivi € 80.000,00 (€ 34.951,00 x 2 anni, 3 mesi e 5 giorni); (v) di avere dovuto ricorrere al finanziamento bancario, per sopperire alle esigenze di prima necessità, e di aver sofferto anche danni non patrimoniali, in termini di scadimento della qualità della vita, patema d'animo, stato d'angoscia sviluppato per l'improvvisa perdita dell'unica fonte di reddito impiegata per i bisogni della famiglia, composta (oltre che dal coniuge) da cinque figli, tutti a carico dell'esponente.
3.La si costituiva in giudizio ed eccepiva la infondatezza della domanda, non Controparte_1 essendo l'attore, alla data in cui si era risolto il rapporto professionale come specialista ambulatoriale (30 dicembre 2009), in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per fruire della pensione di anzianità (58 anni di età, 35 anni di contribuzione, 30 anni dalla laurea), avendo maturato un' anzianità contributiva di soli tre anni e tre mesi. Contestava la valenza del documento invocato dall'attore, costituito dalla “certificazione” rilasciata dall' , trattandosi di una mera simulazione basata su CP_1 dati meramente ipotetici, sprovvista di valore asseverativo dell'effettiva presenza dei requisiti di legge per poter beneficiare della pensione. Rilevava la erroneità delle supposizioni dell'attore relativamente al numero degli anni contributivi maturati per beneficiare della pensione di anzianità, in ragione di quanto previsto dal Regolamento del Fondo Medici Specialisti Ambulatoriali (art. 7, comma 2), CP_1 che non prevedeva il cumulo dei contributi versati a beneficio del Fondo Medici Specialisti Ambulatoriali, con quelli a beneficio di altre gestioni , come evidenziato dai prospetti di calcolo rilasciati nel febbraio 2010 e nel giugno 2008.
4.Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata n. 8269/2019 rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Motivava il Tribunale che l'attore non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della responsabilità dell'ente previdenziale, per erronee informazioni fornite all'assicurato, non avendo provato che le informazioni fossero state “rese od omesse su specifica domanda dell'interessato”, che lo avessero “indotto in errore scusabile”, o che si fossero “riferite a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell'interessato”. Inoltre, non avendo l'attore prodotto la richiesta di certificazione contributiva che avrebbe dovuto precedere l'emissione di quel documento, nessun valore poteva assegnarsi al documento in questione. Ma soprattutto osservava che la certificazione anzidetta non poteva ritenersi “falsa” in quanto la stessa, non riportava dati inveritieri o erronei e pertanto non poteva fondare la responsabilità della per fatto illecito. Argomentava CP_1 che da un calcolo sommario dei periodo di contribuzione effettiva computabili ai fini del calcolo della pensione da erogare dal Fondo Medici Specialisti Ambulatoriali, risultava evidente che quel documento attestasse il versamento di contributi per un periodo complessivamente inferiore a venti anni, evidentemente insufficiente a beneficiare del trattamento pensionistico di anzianità (anche considerando gli anni riscattati della frequentazione del corso di laurea e di specializzazione, in numero di dieci).
Peraltro il documento si riferiva esplicitamente ai soli contributi versati al Fondo Specialisti Ambulatoriali come del resto evincibile dal tabulato all. 7 e contraddiceva quindi le supposizioni attoree della valorizzabilità di contributi versati a beneficio di un Fondo diverso da quello che avrebbe dovuto erogare la pensione (non potendo quindi ravvisarsi la scusabilità dell'errore invocata nell'atto introduttivo).
5.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame il chiedendo in riforma della stessa l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado.
6.Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell' appello e la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese di lite.
7.Precisate le conclusioni nel termine assegnato la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
*** L' appello è infondato.
1.L' appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni e dei principi di cui all'art. 54 legge 9 marzo 1989 n. 88 relativa all' , applicabile in via analogica anche agli enti previdenziali di CP_2 diritto privato qual è l' nonché dell'art. 1175 c.c.; travisamento dei fatti;
difetto di motivazione. In CP_1 relazione a quest' ultimo profilo deduce che non sarebbe veritiera l'affermazione contenuta in sentenza, nella parte relativa alla mancanza di richiesta di rilascio degli attestati in questione, avendo l' attore formulato espressa richiesta dei documenti relativi al suo collocamento in pensione come specialista ambulatoriale. Sempre con riguardo alla anzidetta certificazione (all. 2 doc.1), rileva che la sentenza avrebbe omesso di indicare i dati riportati invece nell'attestato, riguardanti le date di raggiungimento dei requisiti pensionistici (30.6.2008) e di decorrenza della pensione (1.7.2008), a partire dalle quali il avrebbe potuto conseguire la pensione, omettendo ogni valutazione in ordine alla chiara sussistenza dei presupposti per il conseguimento della stessa, che il documento Scheda medico fondi speciali (All. 4, già All. 7 all'atto di citazione), costituente un tutt'uno con il certificato relativo alla decorrenza della pensione (All. 4, già All.
1.2 all'atto di citazione) rilasciato contestualmente lo stesso giorno 24 giugno 2008 dallo stesso funzionario , attestava. Ribadisce che la corretta ed CP_1 integrale ricostruzione dei fatti avrebbe consentito di annettere ai documenti rilasciati dal funzionario dell' al dott. i caratteri attestativi e certificativi dei dati da lui richiesti, generando nell'attore CP_1 il ragionevole affidamento della loro veridicità e il correlato errore scusabile, non essendo pensabile che l' fornisse a un suo iscritto dati non veri, bensì solo fittizi . CP_1
2.Preliminarmente deve esaminarsi la questione relativa al valore certificativo del documento all. 12 citazione sul quale si fonda la responsabilità contrattuale da contatto sociale della Controparte_1
.
2.1. A norma dell' art. 54 Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici: È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
Orbene la disamina della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione e ribadita da pronunzie più recenti (cfr. Cass. 23114/2019; Sez. L - , Sentenza n. 6643 del 09/03/2020) consente di evincere che postulato necessario della responsabilità dell'istituto previdenziale (pubblico e privato), per aver reso erronee comunicazioni circa la posizione contributiva all'assicurato, è costituito dalla formulazione da parte di quest'ultimo di specifica richiesta all'ente, idonea ad indurre l' assicurato stesso in errore scusabile, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la maturazione dei requisiti contributivi necessari per il collocamento a riposo (Cass. Sez. L., 01/02/2018, n. 2498), versandosi in assenza di tale richiesta, al di fuori della ipotesi della responsabilità contrattuale dell' istituto e del legittimo affidamento dell'assicurato: “La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta;
la violazione dell'obbligo di comunicazione cui fa riferimento la norma di cui all'art. 54. cit., presuppone una specifica richiesta dell'interessato, e proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica nei confronti dell'assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti… senza specifica richiesta, quindi, si versa fuori della fattispecie prevista dalla legge”.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta smentita la tesi di una esplicita richiesta di rilascio di informazioni in occasione dell' accesso dell' attore negli uffici della . Per contro deve CP_1 ritenersi corretta la tesi, addotta dalla convenuta e condivisa dal Tribunale, della richiesta informale di informazioni sull' ammontare del trattamento pensionistico erogabile dal Fondo Speciale Ambulatoriale dell' , alle date riportate nel documento, su indicazione fornite dallo stesso CP_1 assicurato.
Pertanto in difetto di esplicita formale richiesta di informazioni deve ritenersi corretta l' esclusione della responsabilità della , per aver determinato attraverso false informazioni il legittimo CP_1 affidamento nell' assicurato di chiedere il collocamento a riposo nel luglio 2009, con decorrenza dal dicembre 2009 della pensione di anzianità di medico specialista ambulatoriale, sul presupposto del raggiungimento dei requisiti contributivi per beneficiare di tale trattamento pensionistico in aggiunta a quello riconosciuto di medico generico, essendo iscritto al Fondo dei Medici di Medicina Generale.
Trattasi invero di una simulazione di calcolo del trattamento pensionistico operata nel corso di una consulenza pensionistica, sulla base dei dati ipotetici forniti dallo stesso assicurato (relativi alla possibile data di presentazione domanda di collocamento a riposo peraltro risultata poi non rispondente a quella reale), soprattutto in assenza di un' esplicita richiesta dell'assicurato di certificazione della sua posizione pensionistica e di anzianità contributiva alla data indicata. Inoltre, il documento in questione è un modulo meccanizzato del tutto privo di asseverazione del raggiungimento dei requisiti alla data indicata per la cessazione del rapporto di lavoro contributiva alla data indicata. Per tali ragioni nessun valore certificativo può invero annettersi alla predetta
“certificazione” del raggiungimento dei requisiti contributivi.
Conseguentemente non è tutelabile alcun affidamento nella correttezza dei dati indicati nella
“certificazione ” in mancanza di valore certificativo della stessa .
2.2.In merito poi alla contestata esattezza delle informazioni rilasciate, sulla quale il Tribunale fonda la decisione di rigetto della domanda di responsabilità della , deve rilevarsi che le deduzioni CP_1 svolte dall' appellante per confutare la veridicità dei dati contenuti nel documento allegato n. 12, si fondano su mere supposizioni inidonee a scalfire l' assunto del Tribunale della maturazione alla data del collocamento a riposo del dicembre 2009, di un' anzianità contributiva di soli tre anni e tre mesi, inferiore a quella previsto dalla tabella A allegata al Regolamento Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata.
Diversamente da quanto dedotto dall' appellante per sostenere la tesi del cumulo dei contributi versati al , il documento allegato n. 12 non contraddice l'assunto del Controparte_3
Tribunale, in quanto si riferisce esclusivamente ai contributi versati al Fondo Speciale Ambulatoriale, attesochè l'attore già beneficiava del trattamento pensionistico maturato nei confronti del
[...]
Controparte_3
Peraltro, non risulta dagli atti difensivi di parte appellante che il medesimo una volta ottenuta la comunicazione del provvedimento di rigetto, abbia proposto impugnativa amministrativa o giurisdizionale.
In conclusione, l'appello deve respingersi e confermarsi l'impugnata sentenza anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, in base allo scaglione corrispondente al valore indeterminabile complessità media previsto nelle tabelle applicabili ratione temporis, con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da
, nei confronti di , avverso la sentenza n. 186/2018 emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 8269/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere alla le spese di lite del presente grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 4.236,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/4/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino