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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 384/2022 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. M. Bianchini (Ricorrente)
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Colalillo (Resistente) Parte_2
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 4/3/2022, proponeva domanda di separazione giudiziale da Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio in data 26/5/2013 nel Comune di Parte_2
Bojano. Dall'unione tra le parti nascevano i figli (oggi di anni 11) e Per_1 Persona_2
(oggi di anni 6).
A seguito di continui contrasti e delle condotte violente e vessatorie del marito, il rapporto si incrinava. In data 29/11/2021, a seguito di un ennesimo litigio, la querelava il Parte_1 marito e lasciava la casa coniugale, senza farvi più ritorno.
Nel ricorso per separazione la donna chiedeva:
- di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre l'affido condiviso dei figli, in collocazione prevalente presso la madre;
- stabilire un congruo assegno di mantenimento mensile a carico del padre, quantificato in almeno € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- stabilire il diritto di visita del padre, secondo il piano genitoriale secondo quanto indicato sub 3) del ricorso;
- ordinare la restituzione degli effetti personali della donna;
- porre a carico di parte resistente il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50
%;
- addebitare la separazione dei coniugi allo , per le continue vessazioni operate ai Pt_2 danni della Parte_1
- condannare parte resistente al pagamento delle competenze di giudizio;
Con comparsa di costituzione del 14/4/2022 si costituiva , non Parte_2 opponendosi alla richiesta di separazione avanzata da controparte ma contestando le ricostruzioni e le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili ed infondate.
Il resistente formulava le seguenti richieste:
- in via principale, dichiarare la separazione dei coniugi;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che fosse stata la a violare Parte_1
l'obbligo di collaborazione, fedeltà, solidarietà e che la crisi matrimoniale fossa stata da costei innescata, al fine di addebitare la separazione alla ricorrente, con ogni conseguenza di legge;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione a settimane alterne presso i due genitori;
- assegnare la casa coniugale alla dove continuerà a vivere con i figli;
Parte_1
- in caso di collocazione dei figli presso la madre, disporre il diritto di visita del padre, secondo quanto indicato sub 6) della comparsa;
- limitare ad euro 300 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre;
- porre a carico della madre il pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50%;
- ordinare la restituzione degli effetti personali del resistente collocati nella casa di
Campomarino;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Radicatosi il contraddittorio e definita la fase presidenziale con l'emissione dell'ordinanza del
20/4/2022, veniva svolta istruttoria orale e documentale mentre all'udienza del 13.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Concessi i termini per le comparse conclusionali.
Le parti precisavano le conclusioni e trasmessi gli atti al PM che forniva parere favorevole in data 7.5.2025.
§§§§§
Entrambe le parti hanno chiesto la separazione, essendo venuto meno l'affectio coniugalis, e le medesime hanno chiesto di addebitare la separazione all'altro coniuge, facendo scaturire le relative conseguenze di legge.
Vanno respinte entrambe.
In sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha negato sostanzialmente tutte le circostanze rilevanti poste a suo carico ma anche l'articolata e tormentata istruttoria orale svolta non ha permesso di raggiungere a conclusioni tranquillanti: i testi indifferenti o non erano stati presenti ai fatti o hanno riferito de relato. La restante platea era composta da stretti congiunti delle parti che, inevitabilmente, hanno rappresentato le facce opposte e non conciliabili di un rapporto deteriorato almeno dal 2021.
Relativamente all'affido dei minori, non vi sono ragioni cogenti per modificare quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale del 20.4.2022. In ordine all'entità dell'assegno di mantenimento per i minori, occorre evidenziare come siano ormai passati tre anni dall'iniziale statuizione presidenziale sicchè, attesa la fisiologica crescita dei due ragazzi e le conseguenti maggiori necessità di vita, appare equo oggi fissarlo in euro 450 mensili (225 euro a figlio).
Inammissibili le reciproche domande di restituzione dei beni personali, qui richiamate e condivise le ragioni addotte dal G.I. nell'ordinanza del 21.12.2022.
Spese compensate, data la reciproca soccombenza anche in sede di domande lite pendente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , con il parere favorevole del P.M., disattesa ogni Parte_1 Parte_2 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, DPR 3-
11-2000 n. 396;
- rigetta entrambe le domande di addebito;
- dichiara inammissibili le reciproche domande di restituzione dei beni personali;
- in modifica dell'ordinanza presidenziale del 20.4.2022, pone a carico di Parte_2
un assegno di mantenimento mensile pari ad € 450,00, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
- conferma per il resto le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del
20.4.2022;
- rigetta tutte le altre domande;
- spese compensate.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda