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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45516/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45516/2024
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.35 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi su teams:
Per l'avv. LUCIA CARLA OMAZZI Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA CHRISTIAN oggi sostituito dall'avv. Sabrina Controparte_1
SAVAZZI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OMAZZI Parte_1 C.F._1
LUCIA CARLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO, N. 14 20004 ARLUNO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto notificatogli da (già e Parte_1 Controparte_2 CP_1 per essa, quale mandataria, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2394/2018, emesso dal Tribunale di Milano il 01.02.2018, lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. che il credito è già stato integralmente soddisfatto nell'ambito di una precedente procedura esecutiva presso terzi presso il datore di lavoro di , Pt_1 successivamente fallito e il cui fallimento ha versato alla creditrice tutte le somme dovute trattenendole dal sui credito per TFR.
L'opposta, riconosciute le ragioni di controparte, già con la comparsa di risposta ha rinunciato al precetto. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre le spese legali debbono regolarsi secondo l'evidente soccombenza virtuale, atteso che, pur avendo parte creditrice immediatamente riconosciuto le ragioni di controparte, l'ha costretta ad agire in giudizio, non avendo la società inteso pagina 2 di 3 riconoscere l'errore in via stragiudiziale, come verificato nel corso dell'udienza del 4.2.25 e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.547,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45516/2024
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 10.35 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi su teams:
Per l'avv. LUCIA CARLA OMAZZI Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA CHRISTIAN oggi sostituito dall'avv. Sabrina Controparte_1
SAVAZZI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OMAZZI Parte_1 C.F._1
LUCIA CARLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO, N. 14 20004 ARLUNO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 20149 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto notificatogli da (già e Parte_1 Controparte_2 CP_1 per essa, quale mandataria, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2394/2018, emesso dal Tribunale di Milano il 01.02.2018, lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. che il credito è già stato integralmente soddisfatto nell'ambito di una precedente procedura esecutiva presso terzi presso il datore di lavoro di , Pt_1 successivamente fallito e il cui fallimento ha versato alla creditrice tutte le somme dovute trattenendole dal sui credito per TFR.
L'opposta, riconosciute le ragioni di controparte, già con la comparsa di risposta ha rinunciato al precetto. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre le spese legali debbono regolarsi secondo l'evidente soccombenza virtuale, atteso che, pur avendo parte creditrice immediatamente riconosciuto le ragioni di controparte, l'ha costretta ad agire in giudizio, non avendo la società inteso pagina 2 di 3 riconoscere l'errore in via stragiudiziale, come verificato nel corso dell'udienza del 4.2.25 e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.547,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
pagina 3 di 3