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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De LU Presidente Relatore
OR OL UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 590/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALONI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “L'Avv. Simone Pasqualoni procuratore della parte Ricorrente, riportandosi a tutti i propri atti e scritti insiste per l'accoglimento della domanda come nella propria istanza introduttiva.”
Parte resistente non costituita nel presente giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. n CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 16/05/2017 CP_1 ed ivi iscritto al numero 15, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2017.
Veniva altresì narrato in ricorso:
− Che dal matrimonio non sono nati figli
− Che i coniugi non hanno beni in comune proprietà;
− Che in data 26/09/2023 con RG n. 2285/2023 veniva iscritta, dall'odierna Ricorrente, la causa per la separazione giudiziale tra i coniugi, promossa con ricorso in data 26/09/2023.
− Che in data 01/07/2024 veniva pubblicata la Sentenza di separazione n. 647/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 16/05/2017 ed ivi iscritto al numero 15, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
MO De LU
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De LU Presidente Relatore
OR OL UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 590/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALONI SIMONE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “L'Avv. Simone Pasqualoni procuratore della parte Ricorrente, riportandosi a tutti i propri atti e scritti insiste per l'accoglimento della domanda come nella propria istanza introduttiva.”
Parte resistente non costituita nel presente giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra parte ricorrente, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. n CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 16/05/2017 CP_1 ed ivi iscritto al numero 15, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2017.
Veniva altresì narrato in ricorso:
− Che dal matrimonio non sono nati figli
− Che i coniugi non hanno beni in comune proprietà;
− Che in data 26/09/2023 con RG n. 2285/2023 veniva iscritta, dall'odierna Ricorrente, la causa per la separazione giudiziale tra i coniugi, promossa con ricorso in data 26/09/2023.
− Che in data 01/07/2024 veniva pubblicata la Sentenza di separazione n. 647/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 16/05/2017 ed ivi iscritto al numero 15, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
MO De LU
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