Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8129/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18.1.1991, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Steardo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 4-5.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Lavagna (GE) il 1.10.2022 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già cessata;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita nel Comune di Lavagna alla via Senaxi civico 12 interno 2, di proprietà esclusiva della SIa resta nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa con tutti CP_1
gli arredi e le suppellettili ivi contenuti. Il SI ha già prelevato i propri effetti Parte_1
personali e si impegna a trasferire la residenza anagrafica entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso. La SIa si impegna entro e non oltre un mese dalla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso a volturare a suo nome le utenze (luce e gas ENI, Acqua IREN
e internet TIM), manlevando il coniuge da ogni responsabilità al riguardo.
3) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi il SI versa, Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'importo pari ad Euro 10.000 (diecimila
Euro) che la SIa accetta e la firma ivi apposta vale quale quietanza a saldo. CP_1
Maturati i termini per la domanda di divorzio, il SI , verserà alla SIa Parte_1
, entro 5 giorni dalla fissazione dell'udienza, Euro 1.000 ( mille Euro) a titolo di una CP_1
tantum.
4) Sempre nell'ambito delle intese scaturenti dal presente accordo ed a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi (fermo restando quanto convenuto ai precedenti punti), la SIa assume su di sé ogni onere e spesa relativamente al CP_1
mutuo cointestato acceso presso Istituto BPER numero 034- 000024037390, con scadenza 31 luglio 2043. La SIa , pertanto si accolla il pagamento delle rate residue CP_1
liberando il marito, SI dall'obbligazione a suo tempo contratta e Parte_1
s'impegna ed obbliga fin d'ora ad estinguere il mutuo con le modalità a suo tempo concordate con l'Istituto. L'accollo e la conseguente liberazione dal pagamento del suddetto prestito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
dichiarano inoltre di aver diviso ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi ragione
e/o titolo, salve evidentemente l'adempimento delle obbligazioni ivi assunte.
3 6) I conti correnti sono già indipendenti e rimarranno a vantaggio ed a carico di ciascuna parte
i beni (vettura e motociclo) come già intestati, con rinuncia ad ogni pretesa e/o ragione di credito reciproca.
7) Le parti esprimono il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni”;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 29, parte II, serie A, anno 2022), e alle ulteriori incombenze di legge.
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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